Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 febbraio 2006 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, con sede in Sondrio, via Valeriana n. 32, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 61085 del 13 febbraio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 25 agosto 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda secondo il disciplinare di produzione che recepisce le modifiche richieste e che si allega al presente decreto; Decreta:
Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e che si allega al presente decreto. |
| Art. 2. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2006 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALTELLINA CASERA»
Art. 1.
La denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» e' riservata al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati. Art. 2.
La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Valtellina Casera», nonche' la zona di trasformazione, di stagionatura e di condizionamento comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio. Art. 3.
Il formaggio semigrasso «Valtellina Casera» prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo di razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 del presente disciplinare e' ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, rispondenti allo standard produttivo seguente: a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2 e del territorio denominato «Pian di Spagna» nei comuni di Gera Lario e Sorico, in provincia di Como, compreso tra il fiume Mera, il fiume Adda e Lago di Como e facente parte della Riserva naturale regionale «Pian di Spagna - Lago di Mezzola»; b) il latte proveniente da due o piu' mungiture viene parzialmente scremato prima di essere sottoposto a coagulazione sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia; c) la coagulazione e' ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i 40 e i 45 °C e si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais. Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali recanti il marchio descritto all'art. 4 e leggermente pressata in modo progressivo per circa 8-12 ore. La salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione si effettua in appositi locali alla temperatura di 6-13 °C e con umidita' relativa non inferiore all'80%. La maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni. A decorrere dal 70° giorno dalla data di produzione il consorzio di tutela incaricato, dopo il controllo effettuato dall'organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il marchio a fuoco descritto all'art. 4, punto b). Le caratteristiche della DOP «Valtellina Casera» sono le seguenti: a) forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo diritto; b) dimensioni: il diametro delle facce e' di 30-45 cm; l'altezza dello scalzo e' di 8-10 cm; c) peso variabile da 7 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni della forma. La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione; d) aspetto esterno: crosta compatta, di colore giallo paglierino piu' intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri; e) pasta: struttura di media consistenza, elastica con occhiatura sparsa e tendenzialmente fine; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e di stagionatura; f) sapore: dolce, caratteristico, con particolare aroma, piu' intenso con il procedere della stagionatura; g) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%; h) umidita' media a settanta giorni: 41%. Il prodotto puo' essere utilizzato anche grattugiato come condimento. Art. 4.
Il formaggio a denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» deve recare apposti sullo scalzo, all'atto della sua immissione al consumo, i seguenti contrassegni, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative: a) il marchio di origine, che costituisce parte integrante del presente disciplinare; tale marchio viene impresso al momento della produzione con fascera marchiante rilasciata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e riportante, oltre al marchio suddetto, il bollo CEE del caseificio e numerazioni per l'identificazione del produttore e della data di produzione. Tale marchio rappresenta la scritta Valtellina Casera preceduta da una forma di formaggio stilizzata, mancante di uno spicchio in cui e' inserito il profilo di una montagna;
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b) il marchio a fuoco, di seguito rappresentato, e che si appone dopo il 70° giorno dalla data di produzione, e' costituito, nella parte inferiore, da un semicerchio caratterizzato da un bordo a similuna interrotto da una «V» aperta molto morbida, all'interno della quale e' posizionato un terzo elemento grafico raffigurante un triangolo equilatero, capovolto, dai lati obliqui concavi. Un'illustrazione che figurativamente rappresenta una forma di formaggio stilizzata, dove l'elemento della «V» aperta interrompe la continuita' del cerchio, separandone uno spicchio che simbolicamente rappresenta la caratteristica fetta di formaggio. Tale marchio fa parte integrante del presente disciplinare ed e' riservato alle forme prodotte da non meno di settanta giorni e che presentino i requisiti fissati dal presente disciplinare.
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