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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Valtellina  Casera»,  registrata  con  regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Valtellina  Casera»,  ai  sensi  dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina  Casera e Bitto, con sede in Sondrio, via Valeriana n. 32, intesa  ad  ottenere  la  modifica  della disciplina produttiva della denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina  Casera» nel quadro della  procedura  prevista  dall'art.  17  del  regolamento  (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  61085 del 13 febbraio 2006, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  25 agosto  2005,  con  la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di  origine protetta «Valtellina Casera», ricadendo la stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Valtellina  Casera»  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina Casera», secondo le modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente organismo comunitario decida su detta domanda secondo il disciplinare di produzione che recepisce le modifiche richieste e che si allega al presente decreto;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 del Consiglio  del  14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Valtellina   Casera»   che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal Consorzio  per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Valtellina  Casera»,  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
 «VALTELLINA CASERA»
 
 Art. 1.
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina  Casera» e' riservata  al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.
 Art. 2.
 
 La  zona  di  provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Valtellina Casera», nonche' la zona di trasformazione, di  stagionatura  e  di condizionamento comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.
 Art. 3.
 
 Il    formaggio    semigrasso    «Valtellina   Casera»   prodotto esclusivamente  con  latte  vaccino crudo di razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 del presente disciplinare e' ottenuto nel rispetto  di  apposite  prescrizioni  relative  all'allevamento  e al processo   di   ottenimento,  rispondenti  allo  standard  produttivo seguente:
 a) l'alimentazione  delle  bovine  da  cui deriva il latte deve essere  costituita  prevalentemente  da  essenze  spontanee  ed erbai eventualmente   affienati  dell'area  delimitata  all'art.  2  e  del territorio  denominato  «Pian  di  Spagna» nei comuni di Gera Lario e Sorico,  in  provincia  di Como, compreso tra il fiume Mera, il fiume Adda  e Lago di Como e facente parte della Riserva naturale regionale «Pian di Spagna - Lago di Mezzola»;
 b) il   latte   proveniente  da  due  o  piu'  mungiture  viene parzialmente  scremato  prima  di  essere  sottoposto  a coagulazione sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;
 c) la  coagulazione e' ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La  cottura  della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i 40  e  i  45  °C  e  si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata  avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di  mais.  Una  volta  estratta,  la  pasta  viene  posta  in fascere tradizionali  recanti  il  marchio descritto all'art. 4 e leggermente pressata  in modo progressivo per circa 8-12 ore. La salatura avviene a  secco o in salamoia. La maturazione si effettua in appositi locali alla  temperatura  di  6-13 °C  e con umidita' relativa non inferiore all'80%.  La  maturazione  deve  essere protratta per almeno settanta giorni.  A  decorrere  dal  70°  giorno  dalla  data di produzione il consorzio   di   tutela  incaricato,  dopo  il  controllo  effettuato dall'organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il marchio a fuoco descritto all'art. 4, punto b).
 Le   caratteristiche   della  DOP  «Valtellina  Casera»  sono  le seguenti:
 a) forma:  cilindrica  regolare,  con superfici piane e con uno scalzo diritto;
 b) dimensioni:   il  diametro  delle  facce  e'  di  30-45  cm; l'altezza dello scalzo e' di 8-10 cm;
 c) peso  variabile da 7 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni della forma.
 La  forma,  le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni  in  relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;
 d) aspetto   esterno:   crosta   compatta,   di  colore  giallo paglierino piu' intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;
 e) pasta:   struttura   di   media  consistenza,  elastica  con occhiatura  sparsa  e  tendenzialmente  fine;  al taglio il colore si presenta  variabile  dal  bianco  al giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e di stagionatura;
 f) sapore:  dolce,  caratteristico, con particolare aroma, piu' intenso con il procedere della stagionatura;
 g) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%;
 h) umidita' media a settanta giorni: 41%.
 Il   prodotto  puo'  essere  utilizzato  anche  grattugiato  come condimento.
 Art. 4.
 
 Il  formaggio  a  denominazione  di  origine protetta «Valtellina Casera»   deve  recare  apposti  sullo  scalzo,  all'atto  della  sua immissione  al  consumo,  i  seguenti  contrassegni, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative:
 a) il  marchio di origine, che costituisce parte integrante del presente  disciplinare;  tale marchio viene impresso al momento della produzione  con  fascera  marchiante  rilasciata dal Consorzio per la tutela  dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e riportante, oltre al marchio  suddetto,  il  bollo  CEE  del  caseificio e numerazioni per l'identificazione  del  produttore  e  della data di produzione. Tale marchio  rappresenta  la  scritta  Valtellina Casera preceduta da una forma  di  formaggio  stilizzata,  mancante di uno spicchio in cui e' inserito il profilo di una montagna;
 
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 b) il  marchio  a  fuoco,  di  seguito  rappresentato, e che si appone  dopo  il  70° giorno dalla data di produzione, e' costituito, nella parte inferiore, da un semicerchio caratterizzato da un bordo a similuna  interrotto  da  una  «V»  aperta molto morbida, all'interno della  quale e' posizionato un terzo elemento grafico raffigurante un triangolo   equilatero,   capovolto,   dai   lati   obliqui  concavi. Un'illustrazione   che   figurativamente  rappresenta  una  forma  di formaggio  stilizzata, dove l'elemento della «V» aperta interrompe la continuita'  del cerchio, separandone uno spicchio che simbolicamente rappresenta  la  caratteristica  fetta  di formaggio. Tale marchio fa parte integrante del presente disciplinare ed e' riservato alle forme prodotte  da non meno di settanta giorni e che presentino i requisiti fissati dal presente disciplinare.
 
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