Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 febbraio 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Garda» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 60333 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 2 febbraio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP e che si allega al presente decreto.
 
Art. 2.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «GARDA»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Bresciano», «Orientale», «Trentino», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

Varieta' di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
2. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 50%: Casaliva (Drizzar) e Frantoio. Possono, altresi', concorrere le seguenti varieta': Leccino, Favarol, Moraiolo, Trepp, Pendolino, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 15% a tutela delle cultivar autoctone.
3. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roe' Volciano, Salo', San Felice del Benaco; Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» comprende, nelle province di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
in provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;
in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati, ad esclusione dei comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in localita' S. Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.
Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedocollinari dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare i kg 6000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive non puo' superare il 25%.
Art. 5.

Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
6. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
valutazione chimica:
acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
numero di perossidi max: <=12 Meq02/kg;
acido oleico: >=72%;
valutazione organolettica (metodo COI):
Intervallo di mediana

=====================================================================
| min | max =====================================================================
fruttato di oliva |>0 |<=6
fruttato maturo |0 |<= 6
fruttato verde |0 |<= 6
mandorla |0 |<= 5
dolce |>0 |<= 8
amaro |0 |<= 5
piccante |0 |<= 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
valutazione chimica:
a) acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
b) numero di perossidi max: <=14 Meq02/kg;
c) acido oleico: >=72%;
valutazione organolettica (metodo COI):
Intervallo di mediana

=====================================================================
| min | max =====================================================================
fruttato di oliva |>0 |<= 6
fruttato maturo |0 |<= 6
fruttato verde |0 |<= 6
mandorla |0 |<= 5
dolce |>0 |<= 8
amaro |0 |<= 5
piccante |0 |<= 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
valutazione chimica:
acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
numero di perossidi max: <=14 Meq02/kg;
valutazione organolettica (metodo COI):
Intervallo di mediana

=====================================================================
| min | max =====================================================================
fruttato di oliva |>0 |<= 6
fruttato maturo |0 |<= 6
fruttato verde |0 |<= 6
mandorla |0 |<= 5
dolce |>0 |<= 8
amaro |0 |<= 5
piccante |0 |<= 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla meta' e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Garda».
6. Il nome della denominazione di origine protetta Garda DOP di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnati dalla menzione geografica «Bresciano» «Orientale» e «Trentino» devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro di capacita' massima non superiore a litri 5.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
9. Il contenitore deve riportare il logo identificativo GARDA DOP costituito da un rettangolo verde (70% cyan, 100% yellow, 45% magenta, 10% black) all'interno del quale e' raffigurata una sfera, a rappresentare l'oliva (20% cyan, 100% yellow, 50% black), e delle foglie di olivo (immagine foglie in sovrastampa 100% black); in bianco e' scritto DOP (font zapf Humanist Bold dimensione 80). Sopra al rettangolo in nero (font: Shannon Book dimensione 39) c'e' la scritta olio e nella parte sottostante in nero la scritta Garda (font: Shannon Book dimensione 39).
Il logo identificativo verra' registrato dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dato in concessione al consorzio di tutela DOP Garda.

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