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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Garda», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con  regolamento  (CE)  n.  2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2325/97  della  Commissione  del 24 novembre  1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine  protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi  dell'art.  17  del  predetto  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista   l'istanza   presentata   dal   Consorzio   di  tutela  olio extravergine di oliva Garda DOP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Garda» nel  quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 60333 del 12 gennaio 2006, con la quale il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  2 febbraio  2006,  con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione   di   origine   protetta   «Garda»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Garda»  riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che  l'organismo  comunitario  decida  sulla  domanda  di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di   origine   protetta   «Garda»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in  attesa  che  il  competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Garda»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, che recepisce le modifiche  richieste  dal  Consorzio  di  tutela olio extravergine di oliva Garda DOP e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Garda»  riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELL'OLIO  EXTRA  VERGINE  DI  OLIVA  A
 DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «GARDA»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 1.  La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una  delle  seguenti  menzioni  geografiche  aggiuntive: «Bresciano», «Orientale»,  «Trentino», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 
 Varieta' di olivo
 
 1.  La  denominazione  di  origine protetta «Garda», accompagnata dalla   menzione  geografica  aggiuntiva  «Bresciano»,  e'  riservata all'olio  extravergine  di  oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo  presenti,  da  sole  o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio  e  Leccino per almeno il 55%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
 2.  La  denominazione  di  origine protetta «Garda», accompagnata dalla   menzione   geografica  aggiuntiva  «Orientale»  e'  riservata all'olio  extravergine  di  oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 50%:  Casaliva (Drizzar) e Frantoio. Possono, altresi', concorrere le seguenti  varieta':  Leccino,  Favarol,  Moraiolo,  Trepp, Pendolino, presenti  negli  oliveti,  da  sole  o  congiuntamente, in misura non superiore  al  50%.  Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti  in  misura  non  superiore  al  15%  a tutela delle cultivar autoctone.
 3.  La  denominazione  di  origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» e' riservata all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  seguenti  varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino  e  Leccino per almeno l'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 1.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1  comprende i territori   olivati   atti   a   conseguire   le  produzioni  con  le caratteristiche  qualitative  previste  nel  presente disciplinare di produzione  situati  nel  territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
 2.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende,    in    provincia   di   Brescia,   l'intero   territorio amministrativo   dei  seguenti  comuni:  Botticino,  Calvagese  della Riviera,  Desenzano  del  Garda,  Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone  sul  Garda,  Lonato,  Manerba  del  Garda,  Moniga del Garda, Muscoline,   Padenghe  sul  Garda,  Paitone,  Polpenazze  del  Garda, Pozzolengo,  Puegnago del Garda, Roe' Volciano, Salo', San Felice del Benaco; Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine,  Villanuova  sul  Clisi,  Vobarno.  Tale zona riportata in apposita  cartografia,  e'  delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
 3.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» comprende,  nelle  province  di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
 in  provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino   Veronese,   Castelnuovo   del   Garda,   Cavaion  Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;
 in  provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano,  Ponti  sul  Mincio,  Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta,  riportata  in  apposita  cartografia,  e'  delimitata  dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
 4.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Garda»  accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei  seguenti  comuni:  Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole,  Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata   in   apposita  cartografia,  e'  delimitata  dai  confini amministrativi  dei  comuni  sopracitati, ad esclusione dei comuni di Lasino,  Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente  le parti rivierasche in localita' S. Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.
 Art. 4.
 
 Caratteristiche di coltivazione
 
 1.  Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla  produzione  dell'olio  extravergine  di oliva di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  tradizionali  e caratteristiche della zona e, comunque,  atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
 2.  I  sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati o, comunque, atti  a  non  modificare  le  caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
 3.  Sono  pertanto  idonei  gli oliveti collinari e pedocollinari dell'anfiteatro  morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.
 4.   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione   di   origine  protetta  «Garda»,  accompagnata  dalla menzione  geografica  aggiuntiva  «Bresciano»  sono  da  considerarsi idonei  gli  oliveti  compresi  nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.
 5.   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione   di   origine  protetta  «Garda»,  accompagnata  dalla menzione  geografica  aggiuntiva  «Orientale»  sono  da  considerarsi idonei  gli  oliveti  compresi  nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.
 6.   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione   di   origine  protetta  «Garda»,  accompagnata  dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» sono da considerarsi idonei gli  oliveti  compresi  nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.
 7.  La  raccolta  delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
 8.  La  produzione  massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare i kg 6000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive non puo' superare il 25%.
 Art. 5.
 
 Modalita' di oleificazione
 
 1.  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica  «Bresciano»  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
 2.  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica  «Orientale»  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
 3.  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica  «Trentino»  comprende  l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
 4.  La  raccolta  delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
 5.  Per  l'estrazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire   l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione  delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
 6.  Le  operazioni  di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.
 Art. 6.
 
 Caratteristiche al consumo
 
 1.  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione   geografica   «Bresciano»  deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 valutazione chimica:
 acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
 numero di perossidi max: <=12 Meq02/kg;
 acido oleico: >=72%;
 valutazione organolettica (metodo COI):
 Intervallo di mediana
 
 =====================================================================
 |      min      |      max =====================================================================
 fruttato di oliva             |>0             |<=6
 fruttato maturo               |0              |<= 6
 fruttato verde                |0              |<= 6
 mandorla                      |0              |<= 5
 dolce                         |>0             |<= 8
 amaro                         |0              |<= 5
 piccante                      |0              |<= 6
 
 Nella  valutazione  organolettica  la  mediana  di  difetto  deve essere = a zero.
 2.  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione   geografica   «Orientale»  deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 valutazione chimica:
 a) acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
 b) numero di perossidi max: <=14 Meq02/kg;
 c) acido oleico: >=72%;
 valutazione organolettica (metodo COI):
 Intervallo di mediana
 
 =====================================================================
 |      min      |      max =====================================================================
 fruttato di oliva             |>0             |<= 6
 fruttato maturo               |0              |<= 6
 fruttato verde                |0              |<= 6
 mandorla                      |0              |<= 5
 dolce                         |>0             |<= 8
 amaro                         |0              |<= 5
 piccante                      |0              |<= 6
 
 Nella  valutazione  organolettica  la  mediana  di  difetto  deve essere = a zero.
 3.  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione   geografica   «Trentino»   deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 valutazione chimica:
 acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
 numero di perossidi max: <=14 Meq02/kg;
 valutazione organolettica (metodo COI):
 Intervallo di mediana
 
 =====================================================================
 |      min      |      max =====================================================================
 fruttato di oliva             |>0             |<= 6
 fruttato maturo               |0              |<= 6
 fruttato verde                |0              |<= 6
 mandorla                      |0              |<= 5
 dolce                         |>0             |<= 8
 amaro                         |0              |<= 5
 piccante                      |0              |<= 6
 
 Nella  valutazione  organolettica  la  mediana  di  difetto  deve essere = a zero.
 4.   Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono  essere conformi alla attuale normativa U.E.
 Art. 7.
 
 Designazione e presentazione
 
 1.  Alla  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
 2.  E'  consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche'  non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in  etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta'  di  quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
 3.   L'uso   di   nomi   di  aziende,  tenute,  fattorie  e  loro localizzazione  territoriale,  situate  nell'area  di  produzione  e' consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
 4.  Le  operazioni  di  confezionamento dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire  nell'ambito  della  zona  geografica  delimitata al punto 1 dell'art. 3.
 5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente  disciplinare,  devono  essere  riportate  in  etichetta con dimensione non inferiore alla meta' e non superiore rispetto a quella dei  caratteri  con  cui  viene  indicata la denominazione di origine protetta «Garda».
 6.  Il  nome della denominazione di origine protetta Garda DOP di cui  all'art.  1  deve  figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili  con  colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve  altresi'  rispettare  le  norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
 7.  L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di origine protetta  «Garda», accompagnati dalla menzione geografica «Bresciano» «Orientale»   e  «Trentino»  devono  essere  immessi  al  consumo  in recipienti in vetro di capacita' massima non superiore a litri 5.
 8.  E'  obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 9. Il contenitore deve riportare il logo identificativo GARDA DOP costituito  da  un  rettangolo  verde  (70%  cyan,  100%  yellow, 45% magenta, 10% black) all'interno del quale e' raffigurata una sfera, a rappresentare  l'oliva  (20%  cyan,  100% yellow, 50% black), e delle foglie  di  olivo  (immagine  foglie  in  sovrastampa 100% black); in bianco  e' scritto DOP (font zapf Humanist Bold dimensione 80). Sopra al  rettangolo  in  nero  (font:  Shannon Book dimensione 39) c'e' la scritta  olio  e  nella  parte  sottostante  in nero la scritta Garda (font: Shannon Book dimensione 39).
 Il  logo  identificativo  verra'  registrato dal Ministero per le politiche  agricole e forestali e dato in concessione al consorzio di tutela DOP Garda.
 
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