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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato Agroqualita'   Societa'   per   la   certificazione   della  qualita' nell'agroalimentare   a   r.l.,   ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione  di  origine  protetta  Val di Mazara riferita all'olio extravergine  di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  138/2001  del 24 gennaio  2001  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione di origine protetta Val di Mazara riferita  all'olio  extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto   il  decreto  25 novembre  2002  con  il  quale  l'organismo Agroqualita'   Societa'   per   la   certificazione   della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.  e'  stato  autorizzato  ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio  2081/92  per  la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  il  decreto  20 ottobre  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione    rilasciata    all'organismo    di    controllo Agroqualita'   Societa'   per   la   certificazione   della  qualita' nell'agroalimentare  a r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2005;
 Vista  la  comunicazione  del  Consorzio  volontario  per la tutela dell'olio   extravergine  di  oliva  D.O.P.  Val  di  Mazara,  datata 12 ottobre  2005,  con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione  di  origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine  di  oliva, l'organismo denominato Agroqualita' Societa' per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8;
 Considerato   che   l'organismo   Agroqualita'   Societa'   per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. risulta gia' iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che l'organismo di controllo Agroqualita' Societa' per la  certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.  ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  allo  schema  tipo e di possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo    di    controllo   Agroqualita'   Societa'   per   la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.  2081/92  per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come  denominazione  di  origine  protetta  con  regolamento  (CE) n. 138/2001 del 24 gennaio 2001.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo Agroqualita'   Societa'   per   la   certificazione   della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o revocata ai sensi dell'art.  53,  comma  4  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito  dall'art.  14  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della   qualita'   nell'agroalimentare   a  r.l.  dovra'  assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata  la  denominazione «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine  di  oliva,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.  non puo' modificare la denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la  denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  senza  il preventivo assenso di detta Autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere  dal  24 marzo  2006, data di scadenza del differimento del temine di proroga concesso con decreto 20 ottobre 2005.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  Agroqualita'  Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della  qualita' nell'agroalimentare a r.l. comunica con immediatezza, e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di origine  protetta  «Val  di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva,   anche   mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l. immette anche nel sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  denominazione  di  origine  protetta  «Val di Mazara» riferita all'olio  extravergine  di  oliva  rilasciate  agli  utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione siciliana.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.  e'  sottoposto  alla vigilanza   esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  e dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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