Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 febbraio 2006 |
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Val di Mazara riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 138/2001 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Val di Mazara riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 25 novembre 2002 con il quale l'organismo Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva; Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2005; Vista la comunicazione del Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Val di Mazara, datata 12 ottobre 2005, con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8; Considerato che l'organismo Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'organismo di controllo Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta:
Art. 1. L'organismo di controllo Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 138/2001 del 24 gennaio 2001. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 24 marzo 2006, data di scadenza del differimento del temine di proroga concesso con decreto 20 ottobre 2005. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione siciliana. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2006 Il direttore generale: La Torre |
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