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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 28 novembre 2005 |  | Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla  legge  24 dicembre  2003,  n.  363,  relative  alla  messa  in sicurezza delle aree sciabili. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, la quale all'art. 7, comma 5,  dispone  che  le  risorse destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili siano ripartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto di natura non regolamentare;
 Considerata l'urgenza di provvedere al trasferimento alle regioni e alle  province  autonome  delle risorse finanziarie autorizzate dalla richiamata legge n. 363/2003;
 Visto  che  il riparto da effettuare deve essere articolato secondo criteri  basati  sul  numero  degli  impianti e sulla lunghezza delle piste;
 Ritenuto  che  debba  essere  raggiunto  l'obiettivo  di  legge  di «realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da  garantire  anche  attraverso  condizioni  di adeguato innevamento delle piste»;
 Attesa  l'esigenza  che  nel  piano  di riparto vengano assegnate a tutte  le  regioni e le province autonome quote comunque utili per le finalita' della legge medesima;
 Viste  le  comunicazioni  pervenute  dalle regioni e dalle province autonome  con  le  quali  sono  stati  forniti,  su  richiesta  della competente  Direzione  generale  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi al numero degli impianti a fune e alla lunghezza  delle  piste e con cui sono stati condivisi i criteri gia' adottati  per  il precedente riparto con la pubblicazione del decreto 12 ottobre  2004  ad eccezione della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento;
 Considerato  che la banca-dati prevista nel decreto 12 ottobre 2004 non  e'  stata  ancora attivata poiche' le regioni non hanno avuto il tempo necessario per approntare i dati da trasmettere al Ministero;
 Riconfermata  l'opportunita'  di  creare  una  banca-dati mirata al monitoraggio  sull'utilizzazione delle risorse della richiamata legge n. 363/2003;
 Considerato  che  la  banca-dati,  cosi'  come previsto nel decreto 12 ottobre  2004,  doveva  servire anche per ottimizzare i criteri di riparto  delle  annualita'  successive,  ma  che  non  essendo ancora disponibili   tali   elementi,   si   ritiene   di  non  prendere  in considerazione le proposte modificative avanzate dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;
 Sentita  la  Conferenza  Stato-regioni nella seduta del 24 novembre 2005 ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Le  somme  stanziate  all'art.  7, comma 5, della legge 24 dicembre 2003,  n.  363,  per  l'annualita' 2004, pari a 5.000.000,00 di euro, sono ripartite, con vincolo di destinazione, secondo i criteri citati in   premessa  e  le  proquote  indicate  nella  tabella  di  seguito riportata:
 
 ===================================================================== Valle d'Aosta                    |Euro 338.594,86 ===================================================================== Lombardia                        |Euro 486.764,64 Piemonte                         |Euro 687.137,67 Veneto                           |Euro 527.695,52 Friuli V. G.                     |Euro 162.319,21 Liguria                          |Euro  77.373,99 Emilia-Rom.                      |Euro 201.766,75 Toscana                          |Euro 127.500,67 Umbria                           |Euro  80.116,36 Marche                           |Euro 119.611,66 Lazio                            |Euro  93.978,28 Abruzzo                          |Euro 274.469,82 Molise                           |Euro  93.448,91 Campania                         |Euro  84.287,22 Basilicata                       |Euro  87.279,26 Calabria                         |Euro  88.058,04 Sicilia                          |Euro  88.425,33 Sardegna                         |Euro  75.845,90 Prov. aut. TN                    |Euro 499.300,41 Prov. aut. BZ                    |Euro 806.025,50
 |  |  |  | Art. 2. 
 Le   regioni   a   statuto  ordinario  provvedono  alla  necessaria erogazione  degli  importi  trasferiti  ai soggetti destinatari delle risorse.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di Trento  e Bolzano provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti secondo i rispettivi ordinamenti.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Le  regioni  a statuto ordinario, ai fini della realizzazione della banca-dati  citata in premessa, comunicano entro il 30 giugno 2006 al Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   l'avvenuta utilizzazione  delle  risorse  ripartite per l'annualita' 2003 con il precedente  decreto del 12 ottobre 2004 unitamente agli obiettivi che con  le  stesse  e' stato possibile raggiungere. Le regioni a statuto speciale  e  le  province autonome di Trento e Bolzano provvedono nel rispetto delle specifiche autonomie.
 Roma, 28 novembre 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
 
 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 30
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