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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68 |  | Misure  urgenti  per  il  reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga   dei   contratti   di   solidarieta',  nonche'  disposizioni finanziarie. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per fronteggiare gravi crisi occupazionali;
 Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie, per  la  funzionalita' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' per la messa in sicurezza di grandi dighe;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 
 1.  Al  fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria  agenzia  tecnica  strumentale  Italia  lavoro,  un Programma sperimentale  per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006   tra   le  imprese,  le  organizzazioni  comparativamente  piu' rappresentative  dei  lavoratori  e  il  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Il  Programma  si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del   rapporto  di  lavoro,  passano  dall'impresa  al  Programma  di reimpiego  e le modalita' di partecipazione al Programma stesso delle aziende   interessate,   nonche'   gli   obiettivi  di  reimpiego  da conseguire.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 31 marzo 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
 2.  Le  attivita'  orientate  al reimpiego dei lavoratori di cui al comma  1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati  o  accreditati  ai  sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n. 276, anche avvalendosi della  Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma  lavoratori  in  esubero  ovvero, anche in raccordo con gli operatori  autorizzati  o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la  formazione  continua.  I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
 3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli  accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene  alle  attivita'  di  reimpiego  e,  sulla base dei risultati raggiunti,   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali procedera'  per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.
 4.  Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di  cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di cui  all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella   misura   dell'ultima   mensilita'  di  mobilita'  erogata  al lavoratore  interessato,  fino  al  perfezionamento  dei  processi di fuoriuscita  del Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti  di  cui  ai  commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto  2004,  n.  243. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al  sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1, che ricomprendono  la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese,  con  l'esclusione  delle  imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed  alle  procedure  di  cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  ed  al  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.000 delle unita' indicate nel comma 1.
 5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo  15,  sesto  comma,  della legge 29 aprile 1949, n. 264, come  modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre  2002,  n. 297, si applica per i primi 24 mesi di attuazione del Programma.
 6.   Ai  lavoratori  di  cui  al  comma  1  si  applica  l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
 7.  All'articolo  1-quinquies  del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis.  Nei  casi  di cui al comma 1, i responsabili della attivita' formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilita', al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle  liste,  i  nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti   dai   trattamenti   previdenziali.   A  seguito  di  detta comunicazione  l'Inps  dichiara  la  decadenza  dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati. 1-ter.  Avverso  gli  atti  di  cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso entro   trenta   giorni   alle   direzioni   provinciali  del  lavoro territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei venti  giorni  successivi  alla data di presentazione del ricorso. La decisione   del  ricorso  e'  comunicata  all'Inps  e,  nel  caso  di mobilita', al competente servizio per l'impiego. 1-quater.  La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e' valutata ai  fini  della verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta da  parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.".
 8.  I  lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto  di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma  di  sostegno al reddito nel caso in cui questo rapporto di lavoro  sia  venuto  meno  per cause non imputabili alla volonta' del lavoratore.
 9.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1 possono prestare attivita' lavorativa  temporanea  ed  occasionale  cumulando  il trattamento di sostegno  al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite  massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Gli importi percepiti superiori al limite  complessivo  di  cui  al  comma  1  riducono  l'ammontare del trattamento  di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore  in  caso  di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per  l'ammontare  percepito  dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale  dell'accantonamento  da  parte  dell'INPS dei contributi figurativi.
 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1  milione  di  euro  per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere  sulle  risorse  di  cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma  18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari  a  1  milione  di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno  2007  e  a  12  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono  al  bilancio  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale  (INPS),  e  ad  esse viene data apposita evidenza contabile. L'INPS  provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al  reddito  di  cui  al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero  dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei  provvedimenti  correttivi  di  cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle  misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,   lettera  i-quater),  della  medesima  legge  n.  468  del  1978. Limitatamente  al  periodo  strettamente  necessario all'adozione dei predetti  provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si  provvede  mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli interventi  posti  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 11.  All'articolo  1,  comma  162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le  parole:  "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31  dicembre  2006".  A  tale fine e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa  di  35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 2 
 1.   Al  fine  di  assicurare  l'espletamento  degli  interventi  a carattere   indifferibile,   anche  tenuto  conto  degli  adempimenti connessi  all'attuazione  del  decreto-legge  29  marzo  2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti  a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe  fuori  esercizio,  il Registro italiano dighe e' autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro, all'articolo 1, comma 57, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Alla compensazione degli effetti  finanziari  che  ne  derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi  all'indebitamento  e  al  fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente    riduzione    dell'importo    complessivo   previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 3 
 1.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le  parole:  "1.700  milioni"  sono sostituite dalle seguenti: "1.913 milioni".
 2.  Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1  sui  saldi  di  finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno,  si  fa  fronte,  quanto  a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266, e, quanto a 113 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  dei  pagamenti  per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005.
 |  |  |  | Art. 4 
 1.  Una  quota  pari  a 170 milioni di euro delle disponibilita' in conto   residui   relative   all'autorizzazione   di   spesa  di  cui all'articolo  1,  comma  4,  della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' versata  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, nell'anno 2006, per essere  destinata:  quanto  a  70  milioni  di  euro, ad integrazione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  come determinata dalla tabella C della legge finanziaria  23  dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro, all'assegnazione  allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli   specifici   fondi   relativi  ai  consumi  intermedi  e  agli investimenti  fissi lordi di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 2.   Una   quota   pari   a   10   milioni   di   euro,   a  valere sull'autorizzazione  di  spesa  per  l'anno  2005 di cui all'articolo 32-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  conservata  in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata  al  finanziamento  della  prosecuzione  dei  lavori per la realizzazione  del  "Centro  per  la  documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee".
 |  |  |  | Art. 5 
 1.  In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite all'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del mercato in materia di concorrenza bancaria  dalla  legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  il  numero dei contratti  a tempo determinato, di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per le  medesime  finalita'  e' autorizzata l'assunzione straordinaria di otto  dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita'. La presente disposizione  non  comporta  un  aumento  del  numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.
 2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento  della  sussistenza  delle  occorrenti  risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 6 
 1.  L'articolo  59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal seguente: "2.  Ai  complessivi  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005, si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  del  Fondo  per l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236.  Per  la medesima finalita' e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, al cui onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione del predetto fondo.".
 |  |  |  | Art. 7 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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