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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69 |  | Disposizioni  sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004  che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza  ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  del  18 aprile  2005,  n.  62,  ed in particolare l'articolo  3,  comma  1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
 Visto  il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11 febbraio  2004,  che  istituisce regole comuni in materia  di  compensazione  ed  assistenza  ai  passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in   particolare   l'articolo  16,  relativo  alle  violazioni  delle disposizioni ivi contenute;
 Vista  la  legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
 Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
 Visto  il  decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2004,  n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
 Visto  il  decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  giustizia,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri,  dell'economia  e  delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Oggetto
 
 1.  Fatto  salvo quanto previsto all'articolo 1174 dal Codice della navigazione,  approvato  con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il   presente  decreto  detta  la  disciplina  sanzionatoria  per  le violazioni  del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia  di  compensazione  ed  assistenza  ai  passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: «Regolamento».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della  Repubblica il potere di promulgarele
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - L'art. 3, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
 supplemento ordinario, cosi' recita:
 «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
 sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
 1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
 comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
 salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
 entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
 amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
 attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
 1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
 comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
 presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
 sanzioni penali o amministrative.».
 - Il  regolamento  (CE) n. 261/2004 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 46 del 17 febbraio 2004.
 - La legge 24 novembre 1981, n. 689 e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 novembre  1981, n. 329, supplemento
 ordinario.
 - Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
 - Il   decreto-legge  dell'8 settembre  2004,  n.  237,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004,
 n. 265, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre
 2004, n. 213.
 - Il  decreto  legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131,
 supplemento ordinario.
 Note all'art. 1:
 - L'art.  1174  del  Codice  della  navigazione,  cosi'
 recita:
 «Art.  1174  (Inosservanza  di  norme di polizia). - 1.
 Chiunque  non  osserva  una  disposizione  di  legge  o  di
 regolamento,   ovvero   un  provvedimento  legalmente  dato
 dall'autorita'  di  polizia dei porti o degli aerodromi, e'
 punito,  se  il  fatto non costituisce un piu' grave reato,
 con   l'arresto   fino   a   tre   mesi,   e  fino  a  lire
 quattrocentomila.
 2.   Se   1'inosservanza   riguarda   un  provvedimento
 dell'autorita'  in  materia di circolazione nell'ambito del
 demanio  marittimo la sanzione amministrativa del pagamento
 di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».
 - Per  il  regolamento  (CE) n. 261/2004 vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni
 
 1.  L'E.N.A.C.  e'  l'organismo  responsabile dell'applicazione del Regolamento  ed  irroga  le  sanzioni  amministrative  previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
 |  |  |  | Art. 3. Negato imbarco
 
 1.   Il   vettore   aereo   che   viola  le  disposizioni  previste dall'articolo  4  del  Regolamento,  non rispettando le procedure ivi indicate,  ovvero  non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai   passeggeri  per  negato  imbarco,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004,
 si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Cancellazione del volo
 
 1.   Il   vettore   aereo   che   viola  le  disposizioni  previste dall'articolo  5  del  Regolamento,  non rispettando le procedure ivi indicate,  ovvero  non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai  passeggeri  per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004,
 si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Ritardo
 
 1.   Il   vettore   aereo   che   viola  le  disposizioni  previste dall'articolo  6  del  Regolamento,  non rispettando le procedure ivi indicate,   e'   punito   con  la  sanzione  amministrativa  da  euro duemilacinquecento ad euro diecimila.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Per  i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004,
 si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Sistemazione in classe superiore o inferiore
 
 1.  Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 10 del  Regolamento  e'  punito  con  la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si
 veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Precedenza  ed  assistenza alle persone con mobilita' ridotta ed ai
 bambini non accompagnati
 
 1.   Il   vettore   aereo   che   viola  le  disposizioni  previste dall'articolo   11   del   Regolamento  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si
 veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Obbligo d'informazione
 
 1.  Il  vettore  aereo  che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo   14   del   Regolamento  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si
 veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni 
 1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite  le  modalita'  di  attribuzione,  anche all'E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finanziarie
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e,  ai  compiti  di  cui all'articolo  2,  l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Castelli, Ministro della giustizia
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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