Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 febbraio 2006 |
Emissione di certificati di credito del Tesoro, a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate; la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica; l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue; al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita: a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000; b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001; c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002; d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, si e' ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate; Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si e' provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualita' previste dalla citata normativa, nonche' a otto quote della terza annualita', assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003, per l'importo complessivo, per le otto quote, di 382.731.000,00 euro; Vista la lettera n. 17938/2006 del 1° febbraio 2006 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto riguardante il nominativo di un avente diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, per 1.783.000,00 euro, tenuto conto dell'importo di 453,09 euro derivante dall'arrotondamento da effettuare; Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei citati certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 1.783.000,00 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 1.782.546,91 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di euro 453,09 (pari all'arrotondamento da effettuare); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e per le finalita' di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e disposta l'emissione di una nona quota, relativa alla terza delle annualita' previste dalla normativa citata nelle premesse, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 1.783.000,00 euro, da assegnare al soggetto indicato nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: godimento: 1° gennaio 2002; scadenza: 1° luglio 2009; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute. |
| Art. 2. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003. |
| Art. 3. Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2006 p. Il direttore generale: Cannata |
| Allegato
----> Vedere tabella a pag. 34 <---- |
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