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| Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 13 febbraio 2006 |  | Emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, a tasso variabile, con  godimento  1° gennaio  2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, recante riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione della  delega  prevista  dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
 i  concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire  automaticamente  le  domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino  al  31 dicembre  1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;
 la  somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per  cento  dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso   calcolato   al   netto   degli  sgravi  provvisori  e  dei provvedimenti  di  dilazione  per  le  quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica;
 l'importo  globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo'  superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;
 al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari  quanto dovuto, e' autorizzata  l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
 a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1999,  con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;
 b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2000,  con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;
 c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2001,  con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;
 d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2002,  con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;
 con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
 Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale,  e,  in  particolare,  l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico  per  inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola,  si  e'  ridotto  di  lire  600  miliardi  l'importo  massimo complessivo  dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;
 Considerato   che,   con   appositi  decreti  ministeriali,  si  e' provveduto  all'emissione  e  all'assegnazione  dei  titoli  di Stato relativi  alla  prima e alla seconda annualita' previste dalla citata normativa,  nonche' a otto quote della terza annualita', assegnando i certificati  di  credito  del  Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza  1°  luglio  2009  di  cui  al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio  2003,  per  l'importo complessivo, per le otto quote, di 382.731.000,00 euro;
 Vista  la  lettera  n. 17938/2006 del 1° febbraio 2006 con la quale l'Agenzia  delle  entrate  ha  trasmesso  un prospetto riguardante il nominativo di un avente diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del  1999, per 1.783.000,00 euro, tenuto conto dell'importo di 453,09 euro derivante dall'arrotondamento da effettuare;
 Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita', l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei citati certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 1.783.000,00  euro,  da  versare all'entrata del bilancio statale con due   separate   quietanze,  la  prima  di  euro  1.782.546,91  (pari all'importo  del  credito  da estinguere) e la seconda di euro 453,09 (pari all'arrotondamento da effettuare);
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  380  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale  del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per regolazioni debitorie;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  4 gennaio  2006, entrambi citati nelle premesse, e per le finalita' di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e disposta l'emissione di una nona quota, relativa  alla terza delle annualita' previste dalla normativa citata nelle  premesse,  di  certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 1.783.000,00 euro, da assegnare al soggetto indicato  nel  prospetto  allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
 godimento: 1° gennaio 2002;
 scadenza: 1° luglio 2009;
 prezzo d'emissione: alla pari;
 rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;
 tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.
 All'atto  dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
 |  |  |  | Art. 2. Per  quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione  stabilite  dal  citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.
 |  |  |  | Art. 3. Con  successivi  provvedimenti  si  procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 febbraio 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere tabella a pag. 34  <----
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