Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2006, n. 66
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.
 
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3177):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
e dal Ministro dell'ambiente e territorio (Matteoli) il 27
ottobre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 novembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 9ª, e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 2005 ed il
23 novembre 2005.
Relazione scritta annunciata il 30 novembre 2005 (atto
n. 3177/A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6224):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
I, V, VIII, X, XIII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla III commissione il 17 e 19 gennaio
2006.
Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24
gennaio 2006.
 
Allegato

----> Vedere originale in lingua da pag. 7 a pag. 73 <----

ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI
DELL'Africa-EURASIA

LE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, incoraggia le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratorie;
RICORDANDO inoltre che la prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione tenuta a Bonn nell'ottobre del 1985, ha incaricato il Segretariato della Convenzione di prendere misure appropriate per elaborare un Accordo sulle Anatidae del Paleartico occidentale;
CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversita' biologica mondiale e, che, conformemente all'intendimento della Convenzione sulla diversita' biologica del 1992 e di Azione 21, dovrebbero essere conservate a vantaggio delle generazioni presenti e future;
CONSAPEVOLI dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e dei valori ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale;
CONVINTE che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori deve essere effettuato conformemente al concetto dell'uso sostenibile, in considerazione dello stato di conservazione della specie in questione, sull'insieme della sua area di ripartizione, nonche' delle sue caratteristiche biologiche;
CONSAPEVOLI della particolare vulnerabilita' degli uccelli acquatici migratori, dovuta al fatto che la loro migrazione avviene su lunghe distanze e che essi sono tributari delle reti di zone umide la cui superficie diminuisce e si degrada a seguito di attivita' umane non conformi al principio dell'uso sostenibile, come lo sottolinea la Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionali particolarmente in quanto habitat degli uccelli acquatici, del 1971;
RICONOSCENDO il bisogno di adottare immediatamente misure per porre fine al declino delle specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat nello spazio geografico in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici di Africa-Eurasia;
CONVINTE che la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua attuazione mediante misure coordinate e concertate contribuiranno in modo significativo ad una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un effetto benefico su numerose altre specie di fauna e di flora;
RICONOSCENDO che ai fini di un'applicazione efficace del presente Accordo, occorrera' fornire un aiuto, a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa alle specie migratrici di uccelli acquatici ed ai loro habitat, per la gestione di questi habitat e per la creazione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate dell'attuazione dell'Accordo.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
Articolo I

Portata di applicazione, definizioni e interpretazione

1. Il settore geografico di applicazione geografica del presente Accordo e' 1 zona in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell'Africa-Eurasia, come definita all'Allegato I del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo".
2. Ai fini del presente Accordo:
(a) "Convenzione" significa la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica;
(b) "Segretario della Convenzione" significa l'organo istituito conformemente all'Articolo IX della Convenzione;
(c) Per "Uccelli acquatici", s'intendono le specie di uccelli che dipendono ecologicamente da zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuale, che hanno un'area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo e che figurano all'Allegato 2 del presente Accordo;
(d) "Segretariato dell'Accordo" significa l'organo istituito conformemente all'Articolo VI, paragrafo 7 (b) del presente Accordo;
(e) Parti significa, salvo diversa indicazione del contesto , le Parti al presente accordo;
(f) "Parti presenti e votanti" significa le parti presenti che si sono espresse con un voto affermativo o negativo per determinare la maggioranza, non si tiene conto delle astensioni nel conteggio dei voti espressi,
Inoltre, le espressioni definite nei capoversi 1 (a) (k) dell'articolo I della Convenzione hanno il medesimo senso, mutatis mutandis, nel presente Accordo.

3. Il presente Accordo costituisce un Accordo ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.
4. Gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all'Accordo costituisce altresi' un riferimento ai suoi allegati.
Articolo II

Principi fondamentali

1. Le Parti prendono misure coordinate per mantenere o ristabilire le specie di uccelli acquatici migratori in favorevoli condizioni di conservazione tal fine esse adottano, nei limiti della loro giurisdizione nazionale le misure stabilite all'Articolo III, nonche' i particolari provvedimenti previsti nel Piano di azione stabilito nell'Articolo IV del presente Accordo.
2. Nell'applicare le misure del paragrafo 1 precedente le Parti dovrebbero tener conto del principio di precauzione.
Articolo III

Misure generali di conservazione

1. Le Parti prendono provvedimenti per conservare gli uccelli acquatici migratori attribuendo una particolare attenzione alle specie in pericolo nonche' a quelli il cui stato di conservazione e' sfavorevole.
2. A tal fine, le Parti:
(a) Concedono agli uccelli acquatici migratori in pericolo nella zona dell'Accordo, una protezione altrettanto rigorosa di quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell'Articolo III della Convenzione;
(b) si accertano che ogni utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia fondata su di una valutazione effettuata sulla base delle miglior conoscenze disponibili sull'ecologia di questi uccelli, nonche' sul principio dell'uso sostenibile di tali specie e dei sistemi ecologici di cui sono tributari;
(c) individuano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori situati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, la riabilitazione ed il restauro di questi siti, in collegamento con le organizzazioni enumerate all'articolo IX, paragrafi (a) e (b) del presente Accordo, interessati dalla conservazione degli habitat;
(d) coordinano i loro sforzi per fare in modo che un'adeguata rete di habitat venga mantenuta o, se del caso, ristabilita sull'insieme dell'area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, in particolare nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di piu' di una Parte al presente Accordo;
(e) Studiano i problemi che sorgono che verosimilmente sorgeranno per via di attivita' umane e si adoperano al fine di elaborare misure correttive, ivi comprese le misure di restauro e di ripristino degli habitat, come pure misure di compensazione per la perdita di habitat;
(f) Cooperano nelle situazioni di emergenza che necessitano di un'azione internazionale e per individuare le specie di uccelli migratori che sono i piu' vulnerabili in queste situazioni concertata;
(g) Vietano l'introduzione intenzionale nell'ambiente di specie non indigene di uccelli acquatici migratori e prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la fuoruscita accidentale di tali specie se questa introduzione o fuoruscita nuoce allo statuto della conservazione della flora o della fauna selvatica; se specie non indigene di uccelli acquatici migratori sono gia' state introdotte, le Parti prendono ogni provvedimento utile per impedire che tali specie divengano una potenziale minaccia per le specie indigene;
(h) Promulgano o sponsorizzano ricerche sulla biologia e l'ecologia degli uccelli acquatici, ivi compresa l'armonizzazione della ricerca e dei metodi di sorveglianza continua, nonche', se del caso, la messa in opera di programmi comuni o di programmi di cooperazione relativi alla ricerca e ad un monitoraggio continuo;
(i) analizzano i loro bisogni in materia di formazione, in modo particolare per quel che riguarda le inchieste, il monitoraggio continuo, e l'inanellamento degli uccelli acquatici migratori, nonche' la gestione delle zone umide, in vista d'individuare i soggetti prioritari ed i settori in cui la formazione e' necessaria e collaborano all'elaborazione ed alla messa in opera di adeguati programmi di formazione;
(j) elaborano e perseguono programmi volti a suscitare una maggiore consapevolezza e comprensione dei programmi generali di conservazione degli uccelli acquatici migratori nonche' dei particolari obiettivi e delle disposizioni del presente Accordo;
(k) scambiano informazioni, come pure i risultati dei programmi di ricerca, di monitoraggio continuo, di conservazione e di istruzione;
(l) cooperano al fine di assistersi reciprocamente per poter essere in grado di attuare l'Accordo, soprattutto per quanto concerne la ricerca ed il monitoraggio continuo.
Articolo IV

Piano d'azione e Linee direttive di conservazione

1. L'allegato 3 del presente Accordo e' costituito da un Piano d'azione. Questo Piano specifica le azioni che le Parti devono intraprendere riguardo a specie e questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all'Articolo III del presente Accordo, e alle seguenti voci:
(a) conservazione delle specie;
(b) conservazione degli habitat;
(c) (c) gestione delle attivita' umane;
(d) ricerca e monitoraggio continuo;
(e) educazione ed informazione;
(f) messa in opera.

2. Il Piano d'azione e' esaminato ad ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti in considerazione delle linee direttive di conservazione.
3. Ogni emendamento del Piano d'azione viene adottato dalla Riunione delle Parti, le quali tengono conto delle norme dell'Articolo III del presente Accordo.
4. Le linee direttive di conservazione sono sottoposte per adozione alla Riunione delle Parti nella sua prima sessione; esse sono esaminate regolarmente.
Articolo V

Applicazione e finanziamento

1. Ciascuna Parte:
(a) designa l'Autorita' o le autorita' incaricate dell'attuazione del presente Accordo, che, tra l'altro provvederanno ai seguiti di tutte le attivita' suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, riguardo alle quali esse sono uno Stato dell'area di ripartizione;
(b) designa un punto di contatto per le altre Parti; il nome e l'indirizzo di quest'ultimo sono comunicati senza indugio al segretariato dell'Accordo e immediatamente trasmessi dal segretariato alle altre Parti;
(c) predispone, per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, a decorrere dalla seconda sessione, un rapporto sulla sua applicazione dell'Accordo, con particolare riferimento alle misure di conservazione che essa ha adottato. La struttura di questo rapporto e' stabilita dalla prima sessione della Riunione delle Parti e riveduta, ove necessario, in occasione di una ulteriore sessione della Riunione delle Parti. Ciascun rapporto e' sottoposto al segretariato dell'Accordo al piu' tardi centoventi giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria della Riunione delle Parti per la quale e' stato predisposto, una copia ne viene immediatamente trasmessa alle altre Parti dal Segretariato dell'Accordo.

2. (a) Ciascuna Parte contribuisce al bilancio preventivo dell'Accordo conformemente alla tariffa dei contributi stabilita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nessuna Parte la quale e' Stato dell'area di ripartizione puo' essere chiamata a fornire un contributo di oltre 25% del bilancio preventivo totale. Da nessuna organizzazione d'integrazione economica regionale puo' essere richiesto un contributo eccedente il 2,5% delle spese amministrative.
(b) Le decisioni relative al bilancio preventivo, compresa un'eventuale modifica della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso.

3. La Riunione delle Parti puo' creare un fondo di conservazione alimentato da contributi volontari delle Parti o mediante qualsiasi altra fonte, allo scopo di finanziare il monitoraggio continuo, la ricerca, la formazione nonche' progetti concernenti la conservazione ivi compresa la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori.
4. Le Parti sono invitate a fornire un appoggio in materia di formazione, come pure un sostegno tecnico e finanziario, alle altre Parti, su base multilaterale o bilaterale, al fine di aiutarle ad attuare le disposizioni del presente Accordo.
Articolo VI

Riunione delle Parti

1. La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo.
2. Il Depositario convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, una sessione della Riunione delle Parti non oltre un anno dopo la data in cui il presente Accordo e' entrato in vigore. Successivamente, il Segretariato dell'Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, salvo se la Riunione decide diversamente. Per quanto possibile, queste sessioni dovranno svolgersi in occasione delle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione.
3. Su richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti, il segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti.
4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, qualsiasi Stato non parte al presente Accordo ed i segretariati delle convenzioni internazionali, interessate, fra l'altro, dalla conservazione, compresa la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni della Riunione delle Parti. Ogni organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata nei settori sopra menzionati, o nella ricerca sugli uccelli acquatici migratori puo' altresi' essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti in qualita' di osservatore, salvo se almeno un terzo delle Parti presenti vi si oppone.
5. Solo le Parti hanno diritto di voto Ciascuna Parte dispone di un voto, ma le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Accordo.
Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non esercita il suo diritto di voto fintanto che i suoi Stati esercitano il loro e reciprocamente.
6. Salvo se il presente Accordo dispone diversamente, le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate mediante consenso oppure, se non e' possibile ottenere un consenso, a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
7. Nella sua prima sessione la Riunione delle Parti:
(a) adotta il proprio regolamento interno mediante consenso;
(b) istituisce il segretariato dell'Accordo in seno al Segretariato della Convenzione in vista di adempiere alle funzioni enumerate all'Articolo VIII del presente Accordo;
(c) instaura il comitato tecnico previsto all'Articolo VII del presente Accordo;
(d) adotta un modello per la presentazione dei rapporti che saranno predisposti conformemente all'Articolo V, paragrafo I (c) del presente Accordo;
(e) adotta criteri per determinare le situazioni di emergenza che necessitano di rapide misure di conservazione e per determinare le modalita' di ripartizione dei compiti per la realizzazione di queste misure.

8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:
(a) tiene conto delle modifiche reali e potenziali dello stato di conservazione degli uccelli acquatici migratori e degli habitat rilevanti per la loro sopravvivenza, nonche' dei fattori suscettibili di avere incidenza su tali specie e habitat;
(b) passa in rassegna i progressi compiuti nonche' qualsiasi difficolta' incontrata nell'applicazione del presente Accordo;
(c) approva un bilancio preventivo ed esamina ogni questione relativa alle disposizioni finanziarie del presente Accordo;
(d) tratta ogni questione relativa al segretariato dell'Accordo ed alla composizione del comitato tecnico
(e) adotta un rapporto che sara' trasmesso alle Parti all'Accordo nonche' alla Conferenza delle Parti alla Convenzione;
(f) Decide la data ed il luogo della prossima sessione.

9. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti puo':
(a) fare raccomandazioni alle Parti, qualora lo giudichi necessario ed appropriato;
(b) adottare misure specifiche per migliorare l'efficacia dell'Accordo e se del caso, misure di emergenza ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 4;
(c) emendare le proposte di emendamento all'Accordo e deliberare su tali proposte;
(d) emendare il Piano d'azione conformemente alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 3 del presente Accordo;
(e) istituire organi sussidiari, qualora lo ritenga necessario, per aiutare l'attuazione del presente Accordo, in modo particolare per stabilire un coordinamento con gli organismi istituiti secondo i termini di altri trattatati, convenzioni o accordi internazionali qualora vi siano accavallamenti geografici e tassonomici;
(f) decidere su ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.
Articolo VII

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico si compone di:
(a) nove esperti che rappresentano svariate regioni della zona dell'Accordo, secondo un'equilibrata ripartizione geografica;
(b) un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), dell'Ufficio internazionale di ricerche sugli uccelli acquatici e le zone umide (BIROE) ed un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC);
(c) un esperto in ciascuno dei seguenti settori: economia rurale, gestione della selvaggina, diritto dell'ambiente.

Le modalita' per la designazione degli esperti, quelle relative alla durata del loro mandato e quelle per la designazione del Presidente del comitato tecnico sono determinate dalla Riunione delle Parti. Il Presidente puo' ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni nazionali specializzate, governative e non governative.
2. Salvo se la riunione delle Parti decide diversamente, le riunioni del comitato tecnico sono convocate dal segretariato dell'Accordo; queste riunioni si tengono in occasione di ciascuna sessione della Riunione delle Parti ed almeno una volta fra le sessioni ordinarie della Riunione delle Parti.
Il comitato tecnico:
(a) Fornisce pareri scientifici e tecnici ed informazioni alla Riunione delle Parti ed alle Parti, tramite il segretariato dell'Accordo;
(b) fa raccomandazioni alla Riunione delle Parti per quanto riguarda il Piano daazione, l'applicazione dell'Accordo e ogni ulteriore ricerca da intraprendere;
(c) predispone per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un rapporto di attivita' che sara' sottoposto al Segretario dell'Accordo almeno centoventi giorni prima dell'apertura di detta sessione, e di cui un esemplare sara' immediatamente trasmesso alle Parti dal segretariato dell'Accordo;
(d) adempie ad ogni altro compito che gli sara' affidato dalla Riunione delle Parti.

4. Quando, sulla base di quanto ritenuto dal Comitato tecnico, si manifesta una situazione di emergenza che richiede l'adozione di misure immediate in vista di evitare il deterioramento dello stato di conservazione di una o piu' specie di uccelli acquatici migratori, quest'ultimo Comitato puo' chiedere al Segretariato dell'Accordo di convocare con urgenza le Parti interessate. Le Parti in causa si riuniscono il prima possibile, in vista di stabilire al piu' presto un meccanismo che preveda misure di protezione per le specie individuate come essendo sottoposte ad un pericolo particolarmente rilevante. Quando una raccomandazione e' stata adottata ad una riunione di emergenza, le Parti interessate s'informano reciprocamente e informano il segretariato dell'Accordo dei provvedimenti che hanno preso in vista della realizzazione di tale Raccomandazione, ovvero circa le ragioni che hanno impedito tale messa in opera.
5. Il comitato tecnico puo' istituire, ove necessario, gruppi di lavoro per trattare compiti particolari.
Articolo VIII

Segretariato dell'Accordo

Le funzioni del segretariato dell'Accordo sono le seguenti:
(a) assicurare l'organizzazione e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni della Riunione delle Parti, nonche' alle riunioni del comitato tecnico;
(b) mettere in opera le decisioni che le saranno inviate dalla Riunione delle Parti;
(c) promuovere e coordinare, conformemente alle decisioni della Riunione delle Parti, le attivita' intraprese ai sensi dell'Articolo, compreso il Piano d'azione;
(d) garantire il collegamento con gli Stati dell'area di ripartizione che non sono Parti del presente Accordo, facilitare il coordinamento fra le Parti e con le organizzazioni internazionali e nazionali le cui attivita' concernono direttamente o indirettamente la conservazione, ivi compresa la protezione e la gestione, degli uccelli acquatici migratori;
(e) radunare e valutare le informazioni che permetteranno di meglio conseguire gli obiettivi e che favoriranno la realizzazione dell'Accordo, e adottare tutte le disposizioni per divulgare adeguatamente tali informazioni;
(f) attirare l'attenzione della Riunione delle Parti su qualsiasi questione relativa agli obiettivi del presente Accordo;
(g) trasmettere a ciascuna Parte, almeno sessanta giorni prima dell'inizio di ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, una copia dei rapporti delle autorita' di cui all'Articolo V, paragrafo 1 (a) del presente Accordo, quello del comitato tecnico, nonche' una copia dei rapporti da fornire in applicazione del paragrafo (h) del presente Articolo;
(h) predisporre ogni anno, e per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, dei rapporti sui lavori del segretariato e sull'attuazione dell'Accordo;
(i) provvedere alla gestione del bilancio preventivo dell'Accordo nonche' a quella del suo fondo di conservazione, qualora quest'ultimo fosse istituito;
(j) fornire informazioni destinate al pubblico, relative all'Accordo ed ai suoi obiettivi;
(k) adempiere a tutte le altre funzioni che potrebbero essergli conferite ai sensi dell'Accordo, ovvero dalla Riunione delle Parti.
Articolo IX

Relazioni con organismi internazionali
che trattano uccelli acquatici migratori ed i loro habitat

Il segretariato dell'Accordo consulta:
(a) regolarmente, il Segretariato della Convenzione e, se del caso, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato, ai sensi degli accordi conclusi in applicazione dell'Articolo IV, paragrafi 3 e 4 della Convenzione attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonche' ai sensi della Convenzione del 1971 relativa alle zone umide di rilevanza internazionale, in particolare in quanto habitat degli uccelli acquatici; della Convenzione del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione; della Convenzione africana del 1968 sulla conservazione della natura e delle risorse naturali; della Convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale della Europa, e della Convenzione del 1992 sulla diversita' biologica, affinche' la Riunione delle Parti cooperi con le Parti a queste convenzioni su ogni questione d'interesse comune ed in modo particolare sull'elaborazione e l'applicazione del Piano d'azione;
(b) i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti in merito a questioni d'interesse comune;
(c) le altre organizzazioni competenti nel settore della conservazione, ivi compresa la protezione e la gestione, degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonche' nei settori della ricerca, dell'educazione e della sensibilizzazione.
Articolo X

Emendamento dell'Accordo

1. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Riunione delle Parti.
2. Ciascuna Parte puo' formulare proposte di emendamento.
3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei motivi, e' comunicato al segretariato dell'Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il segretariato dell'Accordo ne trasmette senza indugio una copia alle Parti. Ogni commento effettuato dalle Parti relativamente al testo e' comunicato al segretariato dell'Accordo al piu' tardi sessanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il prima possibile dopo la scadenza di questo termine, il segretariato comunica alle Parti tutti i commenti ricevuti fino ad oggi.
4. Un emendamento al presente Accordo, diverso da un emendamento ai suoi allegati, e' adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi delle Parti dell'Accordo, alla data di adozione dell'emendamento, hanno depositato il loro strumento di approvazione dell'emendamento presso il depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento di approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione, questo emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui detta Parte ha depositato il suo strumento di approvazione.
5. Ogni nuovo allegato, nonche' ogni emendamento ad un allegato, viene adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, ed entrera' in vigore riguardo a tutte le Parti il novantesimo giorno dopo la loro adozione ad opera della Riunione delle Parti, salvo per le Parti che avranno formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.
6. Durante il periodo di novanta giorni previsto al paragrafo 5 del presente Articolo, ciascuna Parte puo', per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario, formulare una riserva nei confronti di un nuovo allegato o di un emendamento ad un allegato Tale riserva puo' essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta inviata al depositario: il nuovo allegato o emendamento entrera' quindi in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.
Articolo XI

Incidenze dell'Accordo
sulle convenzioni internazionali e le legislazioni

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale esistente.
2. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano il diritto delle Parti di mantenere o adottare misure piu' rigorose per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.
Articolo XII

Soluzione delle controversie

1. Ogni controversia sorta fra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, sara' oggetto di negoziazioni fra le Parti interessate:
1. Se questa controversia non puo' essere risolta nel modo previsto al paragrafo I del presente Articolo, le Parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di Arbitrato dell'Aja, le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dal lodo arbitrale.
Articolo XIII

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di qualsiasi Stato dell'area di ripartizione, a prescindere che tali zone facciano o meno parte della zona dell'Accordo ed alle organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui almeno uno dei membri e' Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:
(a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
(b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Il presente Accordo rimarra' aperto alla firma all'Aja fino alla data della sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo e' aperto all'adesione di ogni Stato dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionati al paragrafo I precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario del presente Accordo.
Articolo XIV

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che quattordici Stati dell'area di ripartizione, o organizzazioni d'integrazione economica generale, di cui almeno sette dell'Africa e sette dell'Eurasia lo avranno firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione conformemente all'Articolo XIII del presente Accordo.
2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:
(a) firmera' il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure;
(b) lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', oppure;
(c) vi aderira', successivamente alla data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale, richiesto per l'entrata in vigore l'hanno firmato senza riserva o, se del caso, lo hanno ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla firma senza riserva o al deposito da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.
Articolo XV

Riserve

Le disposizioni del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali. Tuttavia, qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale puo', firmando senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o, a seconda dei casi, depositando il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una particolare riserva riguardo ad ogni specie coperta dall'Accordo o ad ogni particolare disposizione del Piano d'azione. Questa riserva puo' essere ritirata dallo Stato o dall'organizzazione che l'ha formulata, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario; tale Stato o organizzazione diverra' vincolato dalle disposizioni che erano state oggetto di riserva non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.
Articolo XVI

Denuncia

Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Accordo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario. Tale denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario avra' ricevuto detta notifica.
Articolo XVII

Depositario

1. Il testo originale del presente Accordo. in lingua araba, francese, inglese e russa, ciascuna di queste versioni essendo ugualmente autentica, sara' depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi che ne e' depositario. Il Depositario fa pervenire copie certificate conformi di ciascuna di queste versioni a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionate all'Articolo XIII, paragrafo I, del presente Accordo, nonche' al segretariato dell'Accordo dopo che quest'ultimo sara' costituito.
2. A decorrere dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia certificata conforme viene trasmessa dal depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione, conformemente all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
3. Il depositario informa tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo, o che hanno aderito allo stesso, nonche' il segretariato dell'Accordo:
(a) di ciascuna firma;
(b) di ogni deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
(c) della data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni nuovo allegato nonche' di qualsiasi emendamento all'Accordo o ai suoi allegati;
(d) di ogni riserva riguardo ad un nuovo allegato o di un emendamento ad un allegato;
(e) di qualsiasi notifica di ritiro di riserve;
(f) di qualsiasi notifica di denuncia del presente Accordo.

Il Depositario trasmette a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo, o che vi hanno aderito, ed al segretariato dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni nuovo allegato e di ogni emendamento all'Accordo ed ai suoi allegati. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Allegato 1

Definizione della zona dell'Accordo

I confini della zona dell'accordo sono cosi' definiti dal Polo Nord verso sud lungo il 130° grado di longitudine ovest fino al 75° grado di latitudine Nord; da qui, verso est e sud-est attraverso l'insenatura Viscount Melville Sound, Prince Regent, il golfo di Boothia, il bacino di Foxe, il canale di Foxe e lo stretto di Hudson, fino ad un punto situato nell'Atlantico del Nord-Ovest le cui coordinate sono 60° di latitudine nord e 60° di longitudine ovest; da li', verso sud-est attraverso l'Atlantico del Nord-Ovest fino ad un punto le cui coordinate sono 50° di latitudine Nord e 30° di longitudine Ovest; da qui, lungo il 30° grado di longitudine ovest fino al 1°° grado di latitudine nord; da qui verso sud-est fino all'intersezione dell'equatore con il 20° grado di longitudine ovest; da qui verso sud lungo il 20° grado di longitudine ovest fino al 40° grado di latitudine sud; da qui. verso est, lungo il 40° grado di latitudine sud fino al 60° grado di longitudine est; da qui, verso nord lungo il 60° di longitudine est, fino al 35° grado di latitudine nord; da qui, verso nord-est, seguendo un arco di grande circolo, fino ad un punto situato nell'Altai occidentale le cui coordinate sono 49 di latitudine nord e 87°27' di longitudine est; da qui, seguendo un arco di grande circolo attraverso la Siberia centrale, tino alla costa dell'Oceano artico a 130° gradi di longitudine est; da li', lungo il 130° grado di longitudine est fino al Polo Nord. La carta allegata fornisce un'illustrazione della zona dell'Accordo.
Allegato 2

SPECI DI UCCELLI CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO

GAVIIDAE
Gavia stellata................................Colimbo catmarino
Gavia arctica....................................Colimbo artico
Gavia immer......................................Colimbro huard
Gavia adamsii...........................Colimbro a becco bianco

PODICIPEDIDAE
Podiceps grisegena...........................Svasso collo rosso
Podiceps auritus................................Svasso maggiore

PELECANIDAE
Pelecanus onocrotalus..........................Pellicano bianco
Pelecanus crispus..............................Pellicano riccio

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax pygmaeus.........................Cormorano pigmeo
Phalacrocorax nigrogularis.................Cormorano di Socotra

ARDEIDAE
Egretta vinaceigula......................Vinaceigula di egretta
Ardea purpurea......................................Heron viola
Casmerodius albus..................................Egret grande
Ardeola idae......................................Airone bianco
Ardeola rufiventris........................Heron a ventre fulvo
Ixobrvchus minutus...................................Tarabusino
lxobryh slturmi...............................Blongios di Sturm
Botaurus stellaris.....................................Tarabuso

CICONIDAE
Mycteria ibis..............................Cicogna becco giallo
Ciconia nigra......................................Cicogna nera
Ciconia episcopus..........................Cicogna collo lanoso
Ciconia cicoria..................................Cicogna bianca

THRESKIORNITHIDAE
Plegadis falcinellus................Fenicottero rosa/Mignattaio
Geronticus eremita........................eremita di Geronticus
Threskiornis aethiopicus.............................Ibis sacro
Platalea leucorodia..................Spatola bianca (eurasiana)
Platalea alba..................................Spatola platalea

PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus ruber..........Fenicottero rosa
Phoenicopterus minor......................Fenicottero rosa nano

ANATIDAE
Dendrocygna bicolor...........................Dendrocigna fulva
Dendrocyna viduata..........................Dendrocigna viduata
Thalassornis leuconotus..............Dendrocigna a dorso bianco
Oxyura leucocephala.............................Gobbo rugginoso
Cygnus olor.........................................Cigno reale
Cygnus cygnus......................................Cigno comune
Cygnus columbianus..............................Cigno fischione
Anser brachyrhymchus..........................Oca a becco corto
Anser fabalis................................Collo rosso di oca
Anser albifrons.............................Oca a fronte bianca
Anser erythropus.......................................Oca nana
Anser anser.......................................Oca selvatica
Branta leucopsis...................................Oca di Brent
Branta bernicla.................................Oca di Bernacla
Branta ruficollis........................Bernacla a collo fulvo
Alopochen aegyptiacus..............................Oca egiziana
Tadorna ferruginea.......................Ferruginosa di Tadorna
Tadorna cana..............................Volpoca a capo grigio
Tadorna tadorna................................Tadorna di Belon
Plectoterus gambensis................Oca dagli speroni (Gambia)
Sarkidornis melanotos...................Anatra dalla testa rosa
Nettapus auritus.....................................Oca pigmea
Anas Penelope.................................Fischione europeo
Anas strepera..................................Anatra "chipeau"
Anas crecca............................................Alzavola
Anas crecca.................................marzaiola invernale
Anas capensis...................................Anatra del Capo
Anas platyrhynchos...............................Anatra colvert
Anas ondulata.............................Anatra a becco giallo
Anas acuta.......................................Anatra "pilet"
Anas erytrhorhyncha........................Anatra a becco rosso
Anas hottentota...............................anatra hottentota
Anas querquedula......................................marzaiola
Anas clipeata..................................Anatra "souchet"
Marmaronetta angustirostris.......................Marmaronnetta
Netta rufina........................................Netta fulva
Netta erytrophthalma................................Netta bruna
Aythya ferina................................Fuligula di aythya
Aythya nyroca...................................Fuligula nyroca
Aythpa fuligula...............................Fuligula morillon
Aythya marila................................Fuligula milouinan
Somateria mollissima............................Eider a piumino
Soniateria spectabilis......................Eider a capo grigio
Polyisticta stelleri...........................Eider di Steller
Clangula hyemalis..........Harelde de Miquelon (Harelde Kakawi)
Melanitta pigra................Scoter nero (nigra di melanitta)
Melanitta fusca......................Orco marino dagli occhiali
Bucephala clangula..................................Quattrocchi
Mergellus albellus.................................Pesciaiola "
Mergus serrator...................................Smergo minore
Mergus merganser..............................Smergo maggiore "

GRUIDAE Grus leucogeranus..............Gru bianca della Siberia
Grus virgo.............................Gru damigella di Namibia
Grus paradisea....................................Gru paradisea
Grus caruncularus...................................Gru Wattled
Grus grus............................................Gru comune

RALLIDAE
Sarothrura boheme................................Rallus di Bohm
Porzana parva..................................Porzana maruetta
Porzana pupilla........................Porzana parva di Baillon
Porzana porzana................................Porzana maruetta
Aenigmatolimnas marginalis.............................Maruetta
Fulica atra......................(Mar Nero mediterraneo) Folaga

DROMADIDAE
Dromas ardeola...............................Granchio di Plover

RECURVIRO STRIDAE
Himantopus himantopus........................Trampoliere bianco
Recrurvirostra avosetta.........................Avocet elegante

GLAREOLIDAE
Glareola pratmacola.............................Pernice di mare
Glareola normanni..........................Glareola ad ali nere

CHARADRIIDAE
Pluvialis apricaria..............................Piviere dorato
Pluvialis squatarola.......................Plover nero gonfialo
Charadrius hiaticula.....................Plover anellato comune
Charadrius dubius.........................Plover inanellato " "
Charadrius pecuarnis.......................Plover del pastore "
Charadrius tricollaris.....................<Plover tre-legato "
Charadrius forbesa............................Piviere di Forbes
Charadrius pallidus............................Piviere elegante
Charadrius alexandrunis.................................Fratino
Charadrius marginatus...................Piviere a fronte bianca
Charadrius mongolus.........................Piviere di Mongolia
Charadrius leschenaulm......................Piviere del deserto
Piviere di Leschenault)
Charadrius asiaticus...........................Piviere asiatico
Endromias morinellus.........................Piviere "guignard"
Vanellus vanellus..........................Pavoncella a egretta
Vanellus spinosus..........................Pavoncella a speroni
Vanellus albiceps.....................Pavoncella a testa bianca
Vanellus senegallus......................Pavoncella del Senegal
Vanellus lugubris..............................Pavoncella scura
Vanellus melanopterus....................Pavoncella ad ali nere
Vanellus coronatus..........................Pavoncella coronata
Vanellus superciliosus.......................Pavoncella Wattled
Vanellus gregarius..........................Pavoncella gregaria
Vanellus lencurus......................Pavoncella a coda bianca

SCOLOPACIDAE
Gallinago media......................................Croccolone
Gallinago gallinago.....................Beccaccino delle paludi
Lymnocryptes minimum...........................Beccaccino sordo
Limosa limosa.....................Beccaccia d'acqua a coda nera
".................................Beccaccia d'acqua fulva
Numenius phaecopus......................................Chiurlo
Numenius temtisostris............................Chiurlo snello
Numenius arquata..............................Chiurlo eurasiano
Tringa erythropus...........................Red shank macchiato
Tringa totamus...........................................Totana
"....................................Cavaliere gambette "
Cavaliere arlecchino
Tringa stagnatilii.........................Cavaliere stagnatile
Tringa nebularia.............................Cavaliere urlatore
Tringa ochropus..............................Cavaliere d'Italia
Tringa glareola..............................Sandpiper di legno
Tringa cinerea........................................Cavaliere
Bergette di Terek
Cavaliere Bargette
Tringa hypoleucos...........................Sand Piper comune "
Arenaria interpres..................................Voltapietre
Calidris canutus............................Beccaccino maubeche
Calidris alba Beccaccino.............................Sanderling
Calidris minuta................................Becaccino minuto
Calidris temminckii......................Beccaccino di Temminck
Calidris marittima.............................Beccaccino viola
Calidris alpina............................Beccaccino variabile
Calidris ferruginea.....................Beccaccino falconiforme
Limicola falcinellus.........................Beccaccino cocorli
Philomachus pugnax........................Cavaliere combattente
Phalaropus lobatus.....................Falaropo a becco stretto
Falaropo a becco largo

LARIDAE
Larus leucopthalmus.......................Gavina ad iris bianco
Larus hemprichii.............................Gavina di Hemprich
Larus audoinii.................................Gavina di Audoin
Larus armenicus...............................Gavina di Armenia
Larus ichtyaetus...............................Gavina ichtyaeta
Laurs genei....................................Gavina urlatrice
Larus melanocephalus......................Gabbiano melanocefalo
Sterna milotica...................................Sterna hansel
Sterna caspia.............................Sterna del Mar Caspio
Sterna maxima......................................Sterna reale
Sterna bengalensis..........................Sterna viaggiatrice
Sterna bergii.................................Sterna con ciuffo
Sterna sandvicensis...............................Sterna caugek
Sterna dougallii..............................Sterna di Dougall
Sterna hirundo...............................Sterna pierregarin
Sterna paradisea..................................Sterna artica
Sterna albifrons....................................Sterna nana
Sterna samdersi..............................Sterna di Saunders
Sterna balaenarum..........................Sterna dei balenieri
Sterna repressa.........................Sterna a guance bianche
Chlidionas leucopterus......................Gabbiano leucoptero
Chlidionas niger..................................Gabbiano nero
Allegato 3

PIANO D'AZIONE
1. Sfera di applicazione

1.1 Il Piano d'azione e' applicabile alle popolazioni di uccelli acquatici migratori figuranti alla tabella 1 del presente allegato ( di seguito denominata "Tabella 1").
1.2 La Tabella 1 e' parte integrante del presente allegato. Ogni riferimento al Piano d'azione costituisce anche un riferimento alla Tabella 1.

2. Conservazione delle specie

2.1 Misure giuridiche

2.1.1 Le Parti aventi popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1 del presente Piano d'Azione garantiscono la protezione di tali popolazioni conformemente all'Articolo III, paragrafo 2 (a) dell'Accordo. In particolare, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 di seguito, tali Parti:
a) vietano di prelevare gli uccelli e le uova di queste popolazioni che si trovano sul loro territorio;
b) vietano le perturbazioni intenzionali qualora tali perturbazioni fossero significative per la conservazione della popolazione interessata;
c) vietano la detenzione, l'uso ed il commercio degli uccelli di queste popolazioni nonche' delle loro uova quando questi ultimi sono stati prelevati trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione del capoverso a) precedente, nonche' la detenzione, l'uso ed il commercio di qualsiasi parte o prodotto agevolmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.

Facendo eccezione a queste regole, ed esclusivamente per le popolazioni appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A, segnalate da un asterisco, la caccia puo' proseguire in base ad un uso sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni e' una prassi culturale tradizionale. Tale uso sostenibile sara' praticato nel quadro di disposizioni speciali di un piano d'azione per specie, stabilito ad un livello internazionale appropriato.
2.1.2 Le Parti che hanno popolazioni figuranti alla tabella 1 regolamentano il prelievo di uccelli e di uova di tutte le popolazioni iscritte nella colonna B della tabella I. Questa regolamentazione intende mantenere, o contribuire al restauro di queste popolazioni in uno stato di conservazione favorevole e di accertarsi, sulla base delle migliori conoscenze disponibili sulla dinamica delle popolazioni, che ogni prelievo o altra utilizzazione di tali uccelli o uova sia duratura. In modo particolare, questa regolamentazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 in appresso:
a) vietera' il prelievo di uccelli che appartengono alle popolazioni interessate durante le varie fasi della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli e durante il loro ritorno verso il luoghi di riproduzione nella misura in cui tale prelievo a un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della popolazione interessata;
b) regolamentera' le modalita' di prelievo,
c) istituira' limiti per il prelievo, qualora cio' risulti appropriato, ed effettuera' controlli adeguati al fine di accertarsi che tali limiti sono stati rispettati;
d) vietera' la detenzione, l'uso ed il commercio degli uccelli delle popolazioni interessate e delle loro uova che sono state prelevate trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione delle norme del presente paragrafo, nonche' la detenzione, l'uso ed il commercio di qualsiasi parte di tali uccelli e delle loro uova;

2.1.3 Qualora non vi sia un'altra soluzione soddisfacente, le Parti possono concedere deroghe ai divieti stabiliti ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2., fatte salve le disposizioni dell'art. 111, paragrafo 5 della Convenzione, per i seguenti motivi:
a) impedire danni importanti alle coltivazioni, alle acque ed alle pescherie;
b) nell'interesse della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
c) per fini di ricerca e d'insegnamento, di reintegrazione , nonche' per l'allevamento richiesto per questi fini;
d) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, in modo selettivo ed in misura limitata, il prelievo e la detenzione o ogni altro uso giudizioso di taluni uccelli in piccole quantita';
e) allo scopo di migliorare la propagazione o la sopravvivenza delle popolazioni interessate.

Tali deroghe saranno precise per quanto riguarda il loro contenuto, e limitate nello spazio e nel tempo. Le Parti informano al piu' presto il segretariato dell'Accordo di ogni deroga concessa in forza di tale disposizione.

2.2 Piani d'azione per specie

2.2.1 Le Parti cooperano in vista di elaborare e di attuare piani d'azione internazionali per specie, per le popolazioni figuranti nella categoria A della Tabella 1. i1 segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione, l'armonizzazione e la realizzazione di questi piani.
2.2.2 Le Parti predispongono ed attuano piani d'azione nazionali per specie al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1. Tali piani includono norme speciali relative alle popolazioni indicate da un asterisco. Ove appropriato, si dovra' tener conto del problema dell'uccisione accidentale di uccelli da parte di cacciatori, per via di un'individuazione scorretta.

2.3 Misure di emergenza

Le Parti elaborano ed applicano misure di emergenza per le popolazioni che figurano nella tabella 1, allorche' condizioni eccezionalmente sfavorevoli o pericolose si manifestano in un luogo qualsiasi nella zona dell'Accordo, cooperando fra di loro ogni qualvolta cio' sia possibile e pertinente.

2.4 Reintegrazione

Le Parti esercitano la massima vigilanza quando popolazioni che figurano nella tabella 1 sono reintegrate in settori della loro tradizionale zona di ripartizione da cui erano scomparse Le Parti si adoperano in vista di elaborare ed applicare un piano dettagliato di reintegrazione basato su studi scientifici appropriati. I piani di reintegrazione dovrebbero essere parte integrante dei piani d'azione nazionale e, se del caso dei piani d'azione internazionale per specie. Il piano di reintegrazione dovrebbe comportare uno studio dell'impatto sull'ambiente; esso e' oggetto di un'ampia diffusione. Le Parti informano in anticipo il segretariato dell'Accordo su qualsiasi piano di reintegrazione per le popolazioni figuranti nella tabella 1.

2.5 Introduzioni

2.5.1 Le Parti vietano, se lo ritengono necessario, l'introduzione di specie animali e vegetali non indigene, suscettibili di nuocere alle popolazioni che figurano alla tabella 1.
2.5.2 Le Parti, se lo ritengono necessario, si accertano che siano prese precauzioni appropriate per evitare la fuga accidentale di uccelli in cattivita' appartenenti a specie non indigene.
2.5.3 Per quanto possibile e qualora cio' risulti appropriato, le Parti prendono misure, ivi comprese misure di prelievo,per fare in modo che, quando specie non indigene o loro ibridi sono gia' state introdotte nel loro territorio, tali specie, o loro ibridi, non costituiscano un potenziale pericolo per le popolazioni figuranti alla tabella 1.

3. Conservazione degli habitat

3.1.1 Le Parti, in collegamento, qualora cio' risulti appropriato, con organizzazioni internazionali competenti, elaborano e pubblicano inventari nazionali degli habitat esistenti sul loro territorio, importanti per le popolazioni che figurano alla tabella 1.
3.1.2 Le Parti si adoperano, a titolo prioritario, per individuare tutti i siti di rilevanza internazionale o nazionale per le popolazioni figuranti alla tabella 1.

3.2 Conservazione degli spazi

3.2.1 Le Parti fanno il possibile per perseguire la creazione di aree protette al fine di conservare habitat importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1 ed elaborare e applicare piani di gestione per queste aree.
3.2.2 Le Parti fanno il possibile per garantire una protezione speciale alle zone umide che sono conformi ai criteri di rilevanza nazionale accettati a livello internazionale
3.2.3 Le Parti fanno il possibile per utilizzare in modo razionale e duraturo tutte le zone umide del loro territorio In particolare esse fanno in modo di evitare il degrado e la perdita di habitat che ospitano popolazioni figuranti alla tabella 1. In particolare, esse si sforzano di:
a) fare in modo che siano attuate misure regolamentari adeguate, conformi ad ogni norma accettata a livello internazionale, concernente l'utilizzazione di prodotti chimici per uso agricolo, e lo scarico delle acque reflue, e aventi come oggetto quello di ridurre al minimo gli impatti sfavorevoli di tali prassi per le popolazioni figuranti alla tabella 1;
b) predisporre e diffondere una documentazione nelle lingue appropriate, descrivente le regolamentazioni, le norme et le misure di controllo corrispondenti in vigore ed i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica.

3.2.4 Le Parti fanno in modo di elaborare strategie fondate sugli ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni figuranti alla tabella 1, ivi compresi gli habitat delle popolazioni che sono disperse

3.3 Riabilitazione e restauro

Ogni qualvolta cio' sia possibile ed appropriato, le Parti si sforzano di riabilitare e restaurare le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni figuranti alla tabella 1.

4. Gestione delle attivita' umane

4.1 Caccia

4.1.1 Le Parti cooperano per fare in modo che la loro legislazione sulla caccia applichi il principio dell'uso sostenibile come lo prevede il presente Piano d'azione, in considerazione della totalita' dell'area di ripartizione geografica delle popolazioni di uccelli acquatici interessati e delle caratteristiche del loro ciclo biologico.
4.1.2 Le Parti informano il segretariato dell'Accordo circa la loro legislazione sulla caccia delle popolazioni che figura alla tabella 1.
4.1.3 Le Parti cooperano al fine di sviluppare un sistema fattibile e armonizzato per la raccolta di dati sui prelievi, al fine di valutare il prelievo annuale fatto sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Esse forniscono al segretariato le stime relative alla totalita' dei prelievi annuali per ciascuno popolazione, quando tali informazioni sono disponibili.
4.1.4 Le Parti fanno il possibile per eliminare l'uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per l'anno 2000.
4.1.5 Le Parti elaborano ed applicano misure per ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'uso di esche avvelenate.
4.1.6 Le Parti elaborano ed applicano misure per ridurre, e per quanto possibile, eliminare i prelievi illegali.
4.1.7 Ove appropriato, le Parti incoraggiano i cacciatori ai livelli locale, nazionale ed internazionale a formare le loro associazioni o organizzazioni, al fine di coordinare le loro attivita' ed attuare il concetto di uso sostenibile.
4.1.8 Le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'istituzione di un esame di idoneita' obbligatorio per i cacciatori comprendente, tra l'altro, l'identificazione degli uccelli.

4.2 Ecoturismo

4.2.1 Salvo se si tratta di zone centrali di aree protette, le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'elaborazione di programmi di cooperazione fra tutti gli interessati, per sviluppare un ecoturismo adattato ed appropriato nelle zone umide dove sono concentrate le popolazioni di cui alla tabella 1.
4.2.2 Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, fanno ogni sforzo per valutare i costi, i vantaggi e le altre conseguenze suscettibili di derivare dall'ecoturismo in zone umide comportanti concentrazioni di popolazioni figuranti nella tabella 1, scelte a tal fine Esse comunicano al segretariato dell'Accordo il risultato di ogni valutazione in tal modo intrapresa.

4.3 Altre attivita' umane

4.3.1 Le Parti valutano l'impatto dei progetti suscettibili di creare conflitti fra le popolazioni figuranti alla tabella 1 che si trovano nelle aree menzionate al paragrafo 3.2. di cui sopra e gli interessi umani, e fanno in modo che i risultati di tali valutazioni siano messi a disposizione del pubblico.
4.3.2 Le Parti fanno il possibile per raccogliere informazioni sui vari danni causati, in particolare alle coltivazioni, da popolazioni figuranti alla tabella 1 e trasmettono un rapporto al segretariato dell'Accordo, relativo ai risultati ottenuti.
4.3.3 Le Parti cooperano al fine di individuare le tecniche appropriate per ridurre ad un livello minimo o attenuare gli effetti dei danni causati in modo particolare alle coltivazioni, dalle popolazioni figuranti alla tabella 1, facendo appello all'esperienza acquisita altrove nel mondo.
4.3.4 Le Parti cooperano al fine di elaborare piani d'azione per specie, destinati alle popolazioni che causano danni significativi, in particolare alle coltivazioni. Il segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione e l'armonizzazione di tali piani.
4.3.5 Le Parti, per quanto possibile, incoraggiano l'applicazione di norme ambientali ad alto livello per la pianificazione e la costruzione di attrezzature, in vista di ridurre ad un livello minimo l'impatto di queste ultime sulle popolazioni figuranti nella tabella 1. Esse dovrebbero prevedere le misure da adottare per ridurre ad un livello minimo l'impatto delle attrezzature gia' esistenti qualora divenga evidente che queste ultime hanno un impatto sfavorevole sulle popolazioni interessate.
4.3.6 Qualora perturbazioni umane minaccino lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli acquatici che figurano nella tabella 1, le Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti in vista di ridurre la minaccia. I provvedimenti appropriati potrebbero comportare, fra l'altro, all'interno di zone protette, fa creazione di zone libere da ogni perturbazione, il cui accesso sarebbe vietato al pubblico.

5. Ricerca e sorveglianza continua

5.1 Le Parti si adoperano per svolgere indagini sul campo in zone poco conosciute in cui potrebbero trovarsi concentrazioni importanti di popolazioni figuranti nella tabella 1. I risultati di tali indagini sono ampiamente diffusi.
5.2 Le Parti si adoperano per effettuare regolarmente visite di verifica alle popolazioni che figurano alla tabella 1. I risultati di queste verifiche sono pubblicati o indirizzati alle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di consentire l'esame della situazione e delle tendenze delle popolazioni.
5.3 Le Parti cooperano al fine di migliorare la valutazione delle tendenze delle popolazioni di uccelli in quanto criterio indicativo dello stato di queste popolazioni.
5.4 Le Parti cooperano in vista di determinare gli itinerari di migrazione di tutte le popolazioni che figurano alla tabella 1, avvalendosi delle cognizioni disponibili sulle ripartizioni di queste popolazioni in periodi di riproduzione e all'infuori di questi periodi, nonche' sui risultati dei censimenti e partecipando a programmi coordinati d'inanellamento.
5.5 Le Parti fanno ogni sforzo per intraprendere e sostenere progetti congiunti di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni figuranti nella tabella 1 e sui loro habitat, in vista di determinare i loro bisogni specifici, nonche' le tecniche maggiormente appropriate per la loro conservazione e gestione.
5.6 Le Parti si adoperano per effettuare studi sugli effetti della scomparsa e del degrado delle zone umide, nonche' delle perturbazioni sulla capacita' di accoglienza delle zone umide utilizzate dalle popolazioni che figurano nella tabella 1, come pure sulle abitudini di migrazione di queste popolazioni.
5.7 Le Parti fanno ogni sforzo per realizzare studi sull'impatto della caccia e del commercio sulle popolazioni figuranti nella tabella 1 e sulla rilevanza di queste forme di utilizzazione per l'economia locale e nazionale.
5.8 Le Parti si adoperano in vista di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e concedere loro un sostegno a progetti di ricerca e di sorveglianza continua.

6. Istruzione e formazione

6.1 Le Parti, ove cio' risulti necessario, elaborano programmi di formazione per fare in modo che il personale incaricato dell'applicazione del Piano d'azione sia in possesso di cognizioni sufficienti per applicarlo efficacemente.
6.2 Le Parti cooperano tra di loro e con il segretariato dell'Accordo al fine di elaborare programmi di formazione e scambiare la documentazione disponibile.
6.3 Le Parti si adoperano per elaborare programmi, documenti e meccanismi d'informazione affinche' il pubblico in generale abbia una maggiore consapevolezza degli obiettivi, delle disposizioni e del contenuto del Piano d'azione.
A tale riguardo, deve essere concessa un'attenzione particolare alle persone che vivono all'interno ed intorno alle zone umide rilevanti, agli utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti ecc.) alle autorita' locali ed agli altri decisionisti.
6.4 Le Parti si adoperano al fine di promulgare specifiche campagne per la sensibilizzazione del pubblico riguardo alla conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1.

7. Misure di applicazione

7.1 Quando applicano questo Piano d'azione, le Parti danno priorita', ove appropriato, alle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1.
7.2 Quando piu' popolazioni della stessa specie figuranti nella tabella 1 si trovano sul territorio di una Parte, detta Parte applica misure di conservazione appropriate alla popolazione o alle popolazioni il cui stato di conservazione e' meno favorevole.
7.3 Il segretariato dell'Accordo, in coordinamento con il comitato tecnico e con l'assistenza di esperti degli Stati dell'area di ripartizione coordina l'elaborazione di direttive di conservazione, conformemente all'articolo IV (4) dell'Accordo, per aiutare le Parti nell'applicazione del Piano d'azione. Il segretariato dell'Accordo fa in modo, quando cio' e' possibile, di garantire la coerenza di tali direttive con quelle approvate in base ai termini di altri strumenti internazionali. Le direttive di conservazione mirano ad introdurre il principio dell'utilizzazione sostenibile. Esse vertono, tra l'altro, su:
a) i piani d'azione per specie;
b) le misure di emergenza;
c) la preparazione degli inventari dei siti e dei metodi di gestione degli habitat;
d) le prassi per la caccia;
e) il commercio degli uccelli acquatici;
f) il turismo;
g) le misure per ridurre i danni ai raccolti;
h) un protocollo di sorveglianza degli uccelli acquatici;

7.4 In coordinamento con il comitato tecnico e le Parti, il segretariato dell'Accordo predispone una serie di studi internazionali necessari per l'applicazione di tale Piano d'azione, in particolare per quanto riguarda:
a) lo stato delle popolazioni e le loro tendenze;
b) le lacune nelle informazioni provenienti da indagini sul campo;
c) le reti di siti utilizzati da ciascuna popolazione , ivi compreso l'esame dello statuto di protezione per ciascun sito, nonche' le misure di gestione adottate in ciascun caso;
d) le legislazioni relative alle specie figuranti nell'allegato 2 del presente Accordo applicabili alla caccia ed al commercio in ciascun paese;
e) la fase di preparazione e la messa in opera dei piani d'azione per specie;
f) i progetti di reintegrazione;
g) lo stato delle specie di uccelli acquatici non indigeni introdotti e dei loro ibridi.

7.5 Il segretariato dell'Accordo fa il possibile affinche' gli studi menzionati al paragrafo 7.4 di cui sopra siano realizzati ad intervalli non superiori a tre anni.
7.6 Il comitato tecnico valuta le direttive e gli studi predisposti nei termini dei paragrafi 7.3 e 7.4 e predispone dei progetti di raccomandazioni e di risoluzioni relativi alla loro elaborazione, contenuto e applicazione, che saranno sottoposti alle sessioni della Riunione delle Parti.
7.7 Il segretariato dell'Accordo procede regolarmente all'esame dei meccanismi suscettibili di fornire risorse addizionali (crediti ed assistenza tecnica) per la realizzazione del Piano d'azione, e sottopone a tale riguardo un rapporto alla Riunione delle Parti durante ogni sua sessione ordinaria.
Tabella 1

Statuto delle popolazioni
di uccelli acquatici migratori

CHIAVE PER I TITOLI DELLE COLONNE

La seguente chiave della Tabella 1 e' una base per l'applicazione del Piano d'azione.

Colonna A | --------------------------------------------------------------------- Categoria 1|(a) specie citate nell'allegato 1 della Convenzione; ---------------------------------------------------------------------
|(b) specie figuranti fra le specie minacciate nella Lista
|Rossa del 1994 degli Animali minacciati dell'UICN
|(Groombridge 1993), oppure ---------------------------------------------------------------------
|(c) popolazioni con meno di 10.000 individui ---------------------------------------------------------------------
|popolazioni comprese fra circa 10.000 e circa 25.000 Categoria 2|individui ---------------------------------------------------------------------
|popolazioni comprese fra circa 25.000 e 100.000 Categoria 3|individui, considerate minacciate in ragione di: ---------------------------------------------------------------------
|(a) una concentrazione su un numero ridotto di siti ad
|uno stadio qualsiasi del loro ciclo annuale; ---------------------------------------------------------------------
|(b) una dipendenza nei confronti di un tipo di habitat
|gravemente minacciato; ---------------------------------------------------------------------
|(c) la manifestazione di un declino significativo a lungo
|termine; oppure ---------------------------------------------------------------------
|(d) la manifestazione di fluttuazioni estreme
|nell'importanza o nella tendenza della loro popolazione.

Per le specie iscritte nelle categorie 2 e 3 di cui sopra, vedere il paragrafo 2.1.1. del presente allegato.

Colonna B | ---------------------------------------------------------------------
|popolazioni comprese fra circa 25.000 e 100.000
|individui e che non soddisfano i criteri della colonna A Categoria 1:|precedente ---------------------------------------------------------------------
|popolazioni che hanno oltre 100.000 individui e che sono
|considerate come necessitanti una particolare attenzione Categoria 2:|in ragione di: ---------------------------------------------------------------------
|(a) una concentrazione su un ridotto numero di siti in
|una fase qualsiasi del loro ciclo annuale; ---------------------------------------------------------------------
|(b) una dipendenza nei confronti di un tipo di habitat
|gravemente minacciato; ---------------------------------------------------------------------
|(c) la manifestazione di un declino significativo a
|lungo termine; oppure ---------------------------------------------------------------------
|(d) la manifestazione di grandi fluttuazioni
|nell'importanza o la tendenza della loro popolazione. --------------------------------------------------------------------- Colonna C | ---------------------------------------------------------------------
|popolazioni che hanno piu' di 100.000 individui,
|suscettibili di beneficiare in ampia misura di una
|cooperazione internazionale e che non soddisfano i Categoria 1:|criteri delle colonne A o B precedenti.

REVISIONE DELLA TABELLA 1

La presente tabella sara':
(a) passata in rassegna regolarmente dal comitato tecnico conformemente all'Articolo VII, paragrafo 3 (b) del presente Accordo; e
(b) emendata, ove necessario, dalla Riunione delle Pani, conformemente all'articolo VI, paragrafo 9 (d) del presente Accordo alla luce delle conclusioni di questo esame.

CHIAVI PER LE ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

Rip.: popolazione riproduttrice
Inverno: popolazione svernante
N: Nord
E: Est
S: Sud
O: Ovest
Ne: Nord Est No: Nord Ovest
SE: Sud Est
SO: Sud Ovest
1- Stato di conservazione della popolazione sconosciuto. Stato di conservazione stimato.
*: Vedere paragrafo 2.1.1.

NOTE:

1. I dati relativi alle popolazioni utilizzati nella Tabella 1 corrispondono, per quanto possibile, al numero di individui della potenziale popolazione riproduttrice nella zona dell'Accordo. Lo stato di conservazione e' stabilito sulla base delle migliori stime di popolazioni disponibili e pubblicate.
2. Le abbreviazioni (rip) o (inverno) utilizzate nella tabella permettono unicamente di individuare le popolazioni. Esse non indicano limitazioni stagionali per le azioni svolte nei confronti di queste popolazioni conformemente al presente Accordo ed al Piano d'azione.
 
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