| 
| Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 febbraio 2006, n. 66 |  | Adesione  della  Repubblica  italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Autorizzazione all'adesione).
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  aderire all'Accordo  sulla  conservazione  degli  uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA,  con  Allegati  e  Tabelle,  fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.
 |  |  |  | Art. 2. (Ordine di esecuzione).
 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  con  quanto  disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. (Copertura finanziaria).
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  210.415  per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. (Entrata in vigore).
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei
 Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Matteoli,  Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 ----------
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3177):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 e  dal Ministro dell'ambiente e territorio (Matteoli) il 27
 ottobre 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 24 novembre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, e 13ª.
 Esaminato  dalla 3ª commissione il 5 ottobre 2005 ed il
 23 novembre 2005.
 Relazione  scritta annunciata il 30 novembre 2005 (atto
 n. 3177/A - relatore sen. Pellicini).
 Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6224):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 21 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
 I,  V,  VIII,  X,  XIII  e  parlamentare  per  le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  17 e 19 gennaio
 2006.
 Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24
 gennaio 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere originale in lingua da pag. 7 a pag. 73  <----
 
 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI
 DELL'Africa-EURASIA
 
 LE PARTI CONTRAENTI,
 RICORDANDO  che  la  Convenzione  sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, incoraggia le misure  di  cooperazione  internazionale in vista della conservazione delle specie migratorie;
 RICORDANDO  inoltre  che  la prima sessione della Conferenza delle Parti  alla  Convenzione  tenuta  a  Bonn  nell'ottobre  del 1985, ha incaricato  il  Segretariato  della  Convenzione  di  prendere misure appropriate  per  elaborare  un Accordo sulle Anatidae del Paleartico occidentale;
 CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte   importante   della  diversita'  biologica  mondiale  e,  che, conformemente  all'intendimento  della  Convenzione  sulla diversita' biologica  del  1992  e  di Azione 21, dovrebbero essere conservate a vantaggio delle generazioni presenti e future;
 CONSAPEVOLI   dei   vantaggi   economici,   sociali,  culturali  e ricreativi  derivanti  dai  prelievi  di  alcune  specie  di  uccelli acquatici  migratori  e  dei  valori ambientale, ecologico, genetico, scientifico,  estetico,  ricreativo,  culturale, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale;
 CONVINTE  che  qualsiasi  prelievo  di uccelli acquatici migratori deve   essere   effettuato   conformemente   al   concetto   dell'uso sostenibile,  in  considerazione  dello  stato di conservazione della specie  in  questione,  sull'insieme  della sua area di ripartizione, nonche' delle sue caratteristiche biologiche;
 CONSAPEVOLI   della   particolare   vulnerabilita'  degli  uccelli acquatici  migratori,  dovuta al fatto che la loro migrazione avviene su lunghe distanze e che essi sono tributari delle reti di zone umide la  cui  superficie  diminuisce  e  si degrada a seguito di attivita' umane  non  conformi  al  principio  dell'uso  sostenibile,  come  lo sottolinea  la  Convenzione  relativa  alle  zone  umide d'importanza internazionali   particolarmente  in  quanto  habitat  degli  uccelli acquatici, del 1971;
 RICONOSCENDO  il  bisogno  di  adottare  immediatamente misure per porre  fine  al declino delle specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat nello spazio geografico in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici di Africa-Eurasia;
 CONVINTE  che  la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua attuazione  mediante misure coordinate e concertate contribuiranno in modo  significativo  ad  una  conservazione  efficace  degli  uccelli acquatici  migratori e dei loro habitat e avranno un effetto benefico su numerose altre specie di fauna e di flora;
 RICONOSCENDO  che ai fini di un'applicazione efficace del presente Accordo,  occorrera'  fornire  un  aiuto, a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa  alle  specie  migratrici  di  uccelli  acquatici ed ai loro habitat,  per  la  gestione di questi habitat e per la creazione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate dell'attuazione dell'Accordo.
 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
 Articolo I
 
 Portata di applicazione, definizioni e interpretazione
 
 1.  Il  settore geografico di applicazione geografica del presente Accordo  e'  1  zona in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli  acquatici  dell'Africa-Eurasia, come definita all'Allegato I del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo".
 2. Ai fini del presente Accordo:
 (a) "Convenzione"   significa   la  Convenzione  del  1979  sulla conservazione   delle   specie  migratrici  appartenenti  alla  fauna selvatica;
 (b) "Segretario  della  Convenzione" significa l'organo istituito conformemente all'Articolo IX della Convenzione;
 (c) Per "Uccelli acquatici", s'intendono le specie di uccelli che dipendono  ecologicamente  da zone umide durante una parte almeno del loro  ciclo  annuale,  che  hanno  un'area  di  ripartizione  situata interamente  o  parzialmente  nella  zona dell'Accordo e che figurano all'Allegato 2 del presente Accordo;
 (d) "Segretariato   dell'Accordo"  significa  l'organo  istituito conformemente all'Articolo VI, paragrafo 7 (b) del presente Accordo;
 (e) Parti  significa, salvo diversa indicazione del contesto , le Parti al presente accordo;
 (f) "Parti presenti e votanti" significa le parti presenti che si sono  espresse  con un voto affermativo o negativo per determinare la maggioranza,  non  si  tiene conto delle astensioni nel conteggio dei voti espressi,
 Inoltre,    le    espressioni    definite    nei    capoversi   1 (a) (k) dell'articolo  I  della  Convenzione hanno il medesimo senso, mutatis mutandis, nel presente Accordo.
 
 3.  Il  presente  Accordo  costituisce  un  Accordo  ai  sensi del paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.
 4.  Gli  allegati  del  presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni  riferimento  all'Accordo costituisce altresi' un riferimento ai suoi allegati.
 Articolo II
 
 Principi fondamentali
 
 1. Le Parti prendono misure coordinate per mantenere o ristabilire le  specie di uccelli acquatici migratori in favorevoli condizioni di conservazione   tal   fine  esse  adottano,  nei  limiti  della  loro giurisdizione nazionale le misure stabilite all'Articolo III, nonche' i  particolari  provvedimenti  previsti nel Piano di azione stabilito nell'Articolo IV del presente Accordo.
 2.  Nell'applicare  le  misure del paragrafo 1 precedente le Parti dovrebbero tener conto del principio di precauzione.
 Articolo III
 
 Misure generali di conservazione
 
 1.  Le  Parti  prendono  provvedimenti  per conservare gli uccelli acquatici  migratori  attribuendo  una  particolare  attenzione  alle specie  in pericolo nonche' a quelli il cui stato di conservazione e' sfavorevole.
 2. A tal fine, le Parti:
 (a) Concedono  agli uccelli acquatici migratori in pericolo nella zona  dell'Accordo,  una  protezione  altrettanto  rigorosa di quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell'Articolo III della Convenzione;
 (b) si  accertano  che  ogni  utilizzazione  di uccelli acquatici migratori  sia  fondata  su  di una valutazione effettuata sulla base delle miglior conoscenze disponibili sull'ecologia di questi uccelli, nonche'  sul  principio  dell'uso  sostenibile  di  tali specie e dei sistemi ecologici di cui sono tributari;
 (c) individuano  i  siti  e  gli  habitat degli uccelli acquatici migratori situati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione,  la  riabilitazione  ed  il  restauro  di  questi  siti, in collegamento   con   le  organizzazioni  enumerate  all'articolo  IX, paragrafi   (a) e   (b) del   presente   Accordo,  interessati  dalla conservazione degli habitat;
 (d) coordinano  i  loro  sforzi  per fare in modo che un'adeguata rete   di  habitat  venga  mantenuta  o,  se  del  caso,  ristabilita sull'insieme  dell'area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici  migratori interessata, in particolare nel caso in cui zone umide  si  estendano  sul territorio di piu' di una Parte al presente Accordo;
 (e)    Studiano   i   problemi  che  sorgono  che  verosimilmente sorgeranno  per  via  di  attivita'  umane  e si adoperano al fine di elaborare  misure correttive, ivi comprese le misure di restauro e di ripristino  degli  habitat,  come pure misure di compensazione per la perdita di habitat;
 (f) Cooperano  nelle  situazioni  di emergenza che necessitano di un'azione  internazionale  e  per  individuare  le  specie di uccelli migratori   che   sono   i  piu'  vulnerabili  in  queste  situazioni concertata;
 (g) Vietano  l'introduzione  intenzionale nell'ambiente di specie non  indigene  di  uccelli  acquatici  migratori  e  prendono tutti i provvedimenti  necessari  per  prevenire la fuoruscita accidentale di tali  specie  se  questa introduzione o fuoruscita nuoce allo statuto della  conservazione  della  flora o della fauna selvatica; se specie non   indigene   di  uccelli  acquatici  migratori  sono  gia'  state introdotte,  le  Parti prendono ogni provvedimento utile per impedire che  tali  specie  divengano  una  potenziale  minaccia per le specie indigene;
 (h) Promulgano   o   sponsorizzano   ricerche  sulla  biologia  e l'ecologia  degli  uccelli  acquatici,  ivi compresa l'armonizzazione della  ricerca e dei metodi di sorveglianza continua, nonche', se del caso,  la  messa  in  opera  di  programmi  comuni  o di programmi di cooperazione relativi alla ricerca e ad un monitoraggio continuo;
 (i) analizzano  i  loro bisogni in materia di formazione, in modo particolare  per  quel  che  riguarda  le  inchieste, il monitoraggio continuo,   e  l'inanellamento  degli  uccelli  acquatici  migratori, nonche'  la  gestione  delle  zone  umide,  in  vista d'individuare i soggetti prioritari ed i settori in cui la formazione e' necessaria e collaborano  all'elaborazione  ed  alla  messa  in  opera di adeguati programmi di formazione;
 (j) elaborano  e  perseguono  programmi  volti  a  suscitare  una maggiore  consapevolezza  e  comprensione  dei  programmi generali di conservazione   degli   uccelli   acquatici   migratori  nonche'  dei particolari obiettivi e delle disposizioni del presente Accordo;
 (k) scambiano  informazioni,  come pure i risultati dei programmi di   ricerca,   di  monitoraggio  continuo,  di  conservazione  e  di istruzione;
 (l) cooperano  al  fine  di  assistersi  reciprocamente per poter essere in grado di attuare l'Accordo, soprattutto per quanto concerne la ricerca ed il monitoraggio continuo.
 Articolo IV
 
 Piano d'azione e Linee direttive di conservazione
 
 1.  L'allegato  3  del  presente Accordo e' costituito da un Piano d'azione.  Questo  Piano  specifica  le  azioni  che  le Parti devono intraprendere    riguardo   a   specie   e   questioni   prioritarie, conformemente   alle   misure   generali  di  conservazione  previste all'Articolo III del presente Accordo, e alle seguenti voci:
 (a) conservazione delle specie;
 (b) conservazione degli habitat;
 (c) (c) gestione delle attivita' umane;
 (d) ricerca e monitoraggio continuo;
 (e) educazione ed informazione;
 (f) messa in opera.
 
 2. Il Piano d'azione e' esaminato ad ogni sessione ordinaria della Riunione  delle  Parti  in  considerazione  delle  linee direttive di conservazione.
 3.  Ogni  emendamento  del  Piano  d'azione  viene  adottato dalla Riunione   delle   Parti,   le   quali   tengono  conto  delle  norme dell'Articolo III del presente Accordo.
 4.  Le  linee  direttive  di  conservazione  sono  sottoposte  per adozione  alla  Riunione  delle  Parti nella sua prima sessione; esse sono esaminate regolarmente.
 Articolo V
 
 Applicazione e finanziamento
 
 1. Ciascuna Parte:
 (a) designa l'Autorita' o le autorita' incaricate dell'attuazione del  presente  Accordo,  che, tra l'altro provvederanno ai seguiti di tutte  le  attivita'  suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione  delle  specie di uccelli acquatici migratori, riguardo alle quali esse sono uno Stato dell'area di ripartizione;
 (b) designa  un  punto  di contatto per le altre Parti; il nome e l'indirizzo   di   quest'ultimo  sono  comunicati  senza  indugio  al segretariato dell'Accordo e immediatamente trasmessi dal segretariato alle altre Parti;
 (c) predispone,  per  ciascuna  sessione ordinaria della Riunione delle  Parti,  a  decorrere dalla seconda sessione, un rapporto sulla sua  applicazione  dell'Accordo,  con  particolare  riferimento  alle misure  di conservazione che essa ha adottato. La struttura di questo rapporto e' stabilita dalla prima sessione della Riunione delle Parti e  riveduta,  ove  necessario, in occasione di una ulteriore sessione della  Riunione  delle  Parti.  Ciascun  rapporto  e'  sottoposto  al segretariato  dell'Accordo  al  piu'  tardi  centoventi  giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria della Riunione delle Parti per la  quale  e'  stato  predisposto,  una copia ne viene immediatamente trasmessa alle altre Parti dal Segretariato dell'Accordo.
 
 2.   (a) Ciascuna   Parte   contribuisce  al  bilancio  preventivo dell'Accordo  conformemente  alla  tariffa  dei  contributi stabilita dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite. Nessuna Parte la quale e' Stato  dell'area  di  ripartizione  puo' essere chiamata a fornire un contributo  di  oltre  25% del bilancio preventivo totale. Da nessuna organizzazione   d'integrazione   economica   regionale  puo'  essere richiesto un contributo eccedente il 2,5% delle spese amministrative.
 (b) Le  decisioni  relative  al bilancio preventivo, compresa un'eventuale  modifica  della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso.
 
 3.  La  Riunione delle Parti puo' creare un fondo di conservazione alimentato  da  contributi volontari delle Parti o mediante qualsiasi altra  fonte,  allo  scopo di finanziare il monitoraggio continuo, la ricerca,  la formazione nonche' progetti concernenti la conservazione ivi  compresa  la  protezione  e  la gestione degli uccelli acquatici migratori.
 4.  Le  Parti  sono  invitate  a fornire un appoggio in materia di formazione,  come  pure un sostegno tecnico e finanziario, alle altre Parti,  su  base  multilaterale  o bilaterale, al fine di aiutarle ad attuare le disposizioni del presente Accordo.
 Articolo VI
 
 Riunione delle Parti
 
 1.  La  Riunione  delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo.
 2.  Il  Depositario  convoca, in consultazione con il Segretariato della  Convenzione, una sessione della Riunione delle Parti non oltre un anno dopo la data in cui il presente Accordo e' entrato in vigore. Successivamente,    il    Segretariato   dell'Accordo   convoca,   in consultazione   con   il  Segretariato  della  Convenzione,  sessioni ordinarie  della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, salvo se la Riunione decide diversamente. Per quanto possibile, queste  sessioni  dovranno  svolgersi  in  occasione  delle  riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione.
 3.  Su  richiesta  scritta  di  almeno  un  terzo  delle Parti, il segretariato  dell'Accordo  convoca  una sessione straordinaria della Riunione delle Parti.
 4.  L'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  le  sue  istituzioni specializzate,   l'Agenzia   internazionale   dell'energia   atomica, qualsiasi Stato non parte al presente Accordo ed i segretariati delle convenzioni   internazionali,   interessate,   fra   l'altro,   dalla conservazione,  compresa  la  protezione  e la gestione degli uccelli acquatici migratori, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni   della   Riunione   delle   Parti.  Ogni  organizzazione  o istituzione  tecnicamente qualificata nei settori sopra menzionati, o nella  ricerca sugli uccelli acquatici migratori puo' altresi' essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti in qualita' di osservatore,  salvo  se  almeno  un  terzo delle Parti presenti vi si oppone.
 5.  Solo  le Parti hanno diritto di voto Ciascuna Parte dispone di un  voto,  ma  le  organizzazioni  d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Accordo.
 Un'organizzazione  d'integrazione economica regionale non esercita il suo diritto di voto fintanto che i suoi Stati esercitano il loro e reciprocamente.
 6. Salvo se il presente Accordo dispone diversamente, le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate mediante consenso oppure, se non  e'  possibile  ottenere  un consenso, a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
 7. Nella sua prima sessione la Riunione delle Parti:
 (a) adotta il proprio regolamento interno mediante consenso;
 (b) istituisce   il   segretariato   dell'Accordo   in   seno  al Segretariato  della  Convenzione  in vista di adempiere alle funzioni enumerate all'Articolo VIII del presente Accordo;
 (c) instaura  il  comitato  tecnico previsto all'Articolo VII del presente Accordo;
 (d) adotta  un  modello  per  la  presentazione  dei rapporti che saranno predisposti conformemente all'Articolo V, paragrafo I (c) del presente Accordo;
 (e) adotta criteri per determinare le situazioni di emergenza che necessitano  di  rapide  misure di conservazione e per determinare le modalita'  di ripartizione dei compiti per la realizzazione di queste misure.
 
 8.  In  ciascuna  delle  sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:
 (a) tiene conto delle modifiche reali e potenziali dello stato di conservazione  degli  uccelli  acquatici  migratori  e  degli habitat rilevanti per la loro sopravvivenza, nonche' dei fattori suscettibili di avere incidenza su tali specie e habitat;
 (b) passa  in  rassegna  i  progressi  compiuti nonche' qualsiasi difficolta' incontrata nell'applicazione del presente Accordo;
 (c) approva  un  bilancio  preventivo  ed  esamina ogni questione relativa alle disposizioni finanziarie del presente Accordo;
 (d) tratta  ogni  questione relativa al segretariato dell'Accordo ed alla composizione del comitato tecnico
 (e) adotta un rapporto che sara' trasmesso alle Parti all'Accordo nonche' alla Conferenza delle Parti alla Convenzione;
 (f) Decide la data ed il luogo della prossima sessione.
 
 9.  In  ciascuna  delle  sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti puo':
 (a) fare   raccomandazioni   alle   Parti,  qualora  lo  giudichi necessario ed appropriato;
 (b) adottare   misure   specifiche   per  migliorare  l'efficacia dell'Accordo   e   se   del   caso,  misure  di  emergenza  ai  sensi dell'Articolo VII, paragrafo 4;
 (c) emendare  le proposte di emendamento all'Accordo e deliberare su tali proposte;
 (d) emendare  il  Piano  d'azione conformemente alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 3 del presente Accordo;
 (e) istituire  organi  sussidiari, qualora lo ritenga necessario, per  aiutare  l'attuazione  del presente Accordo, in modo particolare per  stabilire un coordinamento con gli organismi istituiti secondo i termini  di  altri  trattatati,  convenzioni o accordi internazionali qualora vi siano accavallamenti geografici e tassonomici;
 (f) decidere  su  ogni  altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.
 Articolo VII
 
 Comitato tecnico
 
 1. Il comitato tecnico si compone di:
 (a) nove  esperti  che  rappresentano svariate regioni della zona dell'Accordo, secondo un'equilibrata ripartizione geografica;
 (b) un   rappresentante   dell'Unione   internazionale   per   la conservazione  della  natura e delle sue risorse (UICN), dell'Ufficio internazionale  di  ricerche  sugli uccelli acquatici e le zone umide (BIROE) ed  un  rappresentante  del  Consiglio  internazionale  della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC);
 (c) un esperto in ciascuno dei seguenti settori: economia rurale, gestione della selvaggina, diritto dell'ambiente.
 
 Le  modalita'  per  la designazione degli esperti, quelle relative alla  durata  del  loro  mandato  e  quelle  per  la designazione del Presidente del comitato tecnico sono determinate dalla Riunione delle Parti. Il Presidente puo' ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni    nazionali    specializzate,   governative   e   non governative.
 2.  Salvo  se  la  riunione  delle  Parti  decide diversamente, le riunioni   del  comitato  tecnico  sono  convocate  dal  segretariato dell'Accordo;  queste  riunioni  si  tengono in occasione di ciascuna sessione  della  Riunione  delle  Parti  ed  almeno  una volta fra le sessioni ordinarie della Riunione delle Parti.
 Il comitato tecnico:
 (a) Fornisce  pareri  scientifici  e tecnici ed informazioni alla Riunione   delle   Parti  ed  alle  Parti,  tramite  il  segretariato dell'Accordo;
 (b) fa  raccomandazioni  alla  Riunione  delle  Parti  per quanto riguarda  il  Piano  daazione,  l'applicazione  dell'Accordo  e  ogni ulteriore ricerca da intraprendere;
 (c) predispone  per  ciascuna  sessione  ordinaria della Riunione delle  Parti,  un  rapporto  di  attivita'  che  sara'  sottoposto al Segretario  dell'Accordo almeno centoventi giorni prima dell'apertura di  detta  sessione,  e  di  cui  un  esemplare  sara' immediatamente trasmesso alle Parti dal segretariato dell'Accordo;
 (d) adempie  ad  ogni  altro compito che gli sara' affidato dalla Riunione delle Parti.
 
 4.  Quando, sulla base di quanto ritenuto dal Comitato tecnico, si manifesta  una  situazione  di  emergenza  che richiede l'adozione di misure immediate in vista di evitare il deterioramento dello stato di conservazione  di  una  o piu' specie di uccelli acquatici migratori, quest'ultimo  Comitato  puo' chiedere al Segretariato dell'Accordo di convocare  con  urgenza  le  Parti  interessate. Le Parti in causa si riuniscono  il  prima possibile, in vista di stabilire al piu' presto un  meccanismo  che  preveda  misure  di  protezione  per  le  specie individuate  come  essendo  sottoposte ad un pericolo particolarmente rilevante.  Quando  una  raccomandazione  e'  stata  adottata  ad una riunione    di    emergenza,   le   Parti   interessate   s'informano reciprocamente   e   informano   il   segretariato  dell'Accordo  dei provvedimenti  che  hanno  preso in vista della realizzazione di tale Raccomandazione,  ovvero  circa  le  ragioni  che hanno impedito tale messa in opera.
 5.  Il  comitato tecnico puo' istituire, ove necessario, gruppi di lavoro per trattare compiti particolari.
 Articolo VIII
 
 Segretariato dell'Accordo
 
 Le funzioni del segretariato dell'Accordo sono le seguenti:
 (a) assicurare  l'organizzazione  e  fornire  i servizi necessari allo  svolgimento  delle sessioni della Riunione delle Parti, nonche' alle riunioni del comitato tecnico;
 (b) mettere  in  opera  le decisioni che le saranno inviate dalla Riunione delle Parti;
 (c) promuovere  e  coordinare, conformemente alle decisioni della Riunione delle Parti, le attivita' intraprese ai sensi dell'Articolo, compreso il Piano d'azione;
 (d) garantire   il   collegamento  con  gli  Stati  dell'area  di ripartizione  che  non sono Parti del presente Accordo, facilitare il coordinamento  fra  le Parti e con le organizzazioni internazionali e nazionali  le  cui attivita' concernono direttamente o indirettamente la  conservazione,  ivi  compresa  la protezione e la gestione, degli uccelli acquatici migratori;
 (e)   radunare  e  valutare  le informazioni che permetteranno di meglio  conseguire  gli  obiettivi e che favoriranno la realizzazione dell'Accordo,   e   adottare  tutte  le  disposizioni  per  divulgare adeguatamente tali informazioni;
 (f) attirare l'attenzione della Riunione delle Parti su qualsiasi questione relativa agli obiettivi del presente Accordo;
 (g) trasmettere  a  ciascuna  Parte, almeno sessanta giorni prima dell'inizio  di  ciascuna  sessione  ordinaria  della  Riunione delle Parti,  una copia dei rapporti delle autorita' di cui all'Articolo V, paragrafo  1  (a) del  presente Accordo, quello del comitato tecnico, nonche'  una  copia  dei  rapporti  da  fornire  in  applicazione del paragrafo (h) del presente Articolo;
 (h) predisporre  ogni  anno,  e  per  ciascuna sessione ordinaria della  Riunione delle Parti, dei rapporti sui lavori del segretariato e sull'attuazione dell'Accordo;
 (i) provvedere alla gestione del bilancio preventivo dell'Accordo nonche' a quella del suo fondo di conservazione, qualora quest'ultimo fosse istituito;
 (j) fornire   informazioni   destinate   al   pubblico,  relative all'Accordo ed ai suoi obiettivi;
 (k) adempiere  a  tutte le altre funzioni che potrebbero essergli conferite ai sensi dell'Accordo, ovvero dalla Riunione delle Parti.
 Articolo IX
 
 Relazioni con organismi internazionali
 che trattano uccelli acquatici migratori ed i loro habitat
 
 Il segretariato dell'Accordo consulta:
 (a) regolarmente,  il  Segretariato  della  Convenzione e, se del caso,  gli organi incaricati delle funzioni di segretariato, ai sensi degli  accordi conclusi in applicazione dell'Articolo IV, paragrafi 3 e  4  della  Convenzione  attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonche'  ai sensi della Convenzione del 1971 relativa alle zone umide di  rilevanza  internazionale, in particolare in quanto habitat degli uccelli   acquatici;   della   Convenzione  del  1973  sul  commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di   estinzione;   della   Convenzione   africana   del   1968  sulla conservazione   della   natura   e   delle  risorse  naturali;  della Convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e  dell'ambiente  naturale della Europa, e della Convenzione del 1992 sulla diversita' biologica, affinche' la Riunione delle Parti cooperi con  le  Parti  a  queste  convenzioni  su ogni questione d'interesse comune  ed in modo particolare sull'elaborazione e l'applicazione del Piano d'azione;
 (b) i    segretariati    di   altre   convenzioni   e   strumenti internazionali pertinenti in merito a questioni d'interesse comune;
 (c)   le   altre  organizzazioni  competenti  nel  settore  della conservazione,  ivi  compresa  la  protezione  e  la  gestione, degli uccelli  acquatici  migratori e dei loro habitat, nonche' nei settori della ricerca, dell'educazione e della sensibilizzazione.
 Articolo X
 
 Emendamento dell'Accordo
 
 1. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Riunione delle Parti.
 2. Ciascuna Parte puo' formulare proposte di emendamento.
 3.  Il  testo di qualsiasi proposta di emendamento accompagnata da un  esposto  dei  motivi,  e' comunicato al segretariato dell'Accordo almeno  centocinquanta  giorni  prima  dell'inizio della sessione. Il segretariato  dell'Accordo  ne trasmette senza indugio una copia alle Parti. Ogni commento effettuato dalle Parti relativamente al testo e' comunicato al segretariato dell'Accordo al piu' tardi sessanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il prima possibile dopo la scadenza di  questo  termine,  il  segretariato  comunica  alle  Parti tutti i commenti ricevuti fino ad oggi.
 4.  Un  emendamento al presente Accordo, diverso da un emendamento ai  suoi allegati, e' adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti  e  votanti  ed  entra  in  vigore per le Parti che lo hanno accettato, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi delle  Parti  dell'Accordo,  alla  data di adozione dell'emendamento, hanno  depositato  il loro strumento di approvazione dell'emendamento presso  il  depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento di approvazione  dopo  la  data  in  cui  due  terzi  delle  Parti hanno depositato  il  loro  strumento  di  approvazione, questo emendamento entrera'  in  vigore  il  trentesimo giorno dopo la data in cui detta Parte ha depositato il suo strumento di approvazione.
 5.  Ogni  nuovo allegato, nonche' ogni emendamento ad un allegato, viene  adottato  a  maggioranza  di  due terzi delle Parti presenti e votanti,  ed  entrera'  in  vigore  riguardo  a  tutte  le  Parti  il novantesimo  giorno  dopo  la  loro  adozione ad opera della Riunione delle  Parti,  salvo  per  le Parti che avranno formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.
 6.  Durante  il  periodo di novanta giorni previsto al paragrafo 5 del presente Articolo, ciascuna Parte puo', per mezzo di una notifica scritta   indirizzata  al  depositario,  formulare  una  riserva  nei confronti  di  un  nuovo  allegato o di un emendamento ad un allegato Tale  riserva  puo' essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una  notifica  scritta  inviata  al  depositario: il nuovo allegato o emendamento  entrera'  quindi in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.
 Articolo XI
 
 Incidenze dell'Accordo
 sulle convenzioni internazionali e le legislazioni
 
 1.  Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo  i  diritti  e  gli  obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale esistente.
 2.  Le  disposizioni del presente Accordo non inficiano il diritto delle  Parti  di  mantenere  o  adottare  misure piu' rigorose per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.
 Articolo XII
 
 Soluzione delle controversie
 
 1.   Ogni  controversia  sorta  fra  due  o  piu'  Parti  riguardo all'interpretazione   o   all'applicazione   delle  disposizioni  del presente   Accordo,  sara'  oggetto  di  negoziazioni  fra  le  Parti interessate:
 1.  Se  questa  controversia  non  puo'  essere  risolta nel modo previsto  al  paragrafo I del presente Articolo, le Parti possono, di comune  accordo,  sottoporre  la  controversia  ad  un  arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di Arbitrato dell'Aja, le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dal lodo arbitrale.
 Articolo XIII
 
 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione
 
 1.  Il  presente  Accordo  e' aperto alla firma di qualsiasi Stato dell'area  di  ripartizione,  a  prescindere che tali zone facciano o meno   parte   della   zona   dell'Accordo   ed  alle  organizzazioni d'integrazione  economica  regionale  di cui almeno uno dei membri e' Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:
 (a) firma  senza  riserva  di  ratifica,  di  accettazione  o  di approvazione; oppure
 (b) firma   con   riserva  di  ratifica,  di  accettazione  o  di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.
 
 2.  Il  presente  Accordo  rimarra' aperto alla firma all'Aja fino alla data della sua entrata in vigore.
 3.  Il  presente  Accordo  e'  aperto  all'adesione  di ogni Stato dell'area  di  ripartizione  e  delle  organizzazioni  d'integrazione economica  regionale menzionati al paragrafo I precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
 4.  Gli  strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione  sono  depositati  presso  il  depositario  del presente Accordo.
 Articolo XIV
 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  Accordo  entrera'  in vigore il primo giorno del terzo  mese  dopo  che quattordici Stati dell'area di ripartizione, o organizzazioni d'integrazione economica generale, di cui almeno sette dell'Africa  e sette dell'Eurasia lo avranno firmato senza riserva di ratifica,  accettazione  o approvazione, o avranno depositato il loro strumento   di   ratifica,   di   accettazione,   o  di  approvazione conformemente all'Articolo XIII del presente Accordo.
 2.  Per ogni Stato dell'area di ripartizione o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:
 (a) firmera'  il  presente  Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure;
 (b) lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', oppure;
 (c) vi  aderira',  successivamente  alla data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione economica  regionale,  richiesto  per  l'entrata  in  vigore  l'hanno firmato  senza riserva o, se del caso, lo hanno ratificato, accettato o  approvato,  il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del  terzo  mese successivo alla firma senza riserva o al deposito da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.
 Articolo XV
 
 Riserve
 
 Le disposizioni del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve   generali.   Tuttavia,   qualsiasi  Stato  o  organizzazione d'integrazione  economica  regionale  puo', firmando senza riserva di ratifica,  di  accettazione  o di approvazione o, a seconda dei casi, depositando  il  proprio  strumento  di ratifica, di accettazione, di approvazione   o  di  adesione,  formulare  una  particolare  riserva riguardo  ad  ogni  specie coperta dall'Accordo o ad ogni particolare disposizione  del Piano d'azione. Questa riserva puo' essere ritirata dallo  Stato  o  dall'organizzazione che l'ha formulata, per mezzo di una  notifica  scritta  indirizzata  al  depositario;  tale  Stato  o organizzazione  diverra' vincolato dalle disposizioni che erano state oggetto  di riserva non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.
 Articolo XVI
 
 Denuncia
 
 Ciascuna  Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Accordo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario. Tale  denuncia  avra'  effetto  dodici  mesi  dopo  la data in cui il Depositario avra' ricevuto detta notifica.
 Articolo XVII
 
 Depositario
 
 1.  Il  testo  originale  del  presente  Accordo. in lingua araba, francese,  inglese  e  russa,  ciascuna  di  queste  versioni essendo ugualmente  autentica,  sara'  depositato presso il Governo del Regno dei  Paesi  Bassi  che ne e' depositario. Il Depositario fa pervenire copie certificate conformi di ciascuna di queste versioni a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionate  all'Articolo  XIII,  paragrafo  I,  del presente Accordo, nonche'  al  segretariato  dell'Accordo  dopo  che quest'ultimo sara' costituito.
 2.  A  decorrere  dal  momento dell'entrata in vigore del presente Accordo,   una   copia   certificata  conforme  viene  trasmessa  dal depositario  al  Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai  fini  della  registrazione  e  della pubblicazione, conformemente all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
 3.   Il   depositario   informa   tutti   gli  Stati  e  tutte  le organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale  firmatarie  del presente  Accordo,  o  che  hanno  aderito  allo  stesso,  nonche' il segretariato dell'Accordo:
 (a) di ciascuna firma;
 (b) di   ogni   deposito   dello   strumento   di   ratifica,  di accettazione, di approvazione o di adesione;
 (c) della data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni nuovo allegato nonche' di qualsiasi emendamento all'Accordo o ai suoi allegati;
 (d) di  ogni  riserva  riguardo  ad  un  nuovo  allegato  o di un emendamento ad un allegato;
 (e) di qualsiasi notifica di ritiro di riserve;
 (f) di qualsiasi notifica di denuncia del presente Accordo.
 
 Il  Depositario  trasmette  a  tutti  gli  Stati  ed  a  tutte  le organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale  firmatarie  del presente  Accordo,  o  che  vi  hanno  aderito,  ed  al  segretariato dell'Accordo,  il  testo di ogni riserva, di ogni nuovo allegato e di ogni  emendamento  all'Accordo ed ai suoi allegati. In fede di che, i sottoscritti,  a  tal  fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
 Allegato 1
 
 Definizione della zona dell'Accordo
 
 I  confini  della  zona  dell'accordo sono cosi' definiti dal Polo Nord  verso  sud lungo il 130° grado di longitudine ovest fino al 75° grado  di  latitudine  Nord;  da  qui, verso est e sud-est attraverso l'insenatura  Viscount  Melville  Sound,  Prince  Regent, il golfo di Boothia, il bacino di Foxe, il canale di Foxe e lo stretto di Hudson, fino  ad  un  punto  situato  nell'Atlantico  del  Nord-Ovest  le cui coordinate sono 60° di latitudine nord e 60° di longitudine ovest; da li',  verso  sud-est attraverso l'Atlantico del Nord-Ovest fino ad un punto  le  cui  coordinate  sono  50°  di  latitudine  Nord  e 30° di longitudine  Ovest;  da  qui, lungo il 30° grado di longitudine ovest fino  al  1°°  grado  di  latitudine  nord; da qui verso sud-est fino all'intersezione dell'equatore con il 20° grado di longitudine ovest; da  qui verso sud lungo il 20° grado di longitudine ovest fino al 40° grado  di  latitudine  sud;  da qui. verso est, lungo il 40° grado di latitudine  sud  fino  al 60° grado di longitudine est; da qui, verso nord lungo il 60° di longitudine est, fino al 35° grado di latitudine nord;  da  qui,  verso  nord-est, seguendo un arco di grande circolo, fino  ad  un  punto  situato nell'Altai occidentale le cui coordinate sono  49  di  latitudine  nord  e  87°27' di longitudine est; da qui, seguendo  un  arco  di grande circolo attraverso la Siberia centrale, tino  alla  costa dell'Oceano artico a 130° gradi di longitudine est; da  li', lungo il 130° grado di longitudine est fino al Polo Nord. La carta allegata fornisce un'illustrazione della zona dell'Accordo.
 Allegato 2
 
 SPECI DI UCCELLI CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO
 
 GAVIIDAE
 Gavia stellata................................Colimbo catmarino
 Gavia arctica....................................Colimbo artico
 Gavia immer......................................Colimbro huard
 Gavia adamsii...........................Colimbro a becco bianco
 
 PODICIPEDIDAE
 Podiceps grisegena...........................Svasso collo rosso
 Podiceps auritus................................Svasso maggiore
 
 PELECANIDAE
 Pelecanus onocrotalus..........................Pellicano bianco
 Pelecanus crispus..............................Pellicano riccio
 
 PHALACROCORACIDAE
 Phalacrocorax pygmaeus.........................Cormorano pigmeo
 Phalacrocorax nigrogularis.................Cormorano di Socotra
 
 ARDEIDAE
 Egretta vinaceigula......................Vinaceigula di egretta
 Ardea purpurea......................................Heron viola
 Casmerodius albus..................................Egret grande
 Ardeola idae......................................Airone bianco
 Ardeola rufiventris........................Heron a ventre fulvo
 Ixobrvchus minutus...................................Tarabusino
 lxobryh slturmi...............................Blongios di Sturm
 Botaurus stellaris.....................................Tarabuso
 
 CICONIDAE
 Mycteria ibis..............................Cicogna becco giallo
 Ciconia nigra......................................Cicogna nera
 Ciconia episcopus..........................Cicogna collo lanoso
 Ciconia cicoria..................................Cicogna bianca
 
 THRESKIORNITHIDAE
 Plegadis falcinellus................Fenicottero rosa/Mignattaio
 Geronticus eremita........................eremita di Geronticus
 Threskiornis aethiopicus.............................Ibis sacro
 Platalea leucorodia..................Spatola bianca (eurasiana)
 Platalea alba..................................Spatola platalea
 
 PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus ruber..........Fenicottero rosa
 Phoenicopterus minor......................Fenicottero rosa nano
 
 ANATIDAE
 Dendrocygna bicolor...........................Dendrocigna fulva
 Dendrocyna viduata..........................Dendrocigna viduata
 Thalassornis leuconotus..............Dendrocigna a dorso bianco
 Oxyura leucocephala.............................Gobbo rugginoso
 Cygnus olor.........................................Cigno reale
 Cygnus cygnus......................................Cigno comune
 Cygnus columbianus..............................Cigno fischione
 Anser brachyrhymchus..........................Oca a becco corto
 Anser fabalis................................Collo rosso di oca
 Anser albifrons.............................Oca a fronte bianca
 Anser erythropus.......................................Oca nana
 Anser anser.......................................Oca selvatica
 Branta leucopsis...................................Oca di Brent
 Branta bernicla.................................Oca di Bernacla
 Branta ruficollis........................Bernacla a collo fulvo
 Alopochen aegyptiacus..............................Oca egiziana
 Tadorna ferruginea.......................Ferruginosa di Tadorna
 Tadorna cana..............................Volpoca a capo grigio
 Tadorna tadorna................................Tadorna di Belon
 Plectoterus gambensis................Oca dagli speroni (Gambia)
 Sarkidornis melanotos...................Anatra dalla testa rosa
 Nettapus auritus.....................................Oca pigmea
 Anas Penelope.................................Fischione europeo
 Anas strepera..................................Anatra "chipeau"
 Anas crecca............................................Alzavola
 Anas crecca.................................marzaiola invernale
 Anas capensis...................................Anatra del Capo
 Anas platyrhynchos...............................Anatra colvert
 Anas ondulata.............................Anatra a becco giallo
 Anas acuta.......................................Anatra "pilet"
 Anas erytrhorhyncha........................Anatra a becco rosso
 Anas hottentota...............................anatra hottentota
 Anas querquedula......................................marzaiola
 Anas clipeata..................................Anatra "souchet"
 Marmaronetta angustirostris.......................Marmaronnetta
 Netta rufina........................................Netta fulva
 Netta erytrophthalma................................Netta bruna
 Aythya ferina................................Fuligula di aythya
 Aythya nyroca...................................Fuligula nyroca
 Aythpa fuligula...............................Fuligula morillon
 Aythya marila................................Fuligula milouinan
 Somateria mollissima............................Eider a piumino
 Soniateria spectabilis......................Eider a capo grigio
 Polyisticta stelleri...........................Eider di Steller
 Clangula hyemalis..........Harelde de Miquelon (Harelde Kakawi)
 Melanitta pigra................Scoter nero (nigra di melanitta)
 Melanitta fusca......................Orco marino dagli occhiali
 Bucephala clangula..................................Quattrocchi
 Mergellus albellus.................................Pesciaiola "
 Mergus serrator...................................Smergo minore
 Mergus merganser..............................Smergo maggiore "
 
 GRUIDAE Grus leucogeranus..............Gru bianca della Siberia
 Grus virgo.............................Gru damigella di Namibia
 Grus paradisea....................................Gru paradisea
 Grus caruncularus...................................Gru Wattled
 Grus grus............................................Gru comune
 
 RALLIDAE
 Sarothrura boheme................................Rallus di Bohm
 Porzana parva..................................Porzana maruetta
 Porzana pupilla........................Porzana parva di Baillon
 Porzana porzana................................Porzana maruetta
 Aenigmatolimnas marginalis.............................Maruetta
 Fulica atra......................(Mar Nero mediterraneo) Folaga
 
 DROMADIDAE
 Dromas ardeola...............................Granchio di Plover
 
 RECURVIRO STRIDAE
 Himantopus himantopus........................Trampoliere bianco
 Recrurvirostra avosetta.........................Avocet elegante
 
 GLAREOLIDAE
 Glareola pratmacola.............................Pernice di mare
 Glareola normanni..........................Glareola ad ali nere
 
 CHARADRIIDAE
 Pluvialis apricaria..............................Piviere dorato
 Pluvialis squatarola.......................Plover nero gonfialo
 Charadrius hiaticula.....................Plover anellato comune
 Charadrius dubius.........................Plover inanellato " "
 Charadrius pecuarnis.......................Plover del pastore "
 Charadrius tricollaris.....................<Plover tre-legato "
 Charadrius forbesa............................Piviere di Forbes
 Charadrius pallidus............................Piviere elegante
 Charadrius alexandrunis.................................Fratino
 Charadrius marginatus...................Piviere a fronte bianca
 Charadrius mongolus.........................Piviere di Mongolia
 Charadrius leschenaulm......................Piviere del deserto
 Piviere di Leschenault)
 Charadrius asiaticus...........................Piviere asiatico
 Endromias morinellus.........................Piviere "guignard"
 Vanellus vanellus..........................Pavoncella a egretta
 Vanellus spinosus..........................Pavoncella a speroni
 Vanellus albiceps.....................Pavoncella a testa bianca
 Vanellus senegallus......................Pavoncella del Senegal
 Vanellus lugubris..............................Pavoncella scura
 Vanellus melanopterus....................Pavoncella ad ali nere
 Vanellus coronatus..........................Pavoncella coronata
 Vanellus superciliosus.......................Pavoncella Wattled
 Vanellus gregarius..........................Pavoncella gregaria
 Vanellus lencurus......................Pavoncella a coda bianca
 
 SCOLOPACIDAE
 Gallinago media......................................Croccolone
 Gallinago gallinago.....................Beccaccino delle paludi
 Lymnocryptes minimum...........................Beccaccino sordo
 Limosa limosa.....................Beccaccia d'acqua a coda nera
 ".................................Beccaccia d'acqua fulva
 Numenius phaecopus......................................Chiurlo
 Numenius temtisostris............................Chiurlo snello
 Numenius arquata..............................Chiurlo eurasiano
 Tringa erythropus...........................Red shank macchiato
 Tringa totamus...........................................Totana
 "....................................Cavaliere gambette "
 Cavaliere arlecchino
 Tringa stagnatilii.........................Cavaliere stagnatile
 Tringa nebularia.............................Cavaliere urlatore
 Tringa ochropus..............................Cavaliere d'Italia
 Tringa glareola..............................Sandpiper di legno
 Tringa cinerea........................................Cavaliere
 Bergette di Terek
 Cavaliere Bargette
 Tringa hypoleucos...........................Sand Piper comune "
 Arenaria interpres..................................Voltapietre
 Calidris canutus............................Beccaccino maubeche
 Calidris alba Beccaccino.............................Sanderling
 Calidris minuta................................Becaccino minuto
 Calidris temminckii......................Beccaccino di Temminck
 Calidris marittima.............................Beccaccino viola
 Calidris alpina............................Beccaccino variabile
 Calidris ferruginea.....................Beccaccino falconiforme
 Limicola falcinellus.........................Beccaccino cocorli
 Philomachus pugnax........................Cavaliere combattente
 Phalaropus lobatus.....................Falaropo a becco stretto
 Falaropo a becco largo
 
 LARIDAE
 Larus leucopthalmus.......................Gavina ad iris bianco
 Larus hemprichii.............................Gavina di Hemprich
 Larus audoinii.................................Gavina di Audoin
 Larus armenicus...............................Gavina di Armenia
 Larus ichtyaetus...............................Gavina ichtyaeta
 Laurs genei....................................Gavina urlatrice
 Larus melanocephalus......................Gabbiano melanocefalo
 Sterna milotica...................................Sterna hansel
 Sterna caspia.............................Sterna del Mar Caspio
 Sterna maxima......................................Sterna reale
 Sterna bengalensis..........................Sterna viaggiatrice
 Sterna bergii.................................Sterna con ciuffo
 Sterna sandvicensis...............................Sterna caugek
 Sterna dougallii..............................Sterna di Dougall
 Sterna hirundo...............................Sterna pierregarin
 Sterna paradisea..................................Sterna artica
 Sterna albifrons....................................Sterna nana
 Sterna samdersi..............................Sterna di Saunders
 Sterna balaenarum..........................Sterna dei balenieri
 Sterna repressa.........................Sterna a guance bianche
 Chlidionas leucopterus......................Gabbiano leucoptero
 Chlidionas niger..................................Gabbiano nero
 Allegato 3
 
 PIANO D'AZIONE
 1. Sfera di applicazione
 
 1.1  Il  Piano d'azione e' applicabile alle popolazioni di uccelli acquatici  migratori figuranti alla tabella 1 del presente allegato ( di seguito denominata "Tabella 1").
 1.2  La  Tabella 1 e' parte integrante del presente allegato. Ogni riferimento  al  Piano d'azione costituisce anche un riferimento alla Tabella 1.
 
 2. Conservazione delle specie
 
 2.1 Misure giuridiche
 
 2.1.1  Le  Parti  aventi  popolazioni che figurano nella colonna A della   tabella   1  del  presente  Piano  d'Azione  garantiscono  la protezione   di  tali  popolazioni  conformemente  all'Articolo  III, paragrafo   2   (a) dell'Accordo.  In  particolare,  fatte  salve  le disposizioni del paragrafo 2.1.3 di seguito, tali Parti:
 a) vietano   di  prelevare  gli  uccelli  e  le  uova  di  queste popolazioni che si trovano sul loro territorio;
 b) vietano    le    perturbazioni   intenzionali   qualora   tali perturbazioni   fossero  significative  per  la  conservazione  della popolazione interessata;
 c) vietano  la detenzione, l'uso ed il commercio degli uccelli di queste  popolazioni nonche' delle loro uova quando questi ultimi sono stati  prelevati trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione del capoverso a) precedente, nonche' la detenzione, l'uso ed il commercio di  qualsiasi  parte  o  prodotto  agevolmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.
 
 Facendo  eccezione  a  queste  regole,  ed  esclusivamente  per le popolazioni  appartenenti  alle  categorie  2  e  3  della colonna A, segnalate  da  un  asterisco, la caccia puo' proseguire in base ad un uso  sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni e' una prassi culturale  tradizionale.  Tale  uso  sostenibile  sara' praticato nel quadro  di  disposizioni  speciali  di  un piano d'azione per specie, stabilito ad un livello internazionale appropriato.
 2.1.2  Le  Parti  che  hanno  popolazioni figuranti alla tabella 1 regolamentano   il  prelievo  di  uccelli  e  di  uova  di  tutte  le popolazioni   iscritte  nella  colonna  B  della  tabella  I.  Questa regolamentazione  intende  mantenere,  o  contribuire  al restauro di queste  popolazioni  in  uno  stato  di conservazione favorevole e di accertarsi,  sulla  base  delle migliori conoscenze disponibili sulla dinamica  delle  popolazioni, che ogni prelievo o altra utilizzazione di  tali  uccelli  o  uova  sia duratura. In modo particolare, questa regolamentazione,  fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 in appresso:
 a) vietera'   il   prelievo  di  uccelli  che  appartengono  alle popolazioni  interessate  durante  le varie fasi della riproduzione e dell'allevamento  dei  piccoli  e  durante  il  loro ritorno verso il luoghi di riproduzione nella misura in cui tale prelievo a un effetto sfavorevole   sullo   stato   di   conservazione   della  popolazione interessata;
 b) regolamentera' le modalita' di prelievo,
 c) istituira'  limiti  per  il  prelievo,  qualora  cio'  risulti appropriato,  ed effettuera' controlli adeguati al fine di accertarsi che tali limiti sono stati rispettati;
 d) vietera'  la  detenzione,  l'uso ed il commercio degli uccelli delle  popolazioni  interessate  e  delle  loro  uova  che sono state prelevate  trasgredendo  i  divieti  stabiliti  in applicazione delle norme  del  presente  paragrafo,  nonche'  la detenzione, l'uso ed il commercio di qualsiasi parte di tali uccelli e delle loro uova;
 
 2.1.3  Qualora  non  vi  sia  un'altra soluzione soddisfacente, le Parti  possono  concedere  deroghe  ai divieti stabiliti ai paragrafi 2.1.1  e 2.1.2., fatte salve le disposizioni dell'art. 111, paragrafo 5 della Convenzione, per i seguenti motivi:
 a) impedire  danni  importanti  alle  coltivazioni, alle acque ed alle pescherie;
 b) nell'interesse  della  sicurezza  aerea  o  di altri interessi pubblici prioritari;
 c) per  fini  di  ricerca  e  d'insegnamento, di reintegrazione , nonche' per l'allevamento richiesto per questi fini;
 d) per  consentire,  in  condizioni rigorosamente controllate, in modo  selettivo  ed in misura limitata, il prelievo e la detenzione o ogni altro uso giudizioso di taluni uccelli in piccole quantita';
 e) allo  scopo  di  migliorare la propagazione o la sopravvivenza delle popolazioni interessate.
 
 Tali   deroghe   saranno  precise  per  quanto  riguarda  il  loro contenuto, e limitate nello spazio e nel tempo. Le Parti informano al piu'  presto  il segretariato dell'Accordo di ogni deroga concessa in forza di tale disposizione.
 
 2.2 Piani d'azione per specie
 
 2.2.1  Le Parti cooperano in vista di elaborare e di attuare piani d'azione  internazionali  per  specie,  per  le popolazioni figuranti nella  categoria  A  della  Tabella  1.  i1 segretariato dell'Accordo coordina  l'elaborazione,  l'armonizzazione  e  la  realizzazione  di questi piani.
 2.2.2  Le  Parti predispongono ed attuano piani d'azione nazionali per  specie  al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle  popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1. Tali piani  includono norme speciali relative alle popolazioni indicate da un  asterisco.  Ove  appropriato,  si dovra' tener conto del problema dell'uccisione accidentale di uccelli da parte di cacciatori, per via di un'individuazione scorretta.
 
 2.3 Misure di emergenza
 
 Le  Parti  elaborano  ed  applicano  misure  di  emergenza  per le popolazioni  che  figurano  nella  tabella  1,  allorche'  condizioni eccezionalmente  sfavorevoli  o pericolose si manifestano in un luogo qualsiasi  nella  zona  dell'Accordo,  cooperando  fra  di  loro ogni qualvolta cio' sia possibile e pertinente.
 
 2.4 Reintegrazione
 
 Le  Parti  esercitano  la massima vigilanza quando popolazioni che figurano  nella  tabella  1  sono  reintegrate  in settori della loro tradizionale  zona di ripartizione da cui erano scomparse Le Parti si adoperano  in vista di elaborare ed applicare un piano dettagliato di reintegrazione  basato  su  studi scientifici appropriati. I piani di reintegrazione  dovrebbero essere parte integrante dei piani d'azione nazionale  e,  se  del  caso  dei  piani  d'azione internazionale per specie.  Il  piano  di  reintegrazione dovrebbe comportare uno studio dell'impatto  sull'ambiente;  esso e' oggetto di un'ampia diffusione. Le  Parti  informano  in  anticipo  il  segretariato  dell'Accordo su qualsiasi  piano di reintegrazione per le popolazioni figuranti nella tabella 1.
 
 2.5 Introduzioni
 
 2.5.1 Le Parti vietano, se lo ritengono necessario, l'introduzione di  specie  animali  e vegetali non indigene, suscettibili di nuocere alle popolazioni che figurano alla tabella 1.
 2.5.2 Le Parti, se lo ritengono necessario, si accertano che siano prese  precauzioni  appropriate  per  evitare  la fuga accidentale di uccelli in cattivita' appartenenti a specie non indigene.
 2.5.3  Per quanto possibile e qualora cio' risulti appropriato, le Parti  prendono  misure,  ivi comprese misure di prelievo,per fare in modo  che,  quando  specie non indigene o loro ibridi sono gia' state introdotte  nel  loro  territorio,  tali  specie,  o loro ibridi, non costituiscano  un  potenziale  pericolo  per le popolazioni figuranti alla tabella 1.
 
 3. Conservazione degli habitat
 
 3.1.1 Le Parti, in collegamento, qualora cio' risulti appropriato, con  organizzazioni internazionali competenti, elaborano e pubblicano inventari  nazionali  degli  habitat  esistenti  sul loro territorio, importanti per le popolazioni che figurano alla tabella 1.
 3.1.2 Le Parti si adoperano, a titolo prioritario, per individuare tutti   i  siti  di  rilevanza  internazionale  o  nazionale  per  le popolazioni figuranti alla tabella 1.
 
 3.2 Conservazione degli spazi
 
 3.2.1  Le  Parti fanno il possibile per perseguire la creazione di aree  protette  al  fine  di  conservare  habitat  importanti  per le popolazioni  che  figurano  nella  tabella 1 ed elaborare e applicare piani di gestione per queste aree.
 3.2.2  Le  Parti  fanno  il possibile per garantire una protezione speciale  alle  zone  umide che sono conformi ai criteri di rilevanza nazionale accettati a livello internazionale
 3.2.3 Le Parti fanno il possibile per utilizzare in modo razionale e  duraturo  tutte  le  zone umide del loro territorio In particolare esse  fanno in modo di evitare il degrado e la perdita di habitat che ospitano  popolazioni  figuranti alla tabella 1. In particolare, esse si sforzano di:
 a) fare  in modo che siano attuate misure regolamentari adeguate, conformi   ad   ogni   norma   accettata  a  livello  internazionale, concernente  l'utilizzazione  di prodotti chimici per uso agricolo, e lo  scarico  delle  acque  reflue,  e  aventi  come oggetto quello di ridurre  al  minimo  gli  impatti  sfavorevoli  di tali prassi per le popolazioni figuranti alla tabella 1;
 b) predisporre  e  diffondere  una  documentazione  nelle  lingue appropriate,  descrivente  le regolamentazioni, le norme et le misure di  controllo  corrispondenti  in  vigore  ed  i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica.
 
 3.2.4  Le Parti fanno in modo di elaborare strategie fondate sugli ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni figuranti  alla tabella 1, ivi compresi gli habitat delle popolazioni che sono disperse
 
 3.3 Riabilitazione e restauro
 
 Ogni  qualvolta  cio'  sia  possibile  ed appropriato, le Parti si sforzano  di  riabilitare  e  restaurare  le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni figuranti alla tabella 1.
 
 4. Gestione delle attivita' umane
 
 4.1 Caccia
 
 4.1.1 Le Parti cooperano per fare in modo che la loro legislazione sulla  caccia  applichi  il  principio  dell'uso  sostenibile come lo prevede il presente Piano d'azione, in considerazione della totalita' dell'area  di  ripartizione  geografica  delle popolazioni di uccelli acquatici   interessati   e  delle  caratteristiche  del  loro  ciclo biologico.
 4.1.2  Le  Parti  informano  il segretariato dell'Accordo circa la loro  legislazione  sulla  caccia  delle  popolazioni che figura alla tabella 1.
 4.1.3  Le  Parti  cooperano  al  fine  di  sviluppare  un  sistema fattibile e armonizzato per la raccolta di dati sui prelievi, al fine di  valutare il prelievo annuale fatto sulle popolazioni che figurano nella  tabella  1.  Esse forniscono al segretariato le stime relative alla  totalita' dei prelievi annuali per ciascuno popolazione, quando tali informazioni sono disponibili.
 4.1.4  Le  Parti  fanno  il  possibile  per  eliminare l'uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per l'anno 2000.
 4.1.5  Le  Parti  elaborano ed applicano misure per ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'uso di esche avvelenate.
 4.1.6  Le  Parti  elaborano ed applicano misure per ridurre, e per quanto possibile, eliminare i prelievi illegali.
 4.1.7  Ove  appropriato,  le  Parti  incoraggiano  i cacciatori ai livelli  locale,  nazionale  ed  internazionale  a  formare  le  loro associazioni   o  organizzazioni,  al  fine  di  coordinare  le  loro attivita' ed attuare il concetto di uso sostenibile.
 4.1.8  Le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'istituzione di un esame  di  idoneita'  obbligatorio per i cacciatori comprendente, tra l'altro, l'identificazione degli uccelli.
 
 4.2 Ecoturismo
 
 4.2.1  Salvo  se  si  tratta di zone centrali di aree protette, le Parti  incoraggiano,  ove appropriato, l'elaborazione di programmi di cooperazione  fra tutti gli interessati, per sviluppare un ecoturismo adattato  ed  appropriato  nelle  zone umide dove sono concentrate le popolazioni di cui alla tabella 1.
 4.2.2   Le   Parti,   in   cooperazione   con   le  organizzazioni internazionali  competenti, fanno ogni sforzo per valutare i costi, i vantaggi   e   le   altre   conseguenze   suscettibili   di  derivare dall'ecoturismo   in   zone   umide   comportanti  concentrazioni  di popolazioni  figuranti  nella  tabella  1,  scelte  a  tal  fine Esse comunicano   al   segretariato  dell'Accordo  il  risultato  di  ogni valutazione in tal modo intrapresa.
 
 4.3 Altre attivita' umane
 
 4.3.1  Le  Parti  valutano  l'impatto dei progetti suscettibili di creare  conflitti  fra le popolazioni figuranti alla tabella 1 che si trovano  nelle  aree  menzionate al paragrafo 3.2. di cui sopra e gli interessi  umani, e fanno in modo che i risultati di tali valutazioni siano messi a disposizione del pubblico.
 4.3.2 Le Parti fanno il possibile per raccogliere informazioni sui vari  danni causati, in particolare alle coltivazioni, da popolazioni figuranti  alla  tabella  1 e trasmettono un rapporto al segretariato dell'Accordo, relativo ai risultati ottenuti.
 4.3.3  Le  Parti  cooperano  al  fine  di  individuare le tecniche appropriate  per ridurre ad un livello minimo o attenuare gli effetti dei  danni  causati  in  modo  particolare  alle  coltivazioni, dalle popolazioni  figuranti alla tabella 1, facendo appello all'esperienza acquisita altrove nel mondo.
 4.3.4  Le  Parti cooperano al fine di elaborare piani d'azione per specie,  destinati  alle popolazioni che causano danni significativi, in   particolare  alle  coltivazioni.  Il  segretariato  dell'Accordo coordina l'elaborazione e l'armonizzazione di tali piani.
 4.3.5  Le Parti, per quanto possibile, incoraggiano l'applicazione di  norme  ambientali  ad  alto  livello  per  la pianificazione e la costruzione di attrezzature, in vista di ridurre ad un livello minimo l'impatto  di queste ultime sulle popolazioni figuranti nella tabella 1.  Esse dovrebbero prevedere le misure da adottare per ridurre ad un livello  minimo  l'impatto  delle attrezzature gia' esistenti qualora divenga evidente che queste ultime hanno un impatto sfavorevole sulle popolazioni interessate.
 4.3.6   Qualora   perturbazioni   umane   minaccino  lo  stato  di conservazione  delle  popolazioni  di  uccelli acquatici che figurano nella   tabella   1,  le  Parti  faranno  ogni  sforzo  per  prendere provvedimenti  in  vista  di  ridurre  la  minaccia.  I provvedimenti appropriati  potrebbero  comportare, fra l'altro, all'interno di zone protette,  fa  creazione di zone libere da ogni perturbazione, il cui accesso sarebbe vietato al pubblico.
 
 5. Ricerca e sorveglianza continua
 
 5.1  Le Parti si adoperano per svolgere indagini sul campo in zone poco  conosciute in cui potrebbero trovarsi concentrazioni importanti di  popolazioni  figuranti  nella  tabella  1.  I  risultati  di tali indagini sono ampiamente diffusi.
 5.2  Le  Parti  si adoperano per effettuare regolarmente visite di verifica alle popolazioni che figurano alla tabella 1. I risultati di queste  verifiche  sono  pubblicati o indirizzati alle organizzazioni internazionali  appropriate,  al  fine  di  consentire  l'esame della situazione e delle tendenze delle popolazioni.
 5.3  Le Parti cooperano al fine di migliorare la valutazione delle tendenze  delle  popolazioni di uccelli in quanto criterio indicativo dello stato di queste popolazioni.
 5.4  Le  Parti  cooperano in vista di determinare gli itinerari di migrazione  di  tutte  le  popolazioni  che  figurano alla tabella 1, avvalendosi delle cognizioni disponibili sulle ripartizioni di queste popolazioni  in  periodi  di  riproduzione  e  all'infuori  di questi periodi,  nonche'  sui  risultati  dei  censimenti  e  partecipando a programmi coordinati d'inanellamento.
 5.5  Le  Parti  fanno  ogni  sforzo  per intraprendere e sostenere progetti  congiunti  di  ricerca  sull'ecologia  e  la dinamica delle popolazioni figuranti nella tabella 1 e sui loro habitat, in vista di determinare   i   loro   bisogni   specifici,   nonche'  le  tecniche maggiormente appropriate per la loro conservazione e gestione.
 5.6 Le Parti si adoperano per effettuare studi sugli effetti della scomparsa e del degrado delle zone umide, nonche' delle perturbazioni sulla  capacita'  di  accoglienza  delle  zone umide utilizzate dalle popolazioni  che  figurano nella tabella 1, come pure sulle abitudini di migrazione di queste popolazioni.
 5.7  Le  Parti fanno ogni sforzo per realizzare studi sull'impatto della  caccia  e  del  commercio  sulle  popolazioni  figuranti nella tabella  1  e  sulla  rilevanza  di queste forme di utilizzazione per l'economia locale e nazionale.
 5.8   Le   Parti  si  adoperano  in  vista  di  cooperare  con  le organizzazioni internazionali competenti e concedere loro un sostegno a progetti di ricerca e di sorveglianza continua.
 
 6. Istruzione e formazione
 
 6.1  Le Parti, ove cio' risulti necessario, elaborano programmi di formazione   per   fare   in   modo   che   il  personale  incaricato dell'applicazione  del  Piano  d'azione sia in possesso di cognizioni sufficienti per applicarlo efficacemente.
 6.2  Le  Parti  cooperano  tra  di  loro  e  con  il  segretariato dell'Accordo al fine di elaborare programmi di formazione e scambiare la documentazione disponibile.
 6.3  Le  Parti  si  adoperano per elaborare programmi, documenti e meccanismi d'informazione affinche' il pubblico in generale abbia una maggiore  consapevolezza  degli  obiettivi,  delle disposizioni e del contenuto del Piano d'azione.
 A  tale  riguardo,  deve essere concessa un'attenzione particolare alle  persone  che  vivono  all'interno  ed  intorno  alle zone umide rilevanti,  agli  utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti ecc.) alle autorita' locali ed agli altri decisionisti.
 6.4  Le  Parti  si  adoperano  al  fine  di  promulgare specifiche campagne   per   la  sensibilizzazione  del  pubblico  riguardo  alla conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1.
 
 7. Misure di applicazione
 
 7.1  Quando  applicano  questo  Piano  d'azione,  le  Parti  danno priorita',  ove  appropriato,  alle  popolazioni  che  figurano nella colonna A della tabella 1.
 7.2  Quando  piu'  popolazioni della stessa specie figuranti nella tabella 1 si trovano sul territorio di una Parte, detta Parte applica misure   di   conservazione   appropriate  alla  popolazione  o  alle popolazioni il cui stato di conservazione e' meno favorevole.
 7.3 Il segretariato dell'Accordo, in coordinamento con il comitato tecnico  e  con  l'assistenza  di  esperti  degli  Stati dell'area di ripartizione  coordina  l'elaborazione di direttive di conservazione, conformemente  all'articolo IV (4) dell'Accordo, per aiutare le Parti nell'applicazione del Piano d'azione. Il segretariato dell'Accordo fa in  modo,  quando cio' e' possibile, di garantire la coerenza di tali direttive  con quelle approvate in base ai termini di altri strumenti internazionali. Le direttive di conservazione mirano ad introdurre il principio  dell'utilizzazione sostenibile. Esse vertono, tra l'altro, su:
 a) i piani d'azione per specie;
 b) le misure di emergenza;
 c) la  preparazione  degli  inventari  dei  siti  e dei metodi di gestione degli habitat;
 d) le prassi per la caccia;
 e) il commercio degli uccelli acquatici;
 f) il turismo;
 g) le misure per ridurre i danni ai raccolti;
 h) un protocollo di sorveglianza degli uccelli acquatici;
 
 7.4  In  coordinamento  con  il  comitato  tecnico  e le Parti, il segretariato    dell'Accordo    predispone   una   serie   di   studi internazionali  necessari  per l'applicazione di tale Piano d'azione, in particolare per quanto riguarda:
 a) lo stato delle popolazioni e le loro tendenze;
 b) le  lacune  nelle  informazioni  provenienti  da  indagini sul campo;
 c) le  reti  di  siti  utilizzati  da  ciascuna popolazione , ivi compreso  l'esame  dello  statuto  di  protezione  per  ciascun sito, nonche' le misure di gestione adottate in ciascun caso;
 d) le legislazioni relative alle specie figuranti nell'allegato 2 del  presente  Accordo  applicabili  alla  caccia  ed al commercio in ciascun paese;
 e) la fase di preparazione e la messa in opera dei piani d'azione per specie;
 f) i progetti di reintegrazione;
 g) lo  stato  delle  specie  di  uccelli  acquatici  non indigeni introdotti e dei loro ibridi.
 
 7.5  Il  segretariato  dell'Accordo  fa il possibile affinche' gli studi  menzionati  al  paragrafo 7.4 di cui sopra siano realizzati ad intervalli non superiori a tre anni.
 7.6   Il   comitato  tecnico  valuta  le  direttive  e  gli  studi predisposti  nei  termini  dei  paragrafi  7.3 e 7.4 e predispone dei progetti  di  raccomandazioni  e  di  risoluzioni  relativi alla loro elaborazione,  contenuto  e applicazione, che saranno sottoposti alle sessioni della Riunione delle Parti.
 7.7  Il  segretariato  dell'Accordo procede regolarmente all'esame dei  meccanismi  suscettibili di fornire risorse addizionali (crediti ed  assistenza  tecnica) per  la  realizzazione del Piano d'azione, e sottopone  a  tale  riguardo  un  rapporto  alla Riunione delle Parti durante ogni sua sessione ordinaria.
 Tabella 1
 
 Statuto delle popolazioni
 di uccelli acquatici migratori
 
 CHIAVE PER I TITOLI DELLE COLONNE
 
 La  seguente chiave della Tabella 1 e' una base per l'applicazione del Piano d'azione.
 
 Colonna A  | --------------------------------------------------------------------- Categoria 1|(a) specie citate nell'allegato 1 della Convenzione; ---------------------------------------------------------------------
 |(b) specie figuranti fra le specie minacciate nella Lista
 |Rossa del 1994 degli Animali minacciati dell'UICN
 |(Groombridge 1993), oppure ---------------------------------------------------------------------
 |(c) popolazioni con meno di 10.000 individui ---------------------------------------------------------------------
 |popolazioni comprese fra circa 10.000 e circa 25.000 Categoria 2|individui ---------------------------------------------------------------------
 |popolazioni comprese fra circa 25.000 e 100.000 Categoria 3|individui, considerate minacciate in ragione di: ---------------------------------------------------------------------
 |(a) una concentrazione su un numero ridotto di siti ad
 |uno stadio qualsiasi del loro ciclo annuale; ---------------------------------------------------------------------
 |(b) una dipendenza nei confronti di un tipo di habitat
 |gravemente minacciato; ---------------------------------------------------------------------
 |(c) la manifestazione di un declino significativo a lungo
 |termine; oppure ---------------------------------------------------------------------
 |(d) la manifestazione di fluttuazioni estreme
 |nell'importanza o nella tendenza della loro popolazione.
 
 Per  le specie iscritte nelle categorie 2 e 3 di cui sopra, vedere il paragrafo 2.1.1. del presente allegato.
 
 Colonna B   | ---------------------------------------------------------------------
 |popolazioni comprese fra circa 25.000 e 100.000
 |individui e che non soddisfano i criteri della colonna A Categoria 1:|precedente ---------------------------------------------------------------------
 |popolazioni che hanno oltre 100.000 individui e che sono
 |considerate come necessitanti una particolare attenzione Categoria 2:|in ragione di: ---------------------------------------------------------------------
 |(a) una concentrazione su un ridotto numero di siti in
 |una fase qualsiasi del loro ciclo annuale; ---------------------------------------------------------------------
 |(b) una dipendenza nei confronti di un tipo di habitat
 |gravemente minacciato; ---------------------------------------------------------------------
 |(c) la manifestazione di un declino significativo a
 |lungo termine; oppure ---------------------------------------------------------------------
 |(d) la manifestazione di grandi fluttuazioni
 |nell'importanza o la tendenza della loro popolazione. --------------------------------------------------------------------- Colonna C   | ---------------------------------------------------------------------
 |popolazioni che hanno piu' di 100.000 individui,
 |suscettibili di beneficiare in ampia misura di una
 |cooperazione internazionale e che non soddisfano i Categoria 1:|criteri delle colonne A o B precedenti.
 
 REVISIONE DELLA TABELLA 1
 
 La presente tabella sara':
 (a) passata   in   rassegna  regolarmente  dal  comitato  tecnico conformemente   all'Articolo   VII,   paragrafo  3  (b) del  presente Accordo; e
 (b) emendata,   ove   necessario,   dalla  Riunione  delle  Pani, conformemente  all'articolo  VI, paragrafo 9 (d) del presente Accordo alla luce delle conclusioni di questo esame.
 
 CHIAVI PER LE ABBREVIAZIONI E SIMBOLI
 
 Rip.: popolazione riproduttrice
 Inverno: popolazione svernante
 N: Nord
 E: Est
 S: Sud
 O: Ovest
 Ne: Nord Est No: Nord Ovest
 SE: Sud Est
 SO: Sud Ovest
 1-  Stato di conservazione della popolazione sconosciuto. Stato di conservazione stimato.
 *: Vedere paragrafo 2.1.1.
 
 NOTE:
 
 1.  I  dati  relativi  alle popolazioni utilizzati nella Tabella 1 corrispondono,  per  quanto  possibile,  al numero di individui della potenziale  popolazione  riproduttrice  nella  zona  dell'Accordo. Lo stato  di  conservazione e' stabilito sulla base delle migliori stime di popolazioni disponibili e pubblicate.
 2.  Le  abbreviazioni  (rip) o  (inverno) utilizzate nella tabella permettono   unicamente  di  individuare  le  popolazioni.  Esse  non indicano limitazioni stagionali per le azioni svolte nei confronti di queste  popolazioni  conformemente  al  presente  Accordo ed al Piano d'azione.
 |  |  |  |  |