Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006
Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto in particolare l'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale comma prevede, infatti, che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni nel triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;
Visto che le misure di cui al comma 98, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le province e per i comuni, dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
Visto l'accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali, che, nel definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il Governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;
Visto l'accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali, che da' attuazione a quanto previsto nel precedente accordo del 28 luglio 2005;
Vista la rettifica all'accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lettera c), del citato accordo, approvata nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali ed individua, per le amministrazioni provinciali e locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma e' effettuata distintamente per il personale delle province e per quello degli enti di cui al citato art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 2.
Rideterminazione degli organici delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunita' montane
1. Le amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di comuni e le comunita' montane procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dal comma 93, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le modalita' di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Le amministrazioni nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
3. Le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane, ai fini del calcolo per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento la spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. Sono, altresi', fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di destinazione abbia gia' avviato alla data del 1° gennaio 2005, nonche' quelle connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza.
4. La spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non potra' essere aumentata, in relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti come risultante dal censimento del personale degli enti locali al 1° gennaio 2004, in misura superiore alle seguenti percentuali:

amministrazioni provinciali.... | 16%
comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti.... | 19%
comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti.... | 18%
comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti.... | 15%
comuni con oltre 250.000 abitanti.... | 8%

5. Ai sensi del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, le dotazioni organiche, cosi' come rideterminate ai sensi dei precedenti commi, in nessun caso potranno comportare una spesa complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2004 ed, inoltre, ogni singolo ente non sara', comunque, tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.
6. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale in attuazione del decentramento amministrativo, gli enti potranno rideterminare le rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque, essere aumentate con l'ingresso di personale derivante da processi di ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonche' del personale docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo gli enti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano nonche' i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunita' montane.
 
Art. 3.
Assunzione di personale nelle province
1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali e locali, l'ammontare di tali economie e' suddiviso per regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al 31 dicembre 2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l'intero comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell'intero comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 19.649.000 euro per l'anno 2005, a 53 milioni di euro per l'anno 2006, a 79 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati dagli importi stabiliti dal patto di stabilita' sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per le amministrazioni provinciali, relativamente all'anno 2005, gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato nella singola provincia al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto province (euro 19.649.000); il risultato ottenuto e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del medesimo comparto ed i risparmi da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna provincia sono rappresentati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Dalla economia relativa all'anno 2005 va dedotta la somma da attribuire alle province della regione Friuli-Venezia Giulia, calcolata con i criteri di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dal patto di stabilita' sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonoma di Trento e Bolzano con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.
5. Per verificare le possibilita' di assunzioni di personale a tempo indeterminato di personale presso ogni singola amministrazione provinciale, andra' calcolato su base annua (13 mensilita) il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente (2004) in modo da autorizzare per l'anno 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo (13 mensilita) sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di competenza di ciascuna provincia, come da tabella 1 allegata al presente decreto. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza + indennita' di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennita' di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.
6. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni di cui al precedente comma, si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilita'.
7. In alternativa alla procedura descritta al comma 5, resta comunque salva la possibilita' per ciascuna provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. L'opzione del 25 per cento e', comunque, esercitabile esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.
8. Nell'ipotesi in cui non venga rispettato l'importo di risparmio di ciascuna provincia, a seguito dell'opzione del 25 per cento di cui al precedente comma 7, l'eventuale eccedenza sara' posta a carico della medesima provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui al successivo articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti della regione Friuli-Venezia Giulia.
 
Art. 4.
Aggiornamento della tabella
e verifica del conseguimento delle economie
1. L'aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per gli anni successivi al 2005, sara' sottoposto dall'UPI alla valutazione della Conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.
2. Il procedimento descritto all'art. 3 si applichera' per gli anni successivi in modo che le economie di spesa gia' conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006-2007.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna provincia, la quota di mancato risparmio sara' conteggiata ai fini dell'aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto.
 
Art. 5.
Assunzione di personale nei comuni,
nelle unioni di comuni e nelle comunita' montane
1. Per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunita' montane, ai fini della determinazione dei risparmi di spesa da conseguire nel triennio 2005, 2006 e 2007 di cui al comma 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica la metodologia di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunita' montane, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 165 milioni di euro per l'anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Dalla economia relativa all'anno 2005 va dedotta la somma da attribuire ai comuni delle regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento e provincia di Bolzano calcolata con gli stessi criteri di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilita' sottoscritti dalle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento e provincia di Bolzano con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono fissati i criteri di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
5. I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di comuni, le comunita' montane ed i consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006.
6. I comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere una unita' a fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione, e' possibile procedere ad effettuare la seconda assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei cessazioni. Per gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero gia' raggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, 5 cessazioni. I suddetti enti per procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo.
7. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere nel limite del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006;
8. Per tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni, si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilita'.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 6.
Verifica dei risparmi di spesa conseguiti
1. Ai fini della corretta implementazione del sistema ed in relazione alla necessita' di verificare gli eventuali maggiori o minori risparmi conseguiti dai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2005, si dovra' procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad una verifica degli stessi mediante l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l'ANCI, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Conferenza unificata. Le parti si impegnano a verificare gli esiti del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza unificata autorizzando automaticamente gli enti ad incrementare le percentuali assunzionali in considerazione degli eventuali maggiori risparmi conseguiti dagli stessi.
 
Art. 7.
Disposizioni concernenti la mobilita' del personale
1. La mobilita' puo' essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre e' da considerarsi come assunzione, ai fini economico-finanziari, se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
2. Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita', la mobilita' puo' avvenire per compensazione, con corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 15 febbraio 2006
p. Il Presidente: Baccini Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 169
 
Tabella 1

=====================================================================
Provincia | Quota provincia ===================================================================== Agrigento.... | 210.506 Alessandria.... | 252.980 Ancona.... | 186.661 Arezzo.... | 184.426 Ascoli Piceno.... | 220.939 Asti.... | 144.188 Avellino.... | 137.481 Bari.... | 320.417 Belluno.... | 117.362 Benevento.... | 103.577 Bergamo.... | 280.178 Biella.... | 84.948 Bologna.... | 374.441 Brescia.... | 407.600 Brindisi.... | 140.834 Cagliari.... | 191.505 Caltanissetta.... | 138.226 Campobasso.... | 121.460 Caserta.... | 297.690 Catania.... | 283.159 Catanzaro.... | 192.623 Chieti.... | 141.580 Como.... | 163.189 Cosenza.... | 306.259 Cremona.... | 172.503 Crotone.... | 86.811 Cuneo.... | 292.846 Enna.... | 122.205 Ferrara.... | 168.405 Firenze.... | 311.847 Foggia.... | 236.959 Forli-Cesena.... | 170.268 Frosinone.... | 175.484 Genova.... | 363.636 Grosseto.... | 208.643 Imperia.... | 113.636 Isernia.... | 69.299 La Spezia.... | 110.656 L'Aquila.... | 200.447 Latina.... | 153.129 Lecce.... | 253.353 Lecco.... | 91.282 Livorno.... | 152.757 Lodi.... | 76.751 Lucca.... | 186.289 Macerata.... | 173.621 Mantova.... | 153.129 Massa Carrara.... | 126.304 Matera.... | 128.912 Messina.... | 417.660 Milano.... | 774.216 Modena.... | 192.250 Napoli.... | 524.589 Novara.... | 107.302 Nuoro.... | 97.988 Oristano.... | 79.359 Padova.... | 163.189 Palermo.... | 477.645 Parma.... | 159.836 Pavia.... | 174.366 Perugia.... | 366.244 Pesaro e Urbino.... | 239.195 Pescara.... | 120.343 Piacenza.... | 141.952 Pisa.... | 199.329 Pistoia.... | 133.383 Potenza.... | 248.509 Prato.... | 67.437 Ragusa.... | 135.618 Ravenna.... | 173.994 Reggio di Calabria.... | 160.581 Reggio nell'Emilia.... | 166.542 Rieti.... | 116.617 Rimini.... | 97.243 Roma.... | 1.058.866 Rovigo.... | 115.126 Salerno.... | 342.399 Sassari.... | 125.931 Savona.... | 138.971 Siena.... | 161.326 Siracusa.... | 108.793 Sondrio.... | 79.732 Taranto.... | 150.521 Teramo.... | 142.325 Terni.... | 152.384 Torino.... | 677.719 Trapani.... | 139.717 Treviso.... | 221.311 Varese.... | 223.547 Venezia.... | 214.232 Verbano-Cusio-Ossola.... | 74.143 Vercelli.... | 89.046 Verona.... | 195.231 Vibo Valentia.... | 85.320 Vicenza.... | 164.307 Viterbo.... | 151.267
Totale euro . . . | 19.649.000
 
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