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| Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006 |  | Fissazione  dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo  indeterminato  per  gli  anni  2005,  2006 e 2007 per gli enti locali,  di  cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  93  della  citata  legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  che  prevede come, ai fini del concorso delle  autonomie  regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di finanza   pubblica,   le   disposizioni  di  cui  al  presente  comma costituiscano   principi   e  norme  di  indirizzo  per  le  predette amministrazioni  e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano  le  riduzioni  delle  rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito  di  applicazione  da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale comma prevede, infatti, che con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previo accordo tra Governo, regioni e autonomie  locali  da concludere in sede di Conferenza unificata, per le  amministrazioni  regionali,  gli  enti  locali di cui all'art. 2, commi  1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati  criteri  e  limiti per le assunzioni nel triennio 2005-2007, previa  attivazione  delle  procedure  di  mobilita' e fatte salve le assunzioni  del  personale  infermieristico  del  Servizio  sanitario nazionale;
 Visto  che  le  misure  di cui al comma 98, dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  devono  garantire,  per le regioni e le autonomie  locali,  la  realizzazione  di economie di spesa lorde non inferiori  a  213  milioni  di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro  per  l'anno  2006,  a  850  milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  devono  garantire, economie di spesa lorde  non  inferiori  a  215  milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni  di  euro  per  l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
 Ritenuto  di dover procedere alla individuazione, per le province e per  i  comuni,  dei  criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' alla definizione dell'ambito applicativo delle  disposizioni  relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
 Visto  l'accordo,  sancito  in  sede  di  Conferenza  unificata  il 28 luglio  2005,  tra  Governo,  regioni e autonomie locali, che, nel definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni  contenute  nei  citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi  accordi  tra  il Governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  la  specifica disciplina delle predette fattispecie;
 Visto  l'accordo,  sancito  in  sede  di  Conferenza  unificata  il 24 novembre  2005,  tra  Governo, regioni e autonomie locali, che da' attuazione  a  quanto  previsto  nel precedente accordo del 28 luglio 2005;
 Vista  la  rettifica  all'accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lettera c), del citato accordo, approvata nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno  e  della  salute  e  del  Dipartimento  per  gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche' l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre   2005,  tra  Governo,  regioni  e  autonomie  locali  ed individua,  per  le  amministrazioni  provinciali  e  locali  di  cui all'art.  2,  commi  1  e  2,  del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
 2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione  dell'ambito  applicativo  della  rideterminazione  degli organici  di  cui al precedente comma e' effettuata distintamente per il  personale delle province e per quello degli enti di cui al citato art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
 3.   Al  fine  di  monitorare  i  dati  sulla  stabilizzazione  del precariato  e  dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni  locali,  le assunzioni derivanti da leggi speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  e  al Dipartimento della funzione pubblica.
 |  |  |  | Art. 2. Rideterminazione degli organici delle province,
 dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunita' montane
 1.  Le amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di comuni e le comunita' montane procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni  organiche  nel  rispetto  di quanto previsto dal comma 93, dell'art.  1  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, sulla base di quanto previsto dal presente articolo.
 2.  Le modalita' di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio.    Le    amministrazioni    nell'effettuare   la   predetta rideterminazione,  non  possono,  comunque  operare  incrementi  alle dotazioni organiche vigenti.
 3.  Le  province,  i  comuni,  le  unioni  di comuni e le comunita' montane,  ai fini del calcolo per la rideterminazione delle dotazioni organiche  di  cui  al  comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo  a  riferimento  la spesa relativa al personale in servizio riferito  a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. Sono, altresi',  fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre  2004, le mobilita' che l'amministrazione di destinazione abbia  gia'  avviato  alla  data  del 1° gennaio 2005, nonche' quelle connesse   a   processi   di   trasformazione   o   soppressioni   di amministrazioni  pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza.
 4.  La  spesa  del  personale determinata ai sensi del comma 3, non potra'  essere  aumentata,  in  relazione  alla media percentuale tra posti  in organico e posti vacanti come risultante dal censimento del personale  degli  enti locali al 1° gennaio 2004, in misura superiore alle seguenti percentuali:
 
 amministrazioni provinciali....                           |   16%
 comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti....     |   19%
 comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti....    |   18%
 comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti....   |   15%
 comuni con oltre 250.000 abitanti....                     |    8%
 
 5. Ai sensi del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, le  dotazioni  organiche,  cosi'  come  rideterminate  ai  sensi  dei precedenti  commi,  in  nessun  caso  potranno  comportare  una spesa complessiva  superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2004 ed, inoltre, ogni singolo ente non  sara', comunque, tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.
 6. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale in attuazione del decentramento amministrativo, gli  enti  potranno  rideterminare  le rispettive dotazioni organiche integrandole  con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque,  essere  aumentate con l'ingresso di personale derivante da processi   di   ristrutturazione   e   privatizzazione  di  pubbliche amministrazioni  o  in situazione di eccedenza, nonche' del personale docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 7.  Sono  esclusi  dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente  articolo  gli  enti  delle  regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano nonche' i comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti, le unioni di comuni e le comunita' montane.
 |  |  |  | Art. 3. Assunzione di personale nelle province
 1.  Per  quanto  attiene  alla  disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato  per  il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le economie  di spesa sono individuate, dal comma 98, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali e  locali, l'ammontare di tali economie e' suddiviso per regioni, con esclusione  di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2, commi  1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la  seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al 31 dicembre  2003  di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l'intero  comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto e'  diviso  per  il  numero  complessivo  dei  dipendenti dell'intero comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.
 2.  Nel  triennio  2005,  2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo  indeterminato per le amministrazioni provinciali, nel rispetto di   quanto  previsto  dal  comma  precedente,  devono  garantire  la realizzazione  di  economie di spesa lorde non inferiori a 19.649.000 euro  per  l'anno  2005,  a  53  milioni  di  euro per l'anno 2006, a 79 milioni  di  euro  per  l'anno  2007  ed  a  87  milioni di euro a decorrere  dall'anno  2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi   sono   decurtati  dagli  importi  stabiliti  dal  patto  di stabilita'  sottoscritto  dalla  regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita'  di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  concernente  la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  e per le assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato per le amministrazioni regionali e per  gli  enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3. Per le amministrazioni provinciali, relativamente all'anno 2005, gli  obiettivi  di  contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 98,  della  legge  n.  311  del 2004, sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato   nella   singola   provincia   al   31 dicembre   2003 moltiplicato   per   l'importo  delle  economie  di  spesa  lorde  da realizzare   per   il  sub-comparto  province  (euro 19.649.000);  il risultato ottenuto e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti a  tempo  indeterminato  del  medesimo  comparto  ed  i  risparmi  da conseguirsi  per  l'anno  2005  da  parte  di ciascuna provincia sono rappresentati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
 4.  Dalla  economia  relativa  all'anno 2005 va dedotta la somma da attribuire   alle   province  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia, calcolata  con  i  criteri  di cui al precedente comma 1 del presente articolo.  Per  gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati   degli   importi   stabiliti   dal   patto  di  stabilita' sottoscritto  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia e dalle province autonoma  di  Trento e Bolzano con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri concernente la fissazione  dei  criteri  e  limiti  per  la  rideterminazione  delle dotazioni  organiche  e  per  le  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato  per  le  amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende  del  Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi  93  e  98,  dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.
 5.  Per  verificare  le  possibilita'  di assunzioni di personale a tempo  indeterminato di personale presso ogni singola amministrazione provinciale,  andra'  calcolato su base annua (13 mensilita) il costo lordo   delle   cessazioni   effettivamente   verificatesi  nell'anno precedente (2004) in modo da autorizzare per l'anno 2005 un numero di assunzioni  il  cui  costo  lordo annuo (13 mensilita) sia al massimo uguale  alla  differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di  competenza  di  ciascuna provincia, come da tabella 1 allegata al presente  decreto.  Per  la  determinazione  del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media  della  categoria  di  appartenenza  + indennita' di comparto + oneri  conseguenti,  compreso  IRAP.  Per la determinazione del costo lordo   annuo   di   ciascuna   unita'  di  personale  assunta  viene convenzionalmente   adottata   la   seguente  modalita'  di  calcolo: tabellare  della  posizione  economica  iniziale  della  categoria di appartenenza  +  indennita' di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.
 6.  Ai  fini  del  calcolo  del  costo  delle  cessazioni di cui al precedente  comma,  si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione  del  rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilita'.
 7.  In  alternativa  alla  procedura  descritta  al  comma 5, resta comunque  salva  la  possibilita' per ciascuna provincia di procedere alle  assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. L'opzione del 25 per cento e', comunque, esercitabile esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.
 8.  Nell'ipotesi in cui non venga rispettato l'importo di risparmio di ciascuna provincia, a seguito dell'opzione del 25 per cento di cui al  precedente  comma  7,  l'eventuale eccedenza sara' posta a carico della  medesima  provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui al successivo articolo.
 9.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano agli enti della regione Friuli-Venezia Giulia.
 |  |  |  | Art. 4. Aggiornamento della tabella
 e verifica del conseguimento delle economie
 1. L'aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per gli   anni   successivi  al  2005,  sara'  sottoposto  dall'UPI  alla valutazione  della  Conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell'individuazione  degli  specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.
 2. Il procedimento descritto all'art. 3 si applichera' per gli anni successivi  in  modo che le economie di spesa gia' conseguite saranno mantenute  in  maniera  strutturale  ed  implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006-2007.
 3.  In  caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da  parte  di ciascuna provincia, la quota di mancato risparmio sara' conteggiata  ai  fini  dell'aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Assunzione di personale nei comuni,
 nelle unioni di comuni e nelle comunita' montane
 1.  Per  le  amministrazioni  comunali,  le  unioni  di comuni e le comunita' montane, ai fini della determinazione dei risparmi di spesa da  conseguire  nel  triennio  2005,  2006 e 2007 di cui al comma 98, dell'art.  1,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, si applica la metodologia di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto.
 2.  Nel  triennio  2005,  2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo  indeterminato  per  le  amministrazioni comunali, le unioni di comuni  e  le  comunita' montane, nel rispetto di quanto previsto dal comma  precedente,  devono  garantire la realizzazione di economie di spesa  lorde  non  inferiori a 165 milioni di euro per l'anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
 3.  Dalla  economia  relativa  all'anno 2005 va dedotta la somma da attribuire  ai  comuni  delle  regioni  Valle  d'Aosta Friuli-Venezia Giulia,  provincia di Trento e provincia di Bolzano calcolata con gli stessi  criteri  di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi  stabiliti dai patti di stabilita' sottoscritti dalle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento e provincia di  Bolzano  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  6 del decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri  e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per   le  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  per  le amministrazioni  regionali  e  per gli enti e le aziende del Servizio sanitario  nazionale,  emanato  in  attuazione  dei  commi  93  e 98, dell'art.  1,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311. Detti importi concorreranno  al  conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.
 4.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi di risparmio previsti dall'art.  1,  comma  98,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono fissati i criteri di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
 5.  I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di  comuni, le comunita' montane ed i consorzi possono procedere alla copertura  totale  del  turn-over verificatosi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006.
 6. I comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono  assumere  una  unita' a fronte di una cessazione. Effettuata tale  assunzione,  e'  possibile  procedere  ad effettuare la seconda assunzione  dopo  che  si  sono  verificate,  nel corso del triennio, ulteriori  sei  cessazioni.  Per gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero gia' raggiunto, a decorrere dal 1° gennaio  2004,  un  numero  di  cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, 5 cessazioni. I suddetti enti per procedere  alle  successive  assunzioni  dovranno  attenersi a quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo.
 7.  I  comuni  con  popolazione  superiore a 5.000 abitanti possono assumere  nel  limite  del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006;
 8.  Per  tutti  gli  enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo  del  costo  delle  cessazioni, si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale  a  tempo  indeterminato,  con  esclusione  dei processi di mobilita'.
 9.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano agli enti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 |  |  |  | Art. 6. Verifica dei risparmi di spesa conseguiti
 1.  Ai  fini  della  corretta  implementazione  del  sistema  ed in relazione  alla  necessita'  di  verificare  gli eventuali maggiori o minori  risparmi  conseguiti  dai  comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2005,  si  dovra'  procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, ad una verifica degli stessi mediante l'istituzione  di  un  tavolo  tecnico  di  confronto  con l'ANCI, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno ed il   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  presso  la  Conferenza unificata.  Le  parti  si impegnano a verificare gli esiti del tavolo tecnico   istituito   presso  la  Conferenza  unificata  autorizzando automaticamente  gli enti ad incrementare le percentuali assunzionali in  considerazione degli eventuali maggiori risparmi conseguiti dagli stessi.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni concernenti la mobilita' del personale
 1.  La  mobilita'  puo'  essere  effettuata  liberamente  tra  enti assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque amministrazioni  sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre e' da  considerarsi  come  assunzione,  ai fini economico-finanziari, se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
 2. Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita', la mobilita'  puo'  avvenire  per  compensazione,  con corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 15 febbraio 2006
 p. Il Presidente: Baccini Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
 registro   n. 2, foglio n. 169
 |  |  |  | Tabella 1 
 =====================================================================
 Provincia               |       Quota provincia ===================================================================== Agrigento....                          |                      210.506 Alessandria....                        |                      252.980 Ancona....                             |                      186.661 Arezzo....                             |                      184.426 Ascoli Piceno....                      |                      220.939 Asti....                               |                      144.188 Avellino....                           |                      137.481 Bari....                               |                      320.417 Belluno....                            |                      117.362 Benevento....                          |                      103.577 Bergamo....                            |                      280.178 Biella....                             |                       84.948 Bologna....                            |                      374.441 Brescia....                            |                      407.600 Brindisi....                           |                      140.834 Cagliari....                           |                      191.505 Caltanissetta....                      |                      138.226 Campobasso....                         |                      121.460 Caserta....                            |                      297.690 Catania....                            |                      283.159 Catanzaro....                          |                      192.623 Chieti....                             |                      141.580 Como....                               |                      163.189 Cosenza....                            |                      306.259 Cremona....                            |                      172.503 Crotone....                            |                       86.811 Cuneo....                              |                      292.846 Enna....                               |                      122.205 Ferrara....                            |                      168.405 Firenze....                            |                      311.847 Foggia....                             |                      236.959 Forli-Cesena....                       |                      170.268 Frosinone....                          |                      175.484 Genova....                             |                      363.636 Grosseto....                           |                      208.643 Imperia....                            |                      113.636 Isernia....                            |                       69.299 La Spezia....                          |                      110.656 L'Aquila....                           |                      200.447 Latina....                             |                      153.129 Lecce....                              |                      253.353 Lecco....                              |                       91.282 Livorno....                            |                      152.757 Lodi....                               |                       76.751 Lucca....                              |                      186.289 Macerata....                           |                      173.621 Mantova....                            |                      153.129 Massa Carrara....                      |                      126.304 Matera....                             |                      128.912 Messina....                            |                      417.660 Milano....                             |                      774.216 Modena....                             |                      192.250 Napoli....                             |                      524.589 Novara....                             |                      107.302 Nuoro....                              |                       97.988 Oristano....                           |                       79.359 Padova....                             |                      163.189 Palermo....                            |                      477.645 Parma....                              |                      159.836 Pavia....                              |                      174.366 Perugia....                            |                      366.244 Pesaro e Urbino....                    |                      239.195 Pescara....                            |                      120.343 Piacenza....                           |                      141.952 Pisa....                               |                      199.329 Pistoia....                            |                      133.383 Potenza....                            |                      248.509 Prato....                              |                       67.437 Ragusa....                             |                      135.618 Ravenna....                            |                      173.994 Reggio di Calabria....                 |                      160.581 Reggio nell'Emilia....                 |                      166.542 Rieti....                              |                      116.617 Rimini....                             |                       97.243 Roma....                               |                    1.058.866 Rovigo....                             |                      115.126 Salerno....                            |                      342.399 Sassari....                            |                      125.931 Savona....                             |                      138.971 Siena....                              |                      161.326 Siracusa....                           |                      108.793 Sondrio....                            |                       79.732 Taranto....                            |                      150.521 Teramo....                             |                      142.325 Terni....                              |                      152.384 Torino....                             |                      677.719 Trapani....                            |                      139.717 Treviso....                            |                      221.311 Varese....                             |                      223.547 Venezia....                            |                      214.232 Verbano-Cusio-Ossola....               |                       74.143 Vercelli....                           |                       89.046 Verona....                             |                      195.231 Vibo Valentia....                      |                       85.320 Vicenza....                            |                      164.307 Viterbo....                            |                      151.267
 Totale euro . . .                    |                   19.649.000
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