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| Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 22 febbraio 2006, n. 5 |  | Decadenza   dai   trattamenti   nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. |  | 
 |  |  |  | Alle Direzioni regionali del lavoro Alle Direzioni provinciali del lavoro
 Agli     Assessorati     regionali    e
 provinciali del lavoro
 All'Inps
 Italia Lavoro
 All'Anci
 Alla C.G.I.L.
 Alla C.I.S.L.
 Alla U.I.L.
 Alla U.G.L.
 Alla CONF.S.A.L.
 Alla R.D.B.
 Alla C.I.S.A.L.
 Alla C.I.D.A.
 Alla Confcommercio
 Alla Confartigianato
 Alla      Confederazione      nazionale
 artigianato,  piccola  e  media Impresa
 (C.N.A.)
 All'Associazione artigiani C.A.S.A.
 Alla CONFAPI
 Alla Confindustria
 Alla Confesercenti
 Alla     Confederazione     cooperative
 italiane
 Alla Lega nazionale cooperative e mutue
 All'Associazione  generale  cooperative
 italiane
 All'Unione     nazionale    cooperative
 Italiane
 All'Associazione  nazionale  consulenti
 del lavoro I. Premessa.
 L'art.  1-quinquies,  del  decreto-legge  5 ottobre  2004,  n. 249, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel  dettare  disposizioni  in  materia  di decadenza dai trattamenti previdenziali  e  da  altre indennita' o sussidi, stabilisce obblighi nei  confronti  dei  lavoratori  beneficiari  di  interventi  per  il sostegno  al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui  i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.
 E'  evidente che l'obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo successivo,  alla  lettera B), e' stato sancito dalla norma per tutte quelle ipotesi in cui la condizione giuridica e' quella di lavoratore disoccupato  o  inoccupato  beneficiario  di  sussidi  o  trattamenti previdenziali,  ovvero quella di lavoratore sospeso in CIGS derivante da  cessazione di attivita' o da provvedimenti in deroga alla vigente normativa. In buona sostanza l'obbligo lavorativo per i lavoratori in CIGS  e'  contemplato  quando la sospensione del lavoratore deriva da uno  stato  particolare  dell'impresa  di  appartenenza  tale  da non consentire  piu' alcuna stabile ripresa dell'attivita' lavorativa, ma solo l'accompagnamento ad un percorso di ricollocazione. II. Disposizioni sostanziali.
 Gli obblighi previsti dal sopra citato art. 1-quinquies sono quelli di seguito indicati:
 A)   obbligo   di   adesione   ad   un'offerta   formativa  o  di riqualificazione.   Tale   obbligo  vincola  tutte  le  categorie  di lavoratori  in  cassa  integrazione,  a qualsiasi titolo concessa, in mobilita',  in  disoccupazione  speciale  o percettori di un sussidio legato  allo stato di disoccupazione ed inoccupazione. Si precisa che il  lavoratore e' tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell'80%  della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore  o  di  assenza  in  funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternita';
 B)  obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in un  livello  retributivo  non  inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello  retributivo precedente, non si applica il limite del 20%. Si fa  presente che detto rifiuto deve riferirsi ad una proposta formale e  documentabile  formulata  da  un  datore  di  lavoro  privato,  da un'agenzia  di  somministrazione  o da un ente pubblico ed ovviamente anche nei casi azioni di complessive di ricollocamento lavorativo del soggetto.  A  tale  obbligo  sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:
 i  lavoratori  in  mobilita'  -  anche  concessa  ai  sensi  di normative  speciali  in  deroga  alla  vigente  legislazione - la cui iscrizione  nelle  relative  liste  sia finalizzata esclusivamente al reimpiego;
 i  lavoratori  destinatari  di  sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
 i  lavoratori  destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa  ai  sensi  di  normative  speciali  in  deroga alla vigente legislazione;
 i   lavoratori   sospesi   in   cassa   integrazione   guadagni straordinaria   concessa   ai   sensi   dell'art.  1,  comma  1,  del decreto-legge  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, per cessazione di attivita' dell'impresa di appartenenza;
 i   lavoratori   sospesi   in   cassa   integrazione   guadagni straordinaria  concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione.
 Per  l'anno  2006 la possibilita' di concedere trattamenti di CIGS, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale in deroga alla vigente legislazione,  e'  prevista  dall'art.  1,  comma  410,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 C)  obbligo  di  avviamento  ad  un  percorso  di reinserimento o inserimento  nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.
 Il  vincolo  della  congruita',  presente  nel  disposto  normativo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.  276/2003,  anche se non espressamente   richiamato   nell'art.  1-quinquies,  puo'  ritenersi applicabile  anche  alle  fattispecie  richiamate  dall'ultima norma. Pertanto  l'obbligo  di accettare un'offerta di lavoro si applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore.
 Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento in  cui  l'attivita'  formativa  o  lavorativa  si svolga in un luogo mediamente  raggiungibile  in ottanta minuti con i mezzi pubblici e/o distante non piu' di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con riguardo  al  conteggio  delle  distanze  e  degli orari dei mezzi di trasporto   pubblici   potranno  essere  assunti,  quali  attendibili parametri  di riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici di  linea  e  le  ferrovie  dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi  di  cui  sopra  vengono  meno  nei  casi  di impossibilita' derivante   da   documentata   forza   maggiore,  congedi  parentali, maternita'.
 Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  8,  commi  4  e  5,  del decreto-legge  n.  86/1988,  convertito, con la legge n. 160/1988, in materia  di  obbligo  di  comunicazione  all'I.N.P.S.  da  parte  dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di integrazione salariale.
 E'  necessario,  inoltre,  sottolineare  che,  da un punto di vista sostanziale,  l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 276/2003 si applica  alle  ipotesi  di  attuazione  di  misure  volte a garantire l'inserimento   o   il  reinserimento  nel  mercato  del  lavoro  dei lavoratori  svantaggiati  da  parte  delle  agenzie  autorizzate alla somministrazione  di  lavoro,  mentre  l'art.  1-quinquies  detta una disciplina  generale  che  si  applica  in tutte le ipotesi in cui il lavoratore  destinatario  di  trattamenti  previdenziali o di sussidi legati  allo  stato di disoccupazione o inoccupazione venga coinvolto in  un  percorso  lavorativo  o  di  formazione  o  riqualificazione. Inoltre,  l'art.  1-quinquies  dispone  espressamente che le norme in esso  contenute si applicano anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 249/2004.
 Al  fine  di  evitare  possibili  danni  erariali e per un corretto utilizzo  delle  risorse  pubbliche, si richiama la necessita' di una leale  collaborazione  delle  pubbliche  amministrazioni e degli enti affinche'  vengano  comunicati  all'I.N.P.S.  e - per i lavoratori in mobilita'  -  al servizio per l'impiego territorialmente competente i casi  in  cui i lavoratori abbiano rifiutato un'offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Su tale dovere   di   leale   cooperazione   si   richiama,  in  particolare, l'attenzione  delle  agenzie  accreditate o comunque autorizzate allo svolgimento  dell'attivita'  di  somministrazione, proprio in ragione del  particolare regime di vigilanza cui sono soggette e tenuto conto del   principio   generale   desumibile   dall'art.  13  del  decreto legislativo  n.  276/2003.  Norma  che,  nel disciplinare fattispecie analoghe,   espressamente   prevede   un   obbligo  di  comunicazione all'I.N.P.S.  per  i  responsabili  dell'attivita' formativa e per le agenzie accreditate.
 Infine,  si  evidenzia  che  -  ove  si  verifichino  le ipotesi di decadenza  dai  trattamenti  previste dalla disposizione in oggetto - l'INPS,  cui  compete la funzione di ente erogatore dei trattamenti e sussidi  soggetti  al  regime  di  decadenza,  valutate le necessarie comunicazioni   da  parte  dei  soggetti  pubblici  e  privati  sopra richiamati,    sospende   l'erogazione   del   trattamento,   dandone comunicazione agli interessati.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
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