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| Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |  | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |  | CIRCOLARE 27 febbraio 2006 |  | Aggiornamento   della  circolare  22  agosto  1997.  Segnalazioni  di operazioni  sospette  di  cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997. |  | 
 |  |  |  | La  presente  aggiorna  le  istruzioni impartite a suo tempo con la circolare  del  22 agosto 1997 ed attiene al contenuto informativo da inserire  nei  Campi NOTE relativi alla «Descrizione dell'Operazione» ed  ai  «Motivi del Sospetto»; tale modifica consente una valutazione piu'  completa e agevola gli ulteriori approfondimenti di competenza, mantenendo  inalterata  la  struttura  del  «Data  Entry» attualmente utilizzato per la produzione delle segnalazioni. Pertanto  il punto 5.3 della circolare U.I.C. del 22 agosto 1997 e' integralmente   sostituito  come  segue:  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1997. Descrizione dell'operazione.
 Le  informazioni relative alle operazioni segnalate dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:
 collegamento  con  segnalazioni  precedenti (numero di protocollo U.I.C. delle stesse);
 collegamento  con  altre  segnalazioni  oggetto  di contemporaneo invio (numero progressivo assegnato dal «data entry» utilizzato).
 Dovranno,  inoltre,  essere  fornite  informazioni  circa la genesi della segnalazione precisando se essa origina da:
 sistemi   di   rilevazione   automatica   di  anomalie  dai  dati dell'archivio unico informatico ed, in particolare, dall'applicazione del «modello usura»;
 controlli e monitoraggi da parte di strutture accentrate;
 richieste   da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  (estremi  dei provvedimenti relativi);
 liste  emanate  nell'ambito  del  contrasto  al finanziamento del terrorismo (indicazione della relativa lista);
 altro (specificare).
 Nel  rammentare  che  nel quadro B «descrizione dell'operazione» e' possibile  inserire  informazioni  relativamente  a  tre  operazioni, nonche'  indicare  il numero di quelle collegate, quando «il sospetto sia  riferito ad una pluralita' di transazioni», si ritiene opportuno che   l'intermediario  indichi  preliminarmente  se  la  segnalazione riguarda  un  numero limitato di operazioni, indicando l'operativita' normalmente   svolta   dal  soggetto  segnalato,  ovvero  se  attenga all'operativita'  complessiva  posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato dal segnalante.
 In  tale  ultimo  caso  saranno  evidenziati  i  volumi complessivi dell'operativita'  anomala,  distinguendo  tipologie  di  operazione, movimenti  in  dare e in avere e, qualora significative, le parti per contanti.  I  dati  informativi potranno essere desunti dall'archivio unico informatico e dalle altre procedure utilizzate dai segnalanti.
 Di   seguito   si   forniscono   i  dettagli  informativi  che  gli intermediari  avranno  cura di tenere presenti nella compilazione del quadro  B,  11.Note,  campo  descrizione dell'operazione, di cui alla segnalazione riportata in Allegato «A» alla circolare 22 agosto 1997. Dettagli informativi sulla descrizione dell'operazione. 1) Operazioni di versamento di contante.
 Informazioni  in  merito  alle  eventuali  successive operazioni di utilizzo/movimentazione  dei  fondi  versati con i dettagli relativi, secondo  le  specifiche  indicate ai punti successivi per le relative tipologie  di  operazione.  Si  ritiene utile conoscere l'esistenza o meno  di  cassette di sicurezza, e, nel caso, i relativi accessi ed i possibili collegamenti con le operazioni di versamento di contante. 2) Operazioni di prelevamento di contante.
 Informazioni,  secondo le specifiche di cui ai punti successivi, in merito  alle  operazioni  che  hanno  portato  alla  formazione della provvista,  specificando  se  le stesse siano da considerarsi o meno, per tipologia e sotto l'aspetto quantitativo, in linea con il profilo economico-finanziario  del soggetto segnalato (Nel caso di «cambio di assegni  di  terzi» o «incasso di assegni circolari» per il contenuto informativo  relativo  ai titoli negoziati si faccia riferimento alle informazioni richieste all'alinea successivo). 3)   Operazioni  su  assegni  bancari,  assegni  circolari  e  titoli similari.
 Versamento in conto di titoli della specie: informazioni in merito:
 al numero identificativo dei titoli;
 al conto di traenza (per gli assegni bancari);
 all'Istituto   sul   quale   i   titoli   vengono   tratti/emessi (denominazione e Cab della dipendenza interessata).
 Emissione  di  assegni  bancari  e  richiesta  di assegni circolari titoli similari: informazioni, ove disponibili, in merito:
 all'Istituto presso il quale i titoli sono stati presentati;
 ai beneficiari e agli ordinatari dei titoli stessi;
 al numero delle girate, se presenti.
 Si  prega  inoltre  di voler fornire informazioni circa l'eventuale esistenza di pluralita' di girate sugli assegni oggetto di versamento od estinzione. 4) Operazioni tramite ordini di pagamento, bonifici.
 Informazioni:
 sull'ordinante/beneficiario;
 sulle controparti (beneficiario od ordinante);
 sulla banca di effettiva destinazione/provenienza del flusso;
 sull'origine  dei  fondi  per i bonifici disposti e sull'utilizzo dei fondi pervenuti;
 sulla causale sottostante i pagamenti in questione (se nota);
 sulle operazioni di giro tra conti intestati a soggetti diversi. 5) Operazioni su strumenti finanziari.
 Indicazione di ogni elemento utile ad identificare:
 gli  intermediari per il tramite dei quali sono pervenuti i fondi utilizzati  a  fini  di investimento ovvero presso i quali sono stati trasferiti i fondi realizzati con il disinvestimento;
 il  dettaglio  delle operazioni con le quali si sono realizzati i relativi flussi finanziari;
 gli  ulteriori  investimenti  eventualmente  in essere in capo al soggetto segnalato. 6) Altre operazioni.
 Operazioni    collegate    all'erogazione    ed   all'utilizzo   di finanziamenti pubblici.
 Informazioni  relative  agli investimenti oggetto di finanziamento, alla   persona   giuridica   destinataria   del   finanziamento  (con particolare riferimento alle eventuali operazioni di capitalizzazione e  ricapitalizzazione,  al contributo dei soci ovvero all'utilizzo di fondi  provenienti  da  terzi)  alle  modalita' di utilizzo dei fondi resisi disponibili.
 Operazioni   collegate  alla  richiesta,  utilizzo  o  rimborso  di finanziamenti  erogati da intermediari bancari/finanziari; operazioni collegate all'emissione di titoli di debito.
 Informazioni  in ordine alle motivazioni sottostanti alla richiesta del   finanziamento,  all'utilizzo  dello  stesso  ed  alle  garanzie prestate  dal  soggetto  segnalato  e/o  da  terzi.  Assumono,  nella circostanza,  particolare valore le informazioni desumibili dall'area che   sovrintende   all'erogazione   dei   finanziamenti  (anche  con riferimento ai collegamenti con altri soggetti).
 Analoghe  informazioni  vanno  fornite  nel  caso  di operazioni di ricorso  al  finanziamento  da  parte  del mercato, in particolare se l'intermediario  segnalante  ha  preso  parte  all'emissione  e/o  al collocamento dei titoli di debito.
 Si  precisa  che,  nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto l'operativita'  complessiva  del cliente, e' opportuno che i dettagli informativi  sopra  riportati  vengano forniti per le operazioni piu' significative o ripetute.
 Gli intermediari provvederanno a fornire informazioni sulla data di accensione  dei  rapporti  movimentati  e  su  quella  dell'eventuale estinzione.   Si  sottolinea,  inoltre,  l'opportunita'  di  indicare notizie in merito ad eventuali rapporti in capo al soggetto segnalato presso  altri  intermediari, di cui il segnalante sia a conoscenza in ragione   della  propria  attivita'  istituzionale  (sulla  base,  ad esempio,   di   documentazioni  o  dichiarazioni  rese  dal  soggetto interessato  ovvero  che  possano  essere,  a titolo esemplificativo, desunte  da  disposizioni  di  giro  su  conti  intestati allo stesso soggetto   presso  altri  intermediari  o  ancora  dall'esistenza  di garanzie  prestate  sotto forma di certificati di deposito o libretti di  risparmio  nominativi, intestati al soggetto segnalato, emessi da altri istituti).
 Analoghe  informazioni  sull'operativita'  andranno  fornite per le segnalazioni  inoltrate  nell'ambito  del  contrasto  finanziario  al terrorismo. Descrizione dei motivi del sospetto.
 In  questo  ambito  va  inserita  una  sintesi  significativa delle ragioni   che   hanno   indotto   l'intermediario  ad  effettuare  la segnalazione, con riferimento:
 agli   elementi  oggettivi  delle  operazioni  (si  rimanda  alle «Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette» emanate dalla Banca d'Italia);
 al   profilo   del  cliente  (si  fa  riferimento  alle  predette «Istruzioni»  ed in particolare ai capitoli relativi alla «conoscenza della clientela» ed al «sistema dei controlli interni").
 Si rammenta che la semplice evidenza da parte di sistemi automatici di  rilevazione  di  operazioni anomale secondo criteri oggettivi non deve  essere  considerata  come  ragione  di  per se' sufficiente per l'inoltro  della  segnalazione,  ma come base per ulteriori verifiche sulla  scorta  degli  elementi  raccolti  in merito all'attivita' del soggetto ed al suo profilo economico-finanziario.
 Gli  elementi  oggettivi dell'operazione acquistano naturalmente un peso maggiore quando sia piu' rarefatto il rapporto tra intermediario e  cliente,  come nel caso di operazioni effettuate attraverso canali distributivi basati su forme di comunicazione «a distanza» o nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento quali la moneta elettronica.
 Nei  casi  in  cui  l'operativita'  si  realizzi  per il tramite di soggetti  terzi  (promotori  finanziari, agenti) la valutazione delle operazioni  da  parte  degli  intermediari  dovra' tenere conto delle informazioni  sul profilo economico-finanziario del cliente trasmesse da  tali soggetti o dalle eventuali ulteriori informazioni acquisite, con le dovute cautele, anche dai soggetti in questione.
 Si ritiene, inoltre, significativo che gli intermediari comunichino eventuali   ulteriori   informazioni   che  possano  far  individuare attivita' solo indirettamente ricollegabili allo stesso.
 Quanto  alla  valutazione del profilo del soggetto stesso, si prega di fare riferimento - se presenti - agli accertamenti bancari ed agli ulteriori  provvedimenti  disposti dall'Autorita' giudiziaria, ovvero alle   informazioni   acquisite  tramite  i  mezzi  di  stampa  e  di comunicazione o desumibili dalla piazza.
 Una  particolare  attenzione va posta, infine, nell'indicazione dei soggetti  individuati  come funzionalmente collegati all'operazione o all'operativita'   sospetta  segnalata  in  capo  ad  un  determinato soggetto;  degli stessi verranno forniti, qualora noti e qualora tale indicazione  sia indispensabile alla configurazione del sospetto, gli estremi anagrafici e, se disponibile, il codice fiscale.
 Roma, 27 febbraio 2006
 Il direttore generale: Bianchi
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