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| Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2006, n. 63 |  | Ordinamento  della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della  legge 27 luglio 2005, n. 154. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo per   la  disciplina  dell'ordinamento  della  carriera  dirigenziale penitenziaria;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la funzione pubblica;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.   Il   presente   decreto  legislativo  disciplina  la  carriera dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154,  e  da'  attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta nella stessa legge.
 2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono:
 a) per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154;
 b) per decreto, il presente decreto legislativo;
 c) per Ministro, il Ministro della giustizia;
 d) per Ministero, il Ministero della giustizia;
 e) per  Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni sua articolazione, centrale e territoriale;
 f) per  funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera dirigenziale penitenziaria;
 g) per  carriera,  la  nuova  carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dal presente decreto;
 h) per   Dipartimento,   il   Dipartimento   dell'Amministrazione penitenziaria.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
 Costituzione:
 «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.».
 «Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
 dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
 Puo' inviare messaggi alle Camere.
 Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
 prima riunione.
 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
 legge di iniziativa del Governo.
 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
 Costituzione.
 Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
 dello Stato.
 Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
 ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
 l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
 supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
 stato di guerra deliberato dalle Camere.
 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
 Puo' concedere grazia e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
 Note all'art. 1:
 - La  legge  27 luglio  2005,  n.  154 reca: «Delega al
 Governo  per  la disciplina dell'ordinamento della carriera
 dirigenziale penitenziaria».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Funzioni dirigenziali
 1.  La  carriera  dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione dei  compiti  di  esecuzione  penale  attribuite  ai  funzionari.  Lo svolgimento  della  carriera  e'  regolato  dal  presente  decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
 2. I  funzionari  esercitano,  secondo  la  qualifica  ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:
 a) direzione   delle   articolazioni   centrali   e  territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di  studi  penitenziari,  degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici  giudiziari,  degli  uffici  locali di esecuzione penale esterna,  delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;
 b) attivita'  di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati  sub  a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale,  nonche'  attivita'  di  riferimento, per gli affari di natura  penitenziaria,  per  gli uffici giudiziari, per gli organismi statali  e  gli  enti  locali,  nonche',  per  gli  aspetti e profili relativi  alla  sicurezza,  per  gli  uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;
 c) coordinamento   e   trattazione  delle  attivita'  di  livello internazionale  per  i  settori  di  competenza  dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;
 d) attivita'  finalizzate  a  garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:
 1)  assicurare  che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente  obiettivo  per  tutte le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari;
 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni  di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignita' della  persona,  e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettivita';
 3)  garantire  la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;
 4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro   nei   cui   confronti   siano   stati   adottati,  da  parte dell'autorita'  giudiziaria,  provvedimenti limitativi della liberta' personale   che   debbano   essere   eseguiti  fuori  dagli  istituti penitenziari;
 5)  garantire  il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna,  coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;
 e) attivita' finalizzate all'accrescimento delle professionalita' operanti  in  ambiente  penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare  opera,  anche  a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;
 f) attivita'  di  controllo  e  verifica  dei  risultati  e degli obiettivi  conseguiti  nell'adempimento  dei  compiti  dei  dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;
 g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti  ed  uffici  interessati,  attivita'  di  coordinamento e di indirizzo  del  personale  di  polizia  penitenziaria  operante nelle medesime articolazioni;
 h) attivita'  di  coordinamento  delle  diverse  aree funzionali, comunque  denominate  e  qualunque  ne  sia  la  specifica competenza tecnica  ed  operativa,  operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna,  negli  ospedali  psichiatrici  giudiziari,  nelle scuole di formazione ed aggiornamento;
 i) attivita'  di  studio,  ricerca e produzione di documentazioni comunque   utili   al   miglioramento  dei  servizi  penitenziari  ed all'innalzamento  qualitativo  dell'attivita' prestata negli ambienti penitenziari;
 j) attivita'  di  diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli  istituti  penitenziari,  delle  scuole  di  formazione,  degli ospedali  psichiatrici  giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
 1957,   n.   3   reca:   «Testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».
 - La   legge   25 luglio  1975,  n.  354  reca:  «Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
 misure privative e limitative della liberta».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Ruoli e qualifiche
 1.  I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario,  dirigente  di  esecuzione  penale esterna e dirigente medico psichiatra.
 2.  Ogni  ruolo  prevede  la  qualifica di dirigente penitenziario; all'apice  i  ruoli  convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale.
 3. La dotazione organica del personale e' stabilita nella tabella A allegata al presente decreto.
 4.  L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A, puo'  essere  modificata con decreto del Presidente della Repubblica, per   sopravvenute   esigenze  organizzative  e  nel  rispetto  delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche.
 5.   Ai   vincitori  del  concorso  di  accesso  alla  carriera  e' attribuita,  per  il  periodo  di  frequenza  del corso di formazione iniziale   di   cui  all'articolo  5,  la  qualifica  di  consigliere penitenziario.
 |  |  |  | Art. 4. Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria
 1.  Alla  carriera  si  accede  dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
 2.  Al  concorso  sono  ammessi  i  candidati in possesso di laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico,  sociale  e  scientifico,  ovvero  di  diplomi  di  laurea rilasciati   secondo  l'ordinamento  vigente  prima  delle  modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  individuati  con  regolamento  del Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso   regolamento   sono  individuati  gli  eventuali  diplomi  di specializzazione  richiesti  per  la  partecipazione in ragione della peculiarita' delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali, le  prime  in  numero  non  inferiore  a tre, nonche' le modalita' di svolgimento  del  concorso  e  di  formazione  della graduatoria e la composizione dalla commissione esaminatrice.
 3.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesta  la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte   dall'articolo  35,  comma  6,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4.   Nel   concorso   per   il  ruolo  dei  dirigenti  di  istituto penitenziario  il  quindici  per  cento  dei  posti  e'  riservato ai dipendenti  dell'Amministrazione  inquadrati  nell'area  funzionale C ovvero  nei  ruoli  direttivi  del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso  del  titolo  di studio previsto dal decreto del Ministro di cui  al  comma  2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni.
 5.  Nel  concorso  per  il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna  il  quindici  per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione  inquadrati  nell'area C - profilo professionale di  assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto  del  Ministro  di  cui  al  comma  2, con almeno tre anni di servizio in tale posizione funzionale.
 6.  Nell'ambito  del  medesimo  concorso,  i  posti  riservati  non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
 7.  I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si  riporta  il testo del comma 95 dell'art. 17 della
 legge  15 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
 snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
 procedimenti di decisione e di controllo):
 «95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
 con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
 dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
 criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
 comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
 universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
 competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
 ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
 medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
 commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
 al presente comma determinano altresi':
 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
 accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
 comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
 serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
 obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
 sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
 internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
 corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
 sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
 comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
 anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
 cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
 corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
 specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
 formazione permanente e ricorrente;
 b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
 favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
 informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
 attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
 telematici;
 c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
 italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
 universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
 di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
 Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
 Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
 - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 - Si  riporta il testo della comma 6, dell'art. 3 della
 citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
 «6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
 amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
 deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
 amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
 oggettive necessita' dell'amministrazione.».
 - Si  riporta  il  testo  del comma 6, dell'art. 35 del
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche):
 «6.  Ai  fini  delle  assunzioni di personale presso la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
 che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
 difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
 ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
 giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
 all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
 successive modificazioni ed integrazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Formazione iniziale
 1.  Con  regolamento  del  Ministro  sono stabiliti le materie e le modalita'  di  svolgimento  del  corso  di formazione iniziale, della durata   di   diciotto  mesi,  articolato  in  periodi  alternati  di formazione  teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalita' di svolgimento  degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai fini  del  superamento  del periodo di prova, nonche' le modalita' di svolgimento  degli  esami  al  termine  del  corso  ed  i  criteri di determinazione  della  posizione  in  ruolo del funzionario risultato idoneo.
 2.  Al  termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio di  idoneita',  il  consigliere  penitenziario  e' nominato dirigente penitenziario  e  destinato, in prima assegnazione, secondo il ruolo, ad  un istituto penitenziario, un ufficio locale di esecuzione penale esterna,  o  un  ospedale psichiatrico giudiziario. Nell'ambito delle sedi  di  servizio  indicate  dall'Amministrazione, l'assegnazione e' effettuata  in  relazione alla scelta manifestata da ciascuno secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di  permanenza  nella  sede  di  prima  assegnazione  non puo' essere inferiore a tre anni.
 3.   Salvo  che  si  tratti  di  personale  appartenente  ai  ruoli dell'Amministrazione,  nel  caso  di mancato superamento del corso di formazione  iniziale,  il rapporto di lavoro e' risolto di diritto ed il  relativo  provvedimento  e'  adottato  dal direttore generale del personale e della formazione.
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' formativa
 1.  La  formazione  e  l'aggiornamento professionale dei funzionari sono   assunti   dall'Amministrazione,   per  la  durata  dell'intera carriera,  come  metodo  permanente  teso  ad  assicurare il costante adeguamento  delle  competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi  di  una  cultura  di  gestione orientata al risultato e all'innovazione.
 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono previsti:
 a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi;
 b) corsi  obbligatori  di  formazione  permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni;
 c) iniziative  di  aggiornamento  e  formazione  per  i dirigenti generali   penitenziari   su   tematiche   di   specifico   interesse professionale.
 3.  Le  attivita'  formative  dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari.
 4.  L'Amministrazione  promuove  e  programma  anche lo sviluppo di percorsi  di  formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali,  nonche' presso soggetti pubblici e privati, e puo' inviare, con   trattamento   di   missione,  funzionari  a  seguire  studi  in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei  Paesi  dell'Unione  europea  ed  organizzazioni  internazionali, compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative  e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
 |  |  |  | Art. 7. Conferimento degli incarichi superiori
 1.  Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella tabella  A,  nel  limite  dei  posti  in  organico,  avviene mediante valutazione   comparativa   alla   quale  sono  ammessi  i  dirigenti penitenziari  con  almeno  nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera.
 2. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, sono  determinati  con  cadenza  triennale,  in  conformita' a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  e)  della  legge, le categorie   dei   titoli   di  servizio  ammesse  a  valutazione  con riferimento  agli  incarichi espletati, alle responsabilita' assunte, nonche'  ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse,  il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei titoli,  nonche' il coefficiente minimo di idoneita' all'incarico che comunque  non  puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio  complessivo  massimo  previsto  per tutte le categorie dei titoli.  Non  sono  ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni  precedenti  hanno  riportato la sanzione disciplinare superiore alla  censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  o, nel giudizio di valutazione annuale  di  cui  all'articolo  13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi.
 3. La commissione prevista dall'articolo 14, sulla base dei criteri determinati  ai  sensi  del comma 2, individua i funzionari idonei al conferimento  degli  incarichi  superiori  ed  informa  il  direttore generale  del  personale  e  della  formazione  per  l'emissione  del provvedimento di conferimento dell'incarico.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 78 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
 «Art. 78. Sanzioni.
 L'impiegato  che  viola  i suoi doveri e' soggetto alle
 seguenti sanzioni disciplinari:
 1) la censura;
 2) la riduzione dello stipendio;
 3) la sospensione dalla qualifica;
 4) la destituzione.
 Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
 generale si applica l'art. 123.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Nomina a dirigente generale penitenziario
 1.  La  nomina  a  dirigente  generale  penitenziario  puo'  essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi  di  particolare  rilevanza,  ivi  compresi  quelli  di cui all'articolo  7,  con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  5. Resta altresi'   fermo   quanto   previsto  dall'articolo  18  del  decreto legislativo  30  luglio  1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art. 18. Incarichi dirigenziali.
 1.   Agli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
 Ministro  ed  ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
 cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
 31 marzo  1998,  n.  80,  i  magistrati delle giurisdizioni
 ordinarie  e  amministrative,  i  professori  e ricercatori
 universitari,  gli  avvocati  dello  Stato,  gli  avvocati;
 quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
 medesimi  uffici  possono  essere  preposti  anche soggetti
 estranei   all'amministrazione   ai   sensi  dell'art.  19,
 comma 6,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
 come   sostituito  dall'art.  23  del  decreto  legislativo
 31 marzo 1998, n. 80.
 2.   Agli   uffici   dirigenziali   generali  istituiti
 all'interno  dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
 cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
 quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
 medesimi  uffici  possono  essere  preposti anche gli altri
 soggetti elencati al comma 1.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 19 del citato decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 «Art. 19.
 Incarichi di funzioni dirigenziali
 (Art.  19  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
 sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n.
 546  del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo
 n.  80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5
 del decreto legislativo n. 387 del 1998)
 1.  Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
 dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
 alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
 attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
 dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
 conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
 direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
 Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
 incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
 civile.
 2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
 articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
 dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
 individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
 conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
 programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
 di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
 intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
 dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
 prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
 anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
 sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
 dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
 definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
 rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
 ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
 3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
 gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
 interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
 equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
 della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
 contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
 specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
 generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
 della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
 ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
 determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
 qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
 sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
 suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
 5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
 quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
 non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
 purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
 comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
 collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
 secondo i rispettivi ordinamenti.
 5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
 ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata   di  tali  incarichi,  comunque,  non  puo'  essere
 inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
 anni.   Tali   incarichi   sono   conferiti  a  persone  di
 particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
 abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
 privati  ovvero  aziende pubbliche o private con esperienza
 acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
 dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
 specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
 desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
 postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
 concrete   esperienze  di  lavoro  maturate,  anche  presso
 amministrazioni    statali,   ivi   comprese   quelle   che
 conferiscono   gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali
 previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
 settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
 7. (Comma  abrogato  dall'art.  3, comma 1, lettera h),
 legge 15 luglio 2002, n. 145).
 8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
 comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
 fiducia al Governo.
 9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
 comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
 esperienze professionali dei soggetti prescelti.
 10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
 titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
 degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
 abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
 studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
 dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
 revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
 amministrazioni ministeriali.
 11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
 il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
 amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
 difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
 la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
 differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
 12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
 conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
 continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
 ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
 cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
 12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
 costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
 collettivi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Individuazione dei posti di funzione
 1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di  organizzazione  dei  Ministeri, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti  con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali e  degli  uffici  territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con  decreto  del  Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  lettera  e),  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A.
 2.  Con  lo  stesso decreto, e' definita la diversa rilevanza degli uffici  centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto:
 a) del  numero  dei  detenuti,  dei  condannati presi in carico o degli internati;
 b) del personale assegnato;
 c) della misura delle risorse materiali gestite;
 d) della complessita' di gestione.
 3.  Alla  rideterminazione  dei  posti di funzione per sopravvenute esigenze  organizzative  e  funzionali,  si  provvede con decreto del Ministro  ai  sensi  del  comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
 4.  Negli  uffici  individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione  del  titolare,  in  caso  di  impedimento o assenza, e' assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo.
 5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere conferiti ai dirigenti  generali  penitenziari, per un contingente non superiore a cinque  unita',  compiti  di  studio,  di  consulenza  e  di ricerca, attivita'   valutativa,  comprese  quelle  di  controllo  interno  ed ispettivo  di  particolare  interesse  per  il  Ministero. Gli stessi compiti  possono  essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti delle  dotazioni  organiche,  per  un  contingente  non  superiore  a quindici unita'. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 del citato decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
 «Art.    4    (Disposizioni   sull'organizzazione).   -
 1. L'organizzazione,       la      dotazione      organica,
 l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
 generale  ed  il  loro  numero,  le  relative funzioni e la
 distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
 l'individuazione  dei  dipartimenti,  nei casi e nei limiti
 fissati    dalle    disposizioni   del   presente   decreto
 legislativo,  e  la definizione dei rispettivi compiti sono
 stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  Ministro
 emanati  ai  sensi  dell'art.  17, comma 4-bis, della legge
 23 agosto  1988,  n.  400. Si applica l'art. 19 della legge
 15 marzo   1997,   n.   59.   I  regolamenti  prevedono  la
 soppressione  dei  ruoli  esistenti  e  l'istituzione di un
 ruolo  unico  del  personale  non  dirigenziale  di ciascun
 ministero,   articolato   in   aree  dipartimentali  e  per
 direzioni  generali.  Fino  all'istituzione del ruolo unico
 del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun ministero, i
 regolamenti  assicurano  forme ordinarie di mobilita' tra i
 diversi  dipartimenti  e le diverse direzioni generali, nel
 rispetto  dei  requisiti  di professionalita' richiesti per
 l'esercizio  delle  relative  funzioni,  ferme  restando le
 normative  contrattuali in materia. La nuova organizzazione
 e  la  dotazione organica del personale non devono comunque
 comportare incrementi di spesa.
 2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
 informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
 l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
 delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
 tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
 amministrazioni.
 3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
 attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
 legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
 modificazioni e integrazioni.
 4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
 dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
 definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
 ministeriale di natura non regolamentare (3/a).
 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
 i  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
 ministeriale, con cadenza almeno biennale.
 6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
 disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
 restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
 di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 4-bis dell'art. 17
 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.
 -   Per   l'art.  18  del  citato  decreto  legislativo
 30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8.
 - Per l'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Criteri di conferimento degli incarichi
 1.  Gli  incarichi  sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo  di  tempo  non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
 2. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.
 3.  Il  conferimento  degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri:
 a) risultati   conseguiti   nei   programmi   e  negli  obiettivi precedentemente assegnati;
 b) attitudini e capacita' professionali del funzionario;
 c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.
 4. Gli incarichi possono essere revocati:
 a) quando,  per  qualsiasi causa, anche senza colpa, i funzionari non  possano  svolgere  efficacemente il loro incarico nella sede che occupano;
 b) quando  i  funzionari  non  abbiano  raggiunto  gli  obiettivi assegnati.
 5.  Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di  comunicazione  dei  posti  disponibili,  al fine di consentire ai funzionari  di  manifestare  la  disponibilita'  ad  assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.
 6.  Gli  incarichi  ai  dirigenti  penitenziari sono conferiti, con provvedimento   del   direttore   generale   del  personale  e  della formazione, su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori e' effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
 7.  Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento.
 |  |  |  | Art. 11. Competenze degli uffici dirigenziali generali
 1.  Ferme restando le competenze del Capo del Dipartimento previste dall'articolo  5  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, dall'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e dagli articoli 9 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,  ai  titolari  degli  uffici  centrali  di  livello dirigenziale generale  spetta  stabilire  i  criteri  generali e gli indirizzi per l'esercizio  delle  funzioni  nell'ambito  degli uffici ai quali sono preposti,  nonche'  il  potere  di  intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo per i settori di rispettiva competenza.
 2. Nell'ambito territoriale di competenza, i provveditori regionali operano   nelle  materie  loro  devolute  sulla  base  di  programmi, indirizzi e direttive disposti dagli uffici centrali.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 5 del citato decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
 «Art.  5  (I  dipartimenti).  -  1. I dipartimenti sono
 costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
 delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  dipartimenti  sono
 attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
 materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
 compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
 di  gestione  in  cui  si articolano i dipartimenti stessi,
 quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
 strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
 2.  L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito
 in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
 modificazioni ed integrazioni.
 3.   Il   capo   del  Dipartimento  svolge  compiti  di
 coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
 livello  dirigenziale  generale  compresi  nel Dipartimento
 stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
 dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
 complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
 in attuazione degli indirizzi del Ministro.
 4.  Dal  capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
 gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
 Dipartimento stesso.
 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
 a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
 indirizzi del Ministro;
 b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
 disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
 di   economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
 rispondenza del servizio al pubblico interesse;
 c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
 di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
 Dipartimento;
 d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
 competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
 questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
 e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
 personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
 opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
 dipartimento;
 f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
 potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
 direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
 sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29;
 g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
 provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
 uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
 h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
 attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
 decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
 definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   6 marzo   2001,   n.   55
 (Regolamento   di   organizzazione   del   Ministero  della
 giustizia):
 «Art.      7     (Dipartimento     dell'amministrazione
 penitenziaria).  -  1. Il Dipartimento dell'amministrazione
 penitenziaria  esercita le funzioni e i compiti inerenti le
 aree  funzionali individuate dall'art. 16, comma 3, lettera
 c) del decreto legislativo.
 2.  Per  l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
 dell'amministrazione   penitenziaria   sono   istituiti   i
 seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per
 ciascuno di seguito indicate:
 a) direzione   generale   del   personale   e   della
 formazione:   assunzione   e  gestione  amministrativa  del
 personale,  anche  dirigenziale,  amministrativo e tecnico;
 gestione  amministrativa del personale del Corpo di polizia
 penitenziaria;  relazioni sindacali; disciplina, formazione
 e    aggiornamento   del   personale   dell'amministrazione
 penitenziaria  ed  organizzazione delle relative strutture,
 salve   le  competenze  dell'istituto  superiore  di  studi
 penitenziari;
 b) direzione  generale  delle  risorse materiali, dei
 beni   e   dei  servizi:  gestione  dei  beni  demaniali  e
 patrimoniali,  dei  beni  immobili,  dei  beni mobili e dei
 servizi;  procedure  contrattuali; edilizia penitenziaria e
 residenziale di servizio;
 c) direzione   generale   per  il  bilancio  e  della
 contabilita':  adempimenti  connessi  alla  formazione  del
 bilancio  di previsione e del conto consuntivo, della legge
 finanziaria  e  della  legge  di assestamento del bilancio;
 adempimenti contabili;
 d) direzione generale dei detenuti e del trattamento:
 assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
 all'esterno  dei  provveditorati  regionali;  gestione  dei
 detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario;
 attivita' trattamentali intramurali;
 e) direzione generale dell'esecuzione penale esterna:
 indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'  degli uffici
 territoriali  competenti  in  materia  di esecuzione penale
 esterna;  rapporti con la magistratura di sorveglianza, con
 gli  enti  locali  e  gli altri enti pubblici, con gli enti
 privati,  le  organizzazioni del volontariato, del lavoro e
 delle  imprese,  finalizzati al trattamento dei soggetti in
 esecuzione penale esterna.
 3.  Il  Capo del Dipartimento svolge altresi' i compiti
 inerenti  l'attivita'  ispettiva ed il contenzioso relativo
 ai  rapporti  di lavoro ed alle altre materie di competenza
 del Dipartimento.».
 - Si riporta il testo degli articoli 9 e 30 della legge
 15 dicembre  1990, n. 395 (ordinamento del Corpo di polizia
 penitenziaria.):
 «Art.   9   (Doveri   di   subordinazione).  -  1.  Gli
 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri
 di subordinazione gerarchica nei confronti:
 a) del Ministro di grazia e giustizia;
 b) dei  Sottosegretari  di  Stato  per la grazia e la
 giustizia  quando  esercitano,  per  delega  del  Ministro,
 attribuzioni in materia penitenziaria;
 c) del  Capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione
 penitenziaria;
 d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo
 di polizia penitenziaria;
 e) del provveditore regionale;
 f) del direttore dell'istituto;
 g) dei superiori gerarchici.».
 «Art.      30     (Istituzione     del     Dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria).  - 1. Nell'ambito del
 Ministero   di   grazia   e   giustizia   e'  istituito  il
 Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria, il quale
 provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di
 grazia e giustizia:
 a) all'attuazione  della politica dell'ordine e della
 sicurezza  degli  istituti  e  servizi  penitenziari  e del
 trattamento  dei  detenuti  e  degli internati, nonche' dei
 condannati  ed  internati  ammessi  a  fruire  delle misure
 alternative alla detenzione;
 b) al    coordinamento   tecnico-operativo   e   alla
 direzione  e  amministrazione  del personale penitenziario,
 nonche'  al  coordinamento  tecnico-operativo  del predetto
 personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;
 c) alla  direzione  e  gestione dei supporti tecnici,
 per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
 2. Al Dipartimento e' preposto il Capo del Dipartimento
 dell'amministrazione penitenziaria, scelto tra i magistrati
 di  Cassazione  con  funzioni  direttive  superiori o tra i
 dirigenti generali di pari qualifica, nominato, con decreto
 del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
 Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia
 e giustizia.
 3.  Al  Dipartimento  e'  assegnato  un  vice direttore
 generale,  nominato  dal Ministro di grazia e giustizia, su
 proposta  del  Capo  del  Dipartimento dell'amministrazione
 penitenziaria,  tra  i  magistrati  di  cassazione  o tra i
 dirigenti   generali,  per  l'espletamento  delle  funzioni
 vicarie.
 4.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
 piu'   decreti   legislativi   per   l'organizzazione   del
 Dipartimento  dell'amministrazione penitenziaria, secondo i
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) verifica  delle  attribuzioni  che, per specifiche
 ragioni,  devono  essere  affidate  agli  organi centrali e
 decentramento  delle  altre,  secondo le modalita' previste
 dall'art.   32,   nonche'  attraverso  l'organizzazione  in
 settori  operativi, determinati con decreto del Ministro di
 grazia  e  giustizia,  degli  istituti  di prevenzione e di
 pena,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la dotazione dei
 mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e
 dei   servizi;   disciplina   della   gestione   a  livello
 decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le
 regioni  e  il  Servizio  sanitario  nazionale;  disciplina
 relativa  ai  settori  della documentazione e dello studio;
 disciplina   della   formazione  e  dell'aggiornamento  del
 personale penitenziario;
 b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia
 e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo
 modelli  che  assicurino  ad  ogni organismo omogeneita' di
 attribuzioni,  con  particolare riferimento all'istituzione
 di   un   ufficio   unico   per  il  personale,  e  con  il
 riconoscimento  di  autonomia  organizzativa  e  funzionale
 adeguata alle aree specifiche di intervento;
 c) analisi   delle   funzioni  dirigenziali  (attive,
 ispettive,  di  consulenza  e di studio) e previsione della
 loro   attribuzione,  in  un  quadro  complessivo  di  pari
 dignita', a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la
 previsione,  per  i  primi,  della  qualifica  di dirigente
 generale;  conseguente  individuazione  degli  incarichi  e
 previsione  dei ruoli afferenti alle nuove professionalita'
 poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
 d) previsione  dell'attribuzione  a  magistrati degli
 incarichi  per  i quali appaia opportuno utilizzare la loro
 particolare  formazione  ed  esperienza, tenuto conto della
 natura   intrinseca  di  ciascuna  attivita'  ovvero  della
 diretta  connessione  della  stessa  con  l'esercizio della
 giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
 e) disciplina  degli  incarichi  ministeriali e delle
 condizioni    per    il    conferimento,   anche   mediante
 determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza
 al Dipartimento.
 5.  Fino  all'emanazione dei decreti legislativi di cui
 al  comma  4,  alla direzione degli uffici del Dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria possono essere nominati
 magistrati  con  qualifica  non  inferiore  a magistrato di
 tribunale  o  funzionari  dirigenti  o  appartenenti all'ex
 carriera  direttiva  dell'amministrazione penitenziaria. Le
 funzioni    dei    primi   dirigenti   dell'amministrazione
 penitenziaria  previste  dalle vigenti disposizioni sono, a
 tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio
 del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria.  La
 valutazione  per  le nomine deve tener conto della qualita'
 del    servizio    prestato    in   precedenti   esperienze
 penitenziarie  per  almeno  tre  anni, nonche' preparazione
 professionale acquisita.
 6.  E' soppressa la direzione generale per gli istituti
 di prevenzione e di pena.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Mobilita' interna
 1.  Per  favorire  la  mobilita'  dei  funzionari  si  applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266,  e  successive  modificazioni  ed  agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge
 28 luglio  1999,  n. 266 (delega al Governo per il riordino
 delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
 disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
 affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
 della   difesa,   per   il  personale  dell'amministrazione
 penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
 della magistratura):
 «Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del
 personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia). -
 1.   Il   coniuge  convivente  del  personale  in  servizio
 permanente   delle   Forze   armate,  compresa  l'Arma  dei
 carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di finanza e delle
 Forze  di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
 sottoufficiali  piloti  di complemento in ferma dodecennale
 di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
 nazionale  dei  vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
 una  ad  altra  sede  di servizio, che sia impiegato in una
 delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, ha diritto,
 all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
 territorio    nazionale,   ad   essere   impiegato   presso
 l'amministrazione   di   appartenenza   o,  per  comando  o
 distacco,   presso  altre  amministrazioni  nella  sede  di
 servizio  del  coniuge  o,  in  mancanza,  nella  sede piu'
 vicina.
 -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 1 e del comma 1
 dell'art.  2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (disposizioni
 in materia di personale delle Forze annate e delle Forze di
 polizia):
 «Art.   1   (Indennita'  di  trasferimento).  -  1.  Al
 personale  volontario  coniugato e al personale in servizio
 permanente  delle  Forze  armate, delle Forze di polizia ad
 ordinamento   militare   e   civile,   agli   ufficiali   e
 sottoufficiali  piloti  di complemento in ferma dodecennale
 di  cui  alla  legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo
 quanto   previsto   dall'art.  28,  comma  1,  del  decreto
 legislativo   19 maggio   2000,   n.   139,   al  personale
 appartenente    alla   carriera   prefettizia,   trasferiti
 d'autorita'  ad  altra  sede  di servizio sita in un comune
 diverso  da  quello  di provenienza, compete una indennita'
 mensile  pari  a trenta diarie di missione in misura intera
 per  i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta
 del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
 2. L'indennita' di cui al comma i e' ridotta del 20 per
 cento  per  il  personale  che  fruisce nella nuova sede di
 alloggio gratuito di servizio.
 3. Il  personale  che  non  fruisce nella nuova sede di
 alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
 di  cui  al  comma  1, per il rimborso del 90 per cento del
 canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
 un  importo  massimo di L. 1.000.000 mensili per un periodo
 non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
 presente  comma  si  applica  l'art. 48, comma 5, del testo
 unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo
 compete  anche al personale in servizio all'estero ai sensi
 delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114,
 e  27  dicembre  1973,  n. 838, e successive modificazioni,
 all'atto del rientro in Italia».
 «Art.  2  (Applicazione  dell'art.  17  della  legge 28
 luglio  1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).
 - 1. Il coniuge convivente del personale di cui all'art. 17
 della  legge  28  luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in
 una  delle  amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
 decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, quando il
 coniuge  elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto
 del  collocamento  in  congedo,  ha  diritto  di precedenza
 nell'assegnazione   del   primo  posto  disponibile  presso
 l'amministrazione   di   appartenenza   o,  per  comando  o
 distacco,   presso   altre   amministrazioni   nella   sede
 dell'eletto  domicilio  o,  in  mancanza,  nella  sede piu'
 vicina».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Valutazione annuale
 1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari presentano entro il   31 gennaio   una   relazione   sull'attivita'  svolta  nell'anno precedente.  I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione  sono  determinati  con decreto del Ministro da adottare entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto  conto  delle  esigenze  di valutazione dei funzionari ai fini della  verifica  dei  risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui  all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della progressione in carriera.
 2.  La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione  alla struttura di rispettiva appartenenza, al provveditore regionale, al direttore generale e al Capo del Dipartimento.
 3.  Per  i  funzionari  indicati  al  comma 1, i responsabili delle strutture,  individuati  ai sensi del comma 2, redigono una scheda di valutazione   complessiva  sulla  base  della  relazione  predisposta dall'interessato  e  degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso  cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata  all'interessato  e corredata della relazione dallo stesso presentata  ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione  di  cui all'articolo 14 per l'attribuzione del punteggio complessivo  entro  il  limite  massimo  di  cento.  Il  consiglio di amministrazione  attribuisce  il  punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione.
 4.  Con  lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma 1 sono determinati specifici  criteri per la formulazione delle schede valutative di cui al comma 3.
 5.   La   verifica   dei   risultati   conseguiti   dai  funzionari nell'espletamento  degli  incarichi  di  funzione e' effettuata sulla base  delle  modalita'  e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui  all'articolo  20  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito  negativo  della verifica comporta per ciascun funzionario la revoca  dell'incarico  ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10.
 6.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite dall'organo   competente  o  di  ripetuta  valutazione  negativa,  il funzionario,   previa  contestazione  e  valutazione  degli  elementi eventualmente  dallo  stesso  forniti  nel  termine congruo assegnato all'atto  della  contestazione,  puo' essere escluso, con decreto del Ministro,  da  ogni  incarico  per  un  periodo massimo di tre anni e collocato  a  disposizione.  Allo  stesso  compete  esclusivamente il trattamento  economico  stipendiale  di  base.  Il  provvedimento  di esclusione  e'  adottato  su conforme parere della commissione di cui all'articolo 14.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 20 del citato decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 «Art.  20 (Verifica dei risultati) (Art. 20 del decreto
 legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
 decreto  legislativo  n.  470  del  1993  e successivamente
 modificato   prima   dall'art.  43,  comma  1  del  decreto
 legislativo  n.  80  del  1998  poi dall'art. 6 del decreto
 legislativo  n.  387  del 1998 e, infine, dagli articoli 5,
 comma  5  e  10, comma 2 del decreto legislativo n. 286 del
 1999).  - 1. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 per le amministrazioni che esercitano competenze in materia
 di  difesa  e  sicurezza  dello  Stato,  di  polizia  e  di
 giustizia,  le  operazioni  di verifica sono effettuate dal
 Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
 dirigenti  preposti  ad  ufficio  di  livello  dirigenziale
 generale.  I  termini  e  le  modalita'  di  attuazione del
 procedimento   di  verifica  dei  risultati  da  parte  del
 Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
 stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
 con  decreto  del  Presidente  della Repubblica adottato ai
 sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
 successive  modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla
 data di entrata in vigore ditale decreto, provvedimenti dei
 singoli ministeri interessati».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Commissione di valutazione
 1.  Ai  fini  del  conferimento  degli  incarichi  superiori di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro e' istituita una commissione presieduta   dal   Capo   del  Dipartimento,  da  un  Vice  Capo  del Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione e  da  tre  dirigenti  generali in servizio presso i provveditorati e l'Amministrazione   centrale,   scelti   secondo  il  criterio  della rotazione  biennale.  In  caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.  Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. La  partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese.
 |  |  |  | Art. 15. Trattamento economico
 1.  La  struttura  del  trattamento  economico  onnicomprensivo dei funzionari e' articolata nelle seguenti componenti:
 a) stipendio tabellare e indennita' integrativa speciale;
 b) retribuzione  di  posizione,  parte  fissa  e  parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilita' esercitate;
 c) retribuzione   di   risultato,   in   relazione  ai  risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.
 2.  Il  trattamento  economico  di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.
 3.  La  determinazione del trattamento economico omnicomprensivo e' effettuata   attraverso   il   procedimento  negoziale  di  cui  agli articoli 20 e seguenti.
 |  |  |  | Art. 16. Retribuzione di posizione
 1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali  ricoperte  ed  agli  incarichi  ed  alle  responsabilita' esercitati  e'  attribuita  a  tutti  i  funzionari.  Con decreto del Ministro  si  provvede  alla  graduazione  delle posizioni funzionali ricoperte,  sulla  base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli  incarichi  assegnati.  La determinazione della retribuzione di posizione,  in attuazione  delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale.
 2.   Con   il   decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  sono periodicamente   individuati,  ai  fini  della  determinazione  della retribuzione  di  posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonche' le   sedi  disagiate  in  relazione  alle  condizioni  ambientali  ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
 |  |  |  | Art. 17. Retribuzione di risultato
 1.  La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con  le  risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati,  e' attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale,  tenendo  conto  della  efficacia,  della  tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto.
 |  |  |  | Art. 18. Patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato
 1.  L'Amministrazione  garantisce,  nei riguardi dei funzionari, il patrocinio   da   parte  dell'Avvocatura  dello  Stato  in  tutte  le controversie   insorte   per   motivi   di   servizio   con  estranei all'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 19. Comando e collocamento fuori ruolo
 1.  Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da  disposizioni  speciali,  i funzionari possono essere collocati in posizione  di  fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre Amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti  pubblici  e  le  autorita' indipendenti,  in  relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti  istituzionali  dell'Amministrazione.  Il  procedimento resta regolato  dagli  articoli 56,  57, 58 e 59 del decreto del Presidente della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni,  nonche' dalle relative disposizioni di attuazione. Il numero  dei  funzionari  comandati  o  collocati fuori ruolo non puo' superare complessivamente le quindici unita'.
 2.  Ai  funzionari  possono  essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali  nelle  Amministrazioni  dello Stato con le modalita' di cui  all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Per la durata dell'incarico, il funzionario e' collocato in aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita' di servizio.
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 56, 57, 58 e 59
 del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
 gennaio 1957, n. 3:
 «Art.  56  (Comando  presso  altra  amministrazione). -
 L'impiegato  di  ruolo  puo'  essere  comandato  a prestare
 servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
 pubblici,   esclusi   quelli   sottoposti   alla  vigilanza
 dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
 Il  comando e' disposto, per tempo determinato e in via
 eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
 sia richiesta una speciale competenza.
 Al   comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri
 competenti, sentito l'impiegato.
 Per  il  comando  presso  un  ente  pubblico il decreto
 dovra'  essere  adottato anche con il concerto del Ministro
 per  il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
 vigilante.
 Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
 generale   si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
 su proposta dei Ministri competenti.
 Salvo  i  casi  previsti  dai  precedenti  commi  e dal
 successivo   art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,  anche
 temporanea,  di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
 quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
 In  attesa  dell'adozione del provvedimento di comando,
 puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
 l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
 l'amministrazione che ha richiesto il comando».
 «Art.  57 (Trattamento del personale comandato e carico
 della  spesa).  -  L'impiegato  in  posizione di comando e'
 ammesso  agli  esami,  ai  concorsi  ed  agli  scrutini  di
 promozione  nonche'  ai  concorsi  per  il  passaggio  alla
 qualifica  intermedia della carriera superiore in base alle
 normali disposizioni.
 La  spesa  per  il  personale  comandato  presso  altra
 amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
 di appartenenza.
 Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
 provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
 detto   personale   va  a  prestare  servizio.  L'ente  e',
 altresi',  tenuto a versare all'amministrazione statale cui
 il  personale  stesso appartiene l'importo dei contributi e
 delle  ritenute  sul  trattamento  economico previsti dalla
 legge.
 Il  periodo  di  tempo  trascorso  nella  posizione  di
 comando  e'  computato  agli  effetti  del  trattamento  di
 quiescenza e di previdenza.
 Alle   promozioni  di  tutto  il  personale  comandato,
 nonche'  agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione
 cui l'impiegato appartiene organicamente».
 «Art.   58   (Presupposti   e   procedimento).   -   Il
 collocamento  fuori  ruolo  puo'  essere  disposto  per  il
 disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
 attinenti   agli   interessi  dell'amministrazione  che  lo
 dispone  e  che  non  rientrino  nei  compiti istituzionali
 dell'amministrazione stessa.
 L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  non  occupa posto
 nella  qualifica  del  ruolo organico cui appartiene; nella
 qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
 posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
 Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
 Ministri  competenti  di  concerto  con  il Ministro per il
 Tesoro, sentito l'impiegato.
 Al   collocamento   fuori   ruolo   dell'impiegato  con
 qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
 conformita' al quarto comma dell'art. 56.
 I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
 fuori ruolo, sono determinati col regolamento».
 «Art.  59 (Trattamento e promozione del personale fuori
 ruolo).  - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
 le norme dell'art. 57.
 L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  che  consegne  la
 promozione  o  la  nomina  a qualifica superiore rientra in
 organico   andando  ad  occupare,  secondo  l'ordine  della
 graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
 Se  in corrispondenza della qualifica conseguita con la
 promozione  o  con  la  nomina  permanga la possibilita' di
 collocamento  fuori  ruolo,  il  decreto di promozione o di
 nomina  puo'  disporre  il  collocamento fuori ruolo, anche
 nella nuova qualifica».
 - Per   il   testo  dell'art.  19  del  citato  decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Ambito di applicazione
 1.  Il  presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli  aspetti  giuridici  ed  economici  del rapporto di impiego del personale   della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  oggetto  di negoziazione.
 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e  per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione  di  un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dall'articolo 23, comma 5.
 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici e biennale per gli aspetti economici,   a   decorrere  dal  termine  di  scadenza  previsto  dal precedente  decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
 4.  Nei  casi  in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano   per   il   personale   del  comparto  dei  Ministeri  alla contrattazione  collettiva  e  si  verte in materie diverse da quelle indicate  nell'articolo  22  e  non  disciplinate per i funzionari da particolari  disposizioni  di  legge,  per  lo  stesso  personale  si provvede,  sentite  le  organizzazioni  sindacali rappresentative con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di concerto  con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
 citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Delegazioni negoziali
 1.  Il  procedimento  negoziale  intercorre  tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede,  e  dai  Ministri  della  giustizia e dell'economia e delle finanze,  o  dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una  delegazione  delle  organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari  individuate  con  decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica  secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale  stabiliti  per  il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo.
 |  |  |  | Art. 22. Materie di negoziazione
 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
 a)  il  trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri  appositamente  definiti  in  tale  sede che ne assicurino, nell'ambito  delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
 b) l'orario di lavoro;
 c) il congedo ordinario e straordinario;
 d) la reperibilita';
 e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 f) i permessi brevi per esigenze personali;
 g) i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;
 h)  la  copertura  assicurativa  del  rischio  di responsabilita' civile  connesso  all'esercizio  delle  funzioni e dei compiti propri della carriera.
 2.  L'ipotesi  di  accordo  puo'  prevedere,  in  caso  di  vacanza contrattuale,   l'attribuzione  di  elementi  retributivi  provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
 |  |  |  | Art. 23. Procedura di negoziazione
 1.  La  procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica  almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 20, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui  all'articolo 21  e  si  concludono  con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
 2.  La  delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di procedere alla sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,  sulla base dei criteri   utilizzati   per  l'accertamento  della  rappresentativita' sindacale  ai sensi dell'articolo 21, che le organizzazioni sindacali aderenti  all'ipotesi  stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento   del  dato  complessivo  espresso  dal  totale  delle  deleghe sindacali rilasciate.
 3.  Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro  osservazioni entro il termine   di  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di accordo.
 4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti contenenti l'individuazione  del  personale  interessato,  i costi unitari e gli oneri  riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura  finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente,  anche  a  carico  di esercizi successivi, impegni di spesa   eccedenti  rispetto  a  quanto  stabilito  nel  documento  di programmazione  economico-finanziaria  votato  dal  Parlamento  nella legge finanziaria, nonche' nella legge di bilancio.
 5.   Il   Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dalla sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie  ed  esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi  di  accordo  quadriennale ed il relativo schema di decreto del  Presidente  della  Repubblica  da  adottare  e  lo  sottopone al controllo  di  competenza  della  Corte  dei  conti, prescindendo dal parere  del  Consiglio  di  Stato.  Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce  alla  Camera  dei  deputati  ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
 6.  Nell'ambito  e  nei  limiti  fissati dal decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi  indicate,  possono  essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e territoriale che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano  esclusivamente  criteri applicativi delle previsioni del predetto  decreto.  Gli  accordi  decentrati  sono  stipulati tra una delegazione  di  parte  pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali   e   territoriali  individuati  dall'Amministrazione  entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del Presidente  della  Repubblica  di  cui al comma 5, ed una delegazione sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture territoriali  delle  organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di  accordo  quadriennale  di  cui  al  comma  1.  In caso di mancata definizione  degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 24. Soluzione di questioni interpretative
 1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 23, comma 5,  insorgono  contrasti  interpretativi di rilevanza generale per il personale   interessato,   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie dell'accordo    di    cui   all'articolo   23,   comma   1,   nonche' l'Amministrazione,  possono  ricorrere  al  Ministro  per la funzione pubblica,  formulando  apposita  richiesta  scritta  di  esame  della questione  controversa,  con  la specifica e puntuale indicazione dei fatti  e  degli  elementi  di  diritto  sui quali si basa. Di ciascun contrasto  interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
 2.  Nei  trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica puo' far ricorso alle  delegazioni  di  parte  pubblica e di parte sindacale che hanno sottoscritto  l'accordo poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica.  L'esame non determina interruzione delle attivita' e dei procedimenti  amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni  dal  primo  incontro,  decorsi  i  quali  il  Ministro per la funzione   pubblica   emana  appositi  atti  di  indirizzo  ai  sensi dell'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
 
 
 
 Note all'art. 24:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 4 del
 citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 «1.  Gli  organi  di  governo esercitano le funzioni di
 indirizzo  politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
 ed  i  programmi  da  attuare  ed  adottando gli altri atti
 rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
 la  rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
 e   della   gestione  agli  indirizzi  impartiti.  Ad  essi
 spettano, in particolare:
 a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
 l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
 applicativo;
 b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
 programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
 e per la gestione;
 c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
 ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
 finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
 dirigenziale generale;
 d) la  definizione dei criteri generali in materia di
 ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
 canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
 attribuiti da specifiche disposizioni;
 f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
 amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
 g) gli altri atti indicati dal presente decreto».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Fondo di finanziamento
 1.  Per  il finanziamento della retribuzione accessoria puo' essere istituito  un  apposito  fondo  nel  quale  confluiscono  le  risorse finanziarie   con  finalita'  retributive  destinate  ai  funzionari, diverse da quelle relative alla retribuzione di base.
 |  |  |  | Art. 26. Inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria
 1.  I dirigenti generali dell'Amministrazione sono inquadrati nella nuova  carriera con la qualifica di dirigente generale penitenziario, secondo l'ordine di ruolo.
 2.    I    direttori    generali    non   provenienti   dai   ruoli dell'Amministrazione, ai quali e' stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  o  dall'articolo  19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  sono  inquadrati,  a  domanda  da  presentare  entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,   nel   ruolo   della   nuova  carriera,  con  la  qualifica corrispondente  all'incarico  rivestito  che  mantengono. Il suddetto inquadramento decorre dalla data di presentazione della domanda ed e' disposto,   secondo  i  principi  della  invarianza  della  dotazione organica complessiva, con decreto del Ministro.
 3.  Il  personale  gia'  inquadrato  nella  qualifica  di dirigente superiore  dell'Amministrazione e inquadrato nella nuova carriera con la  qualifica  di dirigente penitenziario, secondo l'ordine di ruolo, nel  rispettivo  ruolo  professionale,  ed  e'  riconosciuto idoneo a ricoprire gli incarichi superiori di cui alla tabella A.
 4.  Il  personale  gia'  inquadrato  nella  qualifica  di dirigente dell'Amministrazione  e'  inquadrato  nella  nuova  carriera  con  la qualifica  di dirigente penitenziario secondo l'ordine di ruolo e, in relazione  alle  esigenze  di  copertura della dotazione organica, e' ammesso  al  primo  scrutinio  per  il  conferimento  degli incarichi superiori senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 7.
 5.  I  dipendenti  nominati  dirigenti  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1,  della  legge,  sono inquadrati nella qualifica di dirigente penitenziario  del rispettivo ruolo professionale. L'inquadramento e' disposto  secondo l'ordine di ruolo, dopo i dirigenti di cui al comma 4.
 6.  I dipendenti gia' appartenenti agli ex profili professionali di direttore  penitenziario,  direttore  di  servizio sociale, direttore medico,  gia'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 1, comma 1,  della  legge,  sono  inquadrati,  previa ricognizione delle effettive  vacanze nella dotazione organica definita nella tabella A, nella  qualifica  di  dirigente  penitenziario  del  rispettivo ruolo professionale.  Essi seguono in ruolo i funzionari indicati nel comma 5.
 
 
 
 Note all'art. 26:
 - Per   il   testo  dell'art.  18  del  citato  decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8.
 - Per   il   testo  dell'art.  19  del  citato  decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Prima applicazione del procedimento negoziale
 1.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della  Repubblica  di  recepimento  degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito.
 |  |  |  | Art. 28. Clausole di salvaguardia
 1.  Ai  fini  dell'applicazione  di tutti gli istituti giuridici ed economici  di  cui  al  presente  decreto,  i  funzionari  conservano l'anzianita'  maturata  con  riferimento  alle  pregresse  qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.
 2.  Ai  fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente  allo  scrutinio  di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito   dell'anzianita'   di   cui  all'articolo 7,  comma 1,  e' calcolato   tenendo   conto   della   pregressa  anzianita'  maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.
 2.  Sono  fatti  salvi  gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 - La  legge 15 dicembre 1990, n. 395 reca: «Ordinamento
 del Corpo di polizia penitenziaria».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Copertura finanziaria
 1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto, valutato complessivamente in euro 5.868.825 annui, si provvede:
 a) quanto  a  euro 4.021.784 annui, a decorrere dall'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 2005, n. 154;
 b) quanto  a  euro 1.847.041 annui, a decorrere dall'anno 2006, a valere  sulle  risorse  di  cui all'articolo 50, comma 9, lettera d), della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, nonche' mediante riduzione della  dotazione organica delle aree funzionali in un numero di posti tale  da determinare una riduzione di spesa di ammontare equivalente; ai  predetti  fini  si  puo'  procedere all'inquadramento progressivo nella  qualifica  di  dirigente  penitenziario di tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti contestualmente alle cessazioni del personale delle predette aree funzionali.
 2.   Il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell'attuazione  delle  disposizioni di cui al comma 1, limitatamente  alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate   in   euro   5.868.825,  anche  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 11-ter,  comma 7,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati da apposite   relazioni,   gli   eventuali  decreti  adottati  ai  sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 29:
 - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 27
 luglio 2005, n. 154:
 «Art.  5  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
 derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni di cui agli
 articoli  1  e  4,  valutati in euro 4.021.784 annui per le
 differenze  stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e
 determinati  nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per
 le   maggiori   prestazioni  di  lavoro  straordinario,  e'
 autorizzata  la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a
 decorrere dall'anno 2005.
 2.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.
 1,  comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa nel limite
 massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
 3. All'onere complessivo di cui commi 1 e 2 si provvede
 mediante  corrispondente  riduzione,  a decorrere dall'anno
 2005,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 33,
 comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede
 al  monitoraggio  dell'attuazione delle disposizioni di cui
 al   comma  1  del  presente  articolo  limitatamente  alle
 differenze  stipendiali per passaggi di qualifica, valutate
 in   euro   4.021.784,   anche  ai  fini  dell'applicazione
 dell'art.  11-ter,  comma  7, della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  e  successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
 corredati  da  apposite  relazioni,  gli  eventuali decreti
 adottati  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
 della legge n. 468 del 1978.
 5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio».
 - Si  riporta  il  testo del comma 9 dell'art. 50 della
 legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2001):
 «9.  E' stanziata la somma di L. 239.340 milioni per il
 2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
 decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
 alle  seguenti  lettere a), b) e e), nonche' la somma di L.
 10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
 lettera d):
 a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
 l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
 nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
 personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
 Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
 legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
 dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
 deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
 degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
 direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
 forestale dello Stato;
 c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
 personale delle Forze di polizia relativamente al personale
 tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
 le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
 d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
 ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
 comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
 n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
 periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
 penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
 cui  ai  commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21
 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
 stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo
 decreto  legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
 7 dell'art. 3 dello stesso decreto».
 - Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 11-ter ed
 il  secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
 Stato in materia di bilancio):
 «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 7.
 Qualora  nel corso dell'attuazione dileggi si verifichino o
 siano  in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
 previsioni  di  spesa  o di entrata indicate dalle medesime
 leggi  al  fine  della  copertura  finanziaria, il Ministro
 competente   ne  da  notizia  tempestivamente  al  Ministro
 dell'economia  e  delle finanze, il quale, anche ove manchi
 la  predetta  segnalazione,  riferisce  al  Parlamento  con
 propria   relazione  e  assume  le  conseguenti  iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da
 registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite dal
 predetto  fondo  ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
 di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
 necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
 degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
 provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
 caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
 soppresso];
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate».
 
 
 
 
 |  |  |  | Tabella A (Art. 3, comma 3)
 RUOLI E QUALIFICHE DELLA CARRIERA
 DIRIGENZIALE PENITENZIARIA
 FUNZIONI CONFERIBILI I Dirigenti generali
 
 =====================================================================
 Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni =====================================================================
 |                  |Capo di Dipartimento;
 |                  |vice capo di
 |                  |Dipartimento; direttore
 |                  |generale; direttore
 |                  |istituto superiore studi Dirigente generale      |                  |penitenziari; penitenziario           |        25        |provveditore regionale
 
 II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
 
 =====================================================================
 Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni ===================================================================== Dirigente penitenziario |       431        | ---------------------------------------------------------------------
 |                  |Direttore di
 |                  |quattro uffici presso
 |                  |l'ufficio del capo del
 |                  |Dipartimento; Direttore
 |                  |di nove uffici presso le
 |                  |direzioni generali del
 |                  |Dipartimento; Direttore
 |                  |di un ufficio preso
 |                  |l'istituto superiore di
 |                  |studi penitenziari;
 |                  |Direttore dell'ufficio
 |                  |della segreteria e degli
 |                  |affari generali presso i
 |                  |provveditorati regionali;
 |                  |Direttore degli istituti
 |                  |penitenziari di: Milano
 |                  |S. Vittore C.C., Milano
 |                  |Opera C.R., Torino Le
 |                  |Vallette C.C., Padova
 |                  |C.R., Parma Istituti
 |                  |penali, Bologna C.C.,
 |                  |Firenze Sollicciano I
 |                  |C.C., Spoleto C.R., Roma
 |                  |Rebibbia Nuovo Complesso
 |                  |C.C., Roma Regina Coeli
 |                  |C.C., Napoli
 |                  |Secondigliano C.C.,
 |                  |Napoli Poggioreale C.C.,
 |                  |Lecce Nuovo Complesso - di cui con incarichi  |                  |C.C., Palermo Pagliarelli superiori               |        45        |C.C., Genova Marassi C.C. ---------------------------------------------------------------------
 |                  |Direttore di istituto
 |                  |penitenziario, ad
 |                  |eccezione degli istituti
 |                  |individuati come sede di
 |                  |incarico superiore;
 |                  |Direttore di ufficio
 |                  |presso l'ufficio del capo
 |                  |del Dipartimento, ad
 |                  |eccezione degli uffici
 |                  |individuati come sede di
 |                  |incarico superiore;
 |                  |Direttore di ufficio
 |                  |presso le direzioni
 |                  |generali del
 |                  |Dipartimento, ad
 |                  |eccezione degli uffici
 |                  |individuati come sede di
 |                  |incarico superiore;
 |                  |Direttore di scuola di
 |                  |formazione; Direttore
 |                  |aggiunto di ufficio,
 |                  |centrale o territoriale,
 |                  |individuato come incarico
 |                  |superiore; Direttore
 |                  |dell'ufficio del
 |                  |personale e della
 |                  |formazione e dei detenuti
 |                  |e del trattamento presso
 |                  |i provveditorati
 |                  |regionali; Vice direttore
 |                  |di istituto Dirigente               |       386        |penitenziario.
 
 III Ruolo dei dirigenti medici psichiatri
 
 =====================================================================
 Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni ===================================================================== Dirigente penitenziario |        15        | ---------------------------------------------------------------------
 |                  |Direttore dell'Ospedale
 |                  |psichiatrico giudiziario
 |                  |di Aversa; Direttore
 |                  |dell'Ospedale
 |                  |psichiatrico giudiziario
 |                  |di Montelupo Fiorentino;
 |                  |Direttore dell'Ospedale - di cui con incarichi  |                  |psichiatrico giudiziario superiori               |        3         |di Reggio Emilia. ---------------------------------------------------------------------
 |                  |Direttore dell'Ospedale
 |                  |psichiatrico giudiziario
 |                  |di Barcellona Pozzo di
 |                  |Gotto; Direttore
 |                  |dell'Ospedale
 |                  |psichiatrico giudiziario
 |                  |di Napoli; Direttore
 |                  |aggiunto negli ospedali
 |                  |psichiatrici giudiziari,
 |                  |individuati come sede di
 |                  |incarico superiore; Vice
 |                  |direttore di Ospedale Dirigente               |        12        |psichiatrico giudiziario.
 
 IV Ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna
 
 =====================================================================
 Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni ===================================================================== Dirigente penitenziario |        55        | ---------------------------------------------------------------------
 |                  |Direttore di un ufficio
 |                  |presso la direzione
 |                  |generale dell'esecuzione
 |                  |penale esterna del
 |                  |Dipartimento Direttore di
 |                  |un ufficio presso
 |                  |l'istituto superiore di
 |                  |studi penitenziari;
 |                  |Direttore dell'ufficio
 |                  |dell'esecuzione penale
 |                  |esterna presso i
 |                  |provveditorati regionali
 |                  |della Lombardia, Veneto,
 |                  |Trentino-Alto Adige e
 |                  |Friuli-Venezia Giulia, - di cui con incarichi  |                  |Toscana, Lazio, Campania, superiori               |        8         |Sicilia. ---------------------------------------------------------------------
 |                  |Direttore dell'ufficio
 |                  |dell'esecuzione penale
 |                  |esterna presso i
 |                  |provveditorati regionali
 |                  |di: Piemonte e Valle
 |                  |d'Aosta, Liguria, Emilia
 |                  |Romagna, Marche, Umbria,
 |                  |Abruzzo e Molise, Puglia,
 |                  |Basilicata, Calabria e
 |                  |Sardegna; Direttore degli
 |                  |uffici locali di
 |                  |esecuzione penale esterna
 |                  |di: Ancona, Avellino,
 |                  |Bari, Bologna, Brescia,
 |                  |Cagliari, Caserta,
 |                  |Catania, Catanzaro, Como,
 |                  |Cosenza, Firenze, Genova,
 |                  |L'Aquila, Lecce, Livorno,
 |                  |Messina, Milano, Napoli,
 |                  |Padova, Palermo, Perugia,
 |                  |Pescara, Pisa, Potenza,
 |                  |Reggio Calabria, Reggio
 |                  |Emilia, Roma, Salerno,
 |                  |Taranto, Torino, Trento,
 |                  |Trieste, Udine, Venezia, Dirigenti               |        47        |Verona, Viterbo.
 
 Totale: 526
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