Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2006, n. 63 |
Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, e da' attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta nella stessa legge. 2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono: a) per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154; b) per decreto, il presente decreto legislativo; c) per Ministro, il Ministro della giustizia; d) per Ministero, il Ministero della giustizia; e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni sua articolazione, centrale e territoriale; f) per funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera dirigenziale penitenziaria; g) per carriera, la nuova carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dal presente decreto; h) per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». Note all'art. 1: - La legge 27 luglio 2005, n. 154 reca: «Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria».
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| Art. 2. Funzioni dirigenziali 1. La carriera dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera e' regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario; b) attivita' di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonche' attivita' di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonche', per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine; c) coordinamento e trattazione delle attivita' di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro; d) attivita' finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di: 1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari; 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignita' della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettivita'; 3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio; 4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorita' giudiziaria, provvedimenti limitativi della liberta' personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari; 5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza; e) attivita' finalizzate all'accrescimento delle professionalita' operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto; f) attivita' di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie; g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attivita' di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni; h) attivita' di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento; i) attivita' di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attivita' prestata negli ambienti penitenziari; j) attivita' di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato». - La legge 25 luglio 1975, n. 354 reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta».
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| Art. 3. Ruoli e qualifiche 1. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra. 2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale. 3. La dotazione organica del personale e' stabilita nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A, puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche. 5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere penitenziario. |
| Art. 4. Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria 1. Alla carriera si accede dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. 2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico, sociale e scientifico, ovvero di diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuati con regolamento del Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso regolamento sono individuati gli eventuali diplomi di specializzazione richiesti per la partecipazione in ragione della peculiarita' delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a tre, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria e la composizione dalla commissione esaminatrice. 3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. 5. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area C - profilo professionale di assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di servizio in tale posizione funzionale. 6. Nell'ambito del medesimo concorso, i posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei. 7. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.». - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Si riporta il testo della comma 6, dell'art. 3 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127: «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.». - Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.».
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| Art. 5. Formazione iniziale 1. Con regolamento del Ministro sono stabiliti le materie e le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalita' di svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di prova, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami al termine del corso ed i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo. 2. Al termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio di idoneita', il consigliere penitenziario e' nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, secondo il ruolo, ad un istituto penitenziario, un ufficio locale di esecuzione penale esterna, o un ospedale psichiatrico giudiziario. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'Amministrazione, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascuno secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a tre anni. 3. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione, nel caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto ed il relativo provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale e della formazione. |
| Art. 6. Attivita' formativa 1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono previsti: a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi; b) corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni; c) iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale. 3. Le attivita' formative dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari. 4. L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' di bilancio. |
| Art. 7. Conferimento degli incarichi superiori 1. Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera. 2. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, sono determinati con cadenza triennale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilita' assunte, nonche' ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei titoli, nonche' il coefficiente minimo di idoneita' all'incarico che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare superiore alla censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi. 3. La commissione prevista dall'articolo 14, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori ed informa il direttore generale del personale e della formazione per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 78. Sanzioni. L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.».
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| Art. 8. Nomina a dirigente generale penitenziario 1. La nomina a dirigente generale penitenziario puo' essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta altresi' fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 18. Incarichi dirigenziali. 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998) 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), legge 15 luglio 2002, n. 145). 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
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| Art. 9. Individuazione dei posti di funzione 1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A. 2. Con lo stesso decreto, e' definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto: a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati; b) del personale assegnato; c) della misura delle risorse materiali gestite; d) della complessita' di gestione. 3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2. 4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, e' assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo. 5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un contingente non superiore a cinque unita', compiti di studio, di consulenza e di ricerca, attivita' valutativa, comprese quelle di controllo interno ed ispettivo di particolare interesse per il Ministero. Gli stessi compiti possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore a quindici unita'. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (3/a). 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma i si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi. - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. - Per l'art. 18 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8. - Per l'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
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| Art. 10. Criteri di conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. 2. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni. 3. Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri: a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati; b) attitudini e capacita' professionali del funzionario; c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire. 4. Gli incarichi possono essere revocati: a) quando, per qualsiasi causa, anche senza colpa, i funzionari non possano svolgere efficacemente il loro incarico nella sede che occupano; b) quando i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati. 5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione. 6. Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori e' effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3. 7. Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento. |
| Art. 11. Competenze degli uffici dirigenziali generali 1. Ferme restando le competenze del Capo del Dipartimento previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e dagli articoli 9 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ai titolari degli uffici centrali di livello dirigenziale generale spetta stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici ai quali sono preposti, nonche' il potere di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo per i settori di rispettiva competenza. 2. Nell'ambito territoriale di competenza, i provveditori regionali operano nelle materie loro devolute sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dagli uffici centrali.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. 4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 (Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia): «Art. 7 (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'art. 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del Corpo di polizia penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell'istituto superiore di studi penitenziari; b) direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; c) direzione generale per il bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili; d) direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attivita' trattamentali intramurali; e) direzione generale dell'esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attivita' degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' i compiti inerenti l'attivita' ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.». - Si riporta il testo degli articoli 9 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.): «Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro di grazia e giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici.». «Art. 30 (Istituzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia e' istituito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia: a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonche' dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonche' al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione; c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo. 2. Al Dipartimento e' preposto il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, scelto tra i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. 3. Al Dipartimento e' assegnato un vice direttore generale, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, tra i magistrati di cassazione o tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie. 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le modalita' previste dall'art. 32, nonche' attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario; b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneita' di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento; c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignita', a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalita' poste in evidenza dall'analisi delle funzioni; d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attivita' ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario; e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento. 5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, alla direzione degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualita' del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni, nonche' preparazione professionale acquisita. 6. E' soppressa la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.».
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| Art. 12. Mobilita' interna 1. Per favorire la mobilita' dei funzionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni ed agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura): «Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). - 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina. - Si riporta il testo dell'articolo 1 e del comma 1 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (disposizioni in materia di personale delle Forze annate e delle Forze di polizia): «Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 2. L'indennita' di cui al comma i e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di L. 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia». «Art. 2 (Applicazione dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo). - 1. Il coniuge convivente del personale di cui all'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina».
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| Art. 13. Valutazione annuale 1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della progressione in carriera. 2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al provveditore regionale, al direttore generale e al Capo del Dipartimento. 3. Per i funzionari indicati al comma 1, i responsabili delle strutture, individuati ai sensi del comma 2, redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione di cui all'articolo 14 per l'attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione. 4. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui al comma 3. 5. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari nell'espletamento degli incarichi di funzione e' effettuata sulla base delle modalita' e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per ciascun funzionario la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10. 6. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con decreto del Ministro, da ogni incarico per un periodo massimo di tre anni e collocato a disposizione. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere della commissione di cui all'articolo 14.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 20 (Verifica dei risultati) (Art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del decreto legislativo n. 387 del 1998 e, infine, dagli articoli 5, comma 5 e 10, comma 2 del decreto legislativo n. 286 del 1999). - 1. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore ditale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri interessati».
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| Art. 14. Commissione di valutazione 1. Ai fini del conferimento degli incarichi superiori di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro e' istituita una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento, da un Vice Capo del Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e l'Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della rotazione biennale. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese. |
| Art. 15. Trattamento economico 1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari e' articolata nelle seguenti componenti: a) stipendio tabellare e indennita' integrativa speciale; b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilita' esercitate; c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari. 3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo e' effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti. |
| Art. 16. Retribuzione di posizione 1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati e' attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto. |
| Art. 17. Retribuzione di risultato 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. |
| Art. 18. Patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato 1. L'Amministrazione garantisce, nei riguardi dei funzionari, il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'Amministrazione. |
| Art. 19. Comando e collocamento fuori ruolo 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari possono essere collocati in posizione di fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'Amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione. Il numero dei funzionari comandati o collocati fuori ruolo non puo' superare complessivamente le quindici unita'. 2. Ai funzionari possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per la durata dell'incarico, il funzionario e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 56, 57, 58 e 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando». «Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente». «Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato. Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento». «Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegne la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica». - Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
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| Art. 20. Ambito di applicazione 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria oggetto di negoziazione. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dall'articolo 23, comma 5. 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo. 4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 22 e non disciplinate per i funzionari da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».
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| Art. 21. Delegazioni negoziali 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo. |
| Art. 22. Materie di negoziazione 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali; h) la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera. 2. L'ipotesi di accordo puo' prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego. |
| Art. 23. Procedura di negoziazione 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 20, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 21 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 21, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria votato dal Parlamento nella legge finanziaria, nonche' nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo quadriennale ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare e lo sottopone al controllo di competenza della Corte dei conti, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e territoriale che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e territoriali individuati dall'Amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5, ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'Amministrazione. |
| Art. 24. Soluzione di questioni interpretative 1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 23, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, nonche' l'Amministrazione, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo. 2. Nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica puo' far ricorso alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale che hanno sottoscritto l'accordo poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica. L'esame non determina interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro per la funzione pubblica emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto».
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| Art. 25. Fondo di finanziamento 1. Per il finanziamento della retribuzione accessoria puo' essere istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalita' retributive destinate ai funzionari, diverse da quelle relative alla retribuzione di base. |
| Art. 26. Inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria 1. I dirigenti generali dell'Amministrazione sono inquadrati nella nuova carriera con la qualifica di dirigente generale penitenziario, secondo l'ordine di ruolo. 2. I direttori generali non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione, ai quali e' stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, a domanda da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo della nuova carriera, con la qualifica corrispondente all'incarico rivestito che mantengono. Il suddetto inquadramento decorre dalla data di presentazione della domanda ed e' disposto, secondo i principi della invarianza della dotazione organica complessiva, con decreto del Ministro. 3. Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione e inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario, secondo l'ordine di ruolo, nel rispettivo ruolo professionale, ed e' riconosciuto idoneo a ricoprire gli incarichi superiori di cui alla tabella A. 4. Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente dell'Amministrazione e' inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario secondo l'ordine di ruolo e, in relazione alle esigenze di copertura della dotazione organica, e' ammesso al primo scrutinio per il conferimento degli incarichi superiori senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 7. 5. I dipendenti nominati dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, sono inquadrati nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo, dopo i dirigenti di cui al comma 4. 6. I dipendenti gia' appartenenti agli ex profili professionali di direttore penitenziario, direttore di servizio sociale, direttore medico, gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, sono inquadrati, previa ricognizione delle effettive vacanze nella dotazione organica definita nella tabella A, nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. Essi seguono in ruolo i funzionari indicati nel comma 5.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
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| Art. 27. Prima applicazione del procedimento negoziale 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito. |
| Art. 28. Clausole di salvaguardia 1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianita' maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza. 2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianita' di cui all'articolo 7, comma 1, e' calcolato tenendo conto della pregressa anzianita' maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale. 2. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Note all'art. 28: - La legge 15 dicembre 1990, n. 395 reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».
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| Art. 29. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in euro 5.868.825 annui, si provvede: a) quanto a euro 4.021.784 annui, a decorrere dall'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 2005, n. 154; b) quanto a euro 1.847.041 annui, a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' mediante riduzione della dotazione organica delle aree funzionali in un numero di posti tale da determinare una riduzione di spesa di ammontare equivalente; ai predetti fini si puo' procedere all'inquadramento progressivo nella qualifica di dirigente penitenziario di tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti contestualmente alle cessazioni del personale delle predette aree funzionali. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 5.868.825, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 27 luglio 2005, n. 154: «Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005. 3. All'onere complessivo di cui commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «9. E' stanziata la somma di L. 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e e), nonche' la somma di L. 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter ed il secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 7. Qualora nel corso dell'attuazione dileggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri». «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso]; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate».
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| Tabella A (Art. 3, comma 3) RUOLI E QUALIFICHE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA FUNZIONI CONFERIBILI I Dirigenti generali
===================================================================== Qualifica |Dotazione organica| Funzioni ===================================================================== | |Capo di Dipartimento; | |vice capo di | |Dipartimento; direttore | |generale; direttore | |istituto superiore studi Dirigente generale | |penitenziari; penitenziario | 25 |provveditore regionale
II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
===================================================================== Qualifica |Dotazione organica| Funzioni ===================================================================== Dirigente penitenziario | 431 | --------------------------------------------------------------------- | |Direttore di | |quattro uffici presso | |l'ufficio del capo del | |Dipartimento; Direttore | |di nove uffici presso le | |direzioni generali del | |Dipartimento; Direttore | |di un ufficio preso | |l'istituto superiore di | |studi penitenziari; | |Direttore dell'ufficio | |della segreteria e degli | |affari generali presso i | |provveditorati regionali; | |Direttore degli istituti | |penitenziari di: Milano | |S. Vittore C.C., Milano | |Opera C.R., Torino Le | |Vallette C.C., Padova | |C.R., Parma Istituti | |penali, Bologna C.C., | |Firenze Sollicciano I | |C.C., Spoleto C.R., Roma | |Rebibbia Nuovo Complesso | |C.C., Roma Regina Coeli | |C.C., Napoli | |Secondigliano C.C., | |Napoli Poggioreale C.C., | |Lecce Nuovo Complesso - di cui con incarichi | |C.C., Palermo Pagliarelli superiori | 45 |C.C., Genova Marassi C.C. --------------------------------------------------------------------- | |Direttore di istituto | |penitenziario, ad | |eccezione degli istituti | |individuati come sede di | |incarico superiore; | |Direttore di ufficio | |presso l'ufficio del capo | |del Dipartimento, ad | |eccezione degli uffici | |individuati come sede di | |incarico superiore; | |Direttore di ufficio | |presso le direzioni | |generali del | |Dipartimento, ad | |eccezione degli uffici | |individuati come sede di | |incarico superiore; | |Direttore di scuola di | |formazione; Direttore | |aggiunto di ufficio, | |centrale o territoriale, | |individuato come incarico | |superiore; Direttore | |dell'ufficio del | |personale e della | |formazione e dei detenuti | |e del trattamento presso | |i provveditorati | |regionali; Vice direttore | |di istituto Dirigente | 386 |penitenziario.
III Ruolo dei dirigenti medici psichiatri
===================================================================== Qualifica |Dotazione organica| Funzioni ===================================================================== Dirigente penitenziario | 15 | --------------------------------------------------------------------- | |Direttore dell'Ospedale | |psichiatrico giudiziario | |di Aversa; Direttore | |dell'Ospedale | |psichiatrico giudiziario | |di Montelupo Fiorentino; | |Direttore dell'Ospedale - di cui con incarichi | |psichiatrico giudiziario superiori | 3 |di Reggio Emilia. --------------------------------------------------------------------- | |Direttore dell'Ospedale | |psichiatrico giudiziario | |di Barcellona Pozzo di | |Gotto; Direttore | |dell'Ospedale | |psichiatrico giudiziario | |di Napoli; Direttore | |aggiunto negli ospedali | |psichiatrici giudiziari, | |individuati come sede di | |incarico superiore; Vice | |direttore di Ospedale Dirigente | 12 |psichiatrico giudiziario.
IV Ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna
===================================================================== Qualifica |Dotazione organica| Funzioni ===================================================================== Dirigente penitenziario | 55 | --------------------------------------------------------------------- | |Direttore di un ufficio | |presso la direzione | |generale dell'esecuzione | |penale esterna del | |Dipartimento Direttore di | |un ufficio presso | |l'istituto superiore di | |studi penitenziari; | |Direttore dell'ufficio | |dell'esecuzione penale | |esterna presso i | |provveditorati regionali | |della Lombardia, Veneto, | |Trentino-Alto Adige e | |Friuli-Venezia Giulia, - di cui con incarichi | |Toscana, Lazio, Campania, superiori | 8 |Sicilia. --------------------------------------------------------------------- | |Direttore dell'ufficio | |dell'esecuzione penale | |esterna presso i | |provveditorati regionali | |di: Piemonte e Valle | |d'Aosta, Liguria, Emilia | |Romagna, Marche, Umbria, | |Abruzzo e Molise, Puglia, | |Basilicata, Calabria e | |Sardegna; Direttore degli | |uffici locali di | |esecuzione penale esterna | |di: Ancona, Avellino, | |Bari, Bologna, Brescia, | |Cagliari, Caserta, | |Catania, Catanzaro, Como, | |Cosenza, Firenze, Genova, | |L'Aquila, Lecce, Livorno, | |Messina, Milano, Napoli, | |Padova, Palermo, Perugia, | |Pescara, Pisa, Potenza, | |Reggio Calabria, Reggio | |Emilia, Roma, Salerno, | |Taranto, Torino, Trento, | |Trieste, Udine, Venezia, Dirigenti | 47 |Verona, Viterbo.
Totale: 526 |
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