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| Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2006, n. 62 |  | Modifica  della  disciplina  concernente  l'elezione del Consiglio di presidenza  della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia  amministrativa,  a  norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150,  recante  delega  al  Governo  per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario  di  cui  al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento  del  Ministero  della giustizia, per la modifica della disciplina  concernente  il  Consiglio  di presidenza della Corte dei conti  e  il  Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data 14 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005  ed  in  data 7 dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto  di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia  della  Camera  dei  deputati,  in  quanto  espressione  di considerazioni    eccessivamente    restrittive    dei   compiti   di coordinamento  normativo  che,  nell'ambito  dei  principi  e criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello delegato.  In particolare, si osserva, infatti, quanto alla richiesta di  soppressione  della  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo 1, avanzata  dalla  Commissione giustizia della Camera dei deputati, che la  novella recata da tale lettera risulta rispondere ad una esigenza di   coordinamento,   addirittura   imposto  dalla  stessa  legge  di delegazione,  agli  articoli  2,  comma 18, e 1, comma 3; quanto alla richiesta   di   soppressione   degli  ultimi  periodi  del  comma  2 dell'articolo  1,  che il richiamo, come norma applicabile, del comma 2-bis  dell'articolo  10  della  legge  13  aprile  1988,  n. 117, e' conseguenza  di  un'esigenza  di coerenza interna con i contenuti del comma  1  dello  stesso intervento normativo; mentre la previsione di elezioni  suppletive,  contemplata  dall'altro  periodo  del  comma 2 dell'articolo  1  del quale la Commissione giustizia della Camera dei deputati  ha  sollecitato la soppressione, e', secondo la valutazione operata dal legislatore delegato nell'ambito dei richiamati poteri di coordinamento    e    di   adattamento,   un   opportuno   corollario dell'introduzione  della  preferenza  unica, tenuto anche conto della specificita'  del  contesto  in cui essa viene introdotta. Invero, la nomina  dei  primi dei non eletti, che era coessenziale al previgente assetto  di  preferenza  multipla,  in  cui  ciascun  elettore poteva esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno uno,  sarebbe  incongrua,  ora che il legislatore delegante ha optato per  il modello sostanzialmente "uninominale" della preferenza unica, perche'  darebbe  luogo al subentro nell'organo di autogoverno, i cui membri   elettivi   cessano  frequentemente  dall'incarico  anche  in conseguenza dei passaggi che si verificano, nel corso della carriera, dai  tribunali  amministrativi  regionali  al  Consiglio  di  Stato e viceversa,  di componenti sforniti di adeguata rappresentativita' del corpo elettorale;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 Modifica della disciplina concernente l'elezione del
 Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del
 Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
 
 1.  All'articolo  10  della  legge  13  aprile  1988,  n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 "c)  dal  presidente  aggiunto  della  Corte  dei  conti o, in sua
 assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 "2-bis.  I  componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano
 in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi
 otto anni dalla scadenza dell'incarico.".
 2. All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le  parole:  "per  un  numero di componenti non superiore a quello da eleggere  meno  uno,  oltre  ai componenti supplenti" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  un  solo  componente  titolare  e per un solo componente  supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai  componenti  elettivi  si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della  legge  13  aprile  1988,  n.  117.  In caso di dimissioni o di cessazione  di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i  magistrati  appartenenti  al  corrispondente gruppo elettorale per designare,  per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o  dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
 invariati il valore e l'efficacia.
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Si  riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 e il
 testo  dei  commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 15 luglio
 2005,   n.   150   (Delega   al   Governo  per  la  riforma
 dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al regio decreto 30
 gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero
 della   giustizia,   per   la   modifica  della  disciplina
 concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
 conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
 amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
 unico):
 "3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
 1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
 necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
 l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
 all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
 prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
 essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
 previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
 dalla data indicata nel comma 2.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti   legislativi  adottati
 nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
 entro trenta giorni dalla data di trasmissione.".
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni ulteriori). - 1-16. (omissis).
 17.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
 decreto   legislativo  per  la  modifica  della  disciplina
 dell'art.  10  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  e
 dell'art.  9  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186, con
 l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  che i componenti elettivi del Consiglio
 di  presidenza  della  Corte  dei  conti  durino  in carica
 quattro anni;
 b) prevedere  che  i  componenti elettivi di cui alla
 lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;
 c) prevedere   che   per  l'elezione  dei  magistrati
 componenti  elettivi  del  Consiglio  di  presidenza  della
 giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facolta'
 di  votare  per  un  solo  componente  titolare  e  un solo
 componente supplente.
 18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma
 17  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
 cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 1.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge 13
 aprile  1988,  n.  117  (Risarcimento  dei  danni cagionati
 nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
 civile   dei   magistrati)   come  modificato  dal  decreto
 legislativo qui pubblicato:
 "Art.  10  (Consiglio  di  presidenza  della  Corte dei
 conti).  -  1.  Fino  all'entrata  in vigore della legge di
 riforma  della Corte dei conti, la competenza per i giudizi
 disciplinari  e per i provvedimenti attinenti e conseguenti
 che  riguardano  le funzioni dei magistrati della Corte dei
 conti e' affidata al Consiglio di presidenza.
 2. Il Consiglio di presidenza e' composto:
 a) dal  presidente  della  Corte  dei  conti,  che lo
 presiede;
 b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
 c)  dal  presidente aggiunto della Corte dei conti o,
 in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;
 d) da  quattro  cittadini  scelti  di  intesa  tra  i
 Presidenti  delle  due Camere tra i professori universitari
 ordinari  di materie giuridiche o gli avvocati con quindici
 anni di esercizio professionale;
 e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di
 presidente  di  sezione,  consigliere  o  vice procuratore,
 primo  referendario  e  referendario  in  proporzione  alla
 rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal
 ruolo  alla  data  del 1° gennaio dell'anno di costituzione
 dell'organo.
 2-bis.   I   componenti   elettivi   del  Consiglio  di
 presidenza  durano  in  carica 4 anni e non sono nuovamente
 eleggibili  per  i  successivi  otto  anni  dalla  scadenza
 dell'incarico.
 3.  Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa
 il segretario generale senza diritto di voto.
 4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere
 in  ordine  alle  questioni disciplinari. Alle adunanze che
 hanno  tale oggetto non partecipa il segretario generale ed
 il  procuratore generale e' chiamato a svolgervi, anche per
 mezzo   dei  suoi  sostituti,  esclusivamente  le  funzioni
 inerenti  alla  promozione  dell'azione  disciplinare  e le
 relative richieste.
 5.  I  cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non
 possono   esercitare   alcuna   attivita'  suscettibile  di
 interferire con le funzioni della Corte dei conti.
 6.  Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e)
 del   comma  2  partecipano,  in  unica  tornata,  tutti  i
 magistrati con voto personale e segreto.
 7.  Ciascun  elettore ha facolta' di esprimere soltanto
 una  preferenza.  Sono  nulli  i  voti  espressi oltre tale
 numero.
 8.  Per  l'elezione  e'  istituito  presso la Corte dei
 conti  l'ufficio  elettorale  nominato dal presidente della
 Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che
 lo presiede, e da due consiglieri piu' anziani di qualifica
 in servizio presso la Corte dei conti.
 9.   Il   procedimento  disciplinare  e'  promosso  dal
 procuratore  generale  della Corte dei conti. Nella materia
 si  applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e
 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
 10.  Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma
 della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le
 norme  di  cui  agli  articoli 7,  primo,  quarto, quinto e
 settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,
 primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1),
 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.".
 Note all'art. 1:
 - Per  il  testo  dell'art.  10  della  citata legge 13
 aprile 1988, n. 117, vedi note alle premesse.
 - Si  riporta il testo degli articoli 9 e 7 della legge
 27  aprile  1982,  n.  186 (Ordinamento della giurisdizione
 amministrativa  e del personale di segreteria ed ausiliario
 del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali amministrativi
 regionali.)  come  modificati  dal  decreto legislativo qui
 pubblicato:
 "Art.   9  (Elezione  del  Consiglio  di  presidenza  e
 proclamazione   degli   eletti).   -   Per  l'elezione  dei
 componenti   elettivi   del   consiglio  di  presidenza  e'
 istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale
 nominato  dal  presidente del Consiglio di Stato e composto
 da  un  presidente  di sezione del Consiglio stesso o da un
 presidente  di  tribunale  amministrativo regionale, che lo
 presiede,  nonche'  dai  due consiglieri piu' anziani nella
 qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
 Le  elezioni  hanno  luogo entro tre mesi dallo scadere
 del  precedente  consiglio  e  sono indette con decreto del
 presidente  del  Consiglio  di  Stato, da pubblicarsi nella
 Gazzetta  Ufficiale  almeno  trenta giorni prima della data
 stabilita.  Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
 9 alle ore 21.
 Ciascun  elettore  puo'  votare  per un solo componente
 titolare  e  per  un  solo  componente  supplente;  i  voti
 eventualmente  espressi  oltre  tale  numero sono nulli. Ai
 componenti  elettivi si applica il comma 2-bis dell'art. 10
 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o
 di  cessazione  di uno o piu' membri elettivi dall'incarico
 per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette
 elezioni   suppletive  tra  i  magistrati  appartenenti  al
 corrispondente  gruppo  elettorale  per  designare,  per il
 restante  periodo,  il  sostituto  del  membro  decaduto  o
 dimessosi.
 Le  schede  -  distinte per ciascun gruppo elettorale -
 devono  essere preventivamente controfirmate dai componenti
 dell'ufficio   elettorale,  e  devono  essere  riconsegnate
 chiuse dall'elettore.
 Ultimate  le  votazioni,  l'ufficio  elettorale procede
 immediatamente  allo spoglio delle schede e proclama eletti
 i  magistrati  che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale
 hanno  riportato  il  maggior  numero di voti. A parita' di
 voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.".
 "Art.  7  (Composizione del Consiglio di presidenza). -
 1.  In  attesa del generale riordino dell'ordinamento della
 giustizia  amministrativa  sulla  base  della  unicita'  di
 accesso  e  di  carriera,  con  esclusione  di  automatismi
 collegati  all'anzianita'  di  servizio,  il  Consiglio  di
 presidenza  e'  costituito con decreto del Presidente della
 Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri.  Esso  ha  sede  in  Roma, presso il Consiglio di
 Stato, ed e' composto:
 a) dal  presidente  del  Consiglio  di  Stato, che lo
 presiede;
 b) da   quattro  magistrati  in  servizio  presso  il
 Consiglio di Stato;
 c) da  sei  magistrati in servizio presso i tribunali
 amministrativi regionali;
 d) da  quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei
 deputati  e  due  dal Senato della Repubblica a maggioranza
 assoluta   dei  rispettivi  componenti,  tra  i  professori
 ordinari   di  universita'  in  materie  giuridiche  o  gli
 avvocati con venti anni di esercizio professionale;
 e) da  due magistrati in servizio presso il Consiglio
 di  Stato  con  funzioni di supplenti dei componenti di cui
 alla lettera b);
 f) da  due  magistrati in servizio presso i tribunali
 amministrativi  regionali,  con  funzioni  di supplenti dei
 componenti di cui alla lettera c).
 2.  All'elezione  dei componenti di cui alle lettere b)
 ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c)
 e  f)  del  medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i
 magistrati  in  servizio  presso  il  Consiglio  di Stato e
 presso   i   tribunali   amministrativi   regionali,  senza
 distinzione  di  categoria,  con  voto personale, segreto e
 diretto.
 3.  I componenti elettivi durano in carica quattro anni
 e non sono immediatamente rieleggibili.
 4. (abrogato).
 5.  I  componenti  di  cui  al comma 1, lettera d), non
 possono   esercitare   alcuna   attivita'  suscettibile  di
 interferire  con  le  funzioni del Consiglio di Stato e dei
 tribunali  amministrativi  regionali. Ad essi si applica il
 disposto dell'art. 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
 6.  I  membri  supplenti  partecipano  alle  sedute del
 Consiglio  di  presidenza  in caso di assenza o impedimento
 dei componenti effettivi.
 7.  Il  vice  presidente,  eletto  dal  consiglio tra i
 componenti  di  cui  al comma 1, lettera d), sostituisce il
 presidente ove questi sia assente o impedito.
 8. In caso di parita' prevale il voto del presidente.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci  dal  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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