Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 8 febbraio 2006, n. 61 |
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni 1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3. 2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. 3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale e' equidistante dai punti piu' vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, (S.O.).
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| Art. 2. Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica 1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia. 2. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalita' straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversita' e del patrimonio archeologico e storico. 3. La presente legge non si applica alle attivita' di pesca. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5358): Presentato dal Ministro dell'ambiente e territorio (Matteoli) il 18 ottobre 2004. Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 25 novembre 2004 con pareri delle commissioni I, V, VII, XIII, XIV e parlamentare per le Questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite il 16 dicembre 2004; 25 e 27 gennaio 2005; 2 marzo 2005. Esaminato aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3473): Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, l'8 giugno 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª 8ª, 9ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite il 16 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006. Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006. |
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