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| Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 8 febbraio 2006, n. 60 |  | Modifica  alla  legge  14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei  cani  guida  dei  ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.   Dopo   il   secondo  comma  dell'articolo  unico  della  legge 14 febbraio  1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
 «I  responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e  i  titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od  ostacolino,  direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista  accompagnati  dal  proprio  cane  guida  sono  soggetti ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
 Nei  casi  previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
 Sui  mezzi  di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente  o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 294):
 Presentato dall'on. Giacco ed altri il 30 maggio 2001.
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede  referente,  il  28  giugno  2001  con il parere delle
 commissioni I, II e X.
 Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
 19 ottobre 2005; 15 e 29 novembre 2005; 22 dicembre 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  XII  commissione,  in sede
 legislativa,  il  12  gennaio  2006  con  il  parere  delle
 commissioni I, II e X.
 Esaminato  dalla  XII commissione, in sede legislativa,
 il 17 gennaio 2006 ed approvato il 18 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3736):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  deliberante,  il 25 gennaio 2006 con pareri delle
 commissioni 2ª, 8ª e 10ª.
 Esaminato  dalla  1ª  commissione  il 31 gennaio 2006 e
 approvato il 1° febbraio 2006.
 
 
 
 Nota al titolo:
 - La legge 14 febbraio 1974, n. 37, recante: «Gratuita'
 del  trasporto  dei  cani  guida  dei  ciechi  sui mezzi di
 trasporto  pubblico»,  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. 61 del 6 marzo 1974).
 Nota all'art. 1:
 Il testo dell'articolo unico della legge n. 37 del 1974
 come modificato dalla presente legge e' il seguente:
 «Articolo  unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi
 accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni
 mezzo   di   trasporto  pubblico  senza  dover  pagare  per
 l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
 Al  privo  della  vista  e'  riconosciuto  altresi'  il
 diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il
 proprio cane guida.
 I responsabili della gestione dei trasporti di cui al
 primo  comma  e i titolari degli esercizi di cui al secondo
 comma   che   impediscano  od  ostacolino,  direttamente  o
 indirettamente,  l'accesso  ai  privi di vista accompagnati
 dal  proprio  cane  guida  sono  soggetti  ad  una sanzione
 amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
 somma da euro 500 a euro 2.500.
 Nei  casi  previsti dai commi primo e secondo, il privo
 di  vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
 guida  anche non munito di museruola, salvo quanto previsto
 dal quinto comma.
 Sui   mezzi   di   trasporto  pubblico,  ove  richiesto
 esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di
 vista  e'  tenuto  a  munire  di  museruola il proprio cane
 guida.
 Ogni  altra  disposizione in contrasto o in difformita'
 con la presente legge viene abrogata.».
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
 l'efficacia.
 
 
 
 
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