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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | CIRCOLARE 20 febbraio 2006, n. 1 |  | Applicazione  della  procedura  di comunicazione prevista dal decreto del  Presidente  della  Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,  n.  719, in materia di disciplina della produzione e commercio delle  acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi». |  | 
 |  |  |  | Alle regioni e province autonome Alle     aziende     e     associazioni
 professionali interessate
 Con   la  presente  circolare  vengono  fornite  indicazioni  sulle modalita'  applicative del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto   per  quanto  riguarda  la  procedura  di  comunicazione  di ingredienti  alimentari  non  previsti  dall'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.
 Si  sottolinea  che la procedura di comunicazione in oggetto non si applica  a  ingredienti  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del regolamento comunitario n. 258/97 (Novel food). Premesse.
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  209  del  6  settembre 2004 e' stato pubblicato  il regolamento 2 agosto 2004, n. 230, recante modifica al decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia  di produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche  gassate  e non gassate confezionate. Tale regolamento e' stato  emanato  ai  sensi dell'art. 11 della legge comunitaria 2002 e sostituisce  l'attuale  procedura autorizzativa di nuovi ingredienti, con una procedura di «comunicazione» al Ministero della salute e alla regione   e   provincia  autonoma  competente  per  territorio  sullo stabilimento di produzione, prima di avviare la produzione.
 Il  Ministero della salute, previa verifica, si occupa di curare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sostanze utilizzabili nelle bibite   analcoliche,   allo   scopo   anche  di  evitare  successive comunicazioni,  relative  alla  stessa  sostanza,  da  parte di altre imprese. Ingredienti attualmente utilizzabili.
 Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, elenca  le  sostanze  utilizzabili nelle bibite analcoliche che sono, oltre  all'acqua  potabile, alle acque minerali naturali e alle acque di sorgente:
 succo di frutta;
 infusi,  estratti  di  frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;
 essenze naturali;
 saccarosio;
 acido citrico, acido tartarico.
 In  conformita'  a  provvedimenti  specifici  successivi  ed  a una interpretazione consolidata e' possibile utilizzare anche:
 additivi alimentari consentiti, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209;
 aromi  consentiti, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
 succo di ortaggi;
 zuccheri di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004 e in ogni caso zuccheri alimentari.
 Risultano  autorizzate dal Ministero della salute e dalle regioni e province autonome, ai sensi della previgente disciplina dell'art. 15, comma 3, le seguenti altre sostanze:
 caffeina;
 sali di chinino;
 cloruro di sodio;
 latte;
 miele.
 Si  ricorda  che le bevande arricchite restano soggette a procedura di  notifica dell'etichetta al momento della immissione in commercio, ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (prodotti  alimentari  destinati  ad  una alimentazione particolare), secondo  quanto  previsto dalla circolare del Ministero della sanita' n. 8 del 16 aprile 1996. Procedura di comunicazione di altre sostanze alimentari.
 L'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio  1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2 agosto 2004, prevede una comunicazione, prima di  avviare la produzione, al Ministero della salute e alla regione e provincia  autonoma  competente  per territorio sullo stabilimento di produzione,  da  parte  delle  imprese  che vogliono utilizzare nella preparazione  di  bevande  analcoliche sostanze alimentari diverse da quelle  elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958.
 La procedura deve essere effettuata nel modo seguente:
 1) ogni comunicazione deve essere riferita ad un singolo prodotto secondo il modello allegato;
 2) la comunicazione deve essere inviata al Ministero della salute -  Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la  sicurezza  degli  alimenti  e  all'assessorato alla sanita' della regione   e   provincia  autonoma  competente  per  territorio  sullo stabilimento di produzione;
 3) nella   comunicazione   relativa   all'utilizzo   di  sostanze alimentari  diverse  da quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto  del Presidente della Repubblica n. 719/1958, ove necessario, deve  essere  segnalata  la  documentazione scientifica relativa alla idoneita'   all'alimentazione  umana.  Il  Ministero  si  riserva  di acquisirne copia e o di richiedere chiarimenti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 Le   regioni  e  province  autonome  comunicano  all'impresa  e  al Ministero  della salute eventuali rilievi relativi alla comunicazione di  altre  sostanze alimentari, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
 Il   Ministero  della  salute,  previa  verifica,  della  effettiva idoneita'   delle   sostanze   oggetto   della   comunicazione   alla alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti organismi  tecnico  scientifici,  cura  la  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  di  un  elenco  delle  sostanze comunicate, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2004.
 La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro della salute: Storace
 |  |  |  | Allegato Al    Ministero    della    salute    -
 Dipartimento  per  la  sanita' pubblica
 veterinaria,   la   nutrizione   e   la
 sicurezza  degli  alimenti  (ex Ufficio
 XIV  -  DGVA) - Piazza G. Marconi, 25 -
 00144 Roma
 Il sottoscritto.... rappresentante della  impresa....  con  sede legale in .... via/piazza.... n. ...... telefono         ....fax....partita        IVA        o        codice fiscale....
 Comunica ai  sensi  dell'art.  15  del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  1958,  n. 719, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  2  agosto  2004,  n.  230,  che  intende utilizzare nella produzione  della  bibita  analcolica  denominata:  ....  la seguente sostanza  (indicare il nome scientifico): .... ...., presente con una percentuale  indicativa  del:  ....,  che  si  dichiara  idonea  alla alimentazione umana e alla preparazione di una bevanda analcolica; a tal fine si forniscono le seguenti informazioni tecniche: .... .... e/  o  (ove  necessario)  si segnala la disponibilita' della seguente documentazione scientifica: ....
 La    bibita    e'   prodotta   nello   stabilimento   di:   .... ....
 Allega alla presente:
 documentazione (eventuale).
 Data, .........................
 Firma                                 e timbro.............................
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