| 
| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006 |  | Fissazione  dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli   enti   del   Servizio   sanitario   nazionale,   in  attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  93  della  citata  legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  che  prevede come, ai fini del concorso delle  autonomie  regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di finanza   pubblica,   le   disposizioni  di  cui  al  presente  comma costituiscano   principi   e  norme  di  indirizzo  per  le  predette amministrazioni  e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano  le  riduzioni  delle  rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito  di  applicazione  da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo.  Tale  comma  prevede  che  con  decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  previo  accordo  tra  governo,  regioni  e autonomie  locali  da concludere in sede di conferenza unificata, per le  amministrazioni  regionali,  gli  enti  locali di cui all'art. 2, commi  1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa  attivazione  delle  procedure  di  mobilita' e fatte salve le assunzioni  del  personale  infermieristico  del  Servizio  sanitario nazionale;
 Visto  che  le  misure  di  cui al comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  devono  garantire,  per le regioni e le autonomie  locali,  la  realizzazione  di economie di spesa lorde non inferiori  a  213  milioni  di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro  per  l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario  nazionale,  devono  garantire, economie di spesa lorde non inferiori  a  215  milioni  di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro  per  l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
 Ritenuto  di  dover procedere alla individuazione, per le regioni e per  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti  relativi  alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' alla definizione  dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
 Visto  l'Accordo,  sancito  in  sede  di conferenza unificata il 28 luglio  2005,  tra  governo,  regioni  e  autonomie  locali, che, nel definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni  contenute  nei  citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi  accordi  tra  il governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  la  specifica disciplina delle predette fattispecie;
 Visto  l'Accordo,  sancito  in  sede  di  conferenza  unificata  il 24 novembre  2005,  tra  governo, regioni e autonomie locali, che da' attuazione  a  quanto  previsto  nel precedente accordo del 28 luglio 2005;
 Vista  la  rettifica  all'Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto  9, lettera c) del citato accordo, approvata nella seduta della conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno  e  della salute nonche' del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche' l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre   2005,  tra  governo,  regioni  e  autonomie  locali  ed individua,  per  le  amministrazioni  regionali  e  per  gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  i  criteri e i limiti concernenti la rideterminazione   delle  dotazioni  organiche  e  le  assunzioni  di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
 2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione  dell'ambito  applicativo  della  rideterminazione  degli organici  di  cui al precedente comma e' effettuata distintamente per il  personale  delle  regioni  e  per  quello  del Servizio sanitario nazionale.
 3.  Ai  sensi  del  comma  98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311, le disposizioni del presente decreto non si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
 4.   Al  fine  di  monitorare  i  dati  sulla  stabilizzazione  del precariato  e  dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni  locali,  le assunzioni derivanti da leggi speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  e  al Dipartimento della funzione pubblica.
 |  |  |  | Art. 2. Rideterminazione degli organici delle regioni
 e degli enti strumentali
 1.  Le  regioni  procedono  alla  rideterminazione delle rispettive dotazioni  organiche,  nel  rispetto  di quanto previsto dal comma 93 dell'art.  1  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, sulla base di quanto previsto dal presente articolo.
 2.  Le modalita' di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio.    Le    amministrazioni    nell'effettuare   la   predetta rideterminazione,  non  possono,  comunque  operare  incrementi  alle dotazioni organiche vigenti.
 3.  Gli  obiettivi  di  contenimento  delle  dotazioni organiche da conseguirsi  da  parte  delle  singole  regioni  sono  definiti,  per ciascuna   regione,  adottando  la  seguente  metodologia  che  ha  a riferimento:
 A)  Il  personale  presente al 31 dicembre 2004 convenzionalmente individuato   calcolando   i  dipendenti  a  tempo  indeterminato,  i dirigenti  assunti a tempo determinato, i comandi in entrata, i posti indisponibili  dei  fuori  ruolo  e  di  posti gia' oggetto dei piani occupazionali  relativi  a  tutto  l'anno 2004. La valorizzazione del costo  della dotazione organica e del costo del personale presente e' ottenuta  moltiplicando  la  consistenza  della  dotazione  stessa, o rispettivamente  del  personale  presente,  per  i  rispettivi  costi iniziali  di  categoria/qualifica;  per  l'area  della  dirigenza  la retribuzione  di posizione e' riferita all'importo medio contrattuale previsto in ogni ente;
 B)  La  differenza tra costo della dotazione organica e costo del personale  presente, come sopra individuato, costituisce il costo dei posti vacanti.
 4.  L'equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione  organica  si  considera  pari  al  3%.  Gli  obiettivi  di contenimento  delle  dotazioni organiche sono fissati nei casi in cui il  rapporto  tra  tali  costi sia superiore al 3%; in questo caso la singola   regione  provvede  alla  rideterminazione  della  dotazione organica  con  l'obiettivo  di  raggiungere tale valore; ogni singolo ente  non sara' comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente.
 5.  Le  regioni  provvedono  ad  impartire  i  necessari  indirizzi applicativi relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche, certificandone  l'avvenuto rispetto dei limiti e criteri previsti dal presente articolo, ai rispettivi enti strumentali.
 6.  Gli  enti  di  cui  al  comma precedente sono le agenzie per la protezione  dell'ambiente,  le  aziende  e  gli  enti  di soggiorno e turismo;    gli    enti    per    il   diritto   allo   studio;   gli IACP/ATER/ALER/ARTE,  i parchi e gli enti per la difesa dell'ambiente ed altri enti regionali, quali tra l'altro l'ERSA o le agenzie per le erogazioni  in agricoltura. Gli enti citati sono considerati, ai fini del  presente decreto, solo in quanto enti strumentali od assimilati, delle regioni medesime.
 7. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi  di  personale,  connessi  a  trasferimenti  di  funzioni  e competenze,  dallo  Stato  alle  regioni,  ai comuni ed ad altri enti locali,   le  stesse  amministrazioni  regionali  e  locali  potranno procedere  alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole  con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque,  essere  aumentate con l'ingresso di personale derivante da processi   di   ristrutturazione   e   privatizzazione  di  pubbliche amministrazioni  o  in situazione di eccedenza, nonche' del personale docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 |  |  |  | Art. 3. Rideterminazione degli organici
 degli enti del Servizio sanitario nazionale
 1.  Le  modalita'  di  rideterminazione  delle  dotazioni organiche devono  essere  finalizzate  alla riduzione del divario esistente tra dotazione  organica  e  personale  in servizio. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono,   comunque   operare  incrementi  alle  dotazioni  organiche vigenti.
 2.  Gli  enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle disposizioni  contenute nell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  ferme  restando  le  riduzioni di spesa previste dal successivo  comma  98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti nel  presente decreto, nonche' i vincoli finanziari posti da ciascuna regione  in  riferimento  all'art.  7 del presente decreto, procedono alla    determinazione   del   fabbisogno   di   personale   o   alla rideterminazione  delle  rispettive dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali, sulla base delle risorse umane  necessarie  per assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attivita'  istituzionali,  anche tenendo conto dei vincoli finanziari posti  alle  medesime  regioni  dall'intesa  tra  governo,  regioni e province  autonome  del  23 marzo  2005,  ed in particolare di quelli relativi   alla  razionalizzazione  della  rete  ospedaliera  di  cui all'art. 4 della medesima intesa.
 |  |  |  | Art. 4. Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario
 e negli enti strumentali
 1.  Per  quanto  attiene  alla  disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato  per  il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le economie  di spesa sono individuate, dal comma 98, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali e  locali, l'ammontare di tali economie e' suddiviso per regioni, con esclusione  di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2, commi  1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la  seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al 31 dicembre  2003  di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l'intero  comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto e'  diviso  per  il  numero  complessivo  dei  dipendenti dell'intero comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.
 2.  Nel  triennio  2005,  2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo  indeterminato per le regioni a statuto ordinario ed i relativi enti  strumentali,  con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 23,5 milioni di  euro per l'anno 2005, a 76 milioni di euro per l'anno 2006, a 114 milioni  di euro per l'anno 2007 ed a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno  2008.  Per  gli  anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono  decurtati  dagli  importi  stabiliti  dai  patti  di stabilita' sottoscritti  dalle  regioni  a  statuto  speciale  e  dalle province autonome  di  Trento  e Bolzano con le modalita' di cui al successivo art.  5.  Sono  comunque fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.
 3.  Gli enti strumentali regionali da considerare ai fini di quanto previsto  dal  comma  2  del  presente  articolo sono quelli indicati all'art. 2, comma 6 del presente decreto.
 4.  Gli  obiettivi  di  risparmio  da  conseguire  per l'anno 2005, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato sono fissati, per ciascuna  regione  e  per  i  relativi enti strumentali o assimilati, utilizzando  la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio  a  tempo indeterminato della singola regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle economie  di  spesa lorde da realizzare per il sub-comparto regioni a statuto ordinario nell'anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato ottenuto  e'  diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato  del  comparto medesimo e della totalita' degli enti di cui  al  precedente  comma  3  del  presente  articolo. I risparmi da conseguirsi  da  parte  di  ciascuna regione sono rappresentati dalla tabella   1   allegata   al   presente  decreto.  Le  regioni  stesse provvederanno  a  ripartire  l'importo determinato anche tra gli enti strumentali,  certificando il conseguimento del relativo risultato. I risparmi,  pertanto,  da  conseguirsi  per  l'anno  2005  da parte di ciascuna    regione,   comprensivi   dei   predetti   importi,   sono rappresentati  dalla tabella 2 allegata al presente decreto, relativa alle regioni a statuto ordinario ed agli enti ad esse strumentali.
 5. Gli obiettivi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono  perseguibili  anche  mediante  una  diversa ripartizione tra le regioni,  da  presentare  da parte delle stesse in sede di conferenza unificata, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo complessivo di  risparmio  individuato, per l'anno 2005, nella tabella 2 allegata al presente decreto.
 6.   Nell'anno   2005  il  limite  massimo  del  contingente  delle assunzioni  a  tempo indeterminato di personale in ciascuna regione a statuto  ordinario  e negli enti di cui al precedente comma 3, il cui costo  lordo  annuo  e'  calcolato  su  13 mensilita', e' uguale alla differenza  tra il costo delle cessazioni dal servizio e il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento (per  l'anno  2005  riportato  nella  tabella  2 allegata al presente decreto).
 7.  Per  la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di  personale  cessata  viene  convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria   di   appartenenza   +  indennita'  di  comparto  +  oneri conseguenti,  compreso  IRAP.  Per  la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale assunta viene convenzionalmente adottata  la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica  iniziale  della  categoria di appartenenza + indennita' di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.
 8.  Ai  fini  del calcolo di cui al precedente comma 7 si intendono per  «cessazioni»  quelle  derivanti  da  estinzione  del rapporto di lavoro,  riferentisi  al  personale  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato,  con  esclusione  di quello interessato da processi di mobilita'.
 9.  Applicando  il medesimo procedimento di cui ai precedenti commi 4,  5,  6  e  7 del presente articolo anche negli anni successivi, le economie  di  spesa  gia'  conseguite  saranno  mantenute  in maniera strutturale  ed  implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni successivi all'anno 2005.
 10. Esclusivamente per l'anno 2006, nelle more della certificazione del  conseguimento  degli  obiettivi  da  parte  delle regioni, resta valida  la  possibilita'  per  ciascuna  regione  di  procedere  alle assunzioni  di  personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente.
 11.  Le  regioni  determinano,  inoltre,  gli indirizzi applicativi relativi  alle  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato, per l'anno 2005, per i rispettivi enti di cui al precedente comma 3.
 |  |  |  | Art. 5. Aggiornamento delle tabelle
 e certificazioni del conseguimento delle economie
 1. L'aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto per  gli  anni  successivi  al  2005,  e'  sottoposto dalle regioni a statuto  ordinario alla valutazione della conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa   negli   anni   di   riferimento.  In  ogni  caso  di  mancato raggiungimento  degli  obiettivi  di  risparmio  da parte di ciascuna regione,  sara'  posta  a  carico  della medesima regione la quota di mancato  risparmio  in sede di aggiornamento della tabella 2 allegata al presente decreto per l'anno successivo.
 2.  Riguardo  alla certificazione del conseguimento degli obiettivi le  regioni  provvedono  a comunicare alla conferenza delle regioni e province  autonome  l'avvenuto  conseguimento degli obiettivi oggetto del presente decreto, trasmettendo copia conforme degli atti adottati dagli  organi  preposti,  salvo  quanto  previsto  per  gli  enti del Servizio  sanitario nazionale. Rispettivamente entro il 31 marzo 2006 e  il  31 marzo  2007 la conferenza delle regioni e province autonome trasmette  ai  fini  della  valutazione  della  conferenza unificata, un'analitica relazione corredata di tabella riassuntiva dell'avvenuto conseguimento  degli  obiettivi  indicati nella tabella 2 allegata al presente  decreto  da  parte di ciascuna regione anche per i relativi enti   strumentali.  La  certificazione  dovra'  tenere  conto  della eventuale  diversa  distribuzione  di  cui  al precedente comma 5 del precedente art. 4 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Assunzione di personale nelle regioni a statuto speciale
 e nelle province autonome di Trento e Bolzano
 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano  concorrono  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza pubblica  previsti  dalla  legge  30 dicembre 2004, n. 311, anche con riguardo  alla  spesa  per il personale, secondo quanto stabilito dai patti  di  stabilita'  tra  il governo e ciascuna regione e provincia autonoma,  anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province   autonome,   la   Regione   Valle   d'Aosta  e  la  Regione Friuli-Venezia  Giulia,  agli  enti  locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale afferenti al rispettivo territorio.
 2.  Con  riferimento all'anno 2005 al perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica  di  cui  al  comma  precedente  si provvede in conformita' ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilita' gia'  stipulati,  d'intesa  anche  con il Dipartimento della funzione pubblica,
 3.  Nel  triennio  2005,  2006  e  2007 gli enti di cui al presente articolo  concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde aventi carattere strutturale da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale di spesa corrente, come segue:
 a) per l'anno 2005 l'importo e' cosi' determinato: 4,5 milioni di euro;
 b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi stabiliti dai rispettivi  patti  di  cui  al  comma  1  in  base  ad un criterio di proporzionalita'  a  parita'  di condizioni, con le regioni a statuto ordinario  e  con  gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente decreto  nonche'  da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1, comma  1998  della  legge  n.  311/2004,  ivi  compresi  gli enti del Servizio sanitario nazionale.
 4.  All'importo  di  cui  al  precedente  comma 3, lettera a) vanno aggiunte le somme relative alle province della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai comuni delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e  delle  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano in conformita' ad eventuali   protocolli   aggiuntivi   ai  patti  di  stabilita'  gia' stipulati.  Inoltre  vanno  aggiunte  le  quote di cui alla tabella 3 allegata  al  presente  decreto relative alle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia  Giulia  e delle Province autonome di Trento e Bolzano per  quello  che  riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente decreto  nonche'  da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1, comma  1998  della  legge  n.  311/2004,  ivi  compresi  gli enti del Servizio sanitario nazionale.
 |  |  |  | Art. 7. Assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale
 1. Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007 dall'art.  1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti  del Servizio sanitario nazionale sono per l'anno 2005, al netto delle  quote  relative  alle  Regioni  Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia  e  alle  Province  autonome di Trento e Bolzano, quantificate complessivamente  in euro 9.507.212,62, quelle indicate nella tabella 3  allegata  al  presente  decreto,  nella  quale la ripartizione tra regioni e' stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
 a) quota   di   accesso   nell'anno   2005   alle  disponibilita' finanziarie  del  Servizio  sanitario  nazionale  di  parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;
 b) rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al tavolo  di  monitoraggio  della  spesa  sanitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, valorizzato nella misura dell'80%.
 2.  Ciascuna  regione  e' tenuta ad adottare le misure necessarie a garantire  le  economie  di  spesa ad essa assegnate, di cui al comma precedente,  ai  sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311, riguardanti gli enti del Servizio sanitario nazionale che  insistono  sul  proprio territorio, ferma restando l'esigenza di garantire  l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di assistenza, nel rispetto   dell'equilibrio   economico  finanziario,  secondo  quanto stabilito dall'art. 1, commi 164 e 173, della legge 30 dicembre 2004, n.  311  e  dall'art.  6 dell'intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e   le   Province   autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Alla  verifica dell'effettivo  conseguimento  delle  predette  economie  si provvede nell'ambito  del  tavolo  tecnico  di  cui  all'art.  12 della citata intesa.
 3. In relazione a quanto stabilito dal comma 38, dell'art. 1, della legge  n.  311  del  2004,  le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia  e  le  Province  autonome di Trento e Bolzano provvedono alle economie  di  spesa,  anche per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale dei rispettivi territori, secondo quanto previsto dall'art.  6,  comma 3, lettera b) del presente decreto anche per gli anni 2006, 2007, 2008.
 4.  Con  appositi  accordi,  da  stipulare  in  sede  di conferenza unificata  sono  individuati,  tenuto conto anche di quanto stabilito dal  precedente  comma  3  del  presente  articolo,  i criteri per la suddivisione  delle  economie  previste, dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli anni successivi al 2005.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni concernenti la mobilita' del personale
 1.  La  mobilita'  puo'  essere  effettuata  liberamente  tra  enti assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque tra amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre e'  da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, le modalita'  riguardanti  personale  proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 15 febbraio 2006
 p. Il Presidente: Baccini Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 155
 |  |  |  | Tabella 1 
 =====================================================================
 |  Unita' complessiva di   |Obiettivi di risparmio Anno
 Regione    | personale di riferimento |         2005 euro ===================================================================== Piemonte      |                     4067 |              1.873.862,83 --------------------------------------------------------------------- Lombardia     |                     4720 |              2.174.731,39 --------------------------------------------------------------------- Veneto        |                     3491 |              1.608.471,88 --------------------------------------------------------------------- Liguria       |                     1330 |                612.795,07 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna|                     3169 |              1.460.110,97 --------------------------------------------------------------------- Toscana       |                     3461 |              1.594.649,44 --------------------------------------------------------------------- Umbria        |                     1525 |                702.640,97 --------------------------------------------------------------------- Marche        |                     2202 |              1.014.567,48 --------------------------------------------------------------------- Lazio         |                     4621 |              2.129.117,32 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo       |                     2064 |                950.984,24 --------------------------------------------------------------------- Molise        |                      981 |                451.993,96 --------------------------------------------------------------------- Campania      |                     8592 |              3.958.748,33 --------------------------------------------------------------------- Puglia        |                     4567 |              2.104.236,92 --------------------------------------------------------------------- Basilicata    |                     1409 |                649.194,18 --------------------------------------------------------------------- Calabria      |                     4805 |              2.213.894,99 --------------------------------------------------------------------- Totale        |                    51004 |             23.499.999,97
 |  |  |  | Tabella 2 
 =====================================================================
 Regione        |    Obiettivi di risparmio Anno 2005 euro ===================================================================== Piemonte               |                                2.110.872,41 Lombardia              |                                2.442.337,34 Veneto                 |                                1.818.492,94 Liguria                |                                  721.562,32 Emilia-Romagna         |                                1.655.044,69 Toscana                |                                1.803.264,84 Umbria                 |                                        0,00 Marche                 |                                        0,00 Lazio                  |                                2.392.084,61 Abruzzo                |                                1.094.143,11 Molise                 |                                        0,00 Campania               |                                3.850.000,00 Puglia                 |                                2.364.674,03 Basilicata             |                                  761.662,98 Calabria               |                                2.485.483,61 Totale                 |                               23.500.000,00
 |  |  |  | Tabella 3 
 =====================================================================
 |Totale quota di risparmio |
 Regione    |   per singola Regione    |Quota virtuale Regione S.S. ===================================================================== Piemonte      |            17.092.527,27 | --------------------------------------------------------------------- Valle D'Aosta |                          |                576.425,14 --------------------------------------------------------------------- Lombardia     |            30.560.020,65 | --------------------------------------------------------------------- P.A. Bolzano  |                          |              1.965.821,71 --------------------------------------------------------------------- P.A. Trento   |                          |              1.969.124,94 --------------------------------------------------------------------- Veneto        |            17.001.282,44 | --------------------------------------------------------------------- Friuli V. G.  |                          |              4.995.840,83 --------------------------------------------------------------------- Liguria       |             6.678.381,78 | --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna|            16.726.973,30 | --------------------------------------------------------------------- Toscana       |            15.297.660,66 | --------------------------------------------------------------------- Umbria        |             3.706.572,57 | --------------------------------------------------------------------- Marche        |             6.308.764,26 | --------------------------------------------------------------------- Lazio         |            16.932.591,72 | --------------------------------------------------------------------- Abruzzo       |             5.086.624,46 | --------------------------------------------------------------------- Molise        |             1.284.425,23 | --------------------------------------------------------------------- Campania      |            19.229.339,95 | --------------------------------------------------------------------- Puglia        |            13.763.541,35 | --------------------------------------------------------------------- Basilicata    |             2.306.094,45 | --------------------------------------------------------------------- Calabria      |             8.488.941,22 | --------------------------------------------------------------------- Sicilia       |            18.257.828,65 | --------------------------------------------------------------------- Sardegna      |             6.771.217,42 | --------------------------------------------------------------------- Italia        |           205.492.787,38 |              9.507.212,62
 |  |  |  |  |