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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006 |  | Ulteriori  interventi  urgenti  per  la  delocalizzazione  di tutti i Centri   di  autodemolizione  e  rottamazione  del  comune  di  Roma. (Ordinanza n. 3499). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio  1999  con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per  la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  in  data  15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i quali  e'  stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della Citta'  di  Roma  e  provincia,  in  ordine  alla situazione di crisi socio-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 24 maggio  2002 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002,   lo   stato  d'emergenza  nel  territorio  delle  province  di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio  2003 con il quale e' stato prorogato lo stato d'emergenza nel  territorio  delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in  ordine  alla  situazione  di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento  della  protezione  civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione  di  crisi  socio-ambientale  e  di  protezione civile nel settore  dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma  e  provincia» che all'art. 2 comma 1, lettera i) prevede che il Commissario  delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale, il  numero  e  la  localizzazione  degli  impianti  per  la  messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
 Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento  della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore dello smaltimento  dei  rifiuti  nel  territorio  della  citta'  di  Roma e provincia»,  nonche'  la  successiva  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio   dei   Ministri  dell'8 novembre  2002,  n.  3249  recante «Ulteriori  disposizioni  per fronteggiare l'emergenza nel territorio della  citta'  di  Roma e provincia, nonche' interventi urgenti nelle province  di  Frosinone,  Latina,  Rieti  e  Viterbo  in  ordine alla situazione   di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore  dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 20 marzo  2002,  recante  la  dichiarazione di «grande evento» per il semestre  di  Presidenza  italiana  della  Unione europea, nonche' il successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni  concernenti  la dichiarazione di «grande evento» per il semestre  di  Presidenza  italiana  della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio  2004, con il quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004,  la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del  18 aprile  2003,  che individua, come sede per lo svolgimento di importanti  incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare  denominata  Comando Unita' mobili specializzate Carabinieri «Palidoro»  e,  stante  la  necessita'  di liberare immediatamente il territorio  adiacente  al  complesso  militare in cui insistevano sei centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  la cui presenza avrebbe comportato  l'insorgenza  di  gravi  situazioni  di  rischio,  si  e' ritenuto  necessario stralciare dalle competenze del Presidente della Regione  Lazio,  in  materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in via di Tor di Quinto;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi  ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei Centri   di  autodemolizione  e  rottamazione  di  cui  all'ordinanza 3283/2003 gia' attribuiti al Comandante provinciale dei carabinieri - Commissario delegato;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2005,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio  in  ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2005,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio  in  ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del 2 settembre 2005;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Vista la nota del Prefetto di Roma del 29 novembre 2005;
 Vista la nota della Regione Lazio del 23 dicembre 2005;
 Considerata  l'urgenza  di provvedere urgentemente alla conclusione dell'iter  procedurale  inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei  centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto in localita' di Osteria Nuova;
 D'intesa con la regione Lazio;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la conclusione    dell'iter   procedurale   inerente   alla   definitiva delocalizzazione   in   localita'   Osteria   Nuova  dei  sei  centri precedentemente  siti  in  via  di  Tor  di  Quinto, sia richiesta la valutazione  di  impatto  ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base  della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della meta'.
 2.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle  attivita'  necessarie  alla  definitiva  delocalizzazione  dei centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  di  cui  al comma 1, il Commissario  delegato,  avvalendosi della collaborazione del soggetto attuatore,  puo'  autorizzare,  su  richiesta  degli  Uffici pubblici interessati  dalla  definizione  delle  procedure amministrative, tre unita'  in  servizio  presso  i  medesimi  uffici allo svolgimento di prestazioni  di  lavoro straordinario fino ad un massimo di cinquanta ore  mensili  pro-capite,  oltre  i  limiti  fissati  dalla normativa vigente.
 3.  Per  le  esigenze  di cui al comma 2 il Dipartimento territorio della  regione Lazio, direzione regionale ambiente e cooperazione tra i  popoli,  previa  autorizzazione  di spesa da parte del Commissario delegato,  puo'  avvalersi  di  due  unita'  con  contratto  a  tempo determinato  individuati  con  scelta di carattere fiduciario, tenuto conto  della  professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative per la durata massima di tre mesi.
 4.  Agli  oneri  conseguenti  all'attuazione  dei  commi  2  e 3 si provvede  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  di cui all'art. 2 dell'ordinanza del 2 settembre 2005, n. 3473.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza 2 settembre 2005, n. 3473 e' aggiunto il seguente comma:
 «1-bis.  Il Commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di  competenza,  provvede,  su  proposta del soggetto attuatore ed in deroga  all'art.  14-quater  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241 e successive   modificazioni   ed  integrazioni,  all'approvazione  dei progetti  relativi  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  all'uopo predisposti.».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  In  relazione  alle  conseguenze,  anche  di  ordine  pubblico, derivanti dall'attuale contesto emergenziale concernenti i profili di carattere   tecnico   amministrativo   connessi   alle  attivita'  di autodemolizione  e rottamazione nel comune di Roma e di cui alla nota prefettizia   citata   in   premessa,   il  Commissario  delegato  e' autorizzato, con riferimento agli esiti degli accertamenti espletati, a disporre la predisposizione di un elenco di targhe di veicoli fuori uso,  da consegnare all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di  Roma per le operazioni di cancellazione dal medesimo registro, al fine di garantire l'utenza; a tal scopo, l'Ufficio del P.R.A. di Roma e'  autorizzato,  in via prioritaria ed urgente, a ricevere le targhe di cui all'elenco predisposto dal Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  il compimento delle iniziative previste dalla ordinanza n. 3473  del  2 settembre  2005  il  Commissario  delegato, ove ritenuto indispensabile,  e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,  delle direttive comunitarie e della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto   del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile  1996,  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   articoli 5,   9   e  10 limitatamente  al  dimezzamento  dei  termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
 legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessita' di  accelerazione  del  procedimento  mediante  il  dimezzamento  dei termini;
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16,  17,  comma  2,  18,  20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7,  8,  9,10,14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9,10, 14, 16,  17,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis,  ter,  quater,  quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554  per  le  parti  strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive  modifiche ed integrazioni ed articolo 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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