Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006
Ulteriori interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i Centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma. (Ordinanza n. 3499).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i quali e' stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della Citta' di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 con il quale e' stato prorogato lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia» che all'art. 2 comma 1, lettera i) prevede che il Commissario delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia», nonche' la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia, nonche' interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea, nonche' il successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, che individua, come sede per lo svolgimento di importanti incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare denominata Comando Unita' mobili specializzate Carabinieri «Palidoro» e, stante la necessita' di liberare immediatamente il territorio adiacente al complesso militare in cui insistevano sei centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza avrebbe comportato l'insorgenza di gravi situazioni di rischio, si e' ritenuto necessario stralciare dalle competenze del Presidente della Regione Lazio, in materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in via di Tor di Quinto;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei Centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'ordinanza 3283/2003 gia' attribuiti al Comandante provinciale dei carabinieri - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del 2 settembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Vista la nota del Prefetto di Roma del 29 novembre 2005;
Vista la nota della Regione Lazio del 23 dicembre 2005;
Considerata l'urgenza di provvedere urgentemente alla conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto in localita' di Osteria Nuova;
D'intesa con la regione Lazio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione in localita' Osteria Nuova dei sei centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto, sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della meta'.
2. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attivita' necessarie alla definitiva delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione di cui al comma 1, il Commissario delegato, avvalendosi della collaborazione del soggetto attuatore, puo' autorizzare, su richiesta degli Uffici pubblici interessati dalla definizione delle procedure amministrative, tre unita' in servizio presso i medesimi uffici allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.
3. Per le esigenze di cui al comma 2 il Dipartimento territorio della regione Lazio, direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli, previa autorizzazione di spesa da parte del Commissario delegato, puo' avvalersi di due unita' con contratto a tempo determinato individuati con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative per la durata massima di tre mesi.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 dell'ordinanza del 2 settembre 2005, n. 3473.
 
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza 2 settembre 2005, n. 3473 e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il Commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di competenza, provvede, su proposta del soggetto attuatore ed in deroga all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, all'approvazione dei progetti relativi alle attivita' di cui al comma 1, all'uopo predisposti.».
 
Art. 3.
1. In relazione alle conseguenze, anche di ordine pubblico, derivanti dall'attuale contesto emergenziale concernenti i profili di carattere tecnico amministrativo connessi alle attivita' di autodemolizione e rottamazione nel comune di Roma e di cui alla nota prefettizia citata in premessa, il Commissario delegato e' autorizzato, con riferimento agli esiti degli accertamenti espletati, a disporre la predisposizione di un elenco di targhe di veicoli fuori uso, da consegnare all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Roma per le operazioni di cancellazione dal medesimo registro, al fine di garantire l'utenza; a tal scopo, l'Ufficio del P.R.A. di Roma e' autorizzato, in via prioritaria ed urgente, a ricevere le targhe di cui all'elenco predisposto dal Commissario delegato.
 
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla ordinanza n. 3473 del 2 settembre 2005 il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessita' di accelerazione del procedimento mediante il dimezzamento dei termini;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9,10,14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9,10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive modifiche ed integrazioni ed articolo 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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