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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006 |  | Ulteriori  interventi  di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione  di  criticita'  in  atto  nel  territorio  della  regione Campania,   conseguente   agli  eventi  alluvionali  ed  ai  dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001. (Ordinanza n. 3500). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Viste  le  ordinanze  di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001,  n.  3158  del  12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342  del  5 marzo  2004,  n.  3347  del  2 aprile  2004, n. 3349 del 15 luglio  2005,  concernenti,  tra  l'altro,  interventi  urgenti di protezione  civile  per  fronteggiare  gli  eventi  alluvionali  ed i dissesti  idrogeologici che hanno colpito il territorio del comune di Napoli nei giorni 14 e 15 settembre 2001;
 Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
 Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
 Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto critico in esame;
 Viste  le  note  del  12 e 29 dicembre 2005, con cui il Sindaco del comune   di   Napoli  -  Commissario  delegato  ha  rappresentato  la necessita'  di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;
 Vista  la  nota del 23 dicembre 2005 del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
 Vista  la  nota  del  27 gennaio  2006  del Presidente della Giunta regionale della Campania;
 Viste  le  note  del 13 gennaio e dell'8 febbraio 2006 del Capo del Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Ravvisata,  quindi,  l'esigenza  di  disciplinare le ulteriori fasi realizzative  delle  opere  e  degli  interventi  finalizzati  a dare continuita'  alle  azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di  conseguire  il  definitivo  superamento  del  contesto critico in rassegna;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita l'intesa della regione Campania;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il Presidente della regione Campania ed il Sindaco del comune di Napoli,  commissari  delegati  ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3158/2001, provvedono, in regime ordinario ed in termini  d'urgenza,  all'attuazione  ed al completamento, entro e non oltre  il  31 dicembre  2006, di tutte le iniziative gia' programmate per  il  definitivo  superamento  dei  contesti  critici  di  cui  in premessa.
 2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al comma 1, i commissari  delegati  si  avvalgono della collaborazione degli uffici regionali,   degli   enti   locali   anche   territoriali   e   delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1, i commissari  delegati  sono  autorizzati  ad  avvalersi  dei  soggetti attuatori  nonche'  del  personale gia' operanti presso le rispettive strutture commissariali ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate  in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i  commissari  delegati,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   I   commissari   delegati   trasmettono   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pub  icata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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