Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006 |
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticita' in atto nel territorio della regione Campania, conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001. (Ordinanza n. 3500). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3349 del 15 luglio 2005, concernenti, tra l'altro, interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio del comune di Napoli nei giorni 14 e 15 settembre 2001; Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame; Viste le note del 12 e 29 dicembre 2005, con cui il Sindaco del comune di Napoli - Commissario delegato ha rappresentato la necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita; Vista la nota del 23 dicembre 2005 del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania; Vista la nota del 27 gennaio 2006 del Presidente della Giunta regionale della Campania; Viste le note del 13 gennaio e dell'8 febbraio 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Campania ed il Sindaco del comune di Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3158/2001, provvedono, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento dei contesti critici di cui in premessa. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i commissari delegati si avvalgono della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, i commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi dei soggetti attuatori nonche' del personale gia' operanti presso le rispettive strutture commissariali ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 3. 1. I commissari delegati trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pub icata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2006 Il Presidente: Berlusconi |
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