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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 22 febbraio 2006 |  | Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle  tariffe,  delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione  di  direttive  europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei  servizi  di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
 Rilevata  la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;
 Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
 Espletata  la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto e campo di applicazione
 1.   Il   presente  decreto  ha  per  oggetto  le  disposizioni  di prevenzione  incendi  riguardanti  la progettazione, la costruzione e l'esercizio  di  edifici  e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta  annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attivita' industriali e/o artigianali.
 2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto  si  applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di cui  al  comma  1  di  nuova  costruzione,  agli  edifici  e/o locali esistenti  in  cui  si  insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici  e/o  locali  esistenti  gia' adibiti ad ufficio alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le  approvazioni  previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in   vigore   del   presente  decreto.  Si  intendono  per  modifiche sostanziali  lavori  che  comportino  interventi  di ristrutturazione edilizia  secondo  la  definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera  d),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali  esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
 3.  Gli  edifici  e/o  locali  destinati  ad  uffici  esistenti non ricompresi  nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali e'  richiesto  il  certificato  di  prevenzione  incendi ai sensi del decreto  del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, recante  «Modificazioni  del  decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione  incendi»,  compresi  quelli  in  possesso  di nulla osta provvisorio  in  corso  di  validita' rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre  1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo  IV  dell'allegato  al  presente  decreto  entro  cinque  anni dall'entrata  in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti ai   controlli   di  prevenzione  incendi,  non  e'  richiesto  alcun adeguamento qualora:
 a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
 b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
 |  |  |  | Art. 2. Obiettivi
 1.  Ai  fini  della  sicurezza  antincendio  e  per  conseguire gli obiettivi  di  incolumita'  delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:
 a) minimizzare le cause di incendio;
 b) garantire  la  stabilita'  delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
 c) limitare  la  produzione  e  la  propagazione  di  un incendio all'interno dei locali;
 d) limitare  la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
 e) assicurare  la possibilita' che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
 f) garantire  la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni tecniche
 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata  la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Commercializzazione CE
 1.  I  prodotti  provenienti  da uno degli Stati membri dell'Unione europea   o  dalla  Turchia,  ovvero  da  uno  degli  Stati  aderenti all'Associazione   europea   di   libero  scambio  (EFTA),  firmatari dell'accordo  SEE,  legalmente  riconosciuti  sulla  base  di norme o regole  tecniche  applicate in tali Stati che permettono di garantire un  livello  di  protezione,  ai  fini  della  sicurezza antincendio, equivalente  a  quello  perseguito  dalla  presente regolamentazione, possono  essere  impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni complementari e finali
 1.  Per  gli  edifici  e/o  locali  destinati  ad uffici fino a 500 addetti  che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza   delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  al  presente decreto,  gli  interessati  possono presentare al Comando provinciale dei  Vigili  del fuoco competente per territorio domanda motivata per l'ottenimento  della  deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento ed  esprime  un  proprio motivato parere la cui osservanza e' rimessa alla   diretta   responsabilita'   del  titolare  dell'attivita'.  Le modalita'  di  presentazione  della  domanda devono essere conformi a quanto  stabilito  all'art.  5  del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  104  del  7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle  modalita'  di  presentazione  ed al contenuto delle domande per l'avvio    dei   procedimenti   di   prevenzione   incendi,   nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili  del  fuoco»,  fatta eccezione per i riferimenti relativi alla trasmissione   della   documentazione   alla  Direzione  regionale  o interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra tra  i  servizi  a  pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto e' calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.
 Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il Ministro: Pisanu
 |  |  |  | Allegato REGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE  E  L'ESERCIZIO  DI  EDIFICI  E/O  LOCALI DESTINATI AD
 UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.
 Titolo I
 GENERALITA' 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
 1.  Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda  a  quanto  emanato  con  decreto  del  Ministro dell'interno 30 novembre  1983  (Gazzetta  Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:
 corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e' possibile  l'esodo  in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco  va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio  dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino  al  piu'  prossimo  luogo  sicuro o via di esodo verticale; nel calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche il  percorso  d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad uso comune;
 piano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno  dell'edificio,  normalmente  corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso;
 spazio  calmo:  luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una  via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve avere caratteristiche  tali  da  garantire  la  permanenza  di  persone con ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi;
 edifici  isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed eventualmente   adiacenti   ad   edifici   destinati  ad  altri  usi, strutturalmente  e  funzionalmente  separati  da questi, anche se con strutture di fondazione comuni;
 edifici  a  destinazione  mista: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti;
 scala  di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
 i materiali devono essere incombustibili;
 la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi  gli  eventuali  infissi,  deve possedere, per una larghezza pari  alla  proiezione  della  scala,  incrementata di 2,5 m per ogni lato,   requisiti  di  resistenza  al  fuoco  almeno  REI/EI  60.  In alternativa  la  scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio  e  collegarsi  alle  porte di piano tramite passerelle protette  con  setti  laterali,  a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;
 presenze:   numero   complessivo   di   addetti   e  di  ospiti contemporaneamente  presenti  coincidente con il massimo affollamento ipotizzabile;
 archivi  e  depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del materiale  di  ufficio ove normalmente non vi e' presenza di persone. Non  vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in pianta non eccedente 1,5 m2. 2. Classificazione.
 1.  In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
 tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
 tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
 tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
 tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
 tipo 5: con oltre 1000 presenze.
 Titolo II
 UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
 CON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE 3. Ubicazione. 3.1. Generalita'.
 1.  Gli  edifici  destinati  ad  uffici devono essere ubicati nel rispetto  delle  distanze  di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti,  da  altre  attivita'  che comportino rischi di esplosione o incendio.
 2. Gli uffici possono essere ubicati:
 a) in edifici isolati;
 b) in  edifici  a  destinazione  mista, purche' sia fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;
 3.  Gli  edifici  destinati  ad  uffici  di  tipo  4,  di altezza antincendi  superiore  a  18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
 4.  I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del  piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla  quota  di  -- 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali ubicati  a  quote  comprese  tra  -- 7,5  m e -- 10,0 m devono essere protetti   mediante  impianto  di  spegnimento  automatico  e  devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici. 3.2. Accesso all'area.
 1.  Per  consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del  fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono avere i seguenti requisiti minimi:
 larghezza: 3,50 m;
 altezza libera: 4 m;
 raggio di volta: 13 m;
 pendenza: non superiore al 10%;
 resistenza   al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8  sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
 2.  Per  gli  uffici  ubicati  in  edifici  di altezza antincendi superiore   a  12  m,  deve  essere  assicurata  la  possibilita'  di accostamento  all'edificio  delle  autoscale  dei  Vigili  del fuoco, almeno  ad  una  qualsiasi  finestra o balcone di ogni piano, purche' cio' consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi interni al piano.
 3.  Qualora  non  sia  possibile  soddisfare i predetti requisiti devono  essere  adottate  misure atte a consentire l'operativita' dei soccorsi. 4. Separazioni - Comunicazioni.
 1.   Salvo  quanto  disposto  nelle  specifiche  disposizioni  di prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:
 a) possono   comunicare  direttamente  con  attivita'  ad  essi pertinenti  non  soggette  ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
 b) possono  comunicare  tramite  filtri  a  prova  di  fumo  di caratteristiche  almeno  REI/EI  60 o spazi scoperti con le attivita' soggette  ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la suddetta  limitazione  non  si applica alle seguenti attivita' ad uso esclusivo  degli  uffici  per  le  quali  si  rimanda alle specifiche disposizioni previste nella presente regola tecnica:
 vani  di  ascensori  e  montacarichi  di  cui al punto 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
 archivi  e  depositi  di  cui  al  punto  43  del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
 c) sono  vietate  le  comunicazioni con altre attivita' ad essi non  pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi  del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982), dalle quali   devono  essere  separati  mediante  elementi  costruttivi  di resistenza  al  fuoco  almeno  REI/EI  60 od altro valore maggiore se richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
 2.  Per  le  attivita'  accessorie  di cui al successivo punto 8, soggette  o  meno  ai  controlli  dei  Vigili  del fuoco ai sensi del decreto  del  Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, si applicano le disposizioni riportate allo stesso punto. 5. Caratteristiche costruttive. 5.1. Resistenza al fuoco.
 1.  Le  strutture  ed  i  sistemi  di  compartimentazione  devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI secondo quanto riportato:
 piani interrati: R e REI/EI 90;
 edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;
 edifici  di  altezza  antincendi  compresa  tra  24 e 54 m: R e REI/EI 90;
 edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.
 2.  Per  edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad esclusione  dei  piani  interrati, sono consentite caratteristiche di resistenza  al  fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico di incendio.
 3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree a  rischio  specifico  si  applicano  le  disposizioni di prevenzione incendi  all'uopo  emanate  nonche'  quanto  stabilito dalla presente regola tecnica.
 4.  I  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e degli altri elementi   di  chiusura,  devono  essere  valutati  ed  attestati  in conformita'  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998). 5.2. Reazione al fuoco.
 1. I   prodotti   da   costruzione   rispondenti  al  sistema  di classificazione  europeo  di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  2005  (Gazzetta  Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devono essere  installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione  al  fuoco  stabilite  dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).
 2. I  materiali  installati  devono  essere  conformi a quanto di seguito specificato:
 a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,  e'  consentito  l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del  50%  massimo  della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono  essere  impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel caso  in  cui  le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti interne  mobili,  e'  consentito  adottare  materiali  in classe 1 di reazione  al  fuoco  eccedenti  il  50%  della  superficie  totale  a condizione  che  il  piano  sia  protetto  da impianto di spegnimento automatico;
 b) in   tutti   gli   altri   ambienti  e'  consentito  che  le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili  siano  di  classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano  di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
 c) i   materiali   di   rivestimento  combustibili,  nonche'  i materiali  isolanti  in  vista  di  cui  alla  successiva lettera f), ammessi  nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi  vuoti  o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla   precedente   lettera a),   e'  consentita  l'installazione  di controsoffitti  e  di  pavimenti sopraelevati nonche' di materiali di rivestimento  e  di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli  elementi  costruttivi,  purche'  abbiano  classe di reazione al fuoco  non  superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive  condizioni  di  impiego  anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
 d) i  materiali  suscettibili  di prendere fuoco su entrambe le facce  (tendaggi,  ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
 e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
 f) i  materiali  isolanti  in  vista,  con  componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con  componente  isolante  non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse  le  classi  di  reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali isolanti   installati  all'interno  di  intercapedini  devono  essere incombustibili.  E'  consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili  all'interno  di  intercapedini  delimitate  da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.
 3. L'impiego  dei  prodotti  da  costruzione  per  i  quali  sono prescritti  specifici  requisiti  di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente  a  quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i prodotti  da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del  Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.
 4.  E'  consentita  la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti  e  dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti vernicianti  omologati  di  classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalita'  e  le  indicazioni  contenute  nel  decreto  del  Ministro dell'interno  6 marzo  1992  (Gazzetta  Ufficiale  n. 66 del 19 marzo 1992). 5.3. Compartimentazione.
 Gli  edifici  devono  essere suddivisi in compartimenti, anche su piu' piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente tabella.
 
 =====================================================================
 | Attivita' di cui al  |  Attivita' di cui al Altezza antincendi (in| punto 3.1., comma 2, | punto 3.1., comma 2,
 metri)        |  lettera a) (in m2)  |  lettera b) (in m2) ===================================================================== sino a 12....         |        6.000         |         4.000 --------------------------------------------------------------------- da 12 a 24....        |        4.000         |         3.000 --------------------------------------------------------------------- da 24 a 54....        |        2.000         |         1.500 --------------------------------------------------------------------- oltre 54....          |        1.000         |         1.000
 
 6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza. 6.1. Affollamento.
 1. Il massimo affollamento ipotizzabile e' fissato in:
 a) aree  destinate  alle  attivita'  lavorative:  0,1 pers/m2 e comunque  pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;
 b) aree ove e' previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;
 c) spazi  per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere  ed  in  piedi  autorizzati,  compresi  quelli previsti per le persone con ridotte od impedite capacita' motorie. 6.2. Capacita' di deflusso.
 1.  Al  fine  del  dimensionamento  delle uscite, le capacita' di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
 a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
 b) 37,5  per  locali  con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
 c) 33  per  locali  con  pavimento  a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento. 6.3. Sistema di vie di uscita.
 1.  Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato  in  base  al  massimo affollamento ipotizzabile ed alle capacita'  di  deflusso  stabilite.  Il sistema di vie di uscita deve essere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti all'esterno  dell'edificio.  Il  percorso  puo' comprendere corridoi, vani  di  accesso  alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
 2.  L'altezza  dei  percorsi  deve essere non inferiore a 2 m. La larghezza   utile   dei   percorsi  deve  essere  misurata  deducendo l'ingombro  di  eventuali  elementi  sporgenti  con  esclusione degli estintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delle uscite,  va  eseguita  nel  punto  piu'  stretto  della luce. Tra gli elementi  sporgenti  non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.
 3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
 4.  I  pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere  superfici  sdrucciolevoli. Lungo i percorsi d'esodo non devono essere   installati  specchi  se  possono  trarre  in  inganno  sulla direzione   dell'uscita.   Le  superfici  trasparenti  devono  essere idoneamente segnalate.
 5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedite capacita' motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto  almeno  uno  spazio  calmo.  Gli  spazi calmi devono essere dimensionati  in  base  al  numero  di  utilizzatori  previsto  dalle normative  vigenti.  Le  caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno pari a quelle richieste per l'edificio. 6.4. Numero delle uscite.
 1.  Il  numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve essere   inferiore   a  due,  ubicate  in  posizione  ragionevolmente contrapposta. 6.5. Larghezza delle vie di uscita.
 1.  La  larghezza  utile delle vie di uscita deve essere multipla del  modulo  di  uscita  e  non  inferiore a due moduli. La larghezza totale  delle  uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, e' determinata  dal  rapporto tra il massimo affollamento e la capacita' di deflusso del piano.
 2.  Per gli uffici che occupano piu' di due piani fuori terra, la larghezza  totale  delle  vie di uscita che immettono in luogo sicuro all'aperto  deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di due  piani  consecutivi,  con  riferimento  a  quelli aventi maggiore affollamento.
 3.  Nel  computo  della  larghezza  delle uscite sono conteggiate anche   le  porte  d'ingresso,  quando  queste  sono  apribili  verso l'esterno. 6.6. Lunghezza delle vie di uscita.
 1. La lunghezza massima del percorso di esodo e' fissata in:
 45  m  sino  a  raggiungere  un  luogo  sicuro  dinamico oppure l'esterno dell'attivita';
 30 m per raggiungere una scala protetta.
 2.  La  misurazione  della lunghezza va effettuata dalla porta di uscita  di  ciascun  locale  con  presenza di persone e da ogni punto degli  spazi  comuni  (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta.
 3.  La  lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a 15 m. 6.7. Porte.
 1.  Le  porte  delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso dell'esodo  a  semplice  spinta.  I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
 2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di sicurezza, possono anche essere:
 di tipo girevole, se accanto e' installata una porta apribile a spinta verso l'esterno;
 di  tipo  scorrevole  con azionamento automatico, unicamente se possono  essere  aperte  a  spinta  verso  l'esterno (con dispositivo appositamente  segnalato)  e  restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.
 3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle  rampe,  ma  sul  pianerottolo  senza  ridurne la larghezza. Le superfici   trasparenti  delle  porte  devono  essere  costituite  da materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate. 6.8. Scale.
 1.  I  vani  scala,  in  funzione  dell'altezza  antincendi degli edifici, devono essere:
 di tipo protetto: fino a 24 m;
 a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.
 2.  Sono  ammesse  scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani fuori terra.
 3.  Le  caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  devono essere conformi a quanto stabilito al punto 5.1.
 4.  Le  rampe  delle  scale  utilizzate per l'esodo devono essere rettilinee,  non  devono  presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a pianta  rettangolare,  alzata  e pedata costanti, rispettivamente non superiore  a  17  cm  e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee  a  condizione  che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni  quindici  gradini  e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
 5.  I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione in  sommita' (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1 m2,   con   sistema   di   apertura   degli   infissi  comandato  sia automaticamente  da  rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo   posto   in  prossimita'  dell'entrata  alle  scale,  in posizione segnalata. 6.9. Impianti di sollevamento - scale mobili.
 1.  Le  caratteristiche  dei  vani degli impianti di sollevamento debbono   rispondere   alle   specifiche   disposizioni   vigenti  di prevenzione incendi.
 2.  Gli  impianti  di sollevamento (ascensori e montacarichi) non devono  essere  utilizzati  in  caso  d'incendio  ad  eccezione degli ascensori antincendio e di soccorso.
 3.  Gli  ascensori  e le scale mobili non vanno computati ai fini del  dimensionamento  delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso di  incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili, nonche' il riporto degli ascensori al piano di riferimento.
 4.  Laddove  sono  previste scale di tipo protetto e/o a prova di fumo,  i  vani  corsa  degli  impianti  di sollevamento devono essere almeno  di  tipo  protetto  con  caratteristiche  REI/EI  in funzione dell'altezza dell'edificio. 6.10. Ascensori antincendio e di soccorso.
 1.  Negli  edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono  essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.
 2.  Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri, in  aggiunta  agli  ascensori  antincendio,  devono  essere  previsti ascensori  di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani. 7. Aerazione.
 1.   L'edificio,  ai  fini  antincendi,  deve  essere  dotato  di aerazione  secondo  le  vigenti  norme  di buona tecnica; ove non sia possibile   l'aerazione  naturale  si  puo'  fare  ricorso  a  quella meccanica  con  impianto  di  immissione e di estrazione, in grado di funzionare anche in caso di emergenza. 8. Attivita' accessorie. 8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.
 1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali di  pubblico  spettacolo  ed  intrattenimento  per i locali aperti al pubblico  con  capienza  superiore a 100 posti, ai locali destinati a riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attivita' adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni. 8.1.1. Ubicazione.
 1.  I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del  piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla  quota di -- 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti locali,  se ubicati a quote comprese tra -- 7,5 m e -- 10,0 m, devono essere  protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici. 8.1.2. Parti comunicanti.
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  in altri punti della presente regola  tecnica  e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative alle   aree   a   rischio   specifico,   sono   ammesse  le  seguenti comunicazioni:
 a) locali  con  capienza  fino  a  100  persone:  comunicazione diretta con altri ambienti dell'attivita';
 b) locali  con  capienza superiore a 100 persone, non aperti al pubblico:   elementi   di  separazione,  ivi  comprese  le  porte  di comunicazione  con  altri ambienti dell'attivita', di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30. 8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.
 1.  Per  quanto  concerne  i  requisiti  di reazione al fuoco dei materiali  si  applicano  le  prescrizioni  previste  per i locali di pubblico spettacolo. 8.1.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
 1.  L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le persone  trovano  posto  in  sedili  distribuiti  in  file,  gruppi e settori,  e'  determinato dal numero di posti; negli altri casi viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densita' di affollamento non  superiore  a  0,7  persone/m2  da dichiarare a cura del titolare dell'attivita'.
 2.  I  locali  devono  disporre  di un sistema organizzato di vie d'esodo avente le seguenti caratteristiche:
 a) i  locali con capienza superiore a 100 persone devono essere serviti  da  uscite  che, per numero e per dimensioni, siano conformi alle  vigenti  norme  per  i locali di pubblico spettacolo. Almeno la meta'  di  tali  uscite  devono addurre direttamente all'esterno o in luogo  sicuro  dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
 b) i  locali  con  capienza  complessiva  tra  50 e 100 persone devono  essere  dotati  di  almeno  due  uscite, la cui larghezza sia conforme  alle  vigenti  norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico  spettacolo,  che  immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
 c) i  locali con capienza inferiore a 50 persone e' ammesso che siano  serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;
 d) i locali con capienza fino a 25 persone e' ammesso che siano serviti  da  una  sola  uscita,  di larghezza non inferiore a 0,80 m, senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo. 8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere.
 1.  Per  i  locali  con  capienza  superiore  a  50  persone,  la distribuzione  dei  posti  a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni  per  i  locali  di  pubblico  spettacolo.  Sono ammesse particolari  sistemazioni  distributive, funzionali alle esigenze del caso,  purche'  non  costituiscano  impedimento  ed  ostacolo  per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza. 8.2. Locali per servizi logistici.
 1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti con   annessi   impianti  di  cucina  e/o  lavaggio  delle  stoviglie alimentati   a   combustibile   liquido   o  gassoso,  devono  essere rispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.
 2.  Sono  ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di 25  posti  letto  purche'  rispondenti  alla  specifica  normativa di prevenzione  incendi per attivita' ricettive, separate dagli ambienti adibiti  ad  ufficio  con  elementi  costruttivi  e  porte REI/EI 60. L'eventuale  abitazione del custode deve essere separata con elementi costruttivi  aventi  caratteristiche  di  resistenza  al fuoco almeno REI/EI  60  e  puo'  comunicare  tramite porta almeno EI 60 munita di dispositivo di autochiusura. 8.3. Archivi e depositi. 8.3.1. Archivi  e  depositi  di materiali combustibili con superficie fino a 15 m2.
 1.  E'  consentito  destinare  ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
 gli  elementi  di  separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere  caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI/EI 30;
 il  locale  deve  essere  protetto  con  rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
 all'esterno  del locale, in prossimita' della porta di accesso, deve  essere  posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B;
 il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2. 8.3.2. Archivi  e  depositi  di materiali combustibili con superficie fino a 50 m2.
 1.  E'  consentito  destinare  ad archivi e depositi di materiali combustibili  locali di piano di superficie non eccedente 50 m2, alle seguenti condizioni:
 gli  elementi  di  separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere  caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
 la  superficie  di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per  l'aerazione  naturale  il  rapporto  di  superficie predetto, e' ammesso  il  ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora,   da   garantire  anche  in  situazioni  di  emergenza, sempreche'  sia  assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno  al  25% di quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
 il  locale  deve  essere  protetto  con  rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
 sia  all'interno  che  all'esterno  del  locale, in prossimita' della  porta  di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile  avente  carica  minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B;
 il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2. 8.3.3. Archivi  e  depositi  di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m2.
 1.  E'  consentito  destinare  ad archivi e depositi di materiali combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 50 m2, alle seguenti condizioni:
 la  superficie  lorda  di  ogni  singolo locale non puo' essere superiore  a  1000  m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani interrati;
 gli  elementi  di  separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere  caratteristiche di resistenza  al  fuoco  congrue  con  il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90;
 la  superficie  di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per  l'aerazione  naturale  il  rapporto  di  superficie predetto, e' ammesso  il  ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora,   da   garantire  anche  in  situazioni  di  emergenza, sempreche'  sia  assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno  al  25% di quella richiesta; l'aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
 il  deposito  deve  essere  protetto  da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme;
 all'interno  di  ogni  locale  deve  essere previsto un congruo numero  di  estintori  portatili  aventi  carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B;
 il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.
 2.  Per  depositi  con  carico  di  incendio superiore a 60 kg/m2 ovvero con superficie superiore a 200 m2, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
 l'accesso   deve   avvenire   dall'esterno,  attraverso  spazio scoperto  o  intercapedine  antincendi,  oppure dall'interno, tramite filtro a prova di fumo;
 l'aerazione,  esclusivamente  di  tipo  naturale,  deve  essere ricavata  su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi;
 il  locale  deve  essere  protetto  da  impianto di spegnimento automatico. 8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili.
 1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. E' consentito  detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici   dotati   di  bacino  di  contenimento,  prodotti  liquidi infiammabili,     strettamente     necessari    per    le    esigenze igienico-sanitarie.  Tali  armadi  devono  essere  ubicati nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale. 8.4. Autorimesse.
 1.  Le  autorimesse  devono  essere realizzate nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. 9. Servizi tecnologici. 9.1. Impianti di produzione di calore.
 1.  Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati a  regola  d'arte  e  nel  rispetto  delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
 2.   E'   fatto   divieto   di  utilizzare  apparecchi  portatili funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei locali;  sono altresi' vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di calore a fiamma libera. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione. 9.2.1. Generalita'.
 1.  Gli  impianti  di condizionamento e/o di ventilazione possono essere  di  tipo  centralizzato  o  localizzato. Tali impianti devono possedere  requisiti  che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 non    alterare    le   caratteristiche   degli   elementi   di compartimentazione;
 evitare  il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
 non  produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
 non  costituire  elemento  di  propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
 2.  Tali  obiettivi  si  considerano  raggiunti  se  gli impianti vengono  realizzati  a  regola  d'arte  e  conformemente  a quanto di seguito riportato. 9.2.2. Impianti centralizzati.
 1.  Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
 2.  I  gruppi  frigoriferi  devono  essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
 3.   L'aerazione   nei  locali  dove  sono  installati  i  gruppi frigoriferi   non   deve  essere  inferiore  a  quella  indicata  dal costruttore   dei  gruppi  stessi,  con  una  superficie  minima  non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
 4.  Nei  gruppi  frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni  prodotti  non  infiammabili  e  non  tossici.  I  gruppi refrigeratori  che  utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere  installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche  analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate a gas.
 5.   Le   centrali   frigorifere  destinate  a  contenere  gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le  disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
 6.  Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico. 9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria.
 1.  Le  condotte  di  distribuzione  e ripresa aria devono essere conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003).
 2. Le condotte non devono attraversare:
 luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
 vani scala e vani ascensore;
 locali  che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
 3.  Qualora,  per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto  sopra  indicato,  le  condotte  devono  essere  separate  con strutture  REI/EI  di  classe  pari  al  compartimento interessato ed intercettate     con    serrande    tagliafuoco    aventi    analoghe caratteristiche.
 4.  Qualora  le  condotte  attraversino  elementi costruttivi che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza  degli attraversamenti, una serranda avente resistenza al  fuoco  pari  a  quella  della  struttura  attraversata,  azionata automaticamente  e  direttamente  da rivelatori di fumo; inoltre tale serranda   deve   essere  collegata  alla  centrale  di  controllo  e segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.
 5.  Negli  attraversamenti  di  pareti e solai, lo spazio attorno alle  condotte  deve  essere  sigillato  con materiale incombustibile senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. 9.2.4. Dispositivi di controllo.
 1.  Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale,  situato  in  un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
 2.  Inoltre,  gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu' compartimenti,  devono  essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori  di  fumo  che  comandino  automaticamente  l'arresto  dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
 3.  L'intervento  dei  rivelatori  deve  essere  segnalato  nella centrale di controllo.
 4.  L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve   consentire   la   rimessa  in  marcia  dei  ventilatori  senza l'intervento manuale dell'operatore. 9.2.5. Schemi funzionali.
 1.  Per  ciascun  impianto  deve  essere  predisposto  uno schema funzionale in cui risultino:
 gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;
 l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
 l'ubicazione delle macchine;
 l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
 lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
 la  logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza. 9.2.6. Impianti localizzati.
 1.  E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoli apparecchi,   a   condizione  che  il  fluido  refrigerante  sia  non infiammabile   e  non  tossico.  E'  comunque  escluso  l'impiego  di apparecchiature a fiamma libera. 9.3. Impianti elettrici. 9.3.1. Caratteristiche.
 1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita' alla  legge  n.  186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
 a) devono  possedere  caratteristiche  strutturali, tensione di alimentazione  e  possibilita'  di  intervento  individuate nel piano della  gestione  delle  emergenze  tali  da  non  costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
 b) non   devono  costituire  causa  primaria  d'incendio  o  di esplosione;
 c) non   devono   fornire   alimento   o  via  privilegiata  di propagazione   degli   incendi;   il  comportamento  al  fuoco  della membratura  deve  essere  compatibile  con  la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
 d) i  cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per  la  emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica;
 e) devono  essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
 f) devono   disporre   di  apparecchi  di  manovra  ubicati  in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
 2.  I  seguenti  sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
 a) illuminazione;
 b) allarme;
 c) rivelazione;
 d) impianti di estinzione;
 e) ascensori antincendio;
 f) ascensori di soccorso;
 g) impianto di diffusione sonora.
 3.   L'alimentazione  di  sicurezza  deve  essere  automatica  ad interruzione  breve (minore o uguale a  0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione,  allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore o  uguale  a   15  sec.)  per  ascensori  antincendio  e di soccorso, impianti   di   estinzione  ed  impianto  di  diffusione  sonora.  Il dispositivo   di  carica  degli  accumulatori  deve  essere  di  tipo automatico  e  tale  da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:
 a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
 b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;
 c) impianti   di   estinzione:   1   ora,  fatto  salvo  quanto diversamente previsto al successivo punto 10;
 d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.
 4.  L'installazione  dei  gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.
 5.  L'impianto  di  illuminazione  di  sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux  ad  1 m  di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade   con   alimentazione   autonoma,   purche'   assicurino   il funzionamento per almeno un'ora.
 6.  Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. 10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.
 1.  Gli  uffici  devono  essere  protetti  con mezzi portatili di estinzione  incendi nonche' con impianti di tipo conforme a quanto di seguito indicato.
 2.  Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono   essere  realizzati  e  installati  a  regola  d'arte  ed  in conformita' a quanto di seguito indicato. 10.1. Estintori.
 1.  Gli  uffici  devono  essere  dotati  di  estintori  portatili conformi alla normativa vigente; il numero e la capacita' estinguente degli  estintori  portatili devono rispondere ai criteri stabiliti al punto  5.2  dell'allegato  V  al  decreto  del  Ministro dell'interno 10 marzo  1998  (Supplemento  ordinario  Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile  1998),  con  riferimento ad attivita' a rischio di incendio elevato.
 2.  Gli  estintori  devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile  e  visibile,  distribuiti  in modo uniforme nell'area da proteggere;  a  tal  fine  e'  consigliabile  che gli estintori siano ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimita' delle aree e impianti a rischio specifico. 10.2. Impianti di estinzione incendi. 10.2.1. Reti naspi/idranti.
 1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idranti secondo quanto nel seguito precisato.
 2.  Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita' di   installazione,   i   collaudi  e  le  verifiche  periodiche,  le alimentazioni   idriche  e  i  criteri  di  calcolo  idraulico  delle tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.
 3.  Le  caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione sono quelle  definite  per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 3.
 4.  Negli  uffici  di  tipo  5  deve  essere  prevista  anche  la protezione esterna.
 5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati da spazi  scoperti, la tipologia degli impianti puo' essere correlata al numero  di  presenze  del  singolo  corpo  di  fabbrica,  purche'  le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o  fuori  terra,  cunicoli  tecnici  e  simili)  siano  protette,  in corrispondenza  di  ciascun  innesto  con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 5.1. 10.2.2. Impianto di spegnimento automatico.
 1.  Oltre  che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico a protezione di ambienti  con  carico  d'incendio  superiore  a 50 kg/m2, fatto salvo quanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.
 2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e  le  apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzati ed  installati  a  regola  d'arte  secondo  le vigenti norme di buona tecnica. 11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. 11.1. Generalita'.
 1.  Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:
 segnalatori  di  allarme  incendio  del tipo a pulsante manuale opportunamente  distribuiti  ed ubicati, in ogni caso, in prossimita' delle uscite;
 impianto  fisso  di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi  in  grado  di  rilevare  e segnalare a distanza un principio d'incendio. 11.2. Caratteristiche.
 1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
 2.  La  segnalazione  di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori  deve  determinare  una segnalazione ottica ed acustica di allarme  incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato.
 3.   L'impianto  deve  consentire  l'azionamento  automatico  dei dispositivi di allarme posti nell'attivita' entro:
 a) un   primo   intervallo   di   tempo   dall'emissione  della segnalazione  di  allarme  proveniente  da  2  o  piu'  rivelatori  o dall'azionamento  di  un  qualsiasi  pulsante manuale di segnalazione d'incendio;
 b) un   secondo  intervallo  di  tempo  dall'emissione  di  una segnalazione  di  allarme  proveniente  da  un  qualsiasi rivelatore, qualora   la   segnalazione   presso   la  centrale  di  controllo  e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.
 I   predetti  intervalli  di  tempo  devono  essere  definiti  in considerazione  della  tipologia  dell'attivita' e dei rischi in essa esistenti, nonche' di quanto previsto nel piano di emergenza.
 4.  Ai  fini  dell'organizzazione  della sicurezza, l'impianto di rivelazione  puo'  consentire  l'attivazione automatica di una o piu' delle seguenti azioni:
 chiusura  di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta la  segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
 disattivazione    elettrica   degli   eventuali   impianti   di ventilazione e/o condizionamento;
 attivazione   di   eventuali   sistemi  antincendio  automatici (estinzione, evacuazione fumi, etc.);
 chiusura   di   eventuali   serrande  tagliafuoco  poste  nelle canalizzazioni  degli  impianti  di  ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
 eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza.
 5.  Per  i  rivelatori  ubicati  nei  depositi  in  cui il carico d'incendio  e' superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta e' superiore  a  200 m2,  devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere   previsti  per  quei  rivelatori  che  sorvegliano  aree  non direttamente  presidiate  per  mancanza  di persone o di un controllo diretto  nonche'  intercapedini  comprese  nei  controsoffitti  e nei pavimenti  sopraelevati  qualora  vi  siano  installati  impianti che possano determinare rischi di incendio. 12. Sistema di allarme.
 1.  Gli  uffici  devono essere dotati di un sistema di allarme in grado  di  avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in  caso  di  incendio  allo  scopo  di  dare avvio alle procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati,  in  grado  di  segnalare  il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio  o  delle  parti  di  esso  coinvolte dall'incendio. La diffusione  degli  allarmi  sonori  deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.  Le  procedure  di  diffusione  dei  segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 13. Segnaletica di sicurezza.
 1.  Si  applicano  le  vigenti  disposizioni sulla segnaletica di sicurezza,  espressamente  finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
 2. In particolare la cartellonistica deve indicare:
 le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;
 i punti di raccolta e gli spazi calmi;
 l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
 i divieti di fumare ed usare fiamme libere;
 il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con esclusione di quelli antincendio;
 i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
 i pulsanti di allarme.
 3.   Alle   attivita'   a   rischio  specifico  si  applicano  le disposizioni  sulla  cartellonistica  di  sicurezza  contenute  nelle relative normative. 14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
 1.  I  criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la  sicurezza  antincendio,  sono enunciati negli specifici punti del decreto  del  Ministro  dell'interno  10 marzo  1998, con particolare riferimento a:
 riduzione della probabilita' di insorgenza di un incendio;
 controllo  e  manutenzione  degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l'efficienza;
 formazione e informazione del personale;
 pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.
 2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma precedente devono essere riportati in un apposito registro dei controlli.
 3.  E'  fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano, in   prossimita'   degli  accessi,  e,  in  ogni  caso  ove  ritenuto necessario,   precise   istruzioni   relative  al  comportamento  del personale   e  del  pubblico  in  caso  di  emergenza,  corredate  da planimetrie  del  piano  medesimo  che  riportino,  in particolare, i percorsi   da  seguire  per  raggiungere  le  scale  e  le  uscite  e l'ubicazione delle attrezzature antincendio.
 Titolo III
 UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
 FINO A CINQUECENTO PRESENZE 15. Uffici di tipo 1.
 1.  Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.
 2.   Oltre   ai   criteri  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro dell'interno  10 marzo  1998,  devono  essere  osservate  le seguenti prescrizioni:
 a) gli    elementi    portanti   e   separanti   devono   avere caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco almeno R e REI/EI 30 per i piani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;
 b) i  locali  ubicati  ai  piani  interrati  devono disporre di almeno  due  vie  di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;
 c) gli  impianti  devono  essere realizzati in conformita' alla regola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;
 d) le   attivita'   accessorie   devono  essere  conformi  alle disposizioni di cui al punto 8 del titolo II.
 3.  Devono  inoltre  essere  osservate  le disposizioni di cui al titolo II,  punti 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio basso, 13 e 14. 16. Uffici di tipo 2.
 1.  Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:
 3;  4;  5.1,  con  la  precisazione  che  per  uffici  di nuova realizzazione  da  insediare  in  edifici  esistenti la resistenza al fuoco  puo'  essere  ridotta  di  una  classe  a  condizione  che sia installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico  esteso a tutta l'attivita';  5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella prima  colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in edifici  esistenti e' consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6  si  faccia  riferimento  ai  corrispondenti  parametri  previsti nell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998; 7;  8;  9;  10.1,  con riferimento ad attivita' a rischio di incendio basso;  10.2,  considerando  per  la  rete naspi/idranti il livello 1 previsto  dalla  norma  UNI  10779,  con  esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14. 17. Uffici di tipo 3.
 1.  Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:
 3;  4;  5.1,  con  la  precisazione  che  per  uffici  di nuova realizzazione  da  insediare  in  edifici  esistenti la resistenza al fuoco  puo'  essere  ridotta  di  una  classe  a  condizione  che sia installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico  esteso a tutta l'attivita'; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita' a   rischio  di  incendio  medio;  10.2,  considerando  per  la  rete naspi/idranti  il  livello  2  previsto  dalla  norma  UNI 10779, con esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.
 Titolo IV
 UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI
 DI PREVENZIONE INCENDI
 1.  Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:
 a) 5.1,  con  i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:
 piani interrati: R e REI/EI 60;
 edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;
 edifici  di  altezza  antincendi  compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60;
 edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;
 b) 5.2  comma  1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3. E'  consentito  mantenere  in  uso  tendaggi  e mobili imbottiti gia' utilizzati  nell'attivita'  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente  regola  tecnica,  anche  se  non  rispondenti  ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del punto 5.2.
 c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:
 
 =====================================================================
 | Superficie massima dei compartimenti Altezza antincendi (in metri)|                (in m2) ===================================================================== sino a 12....                |                 8.000 --------------------------------------------------------------------- da 12 a 24....               |                 6.000 --------------------------------------------------------------------- da 24 a 54....               |                 4.000 --------------------------------------------------------------------- oltre 54....                 |                 2.000
 
 d)   6,   con   esclusione  del  punto  6.10,  inoltre  per  le caratteristiche  R  e  REI/EI  si  deve  far  riferimento  ai  valori riportati  nella  precedente lettera a) mentre per quanto riguarda la tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:
 edifici  con  altezza  antincendi  fino a 32 m: scale di tipo protetto  fatto  salvo  il  caso  in cui sia possibile raggiungere un luogo  sicuro  all'esterno  con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 metri;
 edifici  con  altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di fumo o esterne.
 E'  consentito  incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei  corridoi  ciechi  di  ulteriori  10  metri  a condizione che sia installato  un  impianto automatico di rilevazione e allarme incendio esteso  all'intera  attivita' e che i materiali installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.
 In  merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando che almeno  una  deve essere non inferiore a 1,20 m, e' consentito che le restanti  abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m, purche' conteggiate pari ad un modulo di uscita.
 e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d); 10,  restano  tuttavia  validi  gli  impianti  idrici  antincendio  a naspi/idranti  gia'  installati, a condizione che siano assicurate le caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione  previste per la protezione  interna  dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di  rischio  2;  in caso di difficolta' di accesso alle aree da parte dei  mezzi  di  soccorso  dei  Vigili del fuoco, deve essere prevista anche la protezione esterna.
 f) 11.1,  limitatamente  al primo comma (pulsanti manuali); 12; 13 e 14.
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