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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2006 |  | Programmazione  dei  flussi  di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi  Stati  membri  dell'Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni,  ed  in  particolare l'art. 3, comma 4, che dispone la determinazione   di   quote   massime   di   ingresso  di  lavoratori extracomunitari   con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri;
 Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del  Trattato  di  adesione  all'Unione  europea tra gli Stati membri dell'Unione  europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica  di  Estonia,  la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania,  la  Repubblica  di  Malta,  la  Repubblica  di Polonia, la Repubblica  Slovacca,  la  Repubblica  di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
 Considerato  che,  secondo  le previsioni del predetto Trattato, in deroga  agli  articoli da  1  a  6  del  regolamento  CEE n. 1612/68, ciascuno   Stato  membro  puo'  continuare  ad  applicare  le  misure nazionali  per  la  disciplina  dell'accesso  al  proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile  2004 con il quale e' stato disposto, secondo le previsioni del  predetto  Trattato  di  adesione,  di non applicare per il primo biennio  dalla  data  del  1° maggio  2004  gli articoli da 1 a 6 del regolamento  CEE  n.  1612/68,  ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
 Tenuto   conto   che  le  misure  nazionali  devono  assicurare  un trattamento  preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto  ai  lavoratori  cittadini  di Stati terzi e che non possono determinare  per  i  cittadini  degli  Stati membri di nuova adesione sopra  indicati  condizioni  di  accesso  al  mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
 Tenuto  conto  che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' in corso  di  emanazione  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  il  quale  sono  determinate in un massimo di 170.000 ingressi  le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2006;
 Rilevato  che  per  far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia e' necessario ed urgente consentire l'ingresso, per  il  2006,  di  una  quota di lavoratori subordinati, a carattere stagionale  e non stagionale, provenienti dai paesi di nuova adesione all'Unione europea;
 Considerato  che,  a  decorrere  dal 1° maggio 2004, il trattamento preferenziale  si e' manifestato nell'integrale accoglimento di tutte le  richieste di autorizzazione al lavoro regolarmente presentate per i  cittadini  dei  nuovi  paesi  aderenti all'Unione europea, e nella predisposizione  di  una  procedura  semplificata  e  accelerata  che prevede  l'immediata  concessione  della carta di soggiorno piuttosto che  del permesso di soggiorno, dell'esenzione dal visto d'ingresso e dal contratto di soggiorno;
 Decreta:
 Art. 1.
 Per  l'anno  2006  --  in  linea  di continuita' con il trattamento preferenziale  applicato dal 1° maggio 2004 -- sono ammessi in Italia per  motivi  di  lavoro  subordinato  stagionale  e  non  stagionale, cittadini  dei  nuovi  Stati  membri  dell'Unione  europea di seguito indicati:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,  Repubblica  di Slovenia e Repubblica di Ungheria, entro il limite massimo di 170.000 ingressi.
 |  |  |  | Art. 2. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art.  1  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 150
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