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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | CIRCOLARE 17 febbraio 2006, n. 9 |  | Disposizioni   in   materia   di   spese  per  il  personale  per  le amministrazioni  regionali,  gli  enti locali e gli enti del Servizio sanitario  nazionale.  Articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). |  | 
 |  |  |  | Alle Regioni a statuto ordinario Alle   Regioni  a  statuto  speciale  e
 province   autonome   di  Trento  e  di
 Bolzano
 Alle Province
 Ai Comuni
 Alle Comunita' montane
 Alle Unioni di comuni
 Agli   Enti   del   Servizio  sanitario
 nazionale
 Agli      Organi      di      revisione
 economico-finanziaria   e   ai  collegi
 sindacali presso i predetti enti
 e, per conoscenza:
 Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
 Ministri - Segretariato generale
 Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
 Ministri    -   Dipartimento   funzione
 pubblica - U.P.P.A.
 Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
 generale
 Al  Ministero della salute Dipartimento
 della       qualita'       Dipartimento
 dell'innovazione
 All'Istat
 Alle Ragionerie provinciali dello Stato
 All'A.N.C.I.
 All'U.P.I.
 All'Uncem
 
 Ai  fini  del  concorso  delle  Amministrazioni Regionali, degli Enti Locali   e   degli   Enti   del  Servizio  Sanitario  Nazionale  alla realizzazione   degli   obiettivi   di  finanza  pubblica,  la  legge finanziaria  per  il  2006,  nel  rispetto  degli ambiti di autonomia costituzionalmente  garantiti, dispone, all'art. 1, comma 198, che le spese di personale delle suddette Amministrazioni ed Enti, per ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008,  non possono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%. In  relazione ai numerosi quesiti pervenuti e al fine di una corretta ed  uniforme  applicazione  delle disposizioni indicate in oggetto si forniscono   alcune  precisazioni  sulle  problematiche  di  maggiore interesse. Si  precisa che i contenuti della presente circolare riguardano anche i  consorzi  cui  partecipano  gli  enti  locali, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 2, t.u.e.l.. Va  innanzitutto  premesso  che la riduzione dell'1% e' da intendersi addizionale  rispetto  agli  obiettivi  di  risparmio gia' prefissati dalla  precedente  normativa  limitativa  in  materia di assunzioni a tempo  indeterminato  (art. 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311) appositamente richiamata dal comma 198. Le  componenti  della  spesa da considerare per la determinazione sia della  base  di  calcolo  per la riduzione dell'1% (riferita all'anno 2004),  sia  della  spesa  di competenza di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, sono costituite da:
 - retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio - corrisposte al  personale  dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  e determinato;
 - altre  spese  espressamente  richiamate dal comma 198 per compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa  o  che  presta  servizio con altre forme di rapporto di lavoro   flessibile  (ivi  compresa  la  somministrazione  di  lavoro temporaneo)  o  con  convenzioni.  Sono inoltre inclusi gli eventuali emolumenti  a  carico delle Amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
 - oneri  riflessi  a  carico  del  datore  di  lavoro per contributi obbligatori;
 - IRAP;
 - assegni  per  il  nucleo  familiare,  buoni pasto e spese per equo indennizzo. In   relazione   a   quanto  sopra,  relativamente  sia  all'anno  di riferimento (2004) che agli esercizi interessati (2006, 2007 e 2008), si  precisa  che  vanno  incluse  tra  le spese di personale le somme rimborsate  ad altre Amministrazioni per il personale in posizione di comando. Inoltre, vanno incluse:
 a) per gli Enti Locali:
 - le  spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi  degli articoli. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
 - le  spese  sostenute  per  il personale previsto dall'art. 90 del D.L.vo. n. 267/2000.
 - i  compensi  per  gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2;
 b) per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale:
 - le  spese  per  prestazioni rese da personale dipendente da altri Enti  mediante  convenzione  stipulata tra le Istituzioni interessate (artt.  58,  CCNL  8 giugno 2000, aree terza e quarta della dirigenza del  S.S.N.) qualora direttamente funzionali ai compiti istituzionali degli uffici;
 - le  spese  relative agli incarichi di cui all'art. 15-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Per  tutti  gli enti interessati, vanno invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:
 - le spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - per  il solo anno 2006, le spese per il personale con contratti di formazione  e  lavoro  prorogati al 31.12.2006 dall'art. 1, comma 243 della legge finanziaria 2006;
 - le  spese  sostenute  dall'Ente per il proprio personale comandato presso  altre  Amministrazioni e per le quali e' previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici;
 - le  spese  di  personale  totalmente  a  carico  di  finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;
 - le  spese  per  lavoro  straordinario  ed altri oneri di personale direttamente  connessi  all'attivita' elettorale, per cui e' previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni; Per  quanto  concerne  le  spese  per  la  formazione  e  le missioni (indennita'  e  rimborsi),  si  precisa  che esse vanno escluse dalle spese  di personale in quanto gia' comprese, ai fini della manovra di finanza  pubblica  per  l'anno  2006,  nell'ambito  delle altre spese correnti. Inoltre  gli  Enti  Locali potranno escludere le spese sostenute, nel corso  degli armi 2005 e 2006, per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate, cosi' come specificate al punto B 3.1, lettera h, della circolare n. 8 del 17 febbraio 2006. Ai  fini  della  corretta determinazione della base di calcolo per la riduzione  dell'  1%,  occorre prendere in considerazione l'importo a consuntivo   -  per  gli  Enti  con  contabilita'  finanziaria  vanno considerati  gli  impegni  di  spesa - relativo alle predette voci di spesa  dell'anno  2004,  da  cui  vanno  detratti  gli emolumenti per arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  conseguenti al rinnovo dei contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  (comma 199, lettera a). Sugli  importi  cosi'  determinati va applicata la prevista riduzione dell' 1 %. Per  quanto  concerne  la  spesa di competenza di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, essa va considerata al netto degli oneri derivanti dai  rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo l'anno 2004 (comma 199, lettera b) e non puo' superare l'importo come sopra calcolato. Si  ricorda  che,  ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  di risparmio,  gli  Enti  destinatari della limitazione di spesa possono fare   riferimento   (comma   200)   alle  disposizioni  direttamente applicabili  alle  amministrazioni  dello Stato (commi 187 e da 189 a 197)  riguardanti  il  contenimento della spesa per la contrattazione integrativa,  i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche'  altre  specifiche misure in materia di personale. Per quanto riguarda  la possibilita' di sottoporre a restrizioni la spesa per la contrattazione  integrativa, si precisa che la disposizione opera con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e  interessa  anche  la  spesa  per  la contrattazione decentrata del personale delle aree dirigenziali e dei segretari comunali. Per  gli  Enti  Locali,  ai  sensi  del  comma 201, al raggiungimento dell'obiettivo   di   riduzione  della  spesa  di  personale  possono concorrere  anche  eventuali  risparmi  nelle  spese di funzionamento degli organi  istituzionali.  A tal proposito si precisa che la concorrenza alla  limitazione delle spese di detti risparmi e' possibile solo per la  parte  eventualmente  eccedente la riduzione del 10% prevista dal precedente comma 54. Il  comma  203  stabilisce  che,  per gli Enti del Servizio sanitario nazionale,  le  misure  di  contenimento  delle  spese  di  personale previste  dal  comma  198  costituiscono  strumento  di rafforzamento dell'Intesa  Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e che i relativi effetti vengono  valutati  nell'ambito  del  tavolo  tecnico  previsto  dalla medesima Intesa. Il  comma  204  prevede, per gli Enti Locali e le Regioni, specifiche modalita'  per il controllo e la verifica del rispetto dell'obiettivo di   risparmio,   con  lo  specifico  coinvolgimento  dell'organo  di revisione contabile degli Enti. Inoltre, configurandosi gli adempimenti previsti dalle norme in esame quali  misure  per  assicurare  il  coordinamento degli interventi in materia di finanza pubblica, gli effetti degli stessi potranno essere oggetto  di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo della  Corte dei Conti, nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui ai commi da 166 a 170 del medesimo art. 1 della piu' volte richiamata legge finanziaria per il 2006.
 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
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