| 
| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | CIRCOLARE 17 febbraio 2006, n. 8 |  | Patto di stabilita' interno per gli anni 2006-2008 per le province, i comuni  e le comunita' montane. Articolo 1, commi da 138 a 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |  | 
 |  |  |  | Alle Province Ai  Comuni  con popolazione superiore a
 5.000 abitanti
 Alle  Comunita' montane con popolazione
 superiore a 50.000 abitanti
 Agli      Organi      di      revisione
 economico-finanziaria degli enti locali
 soggetti al patto di stabilita' interno
 Alle   Regioni  a  statuto  speciale  e
 province   autonome   di  Trento  e  di
 Bolzano
 e, per conoscenza:
 Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
 Ministri - Segretariato generale
 Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
 generale - Sezione enti locali
 Al     Ministero     dell'interno     -
 Dipartimento     affari    interni    e
 territoriali   -   Direzione   centrale
 finanza locale
 Alle regioni a statuto ordinario
 All'Istat
 Alle Ragionerie provinciali dello Stato
 All'A.N.C.I.
 All'U.P.I.
 All'Uncem
 
 A. PREMESSA
 
 La  legge  finanziaria  per  il  2006,  con le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 138 a 150, ha introdotto importanti novita' nell'azione di contenimento della spesa pubblica posta a carico delle autonomie  territoriali  per  il  triennio  2006  -  2008, al fine di ottemperare  agli  obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede comunitaria.
 Le  regole  del patto di stabilita' interno per il triennio 2006 - 2008  per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  (limite demografico valido per il solo anno 2006 mentre per il  2007  e  il  2008  il  limite  coinvolge i comuni con popolazione superiore   a   3.000  abitanti)  e  per  le  comunita'  montane  con popolazione  superiore  a  50.000  abitanti  indicano,  infatti, come fattore  di contenimento su cui intervenire, la spesa individuata non piu'  nel  complesso  delle  spese  correnti  e  delle spese in conto capitale, come previsto dalla legge finanziaria per il 2005, ma nelle due  tipologie di spesa separate: spese correnti, che subiscono forti restrizioni,  al  pari  di  quanto  previsto per lo Stato, e spese in conto capitale, per le quali viene prevista una crescita programmata.
 Preliminarmente,  si  reputa  opportuno  evidenziare che nell'anno 2006  sono  esclusi dalle regole del patto di stabilita' interno, sia relativamente alle spese correnti che alle spese in conto capitale, i comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000 abitanti secondo quanto precisato dalle modifiche alla legge finanziaria 2006, introdotte dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Art. 39-sexies decies, comma 2).
 Naturalmente,  per  il  singolo ente occorrono disposizioni basate non   su   previsioni  ma  su  dati  certi,  per  cui  gli  obiettivi programmatici per il 2006 vengono rapportati ai risultati 2004.
 Pertanto, per l'anno 2006, gli enti locali possono far crescere le proprie  spese  di  parte  capitale, come definite dall'art. 1, comma 143,  della  legge  finanziaria  2006  (nella  presente  circolare il riferimento  all'articolo  non  verra' piu' evidenziato atteso che la legge  finanziaria  2006  e' composta di un solo articolo), in misura non  superiore  all'8,1  %,  rispetto  al corrispondente ammontare di spese   in   conto   capitale  registrato  nell'anno  2004  (crescita equivalente  ad  un  aumento  del  4%  rispetto al valore stimato per l'anno 2005).
 Per  le  spese  correnti,  cosi'  come per il patto 2005, e' stato confermato  il  cosiddetto principio della "virtuosita'" o meno di un ente locale: e' stato, infatti, definito "virtuoso" quell'ente la cui spesa  corrente  media pro-capite del triennio 2002-2004 (determinata in  termini  di pagamenti in conto competenza e in conto residui) sia risultata   inferiore   a   quella   media  pro-capite  della  classe demografica  di  appartenenza.  In  questo  caso,  la  percentuale di riduzione  delle  spese  correnti  2006, come definite dal comma 142, rispetto al 2004 e' pari al 6,5%.
 Nel  caso  in cui l'ente abbia registrato una spesa corrente media pro-capite  del  triennio 2002-2004 superiore o uguale a quella media pro-capite   della   classe   demografica   di  appartenenza,  e'  da considerarsi,  a  questo  fine,  "non virtuoso" e, di conseguenza, il complesso  delle  proprie  spese  correnti, definite sempre dal comma 142,  per  l'anno  2006  deve  essere  ridotto  dell'8% rispetto alla corrispondente spesa corrente del 2004.
 Per  le  comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a 50.000 abitanti la riduzione della spesa corrente per l'anno 2006 e' fissata -  dal  comma 140, lettera a), secondo periodo - in misura unica pari al 6,5% rispetto, sempre, alle corrispondenti spese correnti relative all'anno 2004.
 Per  gli anni 2007 e 2008 per tutti gli enti locali sono previste, riguardo  alla  spesa  corrente  programmatica per l'anno precedente, rispettivamente, una riduzione pari allo 0,3% e un aumento dell'1,9%.
 Come  per  l'anno  2005,  risulta evidente che le nuove regole del patto  di  stabilita'  interno  vanno  ad incidere esclusivamente sul versante  della  spesa  dell'ente  locale,  senza  tener  conto delle entrate.  Pertanto,  il  livello  di spesa resta comunque determinato entro il limite stabilito dalle nuove regole, indipendentemente dalla dimensione  o  finalizzazione di nuove o maggiori entrate provenienti da  soggetti  esterni  o  appartenenti alle Amministrazioni pubbliche (Stato,  Regioni,  enti  locali,  ecc.)  o derivanti da operazioni di indebitamento,  ad  eccezione  di  quanto  indicato  espressamente ai successivi punti B.3.4., B.3.5 e B.3.6.
 B. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2006.
 
 B.1. Obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2006
 La legge finanziaria per il 2006, ai commi 140, 141, 142 e 143, ha previsto  per il patto di stabilita' interno il raggiungimento di due obiettivi:  uno  per  il  complesso della spesa corrente (al netto di alcune  esclusioni)  ed  uno  per  il  complesso della spesa in conto capitale (al netto di alcune esclusioni), ognuno a sua volta relativo sia  alla  gestione di competenza che alla gestione di cassa, per cui il  mancato  raggiungimento  anche  di  uno solo dei quattro predetti obiettivi  configura  il  mancato  rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.
 Per  la  determinazione  della  spesa,  da  rapportare  ai  valori consuntivi  del  2004,  si  deve  far riferimento, per la gestione di competenza,  agli impegni dell'anno 2006 e, per la gestione di cassa, ai  pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti nell'anno 2006, cosi'  come  risultano  dagli  effettivi  pagamenti  quietanzati  dal tesoriere dell'ente.
 In  ordine  alla verifica dei quattro obiettivi per l'anno 2006 (2 obiettivi  programmatici  per  la  spesa  corrente, uno in termini di competenza e l'altro in termini di cassa, e 2 obiettivi programmatici per  la  spesa  in  conto  capitale,  anch'essi  uno  in  termini  di competenza  e  l'altro  in  termini  di  cassa),  non  e'  necessaria l'approvazione  formale  del rendiconto della gestione 2006; infatti, sia  per  la  gestione  di  competenza  che  per  quella di cassa, le risultanze  possono essere determinate con riferimento alle scritture di  bilancio  (partitari) definite dal servizio finanziario dell'ente locale.
 
 B.2 Enti "virtuosi" ed enti "non virtuosi"
 Il  comma  140,  lettera  a),  prevede un tasso di riduzione delle spese  correnti  piu' contenuto per gli enti che sono da considerarsi "virtuosi" rispetto agli altri.
 La  virtuosita'  viene riconosciuta quando la spesa corrente media pro-capite   risulta   inferiore   alla  corrispondente  spesa  media pro-capite della classe demografica di appartenenza.
 Il metodo per la verifica di tale requisito deve essere effettuato attraverso:
 I. la  determinazione  della  spesa  corrente  media. Si deve far riferimento  ai  soli  pagamenti  (in  conto  competenza  e  in conto residui)  relativi  al  totale  della  spesa  corrente  senza  alcuna esclusione, registrati in ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004 e calcolare la media del triennio;
 II. la  determinazione  della  popolazione  media.  Si  deve  far riferimento  alla  media  della  popolazione residente al 31 dicembre 2002,  2003  e  2004. In proposito, si precisa che, trattandosi di un criterio  statistico,  per  l'anno  2002 si deve far riferimento alla popolazione  residente  al  31  dicembre  2002, per l'anno 2003 al 31 dicembre 2003 e cosi' via;
 III. la  determinazione della spesa media pro-capite. Si rapporta la  spesa  media di cui al punto I con la popolazione media di cui al punto II;
 IV. l'individuazione  della  "virtuosita'"  o meno dell'ente. Nel caso  in  cui  la  spesa  media  pro-capite dell'ente (punto III) sia inferiore  alla  spesa  media  pro-capite della classe demografica di appartenenza  (individuata al comma 140, lettera a), punti da 1 a 11, della  legge finanziaria 2006), il decremento da applicare alle spese correnti,  come  definite dal comma 142, e' del 6,5% mentre, nel caso di spesa superiore o uguale, il decremento da applicare e' dell'8%.
 Per  un  esempio  sulla metodologia da applicare per verificare se l'ente  e'  da  considerarsi  a questi fini "virtuoso" o meno si veda l'Allegato "A/06" alla presente circolare.
 
 B.3.  Spese  correnti soggette alle regole del patto di stabilita' interno
 B.3.1  Il  comma 142 prevede che il complesso delle spese correnti (come  definite  dal  titolo  1° del D.P.R. 194 del 1996, al netto di talune  esclusioni)  sia soggetto alle regole del patto di stabilita' interno.
 Gli  enti  sono  tenuti  ad escludere da tale complesso, sia dalla base  2004  che  dal  2006,  soltanto le spese espressamente previste dalla legge finanziaria, e precisamente:
 a) le  spese  per  il  personale,  cui si applicano le specifiche disposizioni  di  cui  ai  commi da 198 a 204 della legge finanziaria 2006, costituite da:
 I. le   retribuzioni  lorde  (trattamento  fisso  ed  accessorio inclusi gli emolumenti arretrati) corrisposte al personale dipendente a  tempo  indeterminato e determinato, gli emolumenti per prestazioni rese  con  altre  forme  di rapporto di lavoro flessibile (lavoratori socialmente  utili  -  solo  per  l'eventuale quota di spesa a carico dell'Amministrazione  -  e  contratti  di  somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro  interinale)  nonche'  i  compensi  corrisposti  al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o la cui prestazione di servizio e' regolata mediante convenzioni;
 II. gli  oneri  riflessi  a  carico  del  datore  di  lavoro per contributi obbligatori;
 III. IIRAP sugli emolumenti di cui al precedente punto I;
 IV. gli  assegni  per  il  nucleo  familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo.
 Si  evidenzia che, a differenza di quanto previsto per il patto di stabilita'  interno,  per le disposizioni in esame non e' specificato se  debba  tenersi  conto delle spese in termini di competenza e/o di cassa.  In  proposito,  si  ritiene  di  precisare  che  occorre  far riferimento alle regole generali che, per la valutazione dell'impatto della    spesa    di   personale   sull'indebitamento   netto   delle Amministrazioni  pubbliche,  adottano  il  criterio della competenza. Pertanto,  la  riduzione dell'l% delle suddette spese sara' calcolata rispetto  al  corrispondente  ammontare impegnato nell'anno 2004 come risultante dal conto consuntivo.
 Sulle  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni recate dai commi da 198 a 204, si fa rinvio alla specifica circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 di questo Dipartimento.
 b) le  spese  per  la sanita', la cui esclusione e' valida per le sole Regioni e non anche per gli enti locali;
 c) le  spese  per  trasferimenti  destinati  alle Amministrazioni pubbliche.   In   questo  caso,  si  deve  far  riferimento  ai  soli trasferimenti  correnti (intervento "05" della spesa corrente come da D.P.R.  n.  194  del 1996) i cui destinatari siano le Amministrazioni pubbliche  e  non anche alle somme attribuite a dette Amministrazioni quali  corrispettivi  di  servizi  (codificate  in  bilancio in altri interventi   o  voci  economiche).  Si  precisa  che  l'elenco  delle Amministrazioni pubbliche viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1, comma 5, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Per  l'anno  2006,  si deve far riferimento  all'elenco  predisposto dall'Istat nel 2005 e pubblicato nella G.U. n. 175 del 29 luglio 2005.
 Si  ritiene  opportuno,  altresi', precisare che la definizione di Amministrazione  pubblica,  di  competenza  dell'Istat,  deriva dalle disposizioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti (SEC '95 - Regolamento CE n. 2223/96 - paragrafi 2.68 e 2.69) e, pertanto, solo la rispondenza ai principi ivi indicati determina l'appartenenza o  meno di una unita' istituzionale al comparto delle Amministrazioni pubbliche.
 Indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola,  una  unita' istituzionale e' classificata economicamente nel Settore delle Amministrazioni pubbliche se:
 - e'    di   proprieta'   o   amministrata   o   controllata   da Amministrazioni pubbliche;
 - non  vende  sul  mercato  o,  in caso contrario, deve vendere a prezzi  non  economicamente  rilevanti  (cioe'  i  ricavi  non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i  ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in  presenza  di  enti "market" (di mercato) e non di Amministrazioni pubbliche.
 A  titolo  puramente  esemplificativo,  si  puo'  indicare  che le istituzioni  scolastiche  pubbliche, i consorzi di funzioni (definiti dall'art.  2,  comma  2, del D.L.vo n. 267 del 2000) e le istituzioni per i servizi sociali (definite dall'art. 114, comma 2, del D.L.vo n. 267  del 2000) rientrano nel comparto delle Amministrazioni pubbliche mentre,  sempre  a  titolo  esemplificativo,  si segnala che non sono Amministrazioni  pubbliche  i consorzi/azienda e gli enti di bonifica ed irrigazione, gli ex - IACP e altre tipologie di enti definiti come enti "market".
 Ovviamente  l'individuazione  di  altre  tipologie di enti che non sono  espressamente  indicate  nell'elenco  in  questione puo' creare difficolta'  interpretative e applicative per gli enti locali per cui l'Istat  ha  provveduto ad attivare un indirizzo di posta elettronica (lista.amministrazionipubbliche@istat.it)   a   cui   possono  essere inviate le richieste di chiarimenti.
 d)  le  spese  di  carattere  sociale.  In questo caso si deve far riferimento,  esclusivamente, alle sole spese correnti codificate nel bilancio  dell'ente,  nella classificazione per funzioni prevista dal D.P.R.  n.  194  del 1996, con il codice "08" per le province, con il codice  "10"  per  i  comuni  e  con  il codice "05" per le comunita' montane.
 E'  importante sottolineare che tra le spese di carattere sociale, sottratte  dal  complesso delle spese correnti soggette al patto, non devono,  ovviamente,  essere  ricomprese anche quelle allocate tra le altre  categorie di spesa detraibili - descritte alle lettere a), c), e),  f),  g)  e  h) del presente punto B.3.1. - al fine di evitare un doppio conteggio delle spese da escludere.
 Non  sono consentite ulteriori esclusioni di spese che, pur avendo qualche  relazione  con interventi verso il sociale, sono allocate in altri codici funzionali diversi da quelli sopra indicati.
 Si  soggiunge,  altresi',  che  sono da prendere in considerazione quelle  tipologie  di  spese che gia' in passato siano state allocate nei codici funzionali sopra riportati. Comportamenti difformi - volti ad estendere i servizi e, conseguentemente, la dimensione delle spese di  carattere  sociale - darebbero luogo ad una elusione delle regole del patto di stabilita' interno;
 e) le spese per interessi passivi con riferimento alle sole spese codificate  nel  bilancio dell'ente, nella classificazione economica, all'intervento "1.06." del D.P.R. n. 194 del 1996;
 f) le spese per calamita' naturali con riferimento alle spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonche' a quelle sostenute  dai  comuni  per  il  completamento  dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di  dichiarazioni  di stato di emergenza. Al riguardo, si rappresenta che  la  norma  individua espressamente quali sono le caratteristiche necessarie  per  far  rientrare  una  spesa tra quelle definite quali calamita' naturali.
 Si  precisa,  in  proposito,  che  la  norma si riferisce alle due fattispecie   di  interventi  sopra  richiamate  e  non  ad  un'unica fattispecie come da qualche parte e' stato prospettato.
 g) le  spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio con riferimento alle spese che, a seguito di sentenza, sono  state  dall'ente  riconosciute attraverso la procedura prevista dall'art. 194 del D.L.vo n. 267 del 2000 per i debiti fuori bilancio. Si
 ritiene,  altresi',  che nella definizione di sentenza possa farsi rientrare,  a  questi  fini,  anche  il  lodo  arbitrale e il decreto ingiuntivo esecutivo.
 Si ritiene, peraltro, che l'esclusione di dette spese dalle regole del  patto  di  stabilita'  interno  debba  interessare  sia le spese correnti che in quelle in conto capitale, in quanto il riferimento al debito  fuori  bilancio conseguente alla sentenza non lascia spazi ad interpretazioni  che  limitino  l'esclusione in funzione della natura della spesa.
 h) le  spese  per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni ed esercitate  dal  l°  gennaio 2005 con riferimento alle spese correnti sostenute  sino al 2004 dalle Regioni e successivamente trasferite ai propri  enti  locali  (esclusione  concessa  comunque  nei limiti dei trasferimenti regionali).
 L'esclusione  di  tali  spese  -  cosi' come quelle indicate dalla corrispondente   norma   prevista  per  l'anno  2005  (lettera  f-bis dell'art. 1-quater della legge n. 88 del 2005) - si e' resa possibile per  la  sua neutralita' in termini di finanza pubblica, a differenza di  quanto  accaduto  per  il  patto  di  stabilita'  dell'anno 2003. Infatti, il meccanismo e' tale che, da un lato, le Regioni riducono i propri  obiettivi  programmatici  2006  -  calcolando la base 2004 al netto  delle  spese  per  trasferimenti  o  deleghe  di  funzioni  in questione - e, dall'altro, gli enti locali possono sostenere maggiori spese in misura pari all'ammontare dei trasferimenti regionali, senza che vi sia alcun effetto aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica.
 E'    necessario   quindi   che   gli   enti   locali   concordino preliminarmente  con  la propria Regione la possibilita' di usufruire di  tale esclusione, in quanto e' necessario che la Regione assuma la decisione  di  ricalcolare  i  propri  obiettivi  programmatici  2006 escludendo dalla base di calcolo 2004 le spese in questione.
 I contenuti dell'accordo dovranno, tra l'altro, prevedere:
 a) l'individuazione  da  parte  della  Regione delle funzioni che rientrano tra quelle della lettera h) del comma 142;
 b) la  quantificazione,  per  tali  funzioni,  dell'ammontare dei trasferimenti   che  ogni  singolo  ente  locale  potra'  portare  in detrazione dalle correlate spese.
 Se,  invece,  la  Regione  non ritiene di dover ricalcolare il suo obiettivo  programmatico  del  2006,  gli  enti  locali  non  possono escludere  dal  vincolo  del  patto di stabilita' interno le spese in questione.
 Relativamente  alle  funzioni  trasferite o delegate dalle Regioni dal  1°  gennaio  2004  (di cui alla lettera f-bis dell'art. 1-quater della  legge  n. 88/2005), gli enti locali potranno continuare, anche nel 2006, a portare in detrazione le spese per dette funzioni (sempre nei  limiti  delle  somme  trasferite  dalle  Regioni) soltanto se la Regione   provvedera'  a  considerare  detti  trasferimenti,  pur  se destinati  ad Amministrazioni pubbliche (quali gli enti locali), come soggetti  alle  regole del patto di stabilita' interno sia per l'anno 2004  (preso  a  base  di  calcolo)  che  per  l'anno  2006. Soltanto attraverso tale soluzione si puo' garantire che l'esclusione di dette spese non incida negativamente sui saldi di finanza pubblica.
 Anche  in questo caso e', pertanto, necessario che gli enti locali definiscano   preliminarmente   con   la   propria  Regione  l'esatta situazione nella gestione di tali fattispecie di spese.
 B.3.2  Il  comma 143 prevede che il complesso delle spese in conto capitale  (come  definite dal titolo 2° della spesa dal D.P.R. n. 194 del  1996,  al netto di alcune esclusioni) siano soggette alle regole del patto di stabilita' interno.
 Gli  enti  sono  tenuti  ad escludere da tale complesso, sia dalla base  2004  che  dal  2006,  soltanto le spese espressamente previste dalla legge finanziaria, e precisamente:
 a) le  spese  per  trasferimenti  destinati  alle Amministrazioni pubbliche.   In   questo  caso,  si  deve  far  riferimento  ai  soli trasferimenti   in   conto   capitale  i  cui  destinatari  siano  le Amministrazioni  pubbliche  (intervento  "07"  delle  spese  in conto capitale come da D.P.R. n. 194 del 1996). In proposito, si rimanda ai contenuti  evidenziati, al precedente punto B.3.1, lettera c), per la medesima   fattispecie  di  esclusione  con  riferimento  alle  spese correnti;
 b) le  spese  derivanti dalle concessioni di crediti. Tali spese, pur  essendo  classificate tra le spese di parte capitale (intervento 10  delle  spese  di parte capitale come da D.P.R. 194 del 1996), non vengono  conteggiate  ai  fini  del  patto  di  stabilita' interno in coerenza   con  le  regole  comunitarie  in  quanto,  trattandosi  di operazioni  finanziarie,  non  rilevano  neanche  ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni utilizzato a livello europeo.
 Si   ritiene  opportuno  segnalare  che  le  norme  del  patto  di stabilita' interno per il 2006 non consentono, a differenza del 2005, l'esclusione  delle  spese derivanti dalle partecipazioni azionarie e dai conferimenti di capitale che, pertanto, nel 2006, sono soggette a dette  regole;  conseguentemente,  la  base del 2004 dovra' essere al lordo delle analoghe spese sostenute nel 2004.
 Al fine di superare alcune perplessita' che sono state avanzate in merito  agli  effetti di tale innovazione normativa, si soggiunge che l'inclusione  delle  spese derivanti dalle partecipazioni azionarie e dai  conferimenti di capitale alle regole del patto 2006 non fa venir meno la possibilita' per l'ente locale di reimpiegare temporaneamente la  propria  liquidita'  (es.  pronti contro termine, ecc.) in quanto tali operazioni sono escluse dal patto di stabilita' interno.
 c) le spese per calamita' naturali. In relazione a tali spese, si rimanda  ai contenuti, evidenziati al precedente punto B.3.1, lettera f),  per  la  medesima fattispecie di esclusione con riferimento alle spese correnti;
 d) le  spese  per funzioni trasferite o delegate dalla Regione ed esercitate  dal  l°  gennaio 2005 con riferimento alle spese in conto capitale  sostenute  sino  al  2004  dalle  Regioni e successivamente trasferite  ai  propri  enti locali (esclusione concessa comunque nei limiti  dei  trasferimenti  regionali). In relazione a tali spese, si rimanda  ai contenuti, evidenziati al precedente punto B.3.1, lettera h),  per  la  medesima fattispecie di esclusione con riferimento alle spese correnti.
 B.3.3  Gli enti, ai sensi del comma 144, possono eccedere i limiti di spesa stabiliti per le spese in conto capitale per un importo pari alle  eventuali  corrispondenti  riduzioni  di  spesa  corrente,  che fossero  in  grado di conseguire in aggiunta a quelle stabilite dalla legge finanziaria 2006.
 Appare  opportuno  sottolineare  che  la  norma  non  consente che eventuali   risparmi   di   spesa  in  conto  capitale,  rispetto  al corrispondente  obiettivo programmatico, possano essere utilizzati ad incremento della spesa corrente.
 B.3.4  Per  le  sole spese in conto capitale e' inoltre consentito (comma 145) eccedere i limiti stabiliti a livello programmatico nella misura  corrispondente  ai  proventi derivanti da erogazioni a titolo gratuito e liberalita'.
 Si  coglie  l'occasione  per  ribadire  quanto gia' evidenziato lo scorso  anno  e,  cioe',  che  le  erogazioni  a titolo gratuito e le liberalita',  stanno  a  significare,  nel primo caso, i contributi a titolo  gratuito  versati  da  soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche,  in  quanto  tali  entrate vanno ad incidere positivamente sull'indebitamento   netto   della  P.A.  e,  nel  secondo  caso,  le donazioni,  le eredita' ed i lasciti. Non rientrano, invece, tra tali tipologie  di  entrate i trasferimenti ed i contributi provenienti da Amministrazioni pubbliche.
 E'  poi opportuno evidenziare che le disposizioni stabilite per il 2006  prevedono,  a  differenza  del  2005,  l'inclusione delle spese d'investimento  finanziate  dai  proventi  dell'alienazione  di  beni immobili  e mobili tra le spese assoggettate alle regole del patto di stabilita' interno.
 In   proposito,   si  sottolinea  l'opportunita'  di  una  attenta valutazione  dei  possibili  riflessi  di tale modifica normativa sui risultati  del  patto  da  parte di quegli enti locali che, nel 2005, hanno   usufruito  di  tale  facolta'  con  riferimento  ai  proventi derivanti  da alienazioni del patrimonio. Infatti i suddetti enti nel 2006 non potranno piu' eccedere il limite delle spese in
 conto  capitale finanziando tale eccesso con i citati proventi per alienazioni patrimoniali ancorche' incassati in conto residui.
 B.3.5  Sempre  per  le  spese  in  conto capitale e' consentito ai comuni  (comma 146) di eccedere i limiti stabiliti con riferimento ai proventi  derivanti  dalla  quota  di  partecipazione  all'azione  di contrasto   all'evasione   fiscale,   di   cui   all'articolo  1  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 B.3.6  Il  comma  147,  dispone  che,  per  il solo anno 2006, dal complesso  delle  spese  di  investimento come sopra definito occorre escludere altresi' le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati  dalla  U.E.,  ivi  comprese  le corrispondenti quote di parte  nazionale.  Sono,  quindi,  da  escludere  non  solo  le spese sostenute  con  i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate agli  stessi  interventi e finanziate dallo Stato e/o dalla Regione e dallo stesso ente locale.
 B.3.7 Si ritiene opportuno precisare che per le fattispecie di cui ai  precedenti  punti B.3.4 e B.3.5 i limiti di eccedenza della spesa in  conto  capitale  devono  essere  riferiti,  per  la  gestione  di competenza  (impegni  2006), agli accertamenti realizzatisi nel corso del  2006  mentre,  per la gestione di cassa (pagamenti totali 2006), agli  incassi  totali  realizzatisi nel 2006, anche se il riferimento non deve essere effettuato sulla singola spesa in conto capitale e la correlata  entrata,  ma  sul  complesso  delle  spese e delle entrate riguardanti  ogni singola fattispecie di cui ai commi 145 e 146 della legge finanziaria 2006.
 B.3.8  Per  maggiori dettagli circa l'individuazione precisa delle voci   rilevanti   ai   fini  del  complesso  delle  spese  prese  in considerazione  dal patto di stabilita' interno, si ritiene opportuno far riferimento alla codifica prevista dal Decreto MEF/Interno del 24 giugno  2002  (pubblicato  nella  G.U.  n. 164 del 17 luglio 2002) ed utilizzata per la trasmissione dei flussi
 trimestrali  di  cassa da parte dei tesorieri degli enti locali ai sensi  dell'art.  30 della legge n. 468 del 1978. A tal proposito, si rimanda   a   quanto  indicato  nell'allegato  "B/06"  alla  presente circolare.
 
 B.4. Calcolo degli obiettivi programmatici per l'anno 2006
 B.4.1.  Province  e  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti.
 Come  gia'  precedentemente indicato, occorre precisare che devono essere  determinati  quattro  obiettivi  programmatici  di  spesa per l'anno 2006: due con riferimento alle spese correnti, per la gestione di  competenza  (impegni  di  competenza)  e per la gestione di cassa (pagamenti  in  conto competenza e in conto residui) e, analogamente, altri due con riferimento alle spese in conto capitale.
 Nel  determinare gli obiettivi programmatici per la spesa corrente occorre,  altresi', tener conto del concetto di "virtuosita'", di cui al  precedente  punto  B.2., che condiziona l'entita' della riduzione della spesa corrente.
 In  dettaglio,  per  determinare i quattro obiettivi programmatici per l'anno 2006 e' necessario calcolare:
 I.  gli obiettivi programmatici per la spesa corrente 2006 (sia in termini  di  competenza  che di cassa), partendo dalla spesa corrente 2004  (come definita al punto B.3.1.), presa come base di calcolo, ed applicando il decremento del 6.5%, se l'ente e' "virtuoso", o dell'8% nel  caso  di  ente "non virtuoso", secondo la metodologia esposta al punto B.2.;
 II.  gli  obiettivi  programmatici  per la spesa in conto capitale 2006  (sia  in  termini  di  competenza che di cassa), partendo dalla spesa  in  conto  capitale  2004 (come definita al dal punto B.3.2 ), presa come base di calcolo, ed applicando l'incremento dell'8,1%;
 B.4.2.  Comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a  50.000 abitanti.
 Come   anticipato,   per  le  comunita'  montane  con  popolazione superiore a 50.000 abitanti le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2006 prevedono che gli obiettivi programmatici della spesa corrente  (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) siano  determinati  senza alcun riferimento alla "virtuosita'" o meno dell'ente.
 Di  conseguenza, la percentuale di decremento delle spese correnti 2006,  rispetto alla corrispondenti spese dell'anno 2004, e' unica ed e'  pari  al  6,5% mentre, per la spesa in conto capitale, si applica sempre   la   percentuale   di  incremento  dell'8,1%  rispetto  alla corrispondente spesa 2004.
 Nell'allegato  "C/06"  alla  presente  circolare  e'  riportato un esempio  numerico  del  calcolo  degli obiettivi programmatici per il 2006.  Tale  allegato,  che  non ha valenza certificatoria e non deve essere  trasmesso  ad  alcun  Ufficio della Ragioneria Generale dello Stato,  e'  soltanto  un  ausilio  per l'ente circa la metodologia di calcolo per determinare i propri obiettivi programmatici.
 C. LIMITAZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.
 
 La legge finanziaria 2006, al comma 150, ha ribadito la vigenza di alcune  norme  che  sono  state  introdotte  dalla  precedente  legge finanziaria  2005. In particolare, sono riconfermate, tra l'altro, le norme  a  suo  tempo introdotte con il comma 33 dell'articolo 1 delle legge  n.  311 del 2004, in materia di limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto.
 Pertanto,  in questa sede, si ribadiscono i contenuti in materia a suo  tempo  indicati  nella precedente circolare dello scrivente n. 4 del  2005  che,  per  una  piu'  agevole  lettura da parte degli enti locali, vengono riproposti.
 Qualora l'ente, non dovesse raggiungere anche	uno solo dei quattro obiettivi,  sara' soggetto, nell'anno 2007, alle seguenti limitazioni riguardanti:
 
 C.1.  spese  per  acquisto  di  beni  e  servizi.  Tali spese sono identificate  dagli  interventi "02" (acquisto di beni di consumo e/o di materie prime) - "03" (prestazioni di servizi) - "04" (utilizzo di beni di terzi) della classificazione della spesa di cui al D.P.R. 194 del 1996 e il limite si deve intendere applicato sia agli impegni che ai  pagamenti totali. L'inclusione dell'intervento "04" nell'acquisto di  beni  e servizi e' gia' prevista dalle disposizioni vigenti ed e' operativa  sin  dal  2002;  tale  impostazione  e'  rilevabile  dalla circolare  dello scrivente n. 35 del 15 novembre 2002 (pubblicata nel Supplemento  ordinario  alla  G.U.  n.  279  del  28  novembre 2002), relativa  al "Quadro di raccordo tra prospetto dei flussi trimestrali di  cassa  e  codici di bilancio di cui al decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002".
 Al riguardo possono registrarsi le seguenti due fattispecie:
 - l'ente  locale  che  nel  2006  non raggiunga gli obiettivi del patto, come definiti al precedente punto 13.4., non potra' effettuare nel  2007  spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore alla  corrispondente  spesa  sostenuta  nell'ultimo anno in cui si e' accertato  il  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita' interno;  tale  livello  di  spesa  costituisce dunque il limite agli acquisti di beni e servizi per l'anno 2007.
 - l'ente  locale  che  nel 2006 e negli anni precedenti non abbia mai rispettato le regole dei patto non potra' effettuare nel 2007 una spesa per acquisto di beni e servizi superiore a quella sostenuta nel 2004  ridotta  del  10%.  La  riduzione si applica sul coacervo delle spese  per  acquisto  di  beni e servizi del 2004 e non sulla singola voce;
 
 C.2.  Le  assunzioni di personale. La disposizione di cui al comma 150,  richiamando  quanto previsto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 311 del 2004, conferma la disciplina in materia di personale. Come lo   scorso   anno,   l'interpretazione   della   norma  deve  essere particolarmente   rigorosa.   Si   ribadisce,   in   particolare,  la preclusione  al  ricorso  a  procedure  di  mobilita'  in  entrata  e all'istituto  della  somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale).
 
 C.3.  Il  ricorso  all'indebitamento  per finanziare investimenti. Anche   per  l'anno  2007  rimane  in  vigore  la  sanzione  relativa all'impossibilita'  per l'ente di ricorrere all'indebitamento in caso di  mancato  rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2006.
 Naturalmente,  non  rientrano  nel  divieto  le operazioni che non configurano   un   nuovo   debito,  quali  i  mutui  e  le  emissioni obbligazionarie,   il   cui   ricavato  e'  destinato  all'estinzione anticipata  di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Tale riduzione risulta  verificata se, all'atto dell'operazione, la somma dei valori attuali di tutti i flussi della nuova passivita' totale - comprensiva delle   quote   capitale  e  delle  quote  interesse,  nonche'  delle commissioni  relative sia all'estinzione della vecchia passivita' sia all'accensione  della  nuova  -  e'  inferiore  alla somma dei valori attuali della passivita' preesistente.
 Si  sottolinea,  peraltro, che per le operazioni relative ai mutui con  oneri  di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato la conversione  dei  mutui in titoli obbligazionari di nuova emissione o in  nuovi  mutui  e'  consentita  se  risponde  anche ad un'ulteriore condizione:  l'incremento  del valore nominale della nuova passivita' non  deve  superare  di  5 punti percentuali il valore nominale della passivita'  preesistente  (art.  1, c. 71, della legge finanziaria n. 311/2004 e art. 1, c. 388, della legge finanziaria n. 266/2005).
 Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione   di   debiti   verso  fornitori  che  prevedano  il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale.
 Giova,   infine,   sottolineare   che,   ai   fini   del   ricorso dell'indebitamento,  non  occorre considerare l'attivita' istruttoria posta   in  essere  unilateralmente  dall'ente  locale  (ad  esempio, deliberazione  di'  assunzione  del  mutuo)  ma  e'  necessario  fare riferimento  al  momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti (sottoscrizione   del  contratto).  Pertanto,  un  ente  che  non  ha rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  per  il 2005 non puo' ricorrere   all'indebitamento  nel  2006  anche  se  ha  adottato  la deliberazione di assunzione prima del 2006 e cosi' via.
 
 D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ANNI 2007 e 2008.
 
 Relativamente  al  patto di stabilita' interno per gli anni 2007 e 2008,  come  definito dalla legge finanziaria per l'anno in corso, si evidenziano due variazioni rispetto al 2006:
 a) sotto  il  profilo  soggettivo,  sono soggetti al patto (comma 139) i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (nel 2006 il limite demografico e' di 5.000 abitanti);
 b) sotto  il profilo oggettivo, il legislatore ha previsto (commi 140,   lett.   b,  e  141)  che  la  determinazione  degli  obiettivi programmatici  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale (sia in termini  di  impegni  che  di  pagamenti)  deve  far riferimento alle corrispondenti spese programmatiche calcolate per l'anno precedente.
 In  questi  casi,  pero', la spesa programmatica in conto capitale per  l'anno  2006  da  prendere  a  riferimento, per il calcolo degli obiettivi  programmatici  2007,  non  deve  tener conto, ai sensi del comma  147 della legge finanziaria 2006, della detrazione delle spese in  conto  capitale  cofinanziate  dalla  U.E.,  dallo  Stato o dalla Regione, in quanto tale detrazione e' limitata al solo anno 2006.
 Il calcolo degli obiettivi programmatici per il 2007 e per il 2008 (sia  per  la  gestione  di  competenza  che  di  cassa), deve essere attuato:
 a) per  il complesso delle spese correnti, applicando per il 2007 un  decremento  dello  0,3%  rispetto  agli  obiettivi  programmatici calcolati  per  le  corrispondenti  spese del 2006; mentre per l'anno 2008 occorre prevedere una crescita dell'1,9% rispetto al 2007.
 b) per  il  complesso  delle  spese in conto capitale, applicando alle  corrispondenti spese programmatiche degli anni base 2006 e 2007 (comprensive  delle  spese  cofinanziate) una percentuale di crescita del 4%, sia per l'anno 2007 che per il 2008.
 Una  volta  determinati  gli  obiettivi programmatici per il 2007, come  per  il  2008, e' consentito, per le sole spese di investimento (commi  144,  145,  146),  eccedere  i  limiti stabiliti nella misura indicata ai precedenti punti B.3.3., B.3.4. e B.3.5.
 Per   maggiore   chiarezza,   nell'allegato   D/06  alla  presente circolare,  e'  rappresentato  uno  schema  esemplificativo in cui e' evidenziato  il  metodo  di calcolo della spesa programmatica per gli anni 2007 e 2008.
 E.   LA   PROGRAMMAZIONE   TRIMESTRALE  O  SEMESTRALE  DEI  FLUSSI FINANZIARI.
 
 E.1. Criteri generali per il calcolo degli obiettivi trimestrali o semestrale.
 Il  comma  150  conferma  l'applicazione  del comma 31 della legge finanziaria  2005  individuando  -  come  per il passato - l'utilizzo dello  strumento della programmazione finanziaria in termini di cassa per  monitorare,  valutare e verificare in corso d'anno gli andamenti gestionali  del  patto  di  stabilita'  interno  e  il rispetto degli obiettivi  annuali  sulle  spese  correnti  e  in  conto capitale. La programmazione finanziaria e':
 - Trimestrale,  per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - Semestrale,  per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
 Ovviamente,  il  riferimento  e'  alla  spese come precedentemente definite,  per  cui la programmazione trimestrale (o semestrale) deve tener  conto dei pagamenti che, sulla base delle conoscenze acquisite dall'ente,  potranno  verosimilmente  verificarsi  nel corso dei vari trimestri di riferimento.
 L'ente  -  dopo  aver definito, secondo i criteri e le indicazioni sopra esposte, gli importi degli obiettivi programmatici per l'intero anno  2006 relativi al complesso dei pagamenti correnti e a quello in conto  capitale  -  effettuera', entro il mese di febbraio 2006 (o il mese  di  marzo  2006,  se  soggetto  alla previsione semestrale), le previsioni  del  complesso  delle  spese  trimestrali  cumulate al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre (o semestrali al 30 giugno, se soggetto  alla  previsione  semestrale)  coerenti  con  gli obiettivi annuali.
 All'Organo   di   revisione  economico  -  finanziaria  spetta  la valutazione della coerenza degli obiettivi trimestrali (o semestrali) con gli obiettivi annuali del complesso delle spese di parte corrente ed in conto capitale in termini di cassa.
 Nel   corso  dell'esercizio,  l'ente  puo'  rettificare  i  propri obiettivi infrannuali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con gli  obiettivi  annuali da parte dell'Organo di revisione economico - finanziaria,  devono essere trasmessi nuovamente secondo le modalita' descritte al successivo punto E.2.
 Allo  stesso  Organo di revisione e' rimessa altresi' la verifica, entro  il  mese  successivo al trimestre (o semestre) di riferimento, del rispetto degli obiettivi trimestrali (o semestrali) e, in caso di mancato  conseguimento,  la  comunicazione all'ente e al Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' indicate al successivo punto E.2.
 Il   mancato   rispetto   degli  obiettivi  trimestrali  determina automaticamente  per  l'ente,  nel trimestre successivo, l'obbligo di riassorbire  lo scostamento registrato intervenendo sul complesso dei pagamenti  (di cui al precedente punto B.3.), nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
 Se  a  seguito  di  eventi finanziari significativi non dipendenti dalla  propria  gestione,  l'ente  non  ha  rispettato  un  obiettivo trimestrale,   il   Responsabile   del   servizio   finanziario  deve predisporre  una dichiarazione, sottoposta al controllo del Organo di revisione   economico-finanziaria,  in  cui  viene  evidenziata  tale circostanza. In questo caso, il riassorbimento puo' essere effettuato in  un arco temporale piu' ampio e, cioe', entro il secondo trimestre successivo.
 
 E.2.  Gli adempimenti di trasmissione agli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato.
 E.2.1. La previsione cumulata di cassa (Allegato "E/06")
 L'allegato   "E/06",   contenente   gli   obiettivi  programmatici trimestrali (o semestrali) e annuali delle spese correnti ed in conto capitale  cumulati  in  termini di cassa per l'anno 2006, deve essere sottoposto  alla  valutazione  di  coerenza  dell'Organo di revisione economico - finanziaria e comunque definito entro il mese di febbraio (marzo per gli enti soggetti a
 pianificazione  semestrale)  per poi essere comunicato entro il 31 marzo 2006 (30 aprile per gli enti a programmazione semestrale):
 - dalle  province e dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti,  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato secondo     le     modalita'     individuate     nel     sito     web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.  In  proposito,  si  precisa che, a differenza  del  2005,  sono  tenuti  all'invio  dell'allegato "E/06" mediante  il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, anche i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.000  e 30.000 abitanti (secondo periodo del comma 150);
 - dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e   dalle  comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a  50.000 abitanti,  alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato competenti per territorio.
 Com'e'  noto,  il  comma  155  ha  prorogato  il  termine  per  la deliberazione  del bilancio di previsione per l'anno 2006 al 31 marzo 2006,   per  cui  i  termini  per  la  definizione  delle  previsioni trimestrali  (o  semestrale)  cumulate in questione potranno slittare sino  a  tale  data  e,  in  ogni  caso, dovranno essere inviate alla Ragioneria  Generale  dello Stato, secondo i criteri sopra descritti, entro il 30 aprile 2006.
 E.2.2.   Mancato   conseguimento   dell'obiettivo  trimestrale  (o semestrale)
 Sempre  con le modalita' di trasmissione indicate al punto E.2.1., l'Organo  di  revisione  economico  -  finanziaria  deve  inviare una comunicazione dell'eventuale mancato rispetto anche di uno solo degli obiettivi  trimestrali  (o  semestrali)  entro  il mese successivo al trimestre  (semestre)  di  riferimento. Tale informazione deve essere trasmessa,  nel  rispetto  della  scadenza  per  l'invio,  anche  con riferimento agli obiettivi annuali seppure non definitivi.
 AI  riguardo,  si  precisa  che  il  comma  150  ha  confermato le modalita'   di   trasmissione   della   comunicazione   del   mancato conseguimento  di  un  obiettivo  trimestrale introdotte nel 2005 dal comma  31  della  legge  n.  311  del  2005.  Infatti, l'inadempienza dell'ente deve essere
 portata  a  conoscenza del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le seguenti modalita':
 - per  le  province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti,  la  comunicazione dell'eventuale mancato raggiungimento di un  obiettivo  trimestrale non deve essere trasmessa per via cartacea al  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato, ma attivando sul  richiamato  sito  web,  nell'allegato "E/06", l'apposita casella presente   sotto   la   dizione   "Mancato  raggiungimento  obiettivo trimestrale"  relativa  al trimestre di riferimento. La comunicazione dell'Organo   di   revisione   resta   agli   atti  dell'ente  mentre l'informazione e' inserita nel sistema web e puo' essere effettuata:
 o  dall'Organo  di revisione. In questo caso, sara' necessario che un  componente  dell'Organo  si  accrediti  presso  il sistema con le procedure previste all'allegato "P/06" alla presente circolare;
 - dall'ente stesso, secondo le intese con l'Organo di revisione.
 - per  i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.000 e 20.000 abitanti  e  per  le  comunita'  montane  con popolazione superiore a 50.000    abitanti,    la    comunicazione   dell'eventuale   mancato raggiungimento  di  un  obiettivo  deve  essere  trasmessa,  per  via cartacea,  alle  Ragionerie  Provinciali  dello  Stato competenti per territorio  (nessun  invio  deve  essere  effettuato  alla Ragioneria Generale dello Stato).
 E.3. Verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto.
 Per l'anno 2006, in base al comma 150, resta in vigore il comma 32 della  legge  finanziaria  2005,  secondo  cui  l'Organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali e' tenuto alla verifica del rispetto  degli  obiettivi annuali del patto per la spesa corrente ed in conto capitale (in termini di competenza e di cassa) e, in caso di mancato  conseguimento,  ne  deve  dare  comunicazione  al  Ministero dell'interno  secondo  un  modello e modalita' che verranno stabiliti con  successivo  decreto  del  Ministero dell'interno di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
 Si  coglie l'occasione per rappresentare, relativamente al mancato raggiungimento  degli  obiettivi per l'anno 2005, che con D.M. del 12 gennaio  2006  (pubblicato nella G.U. n. 20 del 25 gennaio 2006) sono stati   approvati  il  modello  di  rilevazione  e  le  modalita'  di trasmissione  della  comunicazione relativa al mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2005.
 F. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE
 
 Per  il  2006,  in  base allo stesso comma 150, resta in vigore il comma 30 della legge finanziaria 2005, in materia di monitoraggio del patto.  Anche in questo caso, tale attivita' - sulla base del secondo periodo  dello  stesso  comma  150  -  viene  ampliata  ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che, unitamente alle province e alle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono  inviare  trimestralmente  a  questa Ragioneria generale dello Stato,  entro  trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.
 Le  modalita'  ed i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le  informazioni  di  cui  sopra  saranno definiti, come previsto dal richiamato  comma  30  della  legge finanziaria 2005, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata e l'Istat (l'emanazione e'  prevedibile  possa essere attuata, come in passato, entro il mese di marzo 2006).
 Qualora  il  decreto  non fosse emanato entro il 31 marzo 2006 (si consideri  che  l'iter  amministrativo  del  decreto vede coinvolti 4 soggetti istituzionali), le informazioni relative al monitoraggio del patto  alla data del 31 marzo 2006 non dovranno essere trasmesse (via e-mail,  via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto. In  questo caso, lo scrivente fornira' via web apposite istruzioni al riguardo.
 La  trasmissione  delle  informazioni  trimestrali  deve  avvenire utilizzando  esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il    patto    di    stabilita'    interno,    accedendo    al   sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
 I  comuni  con  popolazione  tra  20.000  e 30.000 abitanti che, a partire  dal  2006,  sono soggetti per la prima volta al monitoraggio trimestrale   sono   tenuti,   per  utilizzare  il  sistema  web,  ad accreditarsi  a  detto  sistema secondo quanto indicato nell'allegato F/06  alla  presente  circolare. Per gli altri enti locali, che erano gia'  soggetti  al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web (province,  comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000 abitanti e comunita'  montane  con popolazione superiore a 50.000 abitanti), non sono previsti nuovi adempimenti per l'accesso al sistema.
 Si  ribadisce  che  i  comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000   abitanti   non   sono,   invece,  soggetti  al  monitoraggio trimestrale,   per   cui   non   sono   tenuti  all'invio  di  alcuna comunicazione  alla Ragioneria Generale dello Stato e alle Ragionerie Provinciali  dello  Stato  competenti  per territorio, con esclusione degli adempimenti di cui al precedente punto E.2.
 Sempre  in  tema  di  monitoraggio, si precisa che gli enti locali tenuti  al monitoraggio possono trasmettere attraverso il sistema web le proprie informazioni, anche se le stesse non risultano definitive. In  caso  di  invio  di  dati  provvisori,  l'ente  e' tenuto a darne comunicazione   a   questo   Dipartimento,   attraverso   una  e-mail indirizzata a pattostab@tesoro.it
 G. ULTERIORI CHIARIMENTI.
 
 G.1.  I  riflessi  delle  regole  del  "patto" sulle previsioni di bilancio.
 Come  per  gli  scorsi  anni, le regole del "patto" 2006 non fanno riferimento    alle   previsioni   di   bilancio;   tuttavia,   nella predisposizione   del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2006 (redatto in termini di competenza), le regole del patto di stabilita' interno non possono che incidere, anche se solo indirettamente, quale principio  ispiratore nella programmazione della politica di bilancio dell'ente:  non  appare, infatti, realistica un'azione strutturale di riduzione  delle  spese  che  non  abbia  conseguenze sul processo di formazione  dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza. Il bilancio    di    previsione   deve   essere   comunque   deliberato, indipendentemente  dai  risultati  che  si  prevede  di conseguire in ordine al patto di stabilita' interno.
 Si  ritiene,  tra  l'altro, opportuno evidenziare che il comma 166 della  legge finanziaria 2006 ha previsto che gli Organi di revisione economico-finanziaria  degli  enti locali trasmettano alle competenti Sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei Conti una relazione sul  bilancio  di  previsione e sul rendiconto finanziario in cui sia dato  conto  (comma  167),  tra l'altro, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno.
 
 G.2.  Ambito  soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilita' interno 2006.
 G.2.1.  Popolazione  di  riferimento  -  Il  comma  138  individua l'ambito  soggettivo  di applicazione della normativa del "patto" per il  2006  facendo riferimento alle province, ai comuni compresi nella classe  demografica  di popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
 Per   la  determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da considerare  ai  fini  degli  adempimenti connessi con il "patto", si applica  il criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali:
 - per  le province e i comuni, la popolazione residente calcolata alla  fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2006, quella al 31 dicembre 2004);
 - per  le  comunita'  montane, la popolazione residente calcolata alla  fine del penultimo anno precedente calcolata dall'UNCEM (per il 2006, quella al 31 dicembre 2004).
 G.2.2.  Enti  di nuova istituzione e enti commissariati - Il comma 149  prevede  che  agli  enti locali di nuova istituzione, per l'anno 2006 e successivi, si applicano le regole del patto con
 decorrenza  dall'anno  in cui e' disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti ai commi 140 e 141.
 In  particolare,  se  l'ente  e'  istituito nel corso del 2006, le regole del patto si applicano con decorrenza dal 2007 applicando alla base  di  calcolo  2006  le  percentuali  indicate  al  punto D della presente circolare.
 In  linea  con  le  indicazioni  formulate  dal Parlamento, con la risoluzione  n.  7-00741 approvata dalla V Commissione Bilancio della Camera  dei  Deputati,  si  precisa  che  ai  comuni  che siano stati commissariati   negli  anni  assunti  a  riferimento  ai  fini  della determinazione  del  limite  delle  spese  effettuabili si applica il regime previsto per gli enti di nuova istituzione (art. 1, comma 149, della  legge n. 266 del 2005) in quanto "la cessazione dello stato di commissariamento determina, di fatto, una discontinuita' di rilevanza tale  da  costituire  una  condizione  del  tutto  assimilabile  alla istituzione  ex-novo".  Pertanto,  il  1° esercizio finanziario della gestione  ordinaria  costituisce  la  prima  base disponibile ai fini dell'applicazione  del  patto  di  stabilita'  interno. A mero titolo esemplificativo,  un  comune che sia stato commissariato fino a tutto il  2005,  avra'  la prima base di calcolo disponibile in coincidenza con  l'anno  2006, per cui sara' assoggettato alle regole del patto a partire dal 2007.
 
 G.3. Spese sostenute da Enti locali "capofila"
 Come per l'anno 2005, e' stato segnalato da piu' parti che un ente locale,  a seguito di disposizioni legislative o amministrative, puo' essere  individuato  come  "capofila"  per  lo  svolgimento di alcune funzioni per conto di altri enti.
 In  tal  caso  -  al  fine di neutralizzare gli effetti finanziari negativi  sul patto di stabilita' interno dell'ente "capofila" che si deve  accollare  le quote di spese gestite per conto degli altri enti locali  -  si ritiene che possa essere attivata la seguente procedura che  consente  al  capofila,  ai  soli  fini  del patto di stabilita' interno, di considerare nel calcolo del complesso delle spese la sola quota di propria competenza.
 Al  contempo, e' necessario che gli enti locali (non capofila) che beneficiano  dei servizi gestiti dal "capofila" (senza averne aggravi finanziari  sui  loro  bilanci) si accollino la quota di spese a loro carico aumentando convenzionalmente le spese soggette alle regole del patto.
 La distribuzione delle spese tra i vari soggetti deve risultare da una  intesa preliminare (da realizzarsi in tempi rapidi) in modo tale che  gli  enti non capofila siano a conoscenza che nel corso del 2006 sono  tenuti  ad accollarsi la propria quota di spese della gestione. Detta   intesa   diviene,   pertanto,   elemento   fondamentale   per l'applicazione della procedura in questione,
 Si  precisa,  inoltre, che le spese sostenute dall'ente capofila - da  ripartire  tra  gli enti partecipanti all'intesa - sono quelle al netto  delle  esclusioni  previste dalla norma (es.: trasferimenti ad AA.PP.,  personale,  ecc.)  e al netto delle spese che lo stesso ente capofila  sostiene  per  eventuali  enti  che  non sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno.
 Si  sottolinea,  altresi',  che  gli  enti partecipanti all'intesa (capofila  e  non)  devono  considerare  solo  le  spese  di  propria spettanza  sia  nella  base  di calcolo 2004 utile per determinazione degli  obiettivi  programmatici  2006  (OP  SCor  06,  per  la  spesa corrente,  e  OP  SCap  06, per la spesa in conto capitale, descritti nell'allegato  C/06 alla presente circolare) che, in fase gestionale, nei risultati riportati nel corso del 2006.
 In  ogni  caso,  deve essere rispettato il criterio generale della sottoposizione  alle  regole del patto di stabilita' interno di tutta la  spesa  sostenuta  dall'ente  capofila  (con  le  eccezioni  sopra indicate)  cosi'  che  gli  enti capofila non siano penalizzati nella loro   gestione   e   gli   equilibri   di   finanza  pubblica  siano salvaguardati.
 Se  tale  procedura  viene  attuata,  l'Ente  capofila trasmette a questa  Ragioneria  Generale,  entro  il  mese  di febbraio 2007, una attestazione  sottoscritta  dal Responsabile del Servizio finanziario in cui siano evidenziati:
 - la  disposizione  legislativa  o  amministrativa (provvedimento regionale  oppure  intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di ente  "capofila"  per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;
 - il  riparto  tra  l'ente  capofila  e  gli  enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
 - le spese (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i servizi,  con  indicazione di quelle che si riflettono effettivamente sui   proprio  patto  di  stabilita'  interno  e  di  quelle  che  si riferiscono invece agli altri Enti.
 Entro  lo  stesso  mese  di  febbraio  2007,  gli enti diversi dal capofila   presentano   sempre   a  questa  Ragioneria  Generale  una attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, in  cui  siano  evidenziate  le  quote di spese (impegni e pagamenti) convenzionalmente  poste  a  carico  del  proprio patto di stabilita' interno.
 La  medesima  procedura  puo'  essere  applicata  per  il patto di stabilita' interno per l'anno 2007 e per l'anno 2008.
 
 G.4. Normativa di riferimento.
 Si segnala, inoltre, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di   stabilita'   interno,   sono   consultabili  sul  sito  Internet http://www.rgs.mef.gov.it/Norme-e-do-Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp.
 H.  IL  PATTO  DI  STABILITA'  INTERNO  PER  GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME
 
 Il  comma  148 prevede una specifica normativa per gli enti locali delle  Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a   disciplinare  il  patto  di  stabilita'  interno  con  specifiche disposizioni.
 In  adempimento  di quanto previsto dall'accordo stipulato in sede di  Conferenza Unificata il 28 luglio 2005, gli accordi con tali enti dovranno  riguardare  anche  le  spese  in materia di personale - con riferimento, per le Province autonome, per la Regione Valle d'Aosta e per la Regione Friuli
 Venezia  Giulia,  anche  agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti  ai  rispettivo  territorio  - dando conto delle specifiche misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 e da individuarsi,  per  la  parte  di competenza, ai sensi del richiamato accordo.
 
 H.1.  Qualora entro il 31 marzo 2006 sia stato raggiunto l'accordo sul  patto  di  stabilita'  interno 2006 tra questo Dipartimento e le Regioni  a  Statuto  speciale  o  le Province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie speciali provvederanno a definire le regole del "patto"  a  cui  devono  attenersi  gli  enti  locali  dei rispettivi territori.
 In questo caso, per non vanificare l'attivita' di monitoraggio del patto  di  stabilita'  interno,  si  ritiene necessario che - ai fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare  riferimento a quella locale - questa Ragioneria Generale venga  a  conoscenza,  per  il  tramite  della  Regione  o  Provincia autonoma,   ovvero  direttamente  dagli  enti  locali  (soluzione  da definire  in sede di accordo previsto dal comma 148), degli andamenti trimestrali del "patto".
 
 H.2.  Qualora le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di   Trento  e  di  Bolzano  non  raggiungano  l'accordo  con  questo Dipartimento  entro il 31 marzo 2006, agli enti locali dei rispettivi territori  si  applicheranno  le regole sul patto 2006 (oggetto della presente  circolare)  valide per gli altri enti locali del territorio nazionale.  Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole dettate   dalla  legislazione  statale  anche  laddove  le  autonomie speciali  non  abbiano provveduto a disciplinare le regole del "patto di stabilita' interno".
 In  questo  caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno,  i  predetti  enti  locali  saranno soggetti alle regole del monitoraggio  applicabili agli enti del restante territorio nazionale secondo quanto previsto dalla presente circolare.
 I.  RIFERIMENTI  PER  EVENTUALI  CHIARIMENTI  SUI  CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.
 
 Le  innovazioni introdotte dalla normativa inerente il "patto" per l'anno  2006  potrebbero  generare da parte degli enti locali o delle Ragionerie   Provinciali  dello  Stato  una  serie  di  richieste  di chiarimenti relativi al patto di stabilita' interno che, per esigenze organizzative  e  di  razionalita'  del  lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano:
 a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
 b)  per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato "F/06" alla  presente  circolare),  esclusivamente  via e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;
 c) per  gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla  normativa  del patto di stabilita' interno (punti B.3.1., lett. a, e C.2. della presente circolare) all'indirizzo:
 Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - n. fax: 06/4819587
 Via XX Settembre 97 - 00187 ROMA
 d) per gli aspetti riguardanti l'individuazione dell'appartenenza o  meno  di un ente al settore delle Amministrazioni pubbliche (punti B.3.1.,  lett.  c,  e  B.3.2., lett. a, della presente circolare), la richiesta,  invece,  va inoltrata all'Istat esclusivamente via e-mail all'indirizzo lista.amministrazionipubbliche@istat.it.
 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 |  |  |  | Allegato A/06 
 ---->  Vedere allegato a pag. 35  <----
 |  |  |  | Allegato B/06 
 ---->  Vedere allegato a pag. 36  <----
 |  |  |  | Allegato C/06 
 ---->  Vedere allegato a pag. 37  <----
 |  |  |  | Allegato D/06 
 ---->  Vedere allegato a pag. 38  <----
 |  |  |  | Allegato E/06 
 ---->  Vedere allegato a pag. 39  <----
 |  |  |  | Allegato F/06 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 40-41  <----
 |  |  |  |  |