Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 17 febbraio 2006, n. 8
Patto di stabilita' interno per gli anni 2006-2008 per le province, i comuni e le comunita' montane. Articolo 1, commi da 138 a 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Alle Province
Ai Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti
Alle Comunita' montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti
Agli Organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno
Alle Regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e di
Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale - Sezione enti locali
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento affari interni e
territoriali - Direzione centrale
finanza locale
Alle regioni a statuto ordinario
All'Istat
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'Uncem

A. PREMESSA

La legge finanziaria per il 2006, con le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 138 a 150, ha introdotto importanti novita' nell'azione di contenimento della spesa pubblica posta a carico delle autonomie territoriali per il triennio 2006 - 2008, al fine di ottemperare agli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede comunitaria.
Le regole del patto di stabilita' interno per il triennio 2006 - 2008 per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (limite demografico valido per il solo anno 2006 mentre per il 2007 e il 2008 il limite coinvolge i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti) e per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti indicano, infatti, come fattore di contenimento su cui intervenire, la spesa individuata non piu' nel complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, come previsto dalla legge finanziaria per il 2005, ma nelle due tipologie di spesa separate: spese correnti, che subiscono forti restrizioni, al pari di quanto previsto per lo Stato, e spese in conto capitale, per le quali viene prevista una crescita programmata.
Preliminarmente, si reputa opportuno evidenziare che nell'anno 2006 sono esclusi dalle regole del patto di stabilita' interno, sia relativamente alle spese correnti che alle spese in conto capitale, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo quanto precisato dalle modifiche alla legge finanziaria 2006, introdotte dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Art. 39-sexies decies, comma 2).
Naturalmente, per il singolo ente occorrono disposizioni basate non su previsioni ma su dati certi, per cui gli obiettivi programmatici per il 2006 vengono rapportati ai risultati 2004.
Pertanto, per l'anno 2006, gli enti locali possono far crescere le proprie spese di parte capitale, come definite dall'art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2006 (nella presente circolare il riferimento all'articolo non verra' piu' evidenziato atteso che la legge finanziaria 2006 e' composta di un solo articolo), in misura non superiore all'8,1 %, rispetto al corrispondente ammontare di spese in conto capitale registrato nell'anno 2004 (crescita equivalente ad un aumento del 4% rispetto al valore stimato per l'anno 2005).
Per le spese correnti, cosi' come per il patto 2005, e' stato confermato il cosiddetto principio della "virtuosita'" o meno di un ente locale: e' stato, infatti, definito "virtuoso" quell'ente la cui spesa corrente media pro-capite del triennio 2002-2004 (determinata in termini di pagamenti in conto competenza e in conto residui) sia risultata inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza. In questo caso, la percentuale di riduzione delle spese correnti 2006, come definite dal comma 142, rispetto al 2004 e' pari al 6,5%.
Nel caso in cui l'ente abbia registrato una spesa corrente media pro-capite del triennio 2002-2004 superiore o uguale a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, e' da considerarsi, a questo fine, "non virtuoso" e, di conseguenza, il complesso delle proprie spese correnti, definite sempre dal comma 142, per l'anno 2006 deve essere ridotto dell'8% rispetto alla corrispondente spesa corrente del 2004.
Per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione della spesa corrente per l'anno 2006 e' fissata - dal comma 140, lettera a), secondo periodo - in misura unica pari al 6,5% rispetto, sempre, alle corrispondenti spese correnti relative all'anno 2004.
Per gli anni 2007 e 2008 per tutti gli enti locali sono previste, riguardo alla spesa corrente programmatica per l'anno precedente, rispettivamente, una riduzione pari allo 0,3% e un aumento dell'1,9%.
Come per l'anno 2005, risulta evidente che le nuove regole del patto di stabilita' interno vanno ad incidere esclusivamente sul versante della spesa dell'ente locale, senza tener conto delle entrate. Pertanto, il livello di spesa resta comunque determinato entro il limite stabilito dalle nuove regole, indipendentemente dalla dimensione o finalizzazione di nuove o maggiori entrate provenienti da soggetti esterni o appartenenti alle Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, enti locali, ecc.) o derivanti da operazioni di indebitamento, ad eccezione di quanto indicato espressamente ai successivi punti B.3.4., B.3.5 e B.3.6.
B. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2006.

B.1. Obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2006
La legge finanziaria per il 2006, ai commi 140, 141, 142 e 143, ha previsto per il patto di stabilita' interno il raggiungimento di due obiettivi: uno per il complesso della spesa corrente (al netto di alcune esclusioni) ed uno per il complesso della spesa in conto capitale (al netto di alcune esclusioni), ognuno a sua volta relativo sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa, per cui il mancato raggiungimento anche di uno solo dei quattro predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.
Per la determinazione della spesa, da rapportare ai valori consuntivi del 2004, si deve far riferimento, per la gestione di competenza, agli impegni dell'anno 2006 e, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti nell'anno 2006, cosi' come risultano dagli effettivi pagamenti quietanzati dal tesoriere dell'ente.
In ordine alla verifica dei quattro obiettivi per l'anno 2006 (2 obiettivi programmatici per la spesa corrente, uno in termini di competenza e l'altro in termini di cassa, e 2 obiettivi programmatici per la spesa in conto capitale, anch'essi uno in termini di competenza e l'altro in termini di cassa), non e' necessaria l'approvazione formale del rendiconto della gestione 2006; infatti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio (partitari) definite dal servizio finanziario dell'ente locale.

B.2 Enti "virtuosi" ed enti "non virtuosi"
Il comma 140, lettera a), prevede un tasso di riduzione delle spese correnti piu' contenuto per gli enti che sono da considerarsi "virtuosi" rispetto agli altri.
La virtuosita' viene riconosciuta quando la spesa corrente media pro-capite risulta inferiore alla corrispondente spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza.
Il metodo per la verifica di tale requisito deve essere effettuato attraverso:
I. la determinazione della spesa corrente media. Si deve far riferimento ai soli pagamenti (in conto competenza e in conto residui) relativi al totale della spesa corrente senza alcuna esclusione, registrati in ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004 e calcolare la media del triennio;
II. la determinazione della popolazione media. Si deve far riferimento alla media della popolazione residente al 31 dicembre 2002, 2003 e 2004. In proposito, si precisa che, trattandosi di un criterio statistico, per l'anno 2002 si deve far riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2002, per l'anno 2003 al 31 dicembre 2003 e cosi' via;
III. la determinazione della spesa media pro-capite. Si rapporta la spesa media di cui al punto I con la popolazione media di cui al punto II;
IV. l'individuazione della "virtuosita'" o meno dell'ente. Nel caso in cui la spesa media pro-capite dell'ente (punto III) sia inferiore alla spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (individuata al comma 140, lettera a), punti da 1 a 11, della legge finanziaria 2006), il decremento da applicare alle spese correnti, come definite dal comma 142, e' del 6,5% mentre, nel caso di spesa superiore o uguale, il decremento da applicare e' dell'8%.
Per un esempio sulla metodologia da applicare per verificare se l'ente e' da considerarsi a questi fini "virtuoso" o meno si veda l'Allegato "A/06" alla presente circolare.

B.3. Spese correnti soggette alle regole del patto di stabilita' interno
B.3.1 Il comma 142 prevede che il complesso delle spese correnti (come definite dal titolo 1° del D.P.R. 194 del 1996, al netto di talune esclusioni) sia soggetto alle regole del patto di stabilita' interno.
Gli enti sono tenuti ad escludere da tale complesso, sia dalla base 2004 che dal 2006, soltanto le spese espressamente previste dalla legge finanziaria, e precisamente:
a) le spese per il personale, cui si applicano le specifiche disposizioni di cui ai commi da 198 a 204 della legge finanziaria 2006, costituite da:
I. le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio inclusi gli emolumenti arretrati) corrisposte al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, gli emolumenti per prestazioni rese con altre forme di rapporto di lavoro flessibile (lavoratori socialmente utili - solo per l'eventuale quota di spesa a carico dell'Amministrazione - e contratti di somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale) nonche' i compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o la cui prestazione di servizio e' regolata mediante convenzioni;
II. gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
III. IIRAP sugli emolumenti di cui al precedente punto I;
IV. gli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo.
Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per il patto di stabilita' interno, per le disposizioni in esame non e' specificato se debba tenersi conto delle spese in termini di competenza e/o di cassa. In proposito, si ritiene di precisare che occorre far riferimento alle regole generali che, per la valutazione dell'impatto della spesa di personale sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, adottano il criterio della competenza. Pertanto, la riduzione dell'l% delle suddette spese sara' calcolata rispetto al corrispondente ammontare impegnato nell'anno 2004 come risultante dal conto consuntivo.
Sulle modalita' di applicazione delle disposizioni recate dai commi da 198 a 204, si fa rinvio alla specifica circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 di questo Dipartimento.
b) le spese per la sanita', la cui esclusione e' valida per le sole Regioni e non anche per gli enti locali;
c) le spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche. In questo caso, si deve far riferimento ai soli trasferimenti correnti (intervento "05" della spesa corrente come da D.P.R. n. 194 del 1996) i cui destinatari siano le Amministrazioni pubbliche e non anche alle somme attribuite a dette Amministrazioni quali corrispettivi di servizi (codificate in bilancio in altri interventi o voci economiche). Si precisa che l'elenco delle Amministrazioni pubbliche viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'anno 2006, si deve far riferimento all'elenco predisposto dall'Istat nel 2005 e pubblicato nella G.U. n. 175 del 29 luglio 2005.
Si ritiene opportuno, altresi', precisare che la definizione di Amministrazione pubblica, di competenza dell'Istat, deriva dalle disposizioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti (SEC '95 - Regolamento CE n. 2223/96 - paragrafi 2.68 e 2.69) e, pertanto, solo la rispondenza ai principi ivi indicati determina l'appartenenza o meno di una unita' istituzionale al comparto delle Amministrazioni pubbliche.
Indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, una unita' istituzionale e' classificata economicamente nel Settore delle Amministrazioni pubbliche se:
- e' di proprieta' o amministrata o controllata da Amministrazioni pubbliche;
- non vende sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non economicamente rilevanti (cioe' i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti "market" (di mercato) e non di Amministrazioni pubbliche.
A titolo puramente esemplificativo, si puo' indicare che le istituzioni scolastiche pubbliche, i consorzi di funzioni (definiti dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 267 del 2000) e le istituzioni per i servizi sociali (definite dall'art. 114, comma 2, del D.L.vo n. 267 del 2000) rientrano nel comparto delle Amministrazioni pubbliche mentre, sempre a titolo esemplificativo, si segnala che non sono Amministrazioni pubbliche i consorzi/azienda e gli enti di bonifica ed irrigazione, gli ex - IACP e altre tipologie di enti definiti come enti "market".
Ovviamente l'individuazione di altre tipologie di enti che non sono espressamente indicate nell'elenco in questione puo' creare difficolta' interpretative e applicative per gli enti locali per cui l'Istat ha provveduto ad attivare un indirizzo di posta elettronica (lista.amministrazionipubbliche@istat.it) a cui possono essere inviate le richieste di chiarimenti.
d) le spese di carattere sociale. In questo caso si deve far riferimento, esclusivamente, alle sole spese correnti codificate nel bilancio dell'ente, nella classificazione per funzioni prevista dal D.P.R. n. 194 del 1996, con il codice "08" per le province, con il codice "10" per i comuni e con il codice "05" per le comunita' montane.
E' importante sottolineare che tra le spese di carattere sociale, sottratte dal complesso delle spese correnti soggette al patto, non devono, ovviamente, essere ricomprese anche quelle allocate tra le altre categorie di spesa detraibili - descritte alle lettere a), c), e), f), g) e h) del presente punto B.3.1. - al fine di evitare un doppio conteggio delle spese da escludere.
Non sono consentite ulteriori esclusioni di spese che, pur avendo qualche relazione con interventi verso il sociale, sono allocate in altri codici funzionali diversi da quelli sopra indicati.
Si soggiunge, altresi', che sono da prendere in considerazione quelle tipologie di spese che gia' in passato siano state allocate nei codici funzionali sopra riportati. Comportamenti difformi - volti ad estendere i servizi e, conseguentemente, la dimensione delle spese di carattere sociale - darebbero luogo ad una elusione delle regole del patto di stabilita' interno;
e) le spese per interessi passivi con riferimento alle sole spese codificate nel bilancio dell'ente, nella classificazione economica, all'intervento "1.06." del D.P.R. n. 194 del 1996;
f) le spese per calamita' naturali con riferimento alle spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonche' a quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza. Al riguardo, si rappresenta che la norma individua espressamente quali sono le caratteristiche necessarie per far rientrare una spesa tra quelle definite quali calamita' naturali.
Si precisa, in proposito, che la norma si riferisce alle due fattispecie di interventi sopra richiamate e non ad un'unica fattispecie come da qualche parte e' stato prospettato.
g) le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio con riferimento alle spese che, a seguito di sentenza, sono state dall'ente riconosciute attraverso la procedura prevista dall'art. 194 del D.L.vo n. 267 del 2000 per i debiti fuori bilancio. Si
ritiene, altresi', che nella definizione di sentenza possa farsi rientrare, a questi fini, anche il lodo arbitrale e il decreto ingiuntivo esecutivo.
Si ritiene, peraltro, che l'esclusione di dette spese dalle regole del patto di stabilita' interno debba interessare sia le spese correnti che in quelle in conto capitale, in quanto il riferimento al debito fuori bilancio conseguente alla sentenza non lascia spazi ad interpretazioni che limitino l'esclusione in funzione della natura della spesa.
h) le spese per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni ed esercitate dal l° gennaio 2005 con riferimento alle spese correnti sostenute sino al 2004 dalle Regioni e successivamente trasferite ai propri enti locali (esclusione concessa comunque nei limiti dei trasferimenti regionali).
L'esclusione di tali spese - cosi' come quelle indicate dalla corrispondente norma prevista per l'anno 2005 (lettera f-bis dell'art. 1-quater della legge n. 88 del 2005) - si e' resa possibile per la sua neutralita' in termini di finanza pubblica, a differenza di quanto accaduto per il patto di stabilita' dell'anno 2003. Infatti, il meccanismo e' tale che, da un lato, le Regioni riducono i propri obiettivi programmatici 2006 - calcolando la base 2004 al netto delle spese per trasferimenti o deleghe di funzioni in questione - e, dall'altro, gli enti locali possono sostenere maggiori spese in misura pari all'ammontare dei trasferimenti regionali, senza che vi sia alcun effetto aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica.
E' necessario quindi che gli enti locali concordino preliminarmente con la propria Regione la possibilita' di usufruire di tale esclusione, in quanto e' necessario che la Regione assuma la decisione di ricalcolare i propri obiettivi programmatici 2006 escludendo dalla base di calcolo 2004 le spese in questione.
I contenuti dell'accordo dovranno, tra l'altro, prevedere:
a) l'individuazione da parte della Regione delle funzioni che rientrano tra quelle della lettera h) del comma 142;
b) la quantificazione, per tali funzioni, dell'ammontare dei trasferimenti che ogni singolo ente locale potra' portare in detrazione dalle correlate spese.
Se, invece, la Regione non ritiene di dover ricalcolare il suo obiettivo programmatico del 2006, gli enti locali non possono escludere dal vincolo del patto di stabilita' interno le spese in questione.
Relativamente alle funzioni trasferite o delegate dalle Regioni dal 1° gennaio 2004 (di cui alla lettera f-bis dell'art. 1-quater della legge n. 88/2005), gli enti locali potranno continuare, anche nel 2006, a portare in detrazione le spese per dette funzioni (sempre nei limiti delle somme trasferite dalle Regioni) soltanto se la Regione provvedera' a considerare detti trasferimenti, pur se destinati ad Amministrazioni pubbliche (quali gli enti locali), come soggetti alle regole del patto di stabilita' interno sia per l'anno 2004 (preso a base di calcolo) che per l'anno 2006. Soltanto attraverso tale soluzione si puo' garantire che l'esclusione di dette spese non incida negativamente sui saldi di finanza pubblica.
Anche in questo caso e', pertanto, necessario che gli enti locali definiscano preliminarmente con la propria Regione l'esatta situazione nella gestione di tali fattispecie di spese.
B.3.2 Il comma 143 prevede che il complesso delle spese in conto capitale (come definite dal titolo 2° della spesa dal D.P.R. n. 194 del 1996, al netto di alcune esclusioni) siano soggette alle regole del patto di stabilita' interno.
Gli enti sono tenuti ad escludere da tale complesso, sia dalla base 2004 che dal 2006, soltanto le spese espressamente previste dalla legge finanziaria, e precisamente:
a) le spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche. In questo caso, si deve far riferimento ai soli trasferimenti in conto capitale i cui destinatari siano le Amministrazioni pubbliche (intervento "07" delle spese in conto capitale come da D.P.R. n. 194 del 1996). In proposito, si rimanda ai contenuti evidenziati, al precedente punto B.3.1, lettera c), per la medesima fattispecie di esclusione con riferimento alle spese correnti;
b) le spese derivanti dalle concessioni di crediti. Tali spese, pur essendo classificate tra le spese di parte capitale (intervento 10 delle spese di parte capitale come da D.P.R. 194 del 1996), non vengono conteggiate ai fini del patto di stabilita' interno in coerenza con le regole comunitarie in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie, non rilevano neanche ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni utilizzato a livello europeo.
Si ritiene opportuno segnalare che le norme del patto di stabilita' interno per il 2006 non consentono, a differenza del 2005, l'esclusione delle spese derivanti dalle partecipazioni azionarie e dai conferimenti di capitale che, pertanto, nel 2006, sono soggette a dette regole; conseguentemente, la base del 2004 dovra' essere al lordo delle analoghe spese sostenute nel 2004.
Al fine di superare alcune perplessita' che sono state avanzate in merito agli effetti di tale innovazione normativa, si soggiunge che l'inclusione delle spese derivanti dalle partecipazioni azionarie e dai conferimenti di capitale alle regole del patto 2006 non fa venir meno la possibilita' per l'ente locale di reimpiegare temporaneamente la propria liquidita' (es. pronti contro termine, ecc.) in quanto tali operazioni sono escluse dal patto di stabilita' interno.
c) le spese per calamita' naturali. In relazione a tali spese, si rimanda ai contenuti, evidenziati al precedente punto B.3.1, lettera f), per la medesima fattispecie di esclusione con riferimento alle spese correnti;
d) le spese per funzioni trasferite o delegate dalla Regione ed esercitate dal l° gennaio 2005 con riferimento alle spese in conto capitale sostenute sino al 2004 dalle Regioni e successivamente trasferite ai propri enti locali (esclusione concessa comunque nei limiti dei trasferimenti regionali). In relazione a tali spese, si rimanda ai contenuti, evidenziati al precedente punto B.3.1, lettera h), per la medesima fattispecie di esclusione con riferimento alle spese correnti.
B.3.3 Gli enti, ai sensi del comma 144, possono eccedere i limiti di spesa stabiliti per le spese in conto capitale per un importo pari alle eventuali corrispondenti riduzioni di spesa corrente, che fossero in grado di conseguire in aggiunta a quelle stabilite dalla legge finanziaria 2006.
Appare opportuno sottolineare che la norma non consente che eventuali risparmi di spesa in conto capitale, rispetto al corrispondente obiettivo programmatico, possano essere utilizzati ad incremento della spesa corrente.
B.3.4 Per le sole spese in conto capitale e' inoltre consentito (comma 145) eccedere i limiti stabiliti a livello programmatico nella misura corrispondente ai proventi derivanti da erogazioni a titolo gratuito e liberalita'.
Si coglie l'occasione per ribadire quanto gia' evidenziato lo scorso anno e, cioe', che le erogazioni a titolo gratuito e le liberalita', stanno a significare, nel primo caso, i contributi a titolo gratuito versati da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche, in quanto tali entrate vanno ad incidere positivamente sull'indebitamento netto della P.A. e, nel secondo caso, le donazioni, le eredita' ed i lasciti. Non rientrano, invece, tra tali tipologie di entrate i trasferimenti ed i contributi provenienti da Amministrazioni pubbliche.
E' poi opportuno evidenziare che le disposizioni stabilite per il 2006 prevedono, a differenza del 2005, l'inclusione delle spese d'investimento finanziate dai proventi dell'alienazione di beni immobili e mobili tra le spese assoggettate alle regole del patto di stabilita' interno.
In proposito, si sottolinea l'opportunita' di una attenta valutazione dei possibili riflessi di tale modifica normativa sui risultati del patto da parte di quegli enti locali che, nel 2005, hanno usufruito di tale facolta' con riferimento ai proventi derivanti da alienazioni del patrimonio. Infatti i suddetti enti nel 2006 non potranno piu' eccedere il limite delle spese in
conto capitale finanziando tale eccesso con i citati proventi per alienazioni patrimoniali ancorche' incassati in conto residui.
B.3.5 Sempre per le spese in conto capitale e' consentito ai comuni (comma 146) di eccedere i limiti stabiliti con riferimento ai proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
B.3.6 Il comma 147, dispone che, per il solo anno 2006, dal complesso delle spese di investimento come sopra definito occorre escludere altresi' le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Sono, quindi, da escludere non solo le spese sostenute con i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate agli stessi interventi e finanziate dallo Stato e/o dalla Regione e dallo stesso ente locale.
B.3.7 Si ritiene opportuno precisare che per le fattispecie di cui ai precedenti punti B.3.4 e B.3.5 i limiti di eccedenza della spesa in conto capitale devono essere riferiti, per la gestione di competenza (impegni 2006), agli accertamenti realizzatisi nel corso del 2006 mentre, per la gestione di cassa (pagamenti totali 2006), agli incassi totali realizzatisi nel 2006, anche se il riferimento non deve essere effettuato sulla singola spesa in conto capitale e la correlata entrata, ma sul complesso delle spese e delle entrate riguardanti ogni singola fattispecie di cui ai commi 145 e 146 della legge finanziaria 2006.
B.3.8 Per maggiori dettagli circa l'individuazione precisa delle voci rilevanti ai fini del complesso delle spese prese in considerazione dal patto di stabilita' interno, si ritiene opportuno far riferimento alla codifica prevista dal Decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2002) ed utilizzata per la trasmissione dei flussi
trimestrali di cassa da parte dei tesorieri degli enti locali ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468 del 1978. A tal proposito, si rimanda a quanto indicato nell'allegato "B/06" alla presente circolare.

B.4. Calcolo degli obiettivi programmatici per l'anno 2006
B.4.1. Province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Come gia' precedentemente indicato, occorre precisare che devono essere determinati quattro obiettivi programmatici di spesa per l'anno 2006: due con riferimento alle spese correnti, per la gestione di competenza (impegni di competenza) e per la gestione di cassa (pagamenti in conto competenza e in conto residui) e, analogamente, altri due con riferimento alle spese in conto capitale.
Nel determinare gli obiettivi programmatici per la spesa corrente occorre, altresi', tener conto del concetto di "virtuosita'", di cui al precedente punto B.2., che condiziona l'entita' della riduzione della spesa corrente.
In dettaglio, per determinare i quattro obiettivi programmatici per l'anno 2006 e' necessario calcolare:
I. gli obiettivi programmatici per la spesa corrente 2006 (sia in termini di competenza che di cassa), partendo dalla spesa corrente 2004 (come definita al punto B.3.1.), presa come base di calcolo, ed applicando il decremento del 6.5%, se l'ente e' "virtuoso", o dell'8% nel caso di ente "non virtuoso", secondo la metodologia esposta al punto B.2.;
II. gli obiettivi programmatici per la spesa in conto capitale 2006 (sia in termini di competenza che di cassa), partendo dalla spesa in conto capitale 2004 (come definita al dal punto B.3.2 ), presa come base di calcolo, ed applicando l'incremento dell'8,1%;
B.4.2. Comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Come anticipato, per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2006 prevedono che gli obiettivi programmatici della spesa corrente (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) siano determinati senza alcun riferimento alla "virtuosita'" o meno dell'ente.
Di conseguenza, la percentuale di decremento delle spese correnti 2006, rispetto alla corrispondenti spese dell'anno 2004, e' unica ed e' pari al 6,5% mentre, per la spesa in conto capitale, si applica sempre la percentuale di incremento dell'8,1% rispetto alla corrispondente spesa 2004.
Nell'allegato "C/06" alla presente circolare e' riportato un esempio numerico del calcolo degli obiettivi programmatici per il 2006. Tale allegato, che non ha valenza certificatoria e non deve essere trasmesso ad alcun Ufficio della Ragioneria Generale dello Stato, e' soltanto un ausilio per l'ente circa la metodologia di calcolo per determinare i propri obiettivi programmatici.
C. LIMITAZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

La legge finanziaria 2006, al comma 150, ha ribadito la vigenza di alcune norme che sono state introdotte dalla precedente legge finanziaria 2005. In particolare, sono riconfermate, tra l'altro, le norme a suo tempo introdotte con il comma 33 dell'articolo 1 delle legge n. 311 del 2004, in materia di limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto.
Pertanto, in questa sede, si ribadiscono i contenuti in materia a suo tempo indicati nella precedente circolare dello scrivente n. 4 del 2005 che, per una piu' agevole lettura da parte degli enti locali, vengono riproposti.
Qualora l'ente, non dovesse raggiungere anche uno solo dei quattro obiettivi, sara' soggetto, nell'anno 2007, alle seguenti limitazioni riguardanti:

C.1. spese per acquisto di beni e servizi. Tali spese sono identificate dagli interventi "02" (acquisto di beni di consumo e/o di materie prime) - "03" (prestazioni di servizi) - "04" (utilizzo di beni di terzi) della classificazione della spesa di cui al D.P.R. 194 del 1996 e il limite si deve intendere applicato sia agli impegni che ai pagamenti totali. L'inclusione dell'intervento "04" nell'acquisto di beni e servizi e' gia' prevista dalle disposizioni vigenti ed e' operativa sin dal 2002; tale impostazione e' rilevabile dalla circolare dello scrivente n. 35 del 15 novembre 2002 (pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 279 del 28 novembre 2002), relativa al "Quadro di raccordo tra prospetto dei flussi trimestrali di cassa e codici di bilancio di cui al decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002".
Al riguardo possono registrarsi le seguenti due fattispecie:
- l'ente locale che nel 2006 non raggiunga gli obiettivi del patto, come definiti al precedente punto 13.4., non potra' effettuare nel 2007 spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa sostenuta nell'ultimo anno in cui si e' accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; tale livello di spesa costituisce dunque il limite agli acquisti di beni e servizi per l'anno 2007.
- l'ente locale che nel 2006 e negli anni precedenti non abbia mai rispettato le regole dei patto non potra' effettuare nel 2007 una spesa per acquisto di beni e servizi superiore a quella sostenuta nel 2004 ridotta del 10%. La riduzione si applica sul coacervo delle spese per acquisto di beni e servizi del 2004 e non sulla singola voce;

C.2. Le assunzioni di personale. La disposizione di cui al comma 150, richiamando quanto previsto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 311 del 2004, conferma la disciplina in materia di personale. Come lo scorso anno, l'interpretazione della norma deve essere particolarmente rigorosa. Si ribadisce, in particolare, la preclusione al ricorso a procedure di mobilita' in entrata e all'istituto della somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale).

C.3. Il ricorso all'indebitamento per finanziare investimenti. Anche per l'anno 2007 rimane in vigore la sanzione relativa all'impossibilita' per l'ente di ricorrere all'indebitamento in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2006.
Naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Tale riduzione risulta verificata se, all'atto dell'operazione, la somma dei valori attuali di tutti i flussi della nuova passivita' totale - comprensiva delle quote capitale e delle quote interesse, nonche' delle commissioni relative sia all'estinzione della vecchia passivita' sia all'accensione della nuova - e' inferiore alla somma dei valori attuali della passivita' preesistente.
Si sottolinea, peraltro, che per le operazioni relative ai mutui con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato la conversione dei mutui in titoli obbligazionari di nuova emissione o in nuovi mutui e' consentita se risponde anche ad un'ulteriore condizione: l'incremento del valore nominale della nuova passivita' non deve superare di 5 punti percentuali il valore nominale della passivita' preesistente (art. 1, c. 71, della legge finanziaria n. 311/2004 e art. 1, c. 388, della legge finanziaria n. 266/2005).
Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale.
Giova, infine, sottolineare che, ai fini del ricorso dell'indebitamento, non occorre considerare l'attivita' istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, deliberazione di' assunzione del mutuo) ma e' necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilita' interno per il 2005 non puo' ricorrere all'indebitamento nel 2006 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2006 e cosi' via.

D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ANNI 2007 e 2008.

Relativamente al patto di stabilita' interno per gli anni 2007 e 2008, come definito dalla legge finanziaria per l'anno in corso, si evidenziano due variazioni rispetto al 2006:
a) sotto il profilo soggettivo, sono soggetti al patto (comma 139) i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (nel 2006 il limite demografico e' di 5.000 abitanti);
b) sotto il profilo oggettivo, il legislatore ha previsto (commi 140, lett. b, e 141) che la determinazione degli obiettivi programmatici delle spese correnti e in conto capitale (sia in termini di impegni che di pagamenti) deve far riferimento alle corrispondenti spese programmatiche calcolate per l'anno precedente.
In questi casi, pero', la spesa programmatica in conto capitale per l'anno 2006 da prendere a riferimento, per il calcolo degli obiettivi programmatici 2007, non deve tener conto, ai sensi del comma 147 della legge finanziaria 2006, della detrazione delle spese in conto capitale cofinanziate dalla U.E., dallo Stato o dalla Regione, in quanto tale detrazione e' limitata al solo anno 2006.
Il calcolo degli obiettivi programmatici per il 2007 e per il 2008 (sia per la gestione di competenza che di cassa), deve essere attuato:
a) per il complesso delle spese correnti, applicando per il 2007 un decremento dello 0,3% rispetto agli obiettivi programmatici calcolati per le corrispondenti spese del 2006; mentre per l'anno 2008 occorre prevedere una crescita dell'1,9% rispetto al 2007.
b) per il complesso delle spese in conto capitale, applicando alle corrispondenti spese programmatiche degli anni base 2006 e 2007 (comprensive delle spese cofinanziate) una percentuale di crescita del 4%, sia per l'anno 2007 che per il 2008.
Una volta determinati gli obiettivi programmatici per il 2007, come per il 2008, e' consentito, per le sole spese di investimento (commi 144, 145, 146), eccedere i limiti stabiliti nella misura indicata ai precedenti punti B.3.3., B.3.4. e B.3.5.
Per maggiore chiarezza, nell'allegato D/06 alla presente circolare, e' rappresentato uno schema esemplificativo in cui e' evidenziato il metodo di calcolo della spesa programmatica per gli anni 2007 e 2008.
E. LA PROGRAMMAZIONE TRIMESTRALE O SEMESTRALE DEI FLUSSI FINANZIARI.

E.1. Criteri generali per il calcolo degli obiettivi trimestrali o semestrale.
Il comma 150 conferma l'applicazione del comma 31 della legge finanziaria 2005 individuando - come per il passato - l'utilizzo dello strumento della programmazione finanziaria in termini di cassa per monitorare, valutare e verificare in corso d'anno gli andamenti gestionali del patto di stabilita' interno e il rispetto degli obiettivi annuali sulle spese correnti e in conto capitale. La programmazione finanziaria e':
- Trimestrale, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- Semestrale, per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Ovviamente, il riferimento e' alla spese come precedentemente definite, per cui la programmazione trimestrale (o semestrale) deve tener conto dei pagamenti che, sulla base delle conoscenze acquisite dall'ente, potranno verosimilmente verificarsi nel corso dei vari trimestri di riferimento.
L'ente - dopo aver definito, secondo i criteri e le indicazioni sopra esposte, gli importi degli obiettivi programmatici per l'intero anno 2006 relativi al complesso dei pagamenti correnti e a quello in conto capitale - effettuera', entro il mese di febbraio 2006 (o il mese di marzo 2006, se soggetto alla previsione semestrale), le previsioni del complesso delle spese trimestrali cumulate al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre (o semestrali al 30 giugno, se soggetto alla previsione semestrale) coerenti con gli obiettivi annuali.
All'Organo di revisione economico - finanziaria spetta la valutazione della coerenza degli obiettivi trimestrali (o semestrali) con gli obiettivi annuali del complesso delle spese di parte corrente ed in conto capitale in termini di cassa.
Nel corso dell'esercizio, l'ente puo' rettificare i propri obiettivi infrannuali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con gli obiettivi annuali da parte dell'Organo di revisione economico - finanziaria, devono essere trasmessi nuovamente secondo le modalita' descritte al successivo punto E.2.
Allo stesso Organo di revisione e' rimessa altresi' la verifica, entro il mese successivo al trimestre (o semestre) di riferimento, del rispetto degli obiettivi trimestrali (o semestrali) e, in caso di mancato conseguimento, la comunicazione all'ente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' indicate al successivo punto E.2.
Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali determina automaticamente per l'ente, nel trimestre successivo, l'obbligo di riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sul complesso dei pagamenti (di cui al precedente punto B.3.), nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Se a seguito di eventi finanziari significativi non dipendenti dalla propria gestione, l'ente non ha rispettato un obiettivo trimestrale, il Responsabile del servizio finanziario deve predisporre una dichiarazione, sottoposta al controllo del Organo di revisione economico-finanziaria, in cui viene evidenziata tale circostanza. In questo caso, il riassorbimento puo' essere effettuato in un arco temporale piu' ampio e, cioe', entro il secondo trimestre successivo.

E.2. Gli adempimenti di trasmissione agli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato.
E.2.1. La previsione cumulata di cassa (Allegato "E/06")
L'allegato "E/06", contenente gli obiettivi programmatici trimestrali (o semestrali) e annuali delle spese correnti ed in conto capitale cumulati in termini di cassa per l'anno 2006, deve essere sottoposto alla valutazione di coerenza dell'Organo di revisione economico - finanziaria e comunque definito entro il mese di febbraio (marzo per gli enti soggetti a
pianificazione semestrale) per poi essere comunicato entro il 31 marzo 2006 (30 aprile per gli enti a programmazione semestrale):
- dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalita' individuate nel sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. In proposito, si precisa che, a differenza del 2005, sono tenuti all'invio dell'allegato "E/06" mediante il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, anche i comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 30.000 abitanti (secondo periodo del comma 150);
- dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e dalle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Com'e' noto, il comma 155 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 al 31 marzo 2006, per cui i termini per la definizione delle previsioni trimestrali (o semestrale) cumulate in questione potranno slittare sino a tale data e, in ogni caso, dovranno essere inviate alla Ragioneria Generale dello Stato, secondo i criteri sopra descritti, entro il 30 aprile 2006.
E.2.2. Mancato conseguimento dell'obiettivo trimestrale (o semestrale)
Sempre con le modalita' di trasmissione indicate al punto E.2.1., l'Organo di revisione economico - finanziaria deve inviare una comunicazione dell'eventuale mancato rispetto anche di uno solo degli obiettivi trimestrali (o semestrali) entro il mese successivo al trimestre (semestre) di riferimento. Tale informazione deve essere trasmessa, nel rispetto della scadenza per l'invio, anche con riferimento agli obiettivi annuali seppure non definitivi.
AI riguardo, si precisa che il comma 150 ha confermato le modalita' di trasmissione della comunicazione del mancato conseguimento di un obiettivo trimestrale introdotte nel 2005 dal comma 31 della legge n. 311 del 2005. Infatti, l'inadempienza dell'ente deve essere
portata a conoscenza del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le seguenti modalita':
- per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, la comunicazione dell'eventuale mancato raggiungimento di un obiettivo trimestrale non deve essere trasmessa per via cartacea al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ma attivando sul richiamato sito web, nell'allegato "E/06", l'apposita casella presente sotto la dizione "Mancato raggiungimento obiettivo trimestrale" relativa al trimestre di riferimento. La comunicazione dell'Organo di revisione resta agli atti dell'ente mentre l'informazione e' inserita nel sistema web e puo' essere effettuata:
o dall'Organo di revisione. In questo caso, sara' necessario che un componente dell'Organo si accrediti presso il sistema con le procedure previste all'allegato "P/06" alla presente circolare;
- dall'ente stesso, secondo le intese con l'Organo di revisione.
- per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la comunicazione dell'eventuale mancato raggiungimento di un obiettivo deve essere trasmessa, per via cartacea, alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio (nessun invio deve essere effettuato alla Ragioneria Generale dello Stato).
E.3. Verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto.
Per l'anno 2006, in base al comma 150, resta in vigore il comma 32 della legge finanziaria 2005, secondo cui l'Organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali e' tenuto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto per la spesa corrente ed in conto capitale (in termini di competenza e di cassa) e, in caso di mancato conseguimento, ne deve dare comunicazione al Ministero dell'interno secondo un modello e modalita' che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
Si coglie l'occasione per rappresentare, relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2005, che con D.M. del 12 gennaio 2006 (pubblicato nella G.U. n. 20 del 25 gennaio 2006) sono stati approvati il modello di rilevazione e le modalita' di trasmissione della comunicazione relativa al mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2005.
F. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

Per il 2006, in base allo stesso comma 150, resta in vigore il comma 30 della legge finanziaria 2005, in materia di monitoraggio del patto. Anche in questo caso, tale attivita' - sulla base del secondo periodo dello stesso comma 150 - viene ampliata ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che, unitamente alle province e alle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono inviare trimestralmente a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.
Le modalita' ed i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definiti, come previsto dal richiamato comma 30 della legge finanziaria 2005, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata e l'Istat (l'emanazione e' prevedibile possa essere attuata, come in passato, entro il mese di marzo 2006).
Qualora il decreto non fosse emanato entro il 31 marzo 2006 (si consideri che l'iter amministrativo del decreto vede coinvolti 4 soggetti istituzionali), le informazioni relative al monitoraggio del patto alla data del 31 marzo 2006 non dovranno essere trasmesse (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto. In questo caso, lo scrivente fornira' via web apposite istruzioni al riguardo.
La trasmissione delle informazioni trimestrali deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, accedendo al sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
I comuni con popolazione tra 20.000 e 30.000 abitanti che, a partire dal 2006, sono soggetti per la prima volta al monitoraggio trimestrale sono tenuti, per utilizzare il sistema web, ad accreditarsi a detto sistema secondo quanto indicato nell'allegato F/06 alla presente circolare. Per gli altri enti locali, che erano gia' soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web (province, comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti), non sono previsti nuovi adempimenti per l'accesso al sistema.
Si ribadisce che i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti non sono, invece, soggetti al monitoraggio trimestrale, per cui non sono tenuti all'invio di alcuna comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato e alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio, con esclusione degli adempimenti di cui al precedente punto E.2.
Sempre in tema di monitoraggio, si precisa che gli enti locali tenuti al monitoraggio possono trasmettere attraverso il sistema web le proprie informazioni, anche se le stesse non risultano definitive. In caso di invio di dati provvisori, l'ente e' tenuto a darne comunicazione a questo Dipartimento, attraverso una e-mail indirizzata a pattostab@tesoro.it
G. ULTERIORI CHIARIMENTI.

G.1. I riflessi delle regole del "patto" sulle previsioni di bilancio.
Come per gli scorsi anni, le regole del "patto" 2006 non fanno riferimento alle previsioni di bilancio; tuttavia, nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2006 (redatto in termini di competenza), le regole del patto di stabilita' interno non possono che incidere, anche se solo indirettamente, quale principio ispiratore nella programmazione della politica di bilancio dell'ente: non appare, infatti, realistica un'azione strutturale di riduzione delle spese che non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza. Il bilancio di previsione deve essere comunque deliberato, indipendentemente dai risultati che si prevede di conseguire in ordine al patto di stabilita' interno.
Si ritiene, tra l'altro, opportuno evidenziare che il comma 166 della legge finanziaria 2006 ha previsto che gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto finanziario in cui sia dato conto (comma 167), tra l'altro, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno.

G.2. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilita' interno 2006.
G.2.1. Popolazione di riferimento - Il comma 138 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del "patto" per il 2006 facendo riferimento alle province, ai comuni compresi nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il "patto", si applica il criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali:
- per le province e i comuni, la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2006, quella al 31 dicembre 2004);
- per le comunita' montane, la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente calcolata dall'UNCEM (per il 2006, quella al 31 dicembre 2004).
G.2.2. Enti di nuova istituzione e enti commissariati - Il comma 149 prevede che agli enti locali di nuova istituzione, per l'anno 2006 e successivi, si applicano le regole del patto con
decorrenza dall'anno in cui e' disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti ai commi 140 e 141.
In particolare, se l'ente e' istituito nel corso del 2006, le regole del patto si applicano con decorrenza dal 2007 applicando alla base di calcolo 2006 le percentuali indicate al punto D della presente circolare.
In linea con le indicazioni formulate dal Parlamento, con la risoluzione n. 7-00741 approvata dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, si precisa che ai comuni che siano stati commissariati negli anni assunti a riferimento ai fini della determinazione del limite delle spese effettuabili si applica il regime previsto per gli enti di nuova istituzione (art. 1, comma 149, della legge n. 266 del 2005) in quanto "la cessazione dello stato di commissariamento determina, di fatto, una discontinuita' di rilevanza tale da costituire una condizione del tutto assimilabile alla istituzione ex-novo". Pertanto, il 1° esercizio finanziario della gestione ordinaria costituisce la prima base disponibile ai fini dell'applicazione del patto di stabilita' interno. A mero titolo esemplificativo, un comune che sia stato commissariato fino a tutto il 2005, avra' la prima base di calcolo disponibile in coincidenza con l'anno 2006, per cui sara' assoggettato alle regole del patto a partire dal 2007.

G.3. Spese sostenute da Enti locali "capofila"
Come per l'anno 2005, e' stato segnalato da piu' parti che un ente locale, a seguito di disposizioni legislative o amministrative, puo' essere individuato come "capofila" per lo svolgimento di alcune funzioni per conto di altri enti.
In tal caso - al fine di neutralizzare gli effetti finanziari negativi sul patto di stabilita' interno dell'ente "capofila" che si deve accollare le quote di spese gestite per conto degli altri enti locali - si ritiene che possa essere attivata la seguente procedura che consente al capofila, ai soli fini del patto di stabilita' interno, di considerare nel calcolo del complesso delle spese la sola quota di propria competenza.
Al contempo, e' necessario che gli enti locali (non capofila) che beneficiano dei servizi gestiti dal "capofila" (senza averne aggravi finanziari sui loro bilanci) si accollino la quota di spese a loro carico aumentando convenzionalmente le spese soggette alle regole del patto.
La distribuzione delle spese tra i vari soggetti deve risultare da una intesa preliminare (da realizzarsi in tempi rapidi) in modo tale che gli enti non capofila siano a conoscenza che nel corso del 2006 sono tenuti ad accollarsi la propria quota di spese della gestione. Detta intesa diviene, pertanto, elemento fondamentale per l'applicazione della procedura in questione,
Si precisa, inoltre, che le spese sostenute dall'ente capofila - da ripartire tra gli enti partecipanti all'intesa - sono quelle al netto delle esclusioni previste dalla norma (es.: trasferimenti ad AA.PP., personale, ecc.) e al netto delle spese che lo stesso ente capofila sostiene per eventuali enti che non sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno.
Si sottolinea, altresi', che gli enti partecipanti all'intesa (capofila e non) devono considerare solo le spese di propria spettanza sia nella base di calcolo 2004 utile per determinazione degli obiettivi programmatici 2006 (OP SCor 06, per la spesa corrente, e OP SCap 06, per la spesa in conto capitale, descritti nell'allegato C/06 alla presente circolare) che, in fase gestionale, nei risultati riportati nel corso del 2006.
In ogni caso, deve essere rispettato il criterio generale della sottoposizione alle regole del patto di stabilita' interno di tutta la spesa sostenuta dall'ente capofila (con le eccezioni sopra indicate) cosi' che gli enti capofila non siano penalizzati nella loro gestione e gli equilibri di finanza pubblica siano salvaguardati.
Se tale procedura viene attuata, l'Ente capofila trasmette a questa Ragioneria Generale, entro il mese di febbraio 2007, una attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario in cui siano evidenziati:
- la disposizione legislativa o amministrativa (provvedimento regionale oppure intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di ente "capofila" per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;
- il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
- le spese (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i servizi, con indicazione di quelle che si riflettono effettivamente sui proprio patto di stabilita' interno e di quelle che si riferiscono invece agli altri Enti.
Entro lo stesso mese di febbraio 2007, gli enti diversi dal capofila presentano sempre a questa Ragioneria Generale una attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, in cui siano evidenziate le quote di spese (impegni e pagamenti) convenzionalmente poste a carico del proprio patto di stabilita' interno.
La medesima procedura puo' essere applicata per il patto di stabilita' interno per l'anno 2007 e per l'anno 2008.

G.4. Normativa di riferimento.
Si segnala, inoltre, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilita' interno, sono consultabili sul sito Internet http://www.rgs.mef.gov.it/Norme-e-do-Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp.
H. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il comma 148 prevede una specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a disciplinare il patto di stabilita' interno con specifiche disposizioni.
In adempimento di quanto previsto dall'accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata il 28 luglio 2005, gli accordi con tali enti dovranno riguardare anche le spese in materia di personale - con riferimento, per le Province autonome, per la Regione Valle d'Aosta e per la Regione Friuli
Venezia Giulia, anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti ai rispettivo territorio - dando conto delle specifiche misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 e da individuarsi, per la parte di competenza, ai sensi del richiamato accordo.

H.1. Qualora entro il 31 marzo 2006 sia stato raggiunto l'accordo sul patto di stabilita' interno 2006 tra questo Dipartimento e le Regioni a Statuto speciale o le Province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie speciali provvederanno a definire le regole del "patto" a cui devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.
In questo caso, per non vanificare l'attivita' di monitoraggio del patto di stabilita' interno, si ritiene necessario che - ai fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento a quella locale - questa Ragioneria Generale venga a conoscenza, per il tramite della Regione o Provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal comma 148), degli andamenti trimestrali del "patto".

H.2. Qualora le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non raggiungano l'accordo con questo Dipartimento entro il 31 marzo 2006, agli enti locali dei rispettivi territori si applicheranno le regole sul patto 2006 (oggetto della presente circolare) valide per gli altri enti locali del territorio nazionale. Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole dettate dalla legislazione statale anche laddove le autonomie speciali non abbiano provveduto a disciplinare le regole del "patto di stabilita' interno".
In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno, i predetti enti locali saranno soggetti alle regole del monitoraggio applicabili agli enti del restante territorio nazionale secondo quanto previsto dalla presente circolare.
I. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il "patto" per l'anno 2006 potrebbero generare da parte degli enti locali o delle Ragionerie Provinciali dello Stato una serie di richieste di chiarimenti relativi al patto di stabilita' interno che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano:
a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato "F/06" alla presente circolare), esclusivamente via e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno (punti B.3.1., lett. a, e C.2. della presente circolare) all'indirizzo:
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - n. fax: 06/4819587
Via XX Settembre 97 - 00187 ROMA
d) per gli aspetti riguardanti l'individuazione dell'appartenenza o meno di un ente al settore delle Amministrazioni pubbliche (punti B.3.1., lett. c, e B.3.2., lett. a, della presente circolare), la richiesta, invece, va inoltrata all'Istat esclusivamente via e-mail all'indirizzo lista.amministrazionipubbliche@istat.it.
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A/06

----> Vedere allegato a pag. 35 <----
 
Allegato B/06

----> Vedere allegato a pag. 36 <----
 
Allegato C/06

----> Vedere allegato a pag. 37 <----
 
Allegato D/06

----> Vedere allegato a pag. 38 <----
 
Allegato E/06

----> Vedere allegato a pag. 39 <----
 
Allegato F/06

----> Vedere allegato alle pagg. 40-41 <----
 
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