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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Rizzi  Barbara,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in materia  di  prova  attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista l'istanza della sig.ra Rizzi Barbara, nata a Erba il 4 giugno 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, del sopra indicato   decreto   legislativo,   il   riconoscimento   del  titolo professionale  di  «Sollicitor»,  conseguito  nel Regno Unito al fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di  laurea  in  giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi dell'Insubria in data 22 marzo 2000;
 Considerato  che  a  seguito  del  riconoscimento  della  laurea in giurisprudenza  ha  conseguito  il «Diploma with Commendation in Law» presso  la «London Guidhall University» e il «Postgraduate diploma in legal  practice  with commendation» conseguito presso «The College of Law»;
 Considerato che la stessa e' iscritta, in qualita' di «Sollicitor», presso  la  «Law  Society» dal 1° settembre 2003 e presso la «Supreme Court of England and Wales» dal 1° settembre 2005;
 Preso  atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento  della  pratica forense», rilasciato il 3 ottobre 2002 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria in atti allegato;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Rizzi Barbara, nata a Erba il 4 giugno 1975, cittadina italiana,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico  su  una  materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile,    diritto    procedura    penale,   diritto   amministrativo (processuale);  2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le  seguenti:  diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);    3) elementi    di    deontologia   ed   ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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