Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 febbraio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Rizzi Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Rizzi Barbara, nata a Erba il 4 giugno 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sollicitor», conseguito nel Regno Unito al fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi dell'Insubria in data 22 marzo 2000; Considerato che a seguito del riconoscimento della laurea in giurisprudenza ha conseguito il «Diploma with Commendation in Law» presso la «London Guidhall University» e il «Postgraduate diploma in legal practice with commendation» conseguito presso «The College of Law»; Considerato che la stessa e' iscritta, in qualita' di «Sollicitor», presso la «Law Society» dal 1° settembre 2003 e presso la «Supreme Court of England and Wales» dal 1° settembre 2005; Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 3 ottobre 2002 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 novembre 2005; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Rizzi Barbara, nata a Erba il 4 giugno 1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 14 febbraio 2006 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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