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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Rocchetti  Stefano,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di chimico. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
 Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il  regolamento  di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista   l'istanza   del  sig.  Rocchetti  Stefano,  nato  a  Zurigo (Svizzera) l'1l luglio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale «Diplom als Chemiker» conseguito in Svizzera e  rilasciato  dal  «Technische  Hochschule Zurich» in data 24 aprile 1992 ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A, in Italia e dell'esercizio della omonima professione;
 Preso atto che il richiedente documenta attivita' di collaborazione svolta in Italia dal 1996 al 2004;
 Rilevato che l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT)  ha  attestato  che  la  professione di chimico in Svizzera e' professione  non  regolamentata  e  che  il titolo posseduto dal sig. Rocchetti  configura  una  «formazione  regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
 Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  chimico  -  sezione  A, come risulta dai certificati prodotti,   per   cui  non  appare  necessario  applicare  le  misure compensative;
 Decreta:
 Al  sig.  Rocchetti  Stefano,  nato a Zurigo (Svizzera) l'l1 luglio 1966,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il direttore generale: Mele
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