Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 febbraio 2006 |
Riconoscimento, al sig. Rocchetti Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Rocchetti Stefano, nato a Zurigo (Svizzera) l'1l luglio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale «Diplom als Chemiker» conseguito in Svizzera e rilasciato dal «Technische Hochschule Zurich» in data 24 aprile 1992 ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A, in Italia e dell'esercizio della omonima professione; Preso atto che il richiedente documenta attivita' di collaborazione svolta in Italia dal 1996 al 2004; Rilevato che l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) ha attestato che la professione di chimico in Svizzera e' professione non regolamentata e che il titolo posseduto dal sig. Rocchetti configura una «formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Rocchetti Stefano, nato a Zurigo (Svizzera) l'l1 luglio 1966, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 14 febbraio 2006 Il direttore generale: Mele |
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