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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Nikolova  Durakova Katya Georgieva, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva nata il  3 novembre  1973  a  P.  Trambesh  (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale conseguito in Bulgaria di ingegnere-agronomo conseguito  presso  l'«Istituto  Superiore  di Agraria di Plovdiv» il 15 maggio  1997  ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori  forestali  -  sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso   atto   che,   secondo   l'ordinamento   locale,  il  titolo accademico-professionale   di   cui   e'  in  possesso  l'istante  e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio in Bulgaria della professione  di  ingegnere-agronomo,  come attestato dalla Ambasciata d'Italia a Sofia in data 1° aprile 2005;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Visto  il  conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei  dottori  agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 23 gennaio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  dottori  agronomi  e dottori forestali - sezione A e quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli  6  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 - e successive  modifiche - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi familiari;
 Considerato  che la sig.ra Nikolova Durakova possiede un permesso di  soggiorno rilasciato dalla Questura di L'Aquila in data 24 aprile 2003,  rinnovato  in  data  4 ottobre  2005  con  validita'  fino  al 24 ottobre 2007, per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Nikolova Durakova Katya Georgieva, nata il 3 novembre 1973  a P. Trambesh (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie:   1)   estimo,  2)  matematica  finanziaria,  3)  tecnologie alimentari.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A.
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