Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 febbraio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva nata il 3 novembre 1973 a P. Trambesh (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Bulgaria di ingegnere-agronomo conseguito presso l'«Istituto Superiore di Agraria di Plovdiv» il 15 maggio 1997 ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che, secondo l'ordinamento locale, il titolo accademico-professionale di cui e' in possesso l'istante e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio in Bulgaria della professione di ingegnere-agronomo, come attestato dalla Ambasciata d'Italia a Sofia in data 1° aprile 2005; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006; Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 23 gennaio 2006; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - e successive modifiche - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Nikolova Durakova possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di L'Aquila in data 24 aprile 2003, rinnovato in data 4 ottobre 2005 con validita' fino al 24 ottobre 2007, per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva, nata il 3 novembre 1973 a P. Trambesh (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) estimo, 2) matematica finanziaria, 3) tecnologie alimentari. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 14 febbraio 2006 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A. |
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