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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 febbraio 2006, n. 57 |  | Adesione  al  Protocollo  del  1997  di emendamento della Convenzione internazionale  per  la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione all'adesione
 1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo  del  1997 di emendamento della Convenzione internazionale per  la  prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata  dal  Protocollo  del  1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed intera esecuzione e' data al Protocollo del 1997 di cui  all'articolo  1,  a  decorrere  dalla  data della sua entrata in vigore,   in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  6  del Protocollo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3550):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 18 luglio 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   14   settembre   2005  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, e 13ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  15 e 16 novembre
 2005.
 Relazione  scritta presentata il 16 novembre 2005 (Atto
 n. 3550/A-relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6192):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VIII e IX.
 Esaminato  dalla  III commissione il 13 dicembre 2005 e
 l'11 gennaio 2006.
 Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24
 gennaio 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 ---->    Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 
 PROTOCOLLO  DEL  1997 DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
 PER  LA  PREVENZIONE  DELL'INQUINAMENTO  CAUSATO DA NAVI DEL 1973,
 COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1978.
 LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,
 
 ESSENDO  Parti  del  Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale  del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.
 
 RICONOSCENDO  il bisogno di prevenire e controllare l'inquinamento atmosferico proveniente dalle navi.
 
 RICORDANDO   il   Principio   15   della   Dichiarazione   di  Rio sull'ambiente  e  lo  sviluppo  che  richiede  l'applicazione  di  un approccio cautelare.
 
 CONSIDERANDO  che  tale  obiettivo  potrebbe  essere conseguito al meglio  per  mezzo  della  conclusione  di un Protocollo del 1997, di emendamento   della   Convenzione  Internazionale  sulla  prevenzione dell'inquinamento  da  navi  del  1973,  come modificato dal relativo Protocollo del 1978.
 
 Hanno convenuto quanto segue:
 Articolo 1
 Strumento da emendare
 
 Lo  strumento  che il presente Protocollo emenda e' la Convenzione Internazionale   del   1973   per  la  prevenzione  dell'inquinamento proveniente  dalle  navi, come modificato dal relativo Protocollo del 1978   (cui  si  fa  riferimento  in  appresso  con  il  termine  "la Convenzione").
 Articolo 2
 Aggiunta dell'allegato VI alla Convenzione
 
 E'   aggiunto   il   Regolamento  intitolato  Allegato  6  per  la prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle navi, il cui testo e' inserito nell'allegato al presente Protocollo.
 Articolo 3
 Obblighi generali
 
 1.  La  Convenzione ed il presente Protocollo, in quanto Parti del presente  Protocollo,  saranno  lette ed interpretate insieme come un unico strumento.
 
 Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce al contempo un riferimento al relativo Allegato.
 Articolo 4
 Procedura di emendamento
 
 Nell'applicare  l'articolo  16 della Convenzione ad un emendamento all'Allegato  VI  ed alle sue appendici, il riferimento ad una "Parte alla  Convenzione" sara' considerato riferirsi ad una Parte vincolata da tale Allegato.
 CLAUSOLE FINALI
 Articolo 5
 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
 
 1.  Il  presente  Protocollo  sara'  aperto  alla  firma presso il Quartier  Generale  dell'Organizzazione  Marittima internazionale (di seguito denominata "l'Organizzazione") dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre  1998 e rimarra' successivamente aperto per l'adesione. Solo gli   Stati   contraenti   del  Protocollo  del  1978  relativi  alla Convenzione   internazionale  per  la  prevenzione  dell'inquinamento proveniente  dalle  navi  del 1973 (di seguito denominato "Protocollo del 1978") possono divenire Parti del presente Protocollo mediante:
 a)   firma   senza  riserva  per  quanto  riguarda  la  ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure
 b)    firma,   soggetta   alla   ratifica,   all'accettazione   o all'approvazione; oppure
 c) adesione.
 
 2.   La  ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione  o  l'adesione saranno  effettuate  mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso   il   Segretario  Generale  dell'Organizzazione  (di  seguito denominato "Segretario Generale).
 Articolo 6
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data  in  cui  non  meno  di  quindici Stati le cui flotte mercantili combinate  costituiscono  almeno  il  50 per cento della stazza lorda della  flotta  mercantile  mondiale  ,  sono  divenute Parti di detto Protocollo in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo.
 
 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o, di  adesione  depositato  dopo  la data in cui il presente Protocollo entra in vigore avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito.
 
 3.  A  decorrere dalla data in cui si considera che un emendamento al presente Protocollo e' stato accettato in conformita' all'articolo 16  della Convenzione ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione  o  di  adesione  depositato  si applichera' al presente Protocollo come emendato.
 Articolo 7
 Denuncia
 
 1.  Il  presente  Protocollo  puo'  essere denunciato da qualsiasi Parte al presente Protocollo in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il Protocollo entra in vigore per tale Parte.
 
 2.  La  denuncia  sara'  effettuata  mediante  il  deposito di uno strumento di denuncia da presso il Segretario Generale.
 
 3. Ogni denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la ricezione della notifica  da  parte  del  Segretario  Generale  o dopo la scadenza di qualsiasi  altro  periodo  piu'  lungo  eventualmente  indicato nella notifica.
 
 4.  Si  considerera'  che una denuncia del Protocollo del 1978, in conformita'  all'articolo  VII dello stesso, include una denuncia del presente Protocollo conformemente al presente articolo. Tale denuncia avra' effetto alla data in cui la denuncia del Protocollo del 1978 ha effetto in conformita' all'articolo VII di detto Protocollo.
 Articolo 8
 Depositario
 
 1.  Il  presente  Protocollo sara' depositato presso il Segretario Generale (di seguito denominato come "Depositario".
 
 2. Il Depositario:
 a)  informera' gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito riguardo a:
 (i)  ogni  nuova  firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonche' della loro data;
 (ii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo; e
 (iii)  il  deposito  di  qualsiasi  strumento  di  denuncia  del presente  Protocollo,  insieme  alla data in cui e' stato ricevuto ed alla data in cui la denuncia ha effetto; e
 b)   trasmettera'   copie   certificate   conformi  del  presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito.
 
 3.  Non  appena  il presente Protocollo entra in vigore, una copia certificata  conforme  dello stesso sara' trasmessa dal Depositano al Segretariato   delle   Nazioni  Unite  per  la  sua  registrazione  e pubblicazione,  in  conformita'  all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
 Articolo 9
 Lingue
 
 Il  presente Protocollo e' redatto in un unico esemplare in lingua araba,  cinese,  francese,  inglese,  russa e spagnola, ciascun testo essendo ugualmente autentico.
 
 IN  FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
 
 FATTO A LONDRA il 26 settembre 1997.
 Traduzione non ufficiale
 
 Allegato VI di MARPOL 73/78
 
 REGOLAMENTI   PER  LA  PREVENZIONE  DELL'INQUINAMENTO  ATMOSFERICO DOVUTO ALLE NAVI
 Capitolo I - GENERALITA'
 Regola I
 
 Applicazione
 
 Le  disposizioni  del  presente  Allegato  si applicano a tulle le navi,  salvo  quanto  diversamente previsto nelle regole 3, 5, 6, 13, 15, 18 e 19 del presente Allegato.
 Regola 2
 
 Definizioni
 
 - ai fini del presente Allegato:
 - per stadio analogo di costruzione s'intende lo stato in cui:
 -  (a)  ha  inizio  una  costruzione  identificabile con una nave specifica, e
 -  (b) l'assemblaggio di detta nave ha avuto inizio con almeno 50 tonnellate,  o  l'uno  per  cento  della  massa  stimata  di tutto il materiale strutturale, a seconda di quello che e' inferiore
 -  (2)  per approvvigionamento continuo s'intende il processo con cui  i  rifiuti vengono introdotti in una camera di combustione senza assistenza  umana  mentre  l'inceneritore  e' in condizioni operative normali  e  la  temperatura  operativa  della  camera  di combustione oscilla fra 850° e 1200°C
 
 -  (3) per emissione s'intende la fuoruscita di sostanze soggette al  controllo di questo Allegato provenienti da navi nell'atmosfera o in mare
 
 -  (4)  Per  nuovi  impianti,  in  relazione  alla regola(12) del presente    Allegato,    s'intende    l'installazione   di   sistemi, attrezzature, ivi compresi nuovi apparecchi portatili anti-incendio o altri  materiali,  successivamente  alla  data  in  cui  il  presente Allegato  entra  in vigore escludendo le riparazioni o la ricarica di sistemi  gia' installati, di attrezzature, di materiale isolante o di altro materiale, o la ricarica di unita' portatili antincendio.
 
 -  (5)  Per  Codice  tecnico  Nox s'intende il Codice tecnico sul controllo  delle  emissioni  di  ossidi  di  nitrogeno provenienti da turbine  marine diesel adottate dalla risoluzione 2 della Conferenza, come  eventualmente  emendati  dall'Organizzazione,  a patto che tali emendamenti siano adottati e che entrino in vigore conformemente alle disposizioni  dell'articolo  16  della  presente Convenzione relative alle   procedure   di   emendamento   applicabili   ad   un'appendice dell'Allegato.
 
 -  (6)  Per  sostanze  che  esauriscono  l'ozono,  s'intendono le sostanze  controllate  definite  al  paragrafo  4 dell'articolo 1 del Protocollo  di  Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo stato di ozono,  1987, elencate agli Allegati A, B, C o E di detto Protocollo, in  vigore  al  momento  dell'applicazione o dell'interpretazione del presente Allegato.
 
 -  Le sostanze che impoveriscono l'ozono e che possono trovarsi a bordo di navi includono, senza limitazioni
 - Halon 1211 Bromoclorodifluorometano
 - Halon 1201 Bromotrifluorometano
 -    Halon   2402   1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano   (anche designato come Halon 114B2).
 - CFC-11 Triclofluorometano
 - CFC12 Diclorodifluorometano
 - CFC113 1,1,2-Tricloro-1,2,2 trifluoroetano
 - CFC114 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano
 - CFC115 Cibropentafluoroetano
 - (7)  Per  liquidi  di  scolo, s'intende la morchia prodotta dai carburanti  o  dai separatori di olii lubrificanti, i rifiuti di olii lubrificanti derivati dalle principali attrezzature o dal macchinario ausiliario, oppure l'olio di scarto proveniente dai separatori per le acque  di  sentina, attrezzature per il filtraggio dell'olio, ripiani per lo sgocciolamento.
 - (8)   Per   l'incenerimento   a   bordo  della  nave  s'intende l'incenerimento di rifiuti o di altre materie a bordo di una nave, se tali  rifiuti  o altre materie sono state generate durante la normale attivita' di tale nave.
 - (9)  Per  l'inceneritore  a  bordo  di  una  nave s'intende una struttura    della    nave    designata    principalmente   a   scopo d'incenerimento.
 - (10)  Per  navi  costruite s'intendono gli scafi che sono stati assemblati o che sono in una fase simile di costruzione.
 - (11)  Per  area  di  controllo  delle  emissioni  Sox s'intende un'area   in  cui  e'  richiesta  l'adozione  di  particolari  misure obbligatorie  per  le  emissioni  SOx  provenienti da navi al fine di prevenire,  ridurre e controllare l'inquinamento atmosferico dovuto a Sox ed i relativi impatti negativi previsti a terra e su zone marine. Il  controllo delle aree di emissioni includera' quelli elencati alla regola 14 del presente Allegato.
 - (12)  Per tanker, s'intende un serbatoio per il carburante come definito alla regola 1(4) dell'Allegato I o un serbatoio chimico come definito   nella   regola   1(4)   dell'Allegato  II  della  presente Convenzione.
 - (13)  Per  Protocollo del 1997 s'intende Protocollo del 1997 di emendamento  della  Convenzione  Internazionale  per  la  prevenzione dell'inquinamento  da  navi  del  1973  come  emendato  dal  relativo Protocollo del 1978.
 Regola 3
 Eccezioni generale
 
 Le Regole del presente Allegato non si applicano a:
 a)  qualsiasi  emissione  necessaria  allo scopo di assicurare la sicurezza di una nave o il salvataggio di vite umane in mare: oppure
 b) qualsiasi emissione risultante da danni ad una nave o alle sue attrezzature:
 (i)  purche'  tutte le precauzioni ragionevoli siano state prese dopo  che  il  danno  e avvenuto o dopo la scoperta dell'emissione al fine di prevenire o di minimizzare l'emissione; e
 (ii)  salvo  se  il  proprietario  o  il  capitano  hanno  agito nell'intento   di   causare  un  danno,  o  con  imprudenza,  essendo consapevoli che un danno ne risulterebbe probabilmente.
 Regola 4
 Equivalenti
 
 1.  L'Amministrazione puo' autorizzare l'installazione in una nave di  impianti,  materiali,  apparecchi,  dispositivi  o  apparati come alternativa  a  quanto  richiesto  dal  presente  allegato,  se  tali impianti,  materiali,  dispositivi o apparati sono almeno altrettanto efficaci di quelli richiesti dal presente Allegato.
 
 2.   L'Amministrazione   che  autorizza  un  impianto,  materiali, dispositivi  o apparati in alternativa a quanto previsto dal presente Allegato,  comunichera' all'Organizzazione, affinche' siano trasmessi alle  Parti  della  presente Convenzione, i relativi particolari, per loro informazione e in vista di ogni azione appropriata, se del caso.
 
 Capitolo II - Controlli, certificazione e mezzi di controllo
 Regola 5
 Controlli e ispezioni
 
 1.  Ciascuna  nave  di  400  tonnellate  lorde  o piu', e tutte le attrezzature   di   trivellazione   fissa  e  galleggiante  ed  altre piattaforme saranno sottoposte ai controlli di seguito specificati:
 a)  un  controllo  iniziale  prima  che  la  nave  sia immessa in servizio o prima che il certificato richiesto secondo la regola b del presente  Allegato  sia  rilasciato  per la prima volta. il controllo sara' tale da garantire che le attrezzature, i sistemi, i dispositivi ed i materiali siano pienamente conformi ai requisiti applicabili del presente Allegato;
 b)     controlli     periodici    ad    intervalli    specificati dall'Amministrazione che non eccedano cinque anni e che siano tali da garantire  che  le  attrezzature  ed  i  dispositivi siano pienamente conformi ai requisiti del presente Allegato; e
 c)  come  minimo,  un  controllo intermedio durante il periodo di validita'  del certificato, tale da assicurare che le attrezzature ed i   dispositivi  siano  pienamente  conformi  alle  attrezzature  del presente allegato ed in buone condizioni di funzionamento. Qualora un solo  di  questi  controlli  intermedi  sia effettuato nel periodo di validita'  di  un  singolo  certificato,  e  laddove  il  periodo del certificato  superi 2 anni e mezzo, esso avra' luogo entro sei mesi - prima  o  dopo  la  meta  della  data  del  periodo  di validita' del certificato.   Tali   controlli  intermedi  saranno  convalidati  sul certificato  rilasciato  conformemente  alla  regola  6  del presente Allegato.
 2. Trattandosi di navi di stazza inferiore a 400 tonnellate lorde, l'Amministrazione  puo' prendere misure appropriate per garantire che le disposizioni applicabili del presente Allegato siano rispettate.
 3.  I  controlli delle navi per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni  del presente Allegato saranno effettuati dai funzionari dell'Amministrazione.  Tuttavia l'Amministrazione puo' incaricare dei controlli   sia   gli   ispettori   a  tal  fine  designati,  sia  le organizzazioni   riconosciute   da   detta   Amministrazione.  Queste organizzazioni  dovranno attenersi atterranno alle direttive adottate dall'Organizzazione   (1)   In   tutti   i   casi,  l'Amministrazione interessata dovra' garantire pienamente la completezza e l'efficienza del controllo.
 4. Il controllo dei motori e delle attrezzature ai fini della loro conformita'  alla  regola  13  del presente Allegato sara' effettuato conformemente al Codice Tecnico Nox.
 5.  L'Amministrazione  prendera' provvedimenti affinche' ispezioni non previste possano comunque essere effettuate durante il periodo di validita'  del  certificato. Queste ispezioni dovranno assicurare che le attrezzature rimangano, sotto tutti gli aspetti, soddisfacenti per il  servizio  al  quale  esse  sono destinate. Tali ispezioni possono essere effettuate dai servizi ispettivi, da controllori designati, da organizzazioni   riconosciute   o   da   altre  Parti,  su  richiesta dell'Amministrazione.   Qualora   l'Amministrazione,   in  base  alle disposizioni  del  paragrafo  (1)  della  presente regola, istituisca controlli annuali obbligatori, le ispezioni non previste di cui sopra non saranno obbligatorie.
 6.    Quando   un   ispettore   designato,   o   un'organizzazione riconosciuta,   determina   che   lo  stato  delle  attrezzature  non corrisponde   sostanzialmente   ai  dati  del  certificato,  essi  si accertano  che  una misura correttiva sia presa, notificando in tempo utile l'Amministrazione. Se nessuna misura correttiva viene presa, il certificato  sara' ritirato dall'Amministrazione. Se la nave si trova nei  porto  di  un'altra  Parte,  le  autorita'  portuali interessate saranno  altresi'  immediatamente  notificate.  Quando un funzionario dell'Amministrazione,  un  ispettore  designato  o un'organizzazione, hanno  notificato  le  autorita' competenti dello Stato del porto, il Governo   dello   Stato  del  porto  in  questione  fornira'  a  tale funzionario,   ispettore   o   organizzazione,   tutta   l'assistenza necessaria  per  adempiere  ai  loro  obblighi  in  conformita'  alla presente regola.
 7. Le attrezzature saranno oggetto di manutenzione affinche' siano conformi  alle norme del presente Allegato e nessun cambiamento sara' apportato   alle   attrezzature,   ai   sistemi,  agli  impianti,  ai dispositivi  o  al  materiale  che  e'  oggetto  del controllo, senza l'approvazione   formale   dell'Amministrazione.  E'  consentita  una diretta sostituzione di tali impianti e attrezzature con attrezzature ed impianti conformi alle disposizioni del presente Allegato.
 8.  Ogni qualvolta un incidente avvenga ad una nave, oppure emerga una   difettosita'  che  altera  sostanzialmente  l'efficienza  o  la completezza delle sue attrezzature previste dal presente Allegato, il comandante  o  il  proprietario  fara'  rapporto  il  prima possibile all'Amministrazione, ad un ispettore designato o ad un'organizzazione riconosciuta, responsabile del rilascio del certificato pertinente.
 Regola 6
 Rilascio   del   Certificato  Internazionale  per  la  prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
 
 1. Sara' rilasciato, a seguito di un'ispezione in conformita' alle disposizioni  della  regola  5  del presente Allegato, un Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico a:
 a)  qualsiasi  nave  avente una stazza di 400 tonnellate lorde o piu', che intraprende viaggi verso porti o terminal offshore sotto la giurisdizione di altre Parti; e
 b)   alle   piattaforme  e  attrezzature  di  trivellazione  che intraprendono   viaggi   verso   acque   sono   la  sovranita'  o  la giurisdizione di altre Parti del Protocollo del 1997.
 
 2.  Le  navi  costruite  prima della data di entrata in vigore del Protocollo  del  1997  saranno immesse in servizio con un Certificato internazionale   per  la  prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico conformemente  al  paragrafo (1) di questa regola, non piu' tardi del primo  bacino  di  carenaggio dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 1997, ma comunque non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 1997.
 3.  Questo Certificato sara' rilasciato sia dall'Amministrazione o da  qualsiasi  persona  o  organizzazione debitamente autorizzata. In ogni  caso,  l'Amministrazione si assume piena responsabilita' per il Certificato.
 
 Regola 7
 Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo
 
 1.  Il  Governo  di  una  Parte  al  Protocollo  del  1997 puo', a richiesta dell'Amministrazione, far si' che tale nave sia ispezionata e,  se  essa  ritiene  che le disposizioni del presente Allegato sono soddisfatte,  rilasciare  alla  nave, o autorizzare il rilascio di un Certificato   internazionale  per  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico, alla nave in conformita' al presente Allegato.
 
 2. Una copia del Certificato ed una copia del rapporto d'ispezione saranno trasmessi al piu' presto all'Amministrazione richiedente.
 
 3. Il certificato cosi' rilasciato conterra' una dichiarazione nel senso  che e' stato rilasciato su richiesta dell'Amministrazione, che avra'  la  stessa  valenza e ricevera' lo stesso riconoscimento di un Certificato rilasciato ai sensi della regola 6 del presente Allegato.
 
 4.   Nessun   Certificato   internazionale   per   la  prevenzione dell'inquinamento  atmosferico  sara' rilasciato ad una nave la quale ha  diritto  di  battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte al Protocollo del 1997.
 
 Regola 8
 Modulo del Certificato
 
 Il Certificato Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico  sara'  redatto  in una lingua ufficiale del paese che lo rilascia, in una forma corrispondente al modello dell'appendice 1 del presente  Allegato.  Se  la  lingua  utilizzata  non  e' il francese, l'inglese  o lo spagnolo, il testo dovra' includere una traduzione in una di queste lingue.
 
 Regola 9
 Durata e validita' del Certificato
 
 1.  Un Certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico    sara'    rilasciato   per   un   periodo   specificato dall'Amministrazione  che non dovra' eccedere cinque anni a decorrere dalla data del rilascio.
 
 2.  Nessuna  proroga  del  periodo  quinquennale  di validita' del Certificato    internazionale    di   prevenzione   dell'inquinamento atmosferico  sara' consentita, tranne che in conformita' al paragrafo (3).
 
 3.   Se   la  nave,  nel  momento  in  cui  scade  il  Certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico non e' in un  porto  dello  Stato  di cui e' abilitata a battere bandiera o nel quale  dovra' essere ispezionata. L'Amministrazione puo' prorogare il Certificato  per  un  ulteriore  periodo non superiore a cinque mesi. Tale  proroga  sara'  concessa  unicamente al fine di permettere alla nave  di completare il suo viaggio verso lo Stato di cui e' abilitata a battere bandiera o nel quale essa deve essere ispezionata e solo in casi in cui sembri idoneo e ragionevole fare cio'. Dopo il suo arrivo nello  Stato  di  cui e' abilitata a battere la bandiera, o nel quale deve  essere ispezionata, la nave non avra' diritto, in forza di tale proroga  di  lasciare il porto o lo Stato se non ha ottenuto un nuovo Certificato    internazionale    di   prevenzione   dell'inquinamento atmosferico.
 
 4.  Un Certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico  cessa  di  essere valido in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
 
 a) quando le ispezioni ed i controlli non sono effettuati entro i periodi specificati secondo la regola 5 del presente allegato;
 b)   se  sono  state  apportate  alterazioni  significative  alle attrezzature,   ai  sistemi,  agli  impianti,  ai  dispositivi  o  al materiale   al   quale   il   presente   Allegato  si  applica  senza un'approvazione  formale  dell'Amministrazione  ,  tranne  la diretta sostituzione di tali attrezzature o impianti con altre attrezzature o impianti  conformi  ai requisiti del presente Allegato. Ai fini della Regola 13, per alterazione significativa s'intende ogni cambiamento o aggiustamento  al  sistema,  agli  impianti o alla collocazione di un motore  diesel  che  fa  si  che  i  limiti  dell'ossido di nitrogeno applicati a tale motore non siano piu' conformi, oppure
 c)  al  momento  del trasferimento della nave alla bandiera di un altro  Stato.  Un  nuovo  Certificato sara' rilasciato solo quando il Governo  che  rilascia  il  nuovo  Certificato ritiene che la nave e' pienamente   conforme  ai  requisiti  della  regola  5  del  presente Allegato.  Nel  caso  di  un  trasferimento fra Parti, e se richiesto entro  tre  mesi  dopo  che  il trasferimento e' avvenuto, il Governo della  Parte  di cui la nave aveva in precedenza titolo di battere la bandiera , trasmettera' al piu' presto all'Amministrazione dell'altra Parte   una  copia  del  Certificato  internazionale  di  prevenzione dell'inquinamento  atmosferico,  trasportato  dalla  nave  prima  del trasferimento  e,  ove  disponibili,  copie  dei rapporti d'ispezione rilevanti.
 
 Regola 10
 Controllo dello Stato del porto sui requisiti operativi
 
 1.  Una  nave, quando e' in porto, o un terminal offshore sotto la giurisdizione  di  un'altra  Parte  del  Protocollo  del  12997, sono soggetti ad ispezioni da parte dei funzionari debitamente autorizzati da  detta  Parte  riguardo ai requisiti operativi secondo il presente Allegato  -  qualora  vi siano giustificati motivi di ritenere che il capitano  e  l'equipaggio  non  conoscono  le essenziali procedure di bordo   della   nave,  relative  alla  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico da parte di navi.
 
 2.  Nelle  circostanze  di  cui  al  paragrafo  (1) della presente regola, la Parte prendera' tutti i necessari provvedimenti al fine di garantire  che  la  nave  non salpi prima che la situazione sia stata ristabilita conformemente ai requisiti del presente Allegato.
 
 3.  Le  procedure  relative  al  controllo dello Stato del porto e stabilite all'articolo 5 della presente Convenzione si applicano alla presente regola.
 
 4.  Nulla  nella  presente  regola sara' interpretato nel senso di limitare i diritti e gli obblighi di una Parte che effettua controlli sui   requisiti  operativi  specificamente  previsti  nella  presente Convenzione.
 
 Regola 11
 Individuazione di violazioni e imposizione coattiva
 
 1.  Le  Parti al presente allegato cooperano all'individuazione di violazioni  ed  alla  messa  in opera coattiva delle disposizioni del presente   Allegato,   utilizzando  tutte  le  misure  appropriate  e praticabili  d'individuazione  e  di monitoraggio ambientale, nonche' adeguate  procedure  per  la  compilazione dei rapporti e la raccolta delle prove.
 
 2.  Una  nave  a  cui  si  applica  il  presente Allegato puo', in qualsiasi  porto o terminal offshore di una Parte, essere soggetta ad ispezioni  da  parte  di  ufficiali  nominati  o autorizzati da detta Parte,  al fine di verificare se la nave ha emesso qualsiasi sostanza prevista  dal  presente  Allegato,  in  violazione  della  norma  del presente Allegato. Se un'ispezione indica una violazione del presente Allegato,  un  rapporto  sara' trasmesso all'Amministrazione per ogni azione appropriata.
 
 3.  Ciascuna  Parte  fornira' all'Amministrazione, se del caso, la prova che la nave ha emesso sostanze coperte dal presente Allegato in violazione  delle  disposizioni  del  presente  Annesso.  Se  cio' e' fattibile,  l'autorita'  competente della prima Parte notifichera' il comandante della nave riguardo alla violazione allegata.
 
 4.  Nel  ricevere  tali  prove,  l'Amministrazione cosi' informata investighera'  la  questione  e  potra'  chiedere  all'altra Parte di fornire  altre  o  migliori  prove  dell'allegata  trasgressione.  Se l'Amministrazione  ritiene che le prove disponibili sono sufficienti, tanto  da consentire d'intentare un processo riguardo alla violazione allegata,  essa fara' in modo che tale processo sia intentato al piu' presto  e  conformemente alla sua legge. L'Amministrazione informera' con  sollecitudine  la  Parte  che  ha  subito la pretesa violazione, nonche' l'Organizzazione, circa l'azione legale intentata.
 
 5.  Una  Parte  puo'  altresi'  ispezionare una nave alla quale il presente  allegato e' applicabile, quando questa nave entra nei porti o  nei terminal offshore sotto la sua giurisdizione, se una richiesta d'indagine  viene  ricevuta  da  qualsiasi  Parte,  assieme  a  prove sufficienti  del  fatto  che  la  nave  ha  emesso  sostanze, coperte dall'Allegato,   in  qualsiasi  luogo,  in  violazione  del  presente Allegato.  Il  rapporto  relativo  a tali indagini sara' inviato alla Parte che ne fa domanda ed all'Amministrazione - in modo che si possa intentare un'azione appropriata ai sensi della presente Convenzione.
 
 6.  Il  diritto  internazionale  concernente  la  prevenzione,  la riduzione ed il controllo dell'inquinamento marino dovuto a navi, ivi compreso  il  diritto relativo alla messa in opera coercitiva ed alle salvaguardie    in    vigore    al    momento   dell'applicazione   o dell'interpretazione  del  presente  Allegato,  si  applica,  mutatis mutandis,  alle  regole  ed  agli  standard  stabiliti  nel  presente Allegato.
 
 CAPITOLO III - Requisiti per il controllo di emissioni da parte di navi
 Regola 12
 Sostanze che impoveriscono l'ozono
 
 1.  Fatte  salve  le disposizioni della regola 3 - ogni deliberata emissione  di  sostanze  che  impoveriscono l'ozono sara' vietata. Le emissioni  deliberate includono le emissioni che avvengono durante la manutenzione,  le  riparazioni  o  la  collocazione  di  sistemi o di equipaggiamenti,  tranne  che  le  emissioni deliberate non includono fuoruscite  minime  di  gas connesse alla cattura o al riciclaggio di una  sostanza  d'impoverimento  dell'ozono. Le emissioni derivanti da perdite di una sostanza d'impoverimento dell'ozono, a prescindere che le  perdite  siano  deliberate  o meno, possono essere regolate dalle Parti al Protocollo del 1997.
 
 2.  I  nuovi  impianti  che  contengono  sostanze  d'impoverimento dell'ozono saranno proibiti su tutte le navi, tranne i nuovi impianti contenenti  idroclorofluorocarboni  (HCFCS) che sono autorizzati fino al 1° gennaio 2020.
 
 3. Le sostanze a cui si fa riferimento nella presente regola, e le attrezzature  che  contengono  tali sostanze, saranno consegnate alle strutture ricettive appropriate quando vengono rimosse dalle navi.
 
 Regola 13
 Ossidi di Nitrogeno (Nox)
 
 1. (a) La presente regola si applica a:
 (i)  ciascun  motore diesel con una potenza di sviluppo di oltre 130  kW  installato  su  una  nave costruita alla data del 1° gennaio 2000; o dopo; e
 (ii)  ciascun  motore diesel con una potenza sviluppata di oltre 130  kW,  che e' oggetto di un'importante riconversione alla data del 1° gennaio 2000.
 (b) Questa regola non si applica a:
 (i)  i  motori  diesel  di  emergenza,  ai  motori installati in scialuppe salva vita ed ogni dispositivo o attrezzatura da usare solo in  casi  di  emergenza;  e  (ii)  ai  motori  installati su navi che intraprendono  unicamente  viaggi in acque soggette alla sovranita' o alla  giurisdizione  dello Stato di cui la nave ha diritto di battere la  bandiera,  purche'  tali  motori  siano soggetti ad una misura di controllo alternativa NOx, stabilita dall'Amministrazione.
 (c)   Nonostante  le  disposizioni  del  sotto-paragrafo  (a)  del presente      paragrafo,     l'Amministrazione     puo'     escludere dall'applicazione di questa regola qualsiasi motore diesel installato su  di  una  nave  costruita  o  su  una  nave  che e' oggetto di una rilevante  riconversione,  prima  della data di entrata in vigore del presente  Protocollo,  purche'  la nave intraprenda unicamente viaggi verso i porti o i terminal offshore nell'ambito dello Stato di cui ha diritto di battere la bandiera.
 
 2.  (a)  Ai  fini della presente regola, per conversione rilevante s'intende la modificazione di un motore laddove:
 (i)  il motore e' sostituito da una nuova turbina costruita alla data del 1° gennaio 2000, oppure
 (ii)  e'  stata apportata alla turbina una modifica sostanziale, come definita nel Codice tecnico Nox, oppure
 (iii)  il rendimento massimo continuo della turbina e' aumentato di oltre il 10%.
 (b)  L'emissione  di  Nox  risultante  dalle  modifiche  di cui al sotto-paragrafo  (a)  del  presente  paragrafo  sara'  documentata in conformita'   al   Codice  Tecnico  Nox  per  approvazione  da  parte dell'Amministrazione.
 
 3.  (a)  fatta  salva  la disposizione della regola 3 del presente Allegato,  e'  vietato  il funzionamento di ogni motore diesel cui si applica  la  presente  regola, tranne quando l'emissione di ossidi di nitrogeno (calcolati come emissione totale avente un peso di NO 2 dal motore rientra nei seguenti limiti:
 (i) 17.0 g/kWh quando n e' inferiore a 130 rpm.
 (ii)  45.0  x  n-0.2  g/kW  h  quando n e' pari a 130 o piu', ma inferiore a 2000 rpm.
 (iii)  9.8/g/kW  h quando n e' 2000 rpm o piu' laddove n e' pari alla velocita' stimata del congegno (giri di motore al minuto).
 
 Quando  si  usa  un  carburante composto da miscele da idrocarburi derivanti dalla raffineria del petrolio, le procedure per i "test" ed i  metodi  di  misura  saranno  conformi  al  Codice  tecnico Nox, in considerazione  dei  cicli  di  test  e  dei fattori connessi al peso sottolineati all'appendice II del presente Allegato.
 
 (b)  Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente paragrafo, il funzionamento di un motore diesel e' consentito quando:
 (i)   un   sistema   di  pulizia  dei  gas  esauriti,  approvato dall'Amministrazione  in  conformita'  al  Codice  Tecnico Nox, viene applicato  al motore per ridurre le emissioni NOx a bordo, almeno nei limiti specificati al sotto-paragrafo (a), oppure
 (ii)     ogni     altro     metodo     equivalente     approvato dall'Amministrazione,  il quale tenga conto delle direttive rilevanti che  l'Organizzazione  deve  sviluppare,  e' applicato per ridurre le emissioni   di  NOx  a  bordo,  almeno  nei  limiti  specificati  nel sotto-paragrafo (a) del presente paragrafo.
 
 Regola 14
 Ossidi di zolfo (Sox)
 
 Requisiti generali
 
 1.  Il  contenuto  di  zolfo  di qualsiasi carburante utilizzato a bordo di navi non dovra' eccedere 4.5% m/m.
 
 2. Il contenuto medio mondiale di zolfo degli olii residui forniti per   essere  utilizzati  a  bordo  di  navi,  sara'  oggetto  di  un monitoraggio  che  tiene  conto  delle  direttive  che  devono essere sviluppate dall'Organizzazione.
 Requisiti nell'ambito delle aree di controllo delle emissioni Sox
 
 3.  Ai  fini della presente regola, le aree per il controllo delle emissioni Sox dovranno includere:
 a)  l'area  del Mar Baltico come definita nella regola 10 (2) (b) dell'Allegato 1; e
 b)  ogni  altra  area  marina,  ivi  comprese  le  aree portuali, designata  dall'Organizzazione  in  conformita'  ai  criteri  ed alle procedure  per  la  designazione di aree di controllo delle emissioni Sox, per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi di cui all'appendice III del presente Allegato.
 
 4.  Quando  le navi si trovano nell'ambito delle aree di controllo delle  emissioni  Sox,  almeno  una  delle  seguenti condizioni dovra essere soddisfatta.
 
 a) il contenuto di zolfo del carurante utilizzato a bordo di navi in un'area di controllo delle emissioni non deve superare 1.5% m/m;
 b)   un  sistema  per  la  pulizia  dei  gas  esauriti  approvato dall'Amministrazione,   che   tiene   conto   delle   direttive   che l'Organizzazione   dovra'  elaborare,  viene  applicato  per  ridurre l'emissione  di  ossidi  di  zolfo  dalle navi, compresi sia i motori ausiliari,  sia  le  turbine  principali  azionale  con un sistema di propulsione  a  reazione  - a 6,0 g Sox/kW - calcolati in quanto peso totale  dell'emissione  di  biossido  di  zolfo.  I flussi di rifiuti derivanti dall'uso di tali attrezzature non dovranno essere scaricati nei  porti  interclusi,  negli  ancoraggi e negli estuari, a meno che risulti  compiutamente  documentato  dalla  nave  che  tali flussi di rifiuti  noti  hanno  un  effetto pregiudizievole sugli ecosistemi di tali   porti   interclusi,  ancoraggi  ed  estuari,  e  che  la  loro movimentazione  si  basa sui criteri comunicati dalle autorita' dello Stato  del  porto  all'Organizzazione. L'Organizzazione divulghera' i criteri a tutte le Parti alla Convenzione; oppure
 c)   sara'   applicato  qualsiasi  altro  metodo  verificabile  e coercitivamente  applicabile  per mantenere le emissioni di SOx ad un livello  equivalente a quello descritto nel sotto-paragrafo (b). Tali metodi saranno approvati dall'Amministrazione in considerazione delle direttive che l'Organizzazione dovra' elaborare.
 
 5. Il contenuto di zolfo del carburante di cui al paragrafo (1) ed al  paragrafo  (4)  (a)  della  presente regola sara' documentato dal fornitore come stabilito dalla regola 18 del presente allegato.
 
 6.  Le  navi  che utilizzano carburanti separati in osservanza del paragrafo  (4)  (a) della presente regola dovranno prevedere un tempo sufficiente  affinche'  il  sistema  di  pulizia  del  carburante sia interamente lavato da tutti i carburanti eccedenti 1.5% m/m contenuto di  zolfo, prima dell'entrata in un'area di controllo delle emissioni Sox.  Il volume dei carburanti a basso contenuto di zolfo inferiore o pari  1.5% contenuto di zolfo) in ciascun serbatoio, nonche' la data, l'ora  e  la  posizione  della  nave quando un'operazione di ricambio viene   completata,  sono  registrati  nel  giornale  di  bordo  come prescritto dall'Amministrazione.
 
 7.  Durante  i primi 12 mesi immediatamente successivi all'entrata in  vigore  del  presente  Protocollo o di un emendamento al presente Protocollo,   che   designa   una   specifica   area   di   controllo dell'emissione  Sox  ai  sensi  del  paragrafo (3) (b) della presente regola,  le  navi che entrano in un'area di controllo delle emissioni di  cui  al  paragrafo  (3)  (a)  della  presente  regola  o che sono designate  ai sensi del paragrafo (3) (b) della presente regola, sono esonerate dai requisiti dei paragrafi (4) e (6) della presente regola e dai requisiti del paragrato 5 di tale regola nella misura in cui si riferiscono al paragrafo (4 (a) della presente regola.
 
 Regola 15
 Composti organici volatili
 
 1.  Se  le  emissioni  di  composti  organici  volatili  (VOC) dai serbatoi  devono  essere  regolamentate nei porti o nei terminali che dipendono  dalla  giurisdizione  di una Parte al Protocollo del 1997, esse  saranno  regolamentate in conformita' alle norme della presente Regola.
 
 2.  Una  Parte  al  Protocollo  del 1997 che specifica i porti o i terminali   sotto   la   sua   giurisdizione  in  cui  devono  essere regolamentate   le   emissioni  VOC,  deve  sottoporre  una  notifica all'Organizzazione.   Tale  notifica  includera'  informazioni  sulle dimensioni  dei serbatoi da controllate, e sui carichi che richiedono sistemi  di  controllo  delle  emissioni  di  vapore, nonche' la data effettiva  di tale controllo. La notifica sara' presentata almeno sei mesi prima della data effettiva.
 
 3. Il Governo di ogni Parte del Protocollo del 1997, che designa i porti  o i terminali in cui le emissioni VOC provenienti dai serbatoi devono  essere  regolamentate,  si  accerteranno  che  i  sistemi  di controllo  delle  emissioni  di  vapore,  approvati  dal  Governo, in considerazione   degli   standard   di   sicurezza   messi   a  punto dall'Organizzazione*  siano  installati  nei  porti  e  nei  terminal disegnati,  e  funzionino  in  modo  sicuro,  al fine di evitare ogni indebito ritardo per la nave.
 
 4.  L'Organizzazione  fara'  circolare  una  lista dei porti e dei terminali designati dalle Parti al Protocollo del 1997 ad altre Parti al  Protocollo  del 1997 ed agli Stati membri dell'Organizzazione per loro informazione.
 
 5.  Tutti  i  serbatoi  che  sono  assoggettati al controllo delle emissioni  di vapore conformemente alle norme del paragrafo (2) della presente regola, saranno muniti di un dispositivo per la raccolta del vapore approvato dall'Amministrazione, che tiene conto degli standard di  sicurezza  elaborati  dall'Organizzazione,  e  utilizzeranno tale sistema durante ogni caricamento. I terminal che hanno installato dei sistemi per il controllo delle emissioni di vapore conformemente alla presente  regola possono accettare dei serbatoi non muniti di sistemi per  la  raccolta  dei vapori per un periodo di tre anni dopo la data effettiva indicata al paragrafo (2).
 
 6.  La  presente  regola  si  applica solo ai trasportatori di gas quando il tipo di caricamento ed i sistemi di contenimento permettono una  ritenzione  sicura  dei  VOC  non-metano a bordo, oppure il loro ritorno a riva in tutta sicurezza.
 
 Regola 16
 Incenerimento a bordo
 
 1.  Tranne  quanto  previsto  al  paragrafo (5), l'incenerimento a bordo e' consentito solo in un inceneritore a bordo del la nave.
 
 2. (a) Tranne quanto previsto nel sotto-paragrafo (b) del presente paragrafo,  ciascun  inceneritore installato a bordo di una nave alla data  del 1° gennaio 2000 o dopo, dovra' essere conforme ai requisiti contenuti   nell'appendice   IV   del   presente   Allegato.  Ciascun inceneritore   dovra'   essere   approvato  dall'Amministrazione,  in considerazione delle specifiche standard per gli inceneritori a bordo sviluppate dall'Organizzazione. **
 b)     L'Amministrazione     puo'     consentire     l'esclusione dall'applicazione  del  sotto-paragrafo (a) di questo paragrafo ad un inceneritore  installato  a  bordo  di  una  nave prima della data di entrata   in   vigore  del  Protocollo  del  1997,  purche'  la  nave intraprenda   esclusivamente   viaggi   entro   acque  soggette  alla sovianita'  o  alla  giurisdizione  dello  Stato di cui ha diritto di battere bandiera.
 
 3.  Nulla  nella  presente  regola  pregiudica  il divieto o altre esigenze   della  Convenzione  del  1972  come  emendata  e  del  suo Protocollo del 1996 sulla prevenzione dell'inquinamento marino dovuto allo scarico di rifiuti o di altre materie.
 
 4. E' vietato l'incenerimento a bordo delle seguenti sostanze:
 a)  Allegato  I,  II  e  III  - residui di caricamento secondo la presente Convenzione e materiali di imballaggio contaminati.
 b) bi-fenili poly-cloruri ( PCBs)
 c)  immondizie,  come  definita  all'Allegato  V  della  presente Convenzione   contenenti  metalli  pesanti  in  misura  superiore  ad eventuali tracce, e
 d) prodotti del petrolio raffinato contenenti composti alogeni.
 
 5.  L'incenerimento  a bordo di rifiuti e di morchia di carburante generati  durante  il normale funzionamento di una nave puo' altresi' avvenire   nei   principali  impianti  idroelettrici  o  in  impianti ausiliari  o  nelle  caldaie,  ma  in questi casi tali operazioni non dovranno essere svolte nei porti, negli ancoraggi e negli estuari.
 
 6.  L'incenerimento  a  bordo  di  cloruri di calce di poly-vinile (PVCS) e' proibito salvo che negli inceneritori a bordo di navi per i quali sono stati rilasciati Certificati di approvazione IMO.
 
 7. Tutte le navi aventi inceneritori soggetti alla presente regola dovranno  essere  in possesso di in manuale operativo del fabbricante che  specifichera'  come far funzionare l'inceneritore entro i limiti descritti al paragrafo (2) dell'appendice IV del presente Allegato.
 
 8.  Saranno  formati  effettivi  del personale responsabili per il funzionamento  di  qualsiasi  inceneritore,  ed  essi dovranno essere capaci  di mettere in opera le istruzioni fornite nel manuale fornito dal fabbricante.
 
 9.  Il  monitoraggio  della  temperatura  esterna  nel condotto di combustione  del  gas  e' richiesto in qualsiasi momento ed i rifiuti non   dovranno   essere   introdotti   in  un  inceneritore  a  bordo continuamente  rifornito  quando  la  temperatura  e'  inferiore alla temperatura  minima consentita di 850°C. Per gli inceneritori a bordo di  navi  caricati  con grandi infornate, l'unita' sara' designata in modo  che la temperatura nella camicia di combustione raggiunga 600°C entro cinque minuti dopo l'inizio dell'operazione.
 
 10.   Nulla   nella   presente   regola   preclude   lo  sviluppo, l'installazione a bordo della nave ed il funzionamento di trattamenti e  di  dispositivi alternativi per il trattamento termale dei rifiuti che soddisfano o superano i requisiti della presente regola.
 
 Regola 17
 Strutture ricettive
 
 1. Il Governo di ciascuna Parte al Protocollo del 1997 s'impegna a garantire la fornitura di adeguate strutture per far fronte:
 a)  ai  bisogni  delle  lavi  che  utilizzano i suoi porti per le riparazioni,  anche  per  la  ricezione di sostanze che impoveriscono l'ozono  e  per  le  attrezzature che contengono tali sostanze quando queste ultime sono rimosse dalle navi;
 b) ai bisogni del le navi che utilizzano i suoi porti, terminal o porti  di  riparazione  per la ricezione dei residui della pulizia di gas  esauriti,  mediante  un  sistema  approvato  di  pulizia dei gas esauriti  quando  lo scarico nell'ambiente marino di tali residui non e'  consentito  in  base  alla regola 14 del presente Allegato, senza causare un indebito ritardo alle navi, e
 c) ai bisogni delle navi in caso di interruzione di corrente, per la  ricezione di sostanze che impoveriscono l'ozono e di attrezzature che contengono tali sostanze quando sono rimosse dalle navi.
 
 2.   Ciascuna   Parte   al   Protocollo   del   1997  notifichera' all'Organizzazione  affinche'  siano trasmessi ai suoi Membri tutti i casi  in  cui  le  strutture fornite in base alla presente regola non sono disponibili o sono considerate inadeguate.
 
 Regola 18
 Qualita' del carburante
 
 1.   Il   carburante  per  scopi  di  combustione,  consegnato  ed utilizzato a bordo di navi cui si applica il presente Allegato dovra' essere conforme ai prescritti requisiti:
 
 a) tranne quanto disposto al sotto-paragrafo (b).
 (i)  il  carburante  sara'  costituito da miscele di idrocarburi derivanti  dalla  raffineria  del  petrolio.  Cio' non pregiudichera' l'incorporazione   di   piccoli  quantitativi  di  additivi  volti  a migliorare alcuni aspetti delle prestazioni.
 (ii) il carburante non dovra' contenere alcun acido inorganico.
 (iii)   il  carburante  non  dovra'  contenere  alcuna  sostanza addizionale, o rifiuti chimici che:
 (1)   mettono   a   repentaglio   la  sicurezza  delle  navi  o pregiudicano in altro modo il funzionamento dei macchinari, o
 (2) sono nocivi per il personale, oppure
 (3)  contribuiscono  in misura considerevole ad un inquinamento atmosferico addizionale, e,
 
 b)  il  carburante  a  scopi  di  combustione derivante da metodi diversi dalla raffineria del petrolio non dovra':
 (i) eccedere il contenuto di zolfo stabilito nella regola 14 del presente allegato;
 (ii)  far  si  che  un  motore  superi i limiti di emissione Nox stabiliti nella regola 13 (3) (a) del presente Allegato;
 (iii) contenere acido inorganico, e
 (iv)  (1)  mettere  a  repentaglio  la  sicurezza  delle  navi o pregiudicare  in  altro  modo  la  prestazione dei macchinari, oppure essere nocivo per il personale, oppure contribuire in misura maggiore all'inquinamento atmosferico
 
 2.  La presente regola non si applica al carbone in forma solida o ai carburanti nucleari.
 
 3. Per ogni nave soggetta alle regole 5 e 6 del presente Allegato, i dettagli relativi ai carburanti per scopi di combustione, forniti e non  utilizzati  a bordo, saranno registrati per mezzo di una nota di consegna  relativa  alla  stiva  del  carbone che conterra' almeno le informazioni specificate all'appendice V al presente Allegato.
 
 4. La nota di consegna relativa al carbone sara' custodita a bordo della  nave  in un luogo tale da poter essere rapidamente disponibile per   l'ispezione   in  qualsiasi  momento  ragionevole.  Essa  sara' conservata per un periodo di tre anni dopo che il carburante e' stato consegnato a bordo.
 
 5.  (a)  L'autorita'  competente  del  Governo  di  una  Parte  al Protocollo  del  1997 puo' ispezionare le note di consegna a bordo di ciascuna  nave  cui il presente allegato si applica quando la nave e' nel  suo porto o terminale offshore, essa puo' fare una copia di ogni nota  di  consegna, e chiedere al comandante o alla persona che ha la responsabilita'  della  nave, di certificare che ciascuna copia e' un esemplare  autentico  di  tale nota di consegna del ''carbonile''. Le autorita'  competenti  possono  altresi'  verificare  il contenuto di ciascuna nota per mezzo di consultazioni con il porto dove la nota e' stata rilasciata.
 
 b)  L'ispezione  delle  note  di consegna relative al "bunker" e l'effettuazione   di  copie  certificate  da  parte  delle  autorita' competenti  ai  sensi del presente paragrafo, avverra' al piu' presto senza che la nave debba essere indebitamente ritardata.
 
 6. La nota di consegna relativa al bunker sara' accompagnata da un campione rappresentativo del carburante, consegnato in considerazione delle   direttive   che  l'Organizzazione  deve  sviluppare  e  sara' sigillata  e firmata dal rappresentante del fornitore, dal capitano o dall'ufficiale  incaricalo  dell'operazione "bunker" al completamento delle  operazioni di "bunker" mantenuto sotto il controllo della nave fino  a  quando  il carburante sara' sostanzialmente consumato, ma in ogni  caso  per  un periodo non inferiore a 12 mesi dal momento della consegna.
 
 7. Le Parti al Protocollo del 1997 si impegnano a fare in modo che le autorita' da esse designate:
 
 a) conservino un registro dei fornitori locali di carburante:
 
 b)  esigono  che  i  fornitori  locali  provvedano  alle  note di consegna  ed  a  campioni  relativi  al  bunker  come richiesto dalla presente  regola,  certificati  dal  fornitore  di  carburante che il carburante  e conforme ai requisiti delle regole 14 o 18 del presente Allegato;
 
 c)  chiedono  ai  fornitori  locali di trattenere una copia della nota  di  consegna  relativa  al  bunker  per  almeno  tre  anni  per l'ispezione  e  la  verifica  da  parte  dello  Stato  del porto come necessario;
 
 d) prendono adeguati provvedimenti con i fornitori di carburante, scoperti  a  consegnare  carburante  che  non  e' * conforme a quanto dichiarato nella nota di consegna relativa al bunker;
 
 e)  informa l'Amministrazione riguardo a qualsiasi ditta la quale riceve  del  carburante che non e' conforme ai requisiti delle regole 14 o 18 del presente Allegato; e
 
 f) informa l'Organizzazione ai fini della trasmissione alle Parti del  Protocollo  1997 di tutti i casi in cui i fornitori di benzina o di carburante non hanno eseguito i criteri indicati nelle regole 14 o 18 del presente Allegato.
 
 8. In correlazione alle ispezioni dello Stato del Porto effettuate dalle  Parti del Protocollo del 1997, le Parti s'impegnano inoltre a: informare la Parte o la non Parte sotto la cui giurisdizione una nota di  consegna  relativa  ad  un  bunker  e'  stata  emanata in casi di consegna di carburanti e non conforme, fornendo tutte le informazioni rilevanti.
 
 Regola 19
 Requisiti per le piattaforme e le attrezzature di trivellazione
 
 1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dei  paragrafi (2) e (3) della presente regola, le piattaforme fiss e galleggianti e le attrezzature di  trivellazione  dovranno essere conformi ai requisiti del presente Allegato.
 
 2.  Le emissioni che sorgono direttamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento  e  dai processi offshore in materia di risorse minerali dei fondi marini, sono - compatibilmente con l'articolo 2(3) (b) (ii) della presente Convenzione, esonerate dalle disposizioni del presente Allegato.
 
 Tali emissioni includono quanto segue:
 
 a)  Le emissioni che risultano dall'incenerimento di sostanze che sono  unicamente e direttamente il risultato dell'esplorazione, dello sfruttamento e dei processi off*-shore connessi alle risorse minerali dei  fondi  marini, ivi compreso, ma senza che cio' si limitativo, la scintilla  degli idrocarburi e la bruciatura di ritagli, morchia, e/o fluidi  di  stimolazione  durante  il  completamento  dei  pozzi e le operazioni   di   collaudo,  nonche'  le  fiammate  che  derivano  da situazioni irregolari;
 
 b)  la  fuoruscita  di  gas e di composti volatili nei liquidi di trivellazione, nei fluidi e nei "cuttings";
 
 c)  le  emissioni  che  derivano  unicamente  e  direttamente dal trattamento,  dalla  manipolazione  o all'immagazzinaggio di minerali provenienti dai fondali marini; e
 
 d)  le  emissioni  che provengono da motori diesel esclusivamente abilitati  per l'esplorazione lo sfruttamento ed i processi off-shore di risorse minerali dei fondi marini.
 
 3.  I  requisiti  della  Regola  18  del  presente Allegato non si applicheranno  all'uso  di  idrocarburi  prodotti  e  successivamente utilizzati sul Sito in quanto carburante, quando l'Amministrazione lo approva.
 
 Appendici all'Allegato VI
 APPENDICE I
 
 Modulo del Certificato IAPP
 
 (Regola 8)
 
 Certificato  internazionale  per  la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
 
 Rilasciato  secondo  le  disposizioni  del  Protocollo del 1997 in vista  di  emendare  la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento  da  navi,  del  1973, come modificato dal relativo Protocollo  del  1978  (di  seguito denominato "la Convenzione) sotto l'autorita' del Governo di
 Designazione completa del paese
 
 Da:   designazione   completa   della   persona  o  organizzazione competente autorizzata secondo le disposizioni della Convenzione
 |Numero o     |          |              |              | Nome della   |lettere      |          |Porto di      |Tonnellaggio  | nave         |distintive   |Numero OMI|registrazione |lordo         |
 Tipo di nave tanker
 
 Altre navi diverse da un tanker
 
 1.  Con  il  presente  Certificato si attesta che la nave e' stata controllata  in  conformita'  alla  regola  5  dell'Allegato VI della Convenzione: e
 
 2.  Che  il  controllo  indica  che  le attrezzature, i sistemi, i dispositivi,   gli  arrangiamenti  ed  i  materiali  sono  pienamente conformi   ai   regolamenti   applicabili   dell'Allegato   VI  della Convenzione.
 
 IL  presente  certificato e' valido fino al ..............., fatti salvi i controlli in conformita' alla regola 5 dell'Allegato Vi della Convenzione
 
 Rilasciato a ...................................
 Luogo del rilascio del certificato
 
 Data   del   rilascio   ..............................  Firma  del funzionario  debitamente  autorizzato  che  rilascia  il  certificato ..................................................
 
 (Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato)
 CONVALIDA DEI CONTROLLI ANNUALI ED INTERMEDI
 
 IL  PRESENTE  CERTIFICATO  attesta  che in un controllo effettuato secondo  la  regola  5  dell'Allegato  VI della Convenzione la nave e stata riscontrata conforme alle norme rilevanti della Convenzione
 
 Controllo         annuale        ..................        Firmato ......................
 
 (Firma del funzionario debitamente autorizzato)
 
 .....................Luogo data .........................
 
 Sigillo     o     timbro    dell'autorita',    come    appropriato .................
 
 Firma del funzionario debitamente autorizzato
 
 Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato
 
 Controllo*      annuale      intermedio     ..........     Firmato ..................
 
 Luogo-data .........................
 
 Sigillo     o     timbro    dell'autorita',    come    appropriato ..................
 
 Firmato
 
 Luogo ........................ data ....................
 
 ..............................
 
 Depennare ove approvato
 
 Supplemento al certificato internazionale
 
 per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
 
 (Certificalo IAPP)
 
 Rapporto sulla costruzione e le attrezzature
 
 Relativamente  alle disposizioni dell'annesso VI della Convenzione internazionale  per  la  prevenzione dell'inquinamento atmosferico da navi (di seguito denominata "la Convenzione'')
 
 1.  Note:  il  presente  rapporto  sara' in permanenza allegato al Certificato  IAPP,  Il,  certificato  IAPP  sara' disponibile a bordo della nave in qualsiasi momento.
 
 2.  Se la lingua della compilazione originale non e' l'inglese, il francese  o lo spagnolo, il testo includera' una traduzione in una di queste lingue.
 
 3. Le iscrizioni nelle caselle possono essere effettuate inserendo sia  una croce (x) per la risposta ''si'' e ''applicabile'' oppure ap per le risposte ''np'' e non applicabile, come appropriato.
 
 4.  Salvo  se  diversamente dichiarato, le regole menzionate nella presente  compilazione  si  riferiscono  alle regole dell'Allegato VI della  Convenzione  e  le  risoluzioni  o  circolari si riferiscono a quelle adottate dall'OMI.
 1. Dettagli della nave
 
 1.1. Nome della nave
 
 1.2. Numero distintivo o lettere
 
 1.3. Numero OMI
 
 1.4. Porto di registrazione
 
 1.5. Tonnellaggio lordo
 
 1.6.  Data  alla  quale  lo scalo e' stato assemblato, o quando la nave era in uno stadio simile di costruzione
 
 1.7.   Data   d'inizio   di   una  riconversione  importante  (ove applicabile) regola 13 .......................................
 2. Controllo delle emissioni provenienti dalle navi
 
 2.1. Sostanze che impoveriscono l'ozono (regola 12)
 
 2.1.1.1.   seguenti   sistemi   e  le  attrezzature  anti-incendio contenenti halon possono continuare nel servizio
 
 2.1.2.1.  seguenti  sistemi  ed  attrezzature  che contengono CFCS possono continuare in servizio
 
 Attrezzature del sistema            |Collocamento a bordo Attrezzature del sistema            |Collocamento a bordo
 
 2.1.3.  I  seguenti  sistemi  che  contengono  idro-fluoro carburi (HCFCS)   installati   anteriormente   al  1°  gennaio  2020  possono continuare ad essere utilizzati nel servizio
 
 Attrezzature del sistema            |Collocamento a bordo
 2.2. Ossidi di nitrogeno (Nox) (regola 13)
 
 2.2.1.  I  seguenti  motori  diesel  con  una  potenza  sviluppata superiore  a 130 kW ed installati su una nave costruita alla data del 1°  gennaio  2000 si conformano alle regole standard per le emissioni 13 (3) (a) in conformita' al codice Tecnico Codice Tecnico
 
 Nox ..................................................................... .........................................................
 
 Fabbricante e  |               |   |Potenza         |Velocita' media modello        |Numero di serie|Uso|sviluppata (kW) |Rpm
 2.2.2.  I  seguenti  motori  diesel  con  una  potenza  sviluppata superiore  a  130  kW  e  che  sono  stati  oggetto  di una rilevante converione  secondo la regola 13 (2) alla data del 1° gennaio 2000, o dopo,  sono conformi alle regole standard 13 (3) (a) conformemente al Codice Tecnico Nox per l'emissione
 
 Fabbricante e   |               |   |Potenza         | modello         |Numero di serie|Uso|sviluppata KW   |Velocita' media
 2.2.3.  I  seguenti  motori  diesel  con  una  potenza  sviluppata superiore  a  130  kW  e che sono installati su di una nave costruita alla data del 1° gennaio 2000, o con una potenza sviluppata superiore a  130  e che sono stati oggetto di una rilevante conversione secondo la  regola  13  (2)  alla data del 1° gennaio 2000 o successivamente, sono  muniti  di  un  sistema  per la pulizia dei gas esauriti o, con altri metodi equivalenti conformemente alla regola 13(3) ed il Codice Tecnico Nox oggetto di un monitoraggio e per controllare le emissioni e rilevare i dispositivi conformemente al Codice tecnico
 
 Fabbricante e   |               |   |Potenza         | modello         |Numero di serie|Uso|sviluppata      |Velocita' media
 2.2.4.  I  seguenti  motori  diesel da 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 di cui sopra  sono  muniti  di  un  monitoraggio  per  le  emissioni  Nox  e dispositivi di registrazione conformemente al Codice Tecnico
 
 Fabbricante e   |               |   |Potenza         | modello         |Numero di serie|Uso|sviluppata      |Velocita' media
 2.3. Ossidi di zolfo (Sox) (regola 14)
 2.3.1.  Quando  la  nave opera nell'ambito di un'area di controllo delle emissioni specificata nella regola 14 (3) la nave utilizza
 
 1.  carburante  con  un contenuto di zolfo non superiore a 1,5%m/m come documentato dalle note di consegna relative al bunker, oppure
 
 2.  un  sistema  approvato di pulizia dei gas esauriti, al fine di ridurre le emissioni Sox al di sotto di 6,0 g Sox/kW h, oppure
 
 2.3.  altra tecnologia approvata per diminuire le emissioni di Sox al di sotto di 6.0 g.Sox x/kW h
 
 2.4. Composti organici volatili (VOCs) (regola 15)
 
 2.4.1.  Il  tanker  ha  un  sistema  per  la  raccolta del vapore, installato ed approvato in conformita' con MSC Circ 585
 
 2.5. La nave ha un inceneritore:
 
 2.1. che e' conforme alla risoluzione MEPC 76(40) come emendata
 
 2.2. installato prima del 1° gennaio 2000 che non e' conforme alla risoluzione MEPC.76 (40) come emendata.
 IL PRESENTE CERTIFICATO ATTESTA CHE LA PRESENTE COMPILAZIONE
 
 E' CORRETTA IN TUTTI I SUOI ASPETTI
 
 Rilasciato a ......................................
 
 Luogo di rilascio del certificato
 
 Firma  del  funzionario  debitamente  autorizzato che autorizza il rilascio
 
 data di rilascio
 
 Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato
 APPENDICE II
 
 CICLI DI TEST E FATTORI DI PESATURA
 
 (Regola 13)
 
 I  seguenti  cicli  di  test  ed  i fattori di pesatura dovrebbero essere  applicati  per  verificare  la  conformita'  ed  i fattori di pesatura  di  motori  diesel marini ai limiti NOx in conformita' alla Regola 13 del presente Allegato utilizzando le procedure di test ed i metodi di conteggio come specificato nel Codice Tecnico NOx.
 
 1.  Per  i  motori  marini a velocita' costante per la principale propulsione, ivi compreso il comando elettrico-diesel dovrebbe essere applicato il testo ciclo E2.
 
 2.  per i propulsori ad elica variabile dovrebbe essere applicato il ciclo test E2.
 
 3.  Per  i  propulsori principali e per i propulsori azionati con motori ausiliari dovrebbe essere applicato il ciclo di test E3.
 
 4.  Per  i  motori  ausiliari  a  velocita' costante, deve essere applicato il ciclo di test D2.
 
 5.  Per  i  motori  ausiliari  a  velocita'  variabile  ed a peso variabile  non  inclusi  sopra, dovrebbe essere applicato il ciclo di test C1.
 
 Ciclo di test per l'applicazione a velocita' costante
 
 (ivi  compreso il comando elettrico-diesel o con installazioni di propulsori variabili
 
 | Ciclo di test  |  Velocità  |  100%  |  100  |  100  |  100  |
 
 ---->    Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 APPENDICE III
 
 Criteri  e  procedure  per la designazione delle aree di controllo delle emissioni di SOx emissioni di aree di controllo Sox
 (Regola 14)
 
 1.1.  Obiettivi  Lo scopo della presente appendice e' di fornire i criteri e le procedure per la designazione delle aree di controllo di emissioni Sox. L'obiettivo delle aree di controllo delle emissioni di SO, e' di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento atmosferico dalle  navi  e  dei  loro impatti pregiudizievoli sulla terra e sulle aree marine.
 
 1.2.  L'area  per  il  controllo  di emissioni SoX dovrebbe essere presa  in  considerazione  dall'Organizzazione  sin dall'inizio se e' sostenuta da un bisogno necessario e dimostrato di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento atmosferico da emissioni Sox provenienti da navi.
 
 2.  Criteri  proposti  per la designazione di un area di controllo delle emissioni Sobx
 
 2.1.  Una  proposta  all'Organizzazione  per  la  designazione  di un'area  di controllo delle emissioni Sox puo' essere presentata solo dagli  Stati  contraenti  del Protocollo del 1997. Laddove due o piu' Stati  contraenti  abbiano  un  interesse  comune  in una particolare aerea, essi dovrebbero formulare una proposta coordinata.
 
 2.2. La proposta dovra' includere
 
 2.2.1.   Una   chiara  delimitazione  dell'area  proposta  per  le applicazioni  di  controlli  sulle emissioni Sox provenienti da navi, assieme   ad   una   tabella   di   riferimento   in  cui  l'area  e' contrassegnata;
 
 2.2.2.  una  descrizione  delle zone di terra e di mare che sono a rischio per via degli impatti delle emissioni Sox;
 
 2.2.3. l'accertamento che le emissioni Sox provenienti da navi che operano  nell'area  prevista  di  applicazione  dei  controlli  delle emissioni SOx contribuiscono all'inquinamento atmosferico proveniente dalle  Sox,  ivi  compresi  i  depositi  di  Sox  ed  i  loro impatti pregiudizievoli  sulle  aree  di  terra  e  marine in considerazione. Questo  accertamento  dovra'  includere una descrizione degli impatti delle  emissioni  Sox sugli eco-sistemi terrestri ed acquatici, sulle aree di naturale prodottivita', sugli habitat critici, sulla qualita' dell'acqua la salute umana e le aree aventi una rilevanza culturale e scientifica,  ove  applicabile.  Saranno individuate le fonti di dati rilevanti, ivi comprese le metodologie utilizzate;
 
 2.2.4.    informazioni   rilevanti,   relative   alle   condizioni meteorologiche  nell'area  di  applicazione  proposta per i controlli sulle emissioni di Sox e le aree a rischio di terra e marine, nonche' le  alle carte piu' utilizzate relative ai venti, oppure informazioni relative  alle  condizioni  topografiche, geologiche, oceanografiche, morfologiche,  o  ad  altre  condizioni  che possono dar luogo ad una crescente  probabilita'  di  un  inquinamento  atmosferico  a livello elevato o ai livelli di acidificazione;
 
 2.2.5.  la  natura  del  traffico delle navi nell'area prevista di controllo  delle  emissioni  di  Sox,  ivi  compresi  i  modelli e la densita' di tale traffico;
 
 2.2.6.  una  descrizione  delle misure di controllo adottate dallo Stato  contraente  o  dagli Stati contraenti che le propongono, e che sono  destinate  al  trattamento  delle  fonti  di  emissione Sox che pregiudicano l'area a rischio installata e che operano in conformita' alle  misure  da adottare in relazione alle disposizioni della Regola 14 dell'Allegato VI della presente Convenzione.
 
 2.3.  I  limiti  geografici  di  un'area  per  il  controllo delle emissioni  Sox  sara'  basata sui criteri rilevanti di cui sopra, ivi comprese  le  emissioni  di Sox ed i depositi delle navi che navigano nell'area  proposta.  I  modelli  e  le  densita'  del  traffico e le condizioni del vento.
 
 2.4.  Una  proposta  per  designare una determinata area in quanto area   di   controllo   delle   emissioni  dovra'  essere  sottoposta dall'Organizzazione  e  conformemente  alle  regole ed alle procedure stabilite dall'Organizzazione.
 
 3.  Procedure per la valutazione e l'adozione di aree di controllo delle emissioni Sox da parte dell'Organizzazione.
 
 3.1.  L'Organizzazione  esaminera'  ogni  proposta  che  le  viene presentata da uno Stato contraente o da Stati contraenti.
 
 3.2.  Un'area per il controllo delle emissioni Sox sara' designata per  mezzo  di  un  emendamento  al  presente  Allegato, considerato, adottato   e  reso  effettivo  conformemente  all'articolo  16  della Convenzione.
 
 3.3.  Nel  valutare la proposta, l'Organizzazione terra' conto dei criteri da includere in ciascuna proposta di adozione, come stabilita nella  sezione  2  di  cui  sopra,  ed i relativi costi per ridurre i depositi  di  zolfo dalle navi quando sono comparate ai controlli con basi terrestri. Si dovra' inoltre tener conto degli impatti economici sulle navi che intraprendono commerci internazionali.
 
 4. Funzionamento delle aree di controllo per le emissioni Sox.
 
 4.1.   Le  Parti  che  hanno  navi  che  navigano  nell'area  sono incoraggiate a sottoporre all'Organizzazione qualsiasi preoccupazione relativa al funzionamento dell'area.
 
 APPENDICE IV
 
 Approvazione del tipo e limiti operativi
 Per gli inceneritori a bordo
 (Regola 16)
 
 1.  Gli  inceneritori a bordo di navi descritti nella regola 16(2) dovranno avere un certificato tipo dell'IMO per ciascun inceneritore. Al   fine   di  ottenere  questo  certificato,  l'inceneritore  sara' designato  e  costruito  secondo  parametri approvati descritti nella Regola  16(2).  Ciascun  modello sara' sottoposto ad un'operazione di collaudo  di tipo specifico nello stabilimento o in una struttura per collaudi  approvata  e sotto la responsabilita' dell'Amministrazione, utilizzando     le    seguenti    specifiche    standard    per    il carburante/rifiuti,   del   tipo   approvato,   per   determinare  se l'inceneritore  funziona entro i limiti specificati nel paragrafo (2) della presente appendice.
 
 Morchia di carburante consistente in 75% di morchia da HUFO
 5% di carburante lubrificante
 20% di acqua emulsificata
 Detriti soli consistenti in 50% rifiuti di cibo
 50% di spazzatura contenente
 appross. 30% di carta
 appross. 40% di cartone
 appross. 10% di stracci
 appross. 20% di plastica.
 
 La  miscela  avra'  fino  al  50%  di  umidita' e 7% di solidi non combustibili
 
 2. Gli inceneritori di cui alla Regola 16(2) funzionamento entro i seguenti limiti:
 
 O2 in camera di combustione 6-12
 
 CO massimo nel condotto 200 mg/MJ
 
 Ammontare massimo di fuliggine Bacharach 3 oppure
 Ringelman 1 (20% di opacita)
 Un  ammontare piu' elevato di fuliggine e' accettabile solo per un brevissimo periodo, come la partenza)
 
 Componenti non bruciati
 
 In residui di ceneri Massimo 10% al peso
 
 Escursione termica/fuoruscit dalla camera di combustione
 
 (Un ammontare piu' elevato di fuliggine e' accettabile solo per un brevissimo periodo, come la partenza)
 
 Componenti non bruciati in residui di cenere Massimo 10% al peso
 
 Escursione  termica  esterna  della  camera di combustione del gas 850-1200 gradi Celsius
 .sp3;
 APPENDICE V
 
 INFORMAZIONI CHE DEBBONO ESSERE INSERITE NELLA NOTA DI
 CONSEGNA A BORDO
 (Regola 18(3))
 
 Nome e numero IMO della nave ricevente
 
 Porto
 
 Data di inizio della consegna
 
 Nome,  indirizzo e numero di telefono del fornitore del carburante marittimo
 
 Nome/i del prodotto
 
 Quantita' in tonnellate metriche
 
 Densita' a 15°C, kg/m3
 
 Contenuto di zolfo (%m/m)
 
 Una  dichiarazione  firmata  e  certificata dal rappresentante del fornitore  di  carburante che il carburante fornito e' in conformita' con  la  regola  14  (1)  o  (4) (a) e con la regola 18 (1) di questo Annesso.
 --------------------
 (1)  Far riferimento alle direttive per l'autorizzazione di
 organizzazione che agiscono per conto dell'Amministrazione,
 adottate  dall'Organismo  con  la risoluzione A339(18) e le
 Specificazioni    del    controllo   e   le   funzioni   di
 certificazione   delle   organizzazioni   riconosciute  che
 agiscono    per    conto    dell'Amministrazione   adottate
 dall'Organizzazione con la risoluzione A789 (19).
 (2) Far riferimento alla risoluzione MFPC 82(43). Direttive
 per  il  monitoraggio  del  contenuto mondiale di zolfo dei
 carburanti  residui  forniti  per  essere  usati a bordo di
 navi; vedere punto 9 delle informazioni addizionali.
 * Con riferimento alla Circ. 585. Standard per i sistemi di
 controllo delle emissioni di vapore.
 *  Con riferimento alla risoluzione MEPC 76(40). Specifiche
 standard per gli inceneritori a bordo di navi e risoluzione
 MEPC93(45).  Emendamenti  alle  specifiche standard per gli
 inceneritori a bordo.
 * Far riferimento alla risoluzione A 787(19). Procedure per
 il controllo da parte del porto di Stato come emendato da A
 882(21). Vedere vendite pubblicazioni PMI-6501.
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