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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 febbraio 2006, n. 58 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana   ed   il  Governo  della  Repubblica  del  Nicaragua  sulla promozione  e  protezione  degli  investimenti,  fatto  a  Managua il 20 aprile 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  del  Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3435):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 20 maggio 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  12 luglio 2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 29 novembre 2005 ed
 il 13 dicembre 2005.
 Relazione  scritta presentata il 13 dicembre 2005 (Atto
 n. 3435/A - relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6227):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII e
 X.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  17 e 19 gennaio
 2006.
 Esaminato  in  aula  il 23 gennaio 2006 ed approvato il
 24 gennaio 2006.
 |  |  |  | Allegato ACCORDO
 TRA
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 ED
 IL GOVERNO DELLAREPUBBLICA DEL NICARAGUA
 SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI,
 INVESTIMENTI
 Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
 DESIDEROSI,  di  stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione  economica  fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda  gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e
 RICONOSCENDO  che  l'incoraggiamento  e la protezione reciproca di tali  investimenti  basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare  rapporti  economici  che  favoriranno  la  prosperita'  di entrambe le Parti Contraenti;
 HANNO CONVENUTO quanto segue:
 ARTICOLO I
 Definizioni
 Ai fini del presente Accordo:
 1.  Con  il  termine  "investimento"  s'intende  ogni tipo di bene investito,  prima  e dopo l'entrata   in vigore del presente Accordo, da  una  persona  fisica  o  giuridica  di  una  Parte Contraente nel territorio  dell'altra  Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai  regolamenti,  di  quest'ultima  Parte,  a prescindere dalla forma giuridica  prescelta  e  dal  quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il, termine "investimento" includera' in particolare, ma non a titolo esclusivo:
 a)  beni  mobili e immobili ed ogni altro diritto di proprieta' in rem,  compresi  i  diritti  reali  di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
 b)  azione,  obbligazioni,  quote  di  partecipazione e ogni altro titolo  di  credito,  nonche'  titoli  di  Stato e titoli pubblici in generale;
 c)  crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi' come gli utili  da  capitale  reinvestiti,  i  redditi di capitale o qualunque diritto  ad  una  prestazione  avente  valore economico che sia parte integrante di un investimento;
 d)   diritti   d'autore,  marchi  commerciali,  brevetti,  disegni industriali   e   altri   diritti   di   proprieta'  intellettuale  e industriale,    "know-how",    segreti   commerciali,   denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;
 e)  ogni  diritto  di  natura  economica  derivante  da legge o da contratto,   nonche'   ogni   licenza  e  concessione  rilasciate  in conformita'  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  attivita'. economiche,   compresi   i   diritti  di  prospezione,  estrazione  e sfruttamento di risorse naturali;
 f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
 Qualsiasi  modifica  della  forma  giuridica  'prescelta  per  gli investimenti non alterera' la loro natura di investimento.
 2.  Con  il  termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica  di  una  Parte  Contraente  che  effettui investimenti nel territorio   dell'altra  Parte  Contraente,  nonche'  le  succursali, consociate  e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalie suddette persone fisiche o giuridiche. '
 3. Con Pespressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna   Parte   Contraente,   una  persona  fisica  che  abbia  la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi.
 4.   Con   l'espressione   "persona  giuridica"  si  intende,  con riferimento  a  ciascuna  Parte  Contraente, qualsiasi entita' avente sede  nel  territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta,  come  istituti pubblici, societa' di persone, societa' di  capitali,  fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilita' limitata.
 5,  con  il  termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare  da  un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi,  dividendi, "royalUes", pagamenti per servizi tecnici o di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura.
 6.  Con  il  termine  "territorio"  si  intendono,  oltre all'area geografica  compresa  entro  i  confini  terrestri,  anche  le  "zone marittime". Queste
 ultime  comprendono  le  zone  marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita', e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale.
 7.  Con  "accordo  di  investimento" si intende un accordo tra una Parte  Contraente  e  un  investitore dell'altra Parte Contraente, al fine    di    regolamentare   lo   specifico   rapporto   concernente l'investimento.
 8.  Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende 'un  trattamento  che  sia  almeno  altrettanto  favorevole di quello migliore  fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione piu' favorita.
 9.  Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere   ammessi   ad   investire  nel  territorio  dell'altra  Parte Contraente,   fatte   salve   le  limitazioni  derivanti  da  accordi internazionali, vincolanti per le due Parti Contraenti.
 10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include, tra  l'altro,  l'organizzazione,  il  controllo, il funzionamento, il mantenimento  e  la  cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre  organizzazioni  per  la  conduzione  di attivita' commerciali; Iaccesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la  vendita  e l'emissione di azioni e di altri titoli; l'acquisto di valuta  estera  per  le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita'  commerciali;  la  commercializzazione  di' beni e servizi; l'approvvigionamento,  la  vendita  e il trasporto di materie prime e lavorate,  energia,  carburante  e  mezzi  di  produzione  nonche' la diffusione   di   informazioni  commerciali.  Il  termine  "attivita' connesse  ad  un  investimento"  e' connesso ad un investitore di una delle Parti Contraenti.
 ARTICOLO II
 Promozione e Protezione degli investimenti
 1.  Entrambe  le  Parti  Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.
 2.  Gli  investitori  d'entrambe  le  Parti  Contraenti avranno un diritto  di  accesso  alle  attivita'  d'investimento  nel territorio dell'altra  Parte Contraente, che non sara' meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III; paragrafo I.
 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto  ed  equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente.  Entrambe  le  Parti  Contraenti  si  accerteranno che la gestione,  il  mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la
 cessione  degli  investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori  dell'altra  Parte  Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.
 4.   Ciascuna   Parte  Contraente  creera'  e  manterra'  sul  suo territorio  un  quadro giuridico capace di garantire agli investitori la  continuita'  del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.
 5.  Nessuna  delle  Parti  Contraenti  stabilira'  condizioni  per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbe   comportare  l'accettazione  o  l'imposizione  di  obblighi relativi   alla   produzione   per  l'esportazione  o  che  prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe.
 6,  Conformemente  alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente.
 a)  garantira'  ai  cittadini  dell'altra Parte Contraente, che si trovino  sul  proprio  territorio  per  un  investimento regolato dal presente  Accordo,  adeguate  condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali.
 b)  trattera'  nel modo piu' favorevole possibile tutti i problemi connessi  all'ingresso,  al  soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul  proprio  territorio  dei  suddetti  cittadini  dell'altra  Parte Contraente e dei loro familiari.
 c)  autorizzera'  le  imprese  costituite in base alle leggi ed ai regolamenti  di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta' o che  siano controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, ad assumere  a  loro  scelta  personale  dirigenziale  di  alto livello, indipendentemente  dalla  nazionalita',  in  conformita'  alle  leggi della. Parte Contraente ospitante.
 ARTICOLO III
 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita
 1.   Entrambe   le   Parti  Contraenti,  nell'ambito  del  proprio territorio,  offriranno  agli  investimenti  effettuati  dei  redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai  redditi  ricavati  dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi.  Lo stesso trattamento sara' garantito alle attivita' connesse all'investimento.
 2.  Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore" o che potrebbero in avvenire
 entrare  in  vigore  in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione  giuridica  secondo  la  quale  gli investitori dell'altra Parte  Contraente  godrebbero  di  un  trattamento piu' favorevole di quello  previsto  nel  presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori  di  detta  altra  Parte  si applichera' agli investitori della   parte  Contraente  interessata  anche  per  i  rapporti  gia' costituiti.
 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non  si  riferiscono  ai  vantaggi  ed  ai  privilegi  che  una Parte Contraente  potrebbe  concedere  agli  investitori  di Stati Terzi in virtu'  della loro appartenenza ad un'Unione doganale o economica, ad un  Mercato  Comune,  ad  una  Zona  di Libero Scambio, ad un Accordo regionale  o  subregionale,  ad  un  Accordo  economico multilaterale internazionale   o  in  virtu'  di  Accordi  per  evitare  la  doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.
 ARTICOLO IV
 Indennizzo per danni o perdite
 Qualora  gli  investitori  di  ciascuna Parte Contraente dovessero subire   perdite   o   danni  ai  loro  investimenti  sul  territorio dell'altra.  Parte  Contraente a causa di guerre, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio  l'investimento  e'  stato effettuato offrira' un adeguato indennizzo  per  tali  perdite  o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo   d'indennizzo   saranno   effettuati  in  valuta  liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.
 Gli  investitori  interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento  dei  cittadini  dell'altra  Parte  Contraente e, in ogni caso,   ad  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello  degli investitori di Stati Terzi.
 ARTICOLO V
 Nazionalizzazione o esproprio
 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti da alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il  diritto  di  proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli  investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa  vigente  nazionale  o locale e dalle disposizioni emanate, dalle Corti o Tribunali competenti aventi giurisdizione.
 2.  Gli  investimenti e le attivita' connesse agli investimenti di investitori  di  una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto,  direttamente  o  indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti   o   assoggettati   a   provvedimenti  aventi  un  effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i loro  beni  controllati  dall'investitore  sul  territorio dell'altra Parte  Contraente.  Eccezione  viene fatta per finalita' pubbliche o. per  interesse  nazionale  e  dietro pagamento immediato, completo ed effettivo  di  una  indennita',  e a condizione che tali misure siano adottate  su  base  non  discriminatoria  e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.
 3.   L'equo  indennizzo  sara'  equivalente  all'effettivo  valore commerciale  dell'investimento  espropriato  immediatamente prima del momento  in  cui  la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
 Ogni  qualvolta  vi  siano  difficolta' per constatare l'effettivo valore   commerciale,   quest'ultimo   sara'  determinato  secondo  i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.
 L'indennizzo  sara'  calcolato in una valuta convertibile al tasso di  cambio  prevalente,  applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo  includera' gli interessi calcolati in base al parametri EURIBOR  a  decorrere  dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino  alla  data  di  pagamento,  ed  esso  potra' essere liberamente riscosso e trasferito. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara' pagato  senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di otto mesi.
 4. Se l'oggetto dell'esproprio e' una jnant venture costituita sul territorio  di una delle due Parti Contraenti, l'indennita' da pagare all'investitore  di una Parte Contraente sara' calcolata tenuto conto del  valore  della  quota di tale investitore nella joint venture, in conformita'  ai  documenti  pertinenti  di  quest'ultima e sulla base degli  stessi  criteri  di  valutazione  di  cui  al  paragrafo 3 del presente Articolo.
 5.  Un  cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che  dichiari  che  i  suoi  investimenti o parte di essi siano stati espropriati  avra'  diritto  ac  un  tempestivo  esame da parte delle competenti  autorita'  giudiziarie  o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto  e,  in questo caso, se l'esproprio e l'eventuale indennita' siano  conformi  ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
 6.  Se dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato  in  tutto  o  in  parte  al  fine previsto, il precedente proprietario  o  il  suoli  suoi  aventefi  causa  avranno diritto di riacquistarlo.   Il   prezzo   dell'investimento   espropriato  sara' calcolato  con riferimento alla data del riacquisto, sulla base degli stessi  criteri  di  valutazione  adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
 ARTICOLO VI
 Rimpatrio di capitale, utili e reddito
 1.  Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'  che tutti i pagamenti relativi  all'investimento  nel  proprio  territorio effettuati da un investitore  dell'altra  Parte  Contraente possano essere liberamente trasferiti  all'interno  e  al  di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali    trasferimenti    includeranno,   in   particolare,   ma   non esclusivamente:
 a)  il  capitale  ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito,   utilizzato   per   ti   mantenimento   e  l'incremento dell'investimento;
 b) il reddito netto, i dividendi, le "royalties ", i pagamenti per
 l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili,
 c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla
 liquidazione totale o parziale di un investimento;
 d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
 e) la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi fomiti in relazione ad un investimento  effettuato  nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
 f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.
 2.  Gli  obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati  assolti  quando  l'investitore ha espletato le procedure previste   dalla   legislazione   della  Parte  Contraente,  sul  cui territorio l'investimento viene effettuato.
 3.  Senza  limitare  la  portata  dell'Articolo  III  del presente Accordo,  entrambe  le  Parti  Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti  di  cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento  favorevole  concesso  agli investimenti effettuati dagli investitori  di  Stati  Terzi,  qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.
 4.  Se,  nel  caso  di  problemi  gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti,   una   delle  Parti  Contraenti  dovesse  temporaneamente limitare   il   trasferimento  di  fondi,  tali  restrizioni  saranno applicate  agli  investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte  Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottare nel   caso  specifico  dal  Fondo  Monetario  Internazionale.  Queste restrizioni  saranno  adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.
 ARTICOLO VII
 Surroga
 Qualora  una  Parte  Contraente  o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato  da  uno  dei  suoi  investitori nei territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla   base   della  predetta  garanzia,  l'altra  Parte  Contraente riconoscera'  la  cessione  dei  diritti  dell'investitore alla prima Parte  Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla  Parte  Contraente  o  alla  sua  Istituzione  in virtu' di tale cessione,  si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordb.
 ARTICOLO VIII
 Procedure di trasferimento
 I  trasferimenti  di  cui  agli  Articoli  IV, V, VI e VII saranno effettuati  senza  indebito ritardo e, in ogni caso, entro otto mesi. Tutti  i  trasferimenti  saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile  al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui  l'investitore  abbia  chiesto  il  trasferimento in oggetto,, ad eccezione  delle  disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativamente   al   tasso   di   cambio   applicabile   in  caso  di nazionalizzazione o di esproprio.
 ARTICOLO IX
 Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti
 1.  Ogni  controversia  sorta  fra  le  Parti  Contraenti riguardo all'interpretazione  ed  all'applicazione  del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla  data  in  cui  una  delle  Parti  Contraenti abbia presentato, notifica  scritta  all'altra  Parte  Contraente,  la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito nel presente Articolo.
 3.  Il  Tribunale  Arbitrale  sara' composto come segue: entro due mesi  dal  momento  in  cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna   delle   due  Parti  Contraenti  nominera'  un  membro  del Tribunale.  Il  Presidente  sara' nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
 4.  Se,  nel  periodo  specificato  nel  paragrafo  3 del presente Articolo,  non  sara'  stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' richiedere al Presidente  della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina.  Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti  Contraenti  o,  se  per qualsiasi motivo sia impossibilitato a procedere  alla  nomina, li nominera' il Vice Presidente della Corte. Qualora  il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti  Contraenti,  o,  per  qualsiasi  motivo, sia impossibilitato a procedere  alla  nomina,  il  membro  della  Corte  Internazionale di giustizia  con maggiore anzianita' in grado, a condizione che non sia cittadino  di una delle Parti Contraenti, verra' invitato a procedere alla nomina.
 5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e la sua  decisione  sara' vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le  spesse  relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per  le  udienze.  I  costi  relativi al Presidente e tutti gli altri costi  saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
 ARTICOLO X
 Soluzione delle controversie fra gli investitori
 e le Parti Contraenti
 1.  Ogni  controversia  sorta  fra  una  delle  Parti Contraenti e l'investitore   dell'altra   Parte  Contraente  relativamente  ad  un investimento,  ivi  comprese  le controversie concernenti l'ammontare dell'indennizzo,   sara'   risolta,  per  quanto  possibile,  tramite consultazioni e negoziati.
 2.  Nel  caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte  Contraente  abbiano stipulato un accordo d'investimento, sara' applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
 3.  Se  la  controversia  non puo' essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data
 della  richiesta  scritta di soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta.
 a)  al  Tribunale  della  Parte  Contraente  avente  giurisdizione territoriale;
 b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia diarbitrato della Commissione delle Nazioni Uniti sul Diritto Commerciale  Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna  in  tal  modo  ad  accettare  di  essere sottoposta a tale arbitrata;
 c)  al  Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie, in  materia  d'Investimenti  ai  fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato  ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle  controversie  in  materie  d'investimenti  fra  lo  Stato ed i cittadini  dell'altro  Stato,  del  18 marzo 1965, se o non appena le duc'Parti Contraenti vi abbiano aderito.
 4.  Ai  sensi  del  paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato    verra'   condotto   in   conformita'   alle   seguenti disposizioni:  il  Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora  essi  non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno  possedere  la  cittadinanza  di Stati che abbiano relazioni diplomatiche   con   entrambe   le  Parti  Contraenti,  nominati  dal Presidente  dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in  qualita'  di  Autorita'  preposta  alla  nomina.  L'arbitrato  si svolgera'  a  Stoccolma/Parigi,  tranne  nel  caso in cui le Parti in causa  non  abbiano  concordato  diversamente. Nel pronunciare la sua decisione,  il  Tribunale  Arbitrale  applichera' le disposizioni del presente  Accordo,  nonche'  i  principi  di  diritto  internazionale riconosciuti  dalle  due  Parti  Contraenti.  La  decisione arbitrale emessa  nel  territorio  delle  Parti  Contraenti  sara'  attuata  in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia da esse sottoscritte.
 5.  Entrambe  le  Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via  diplomatica  qualsiasi  questione  relativa  ad una procedura di arbitrato  o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure  non  saranno  state  concluse  e nel caso in cui una delle Parti  Contraenti  non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale  o  del  Tribunale  ordinario,  nel periodo stabilito dalla decisione,  oppure  in  un lasso di tempo da determinare in base alle nonne  del  diritto  internazionale o interno, applicabili al caso di specie.
 ARTICOLO XI
 Reladoni fra i Governi
 Le   disposizioni   del   presente   Accordo   saranno   applicate indipendentemente  dall'esistenza o meno' di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
 ARTICOLO XII
 Applicazione di altre disposizioni
 1.  Qualora  una  questione  sia  disciplinata  tanto dal presente Accordo  quanto  da  un  altro  Accordo  Internazionale a cui abbiano aderito   le  due  Parti  Contraenti,  ovvero  da  norme  di  diritto internazionale  generale,  verranno  applicate  alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli,
 2.  Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i  suoi  regolamento  o  altre  disposizioni  o  secondo un contratto specifico o un'autorizzazione o altri accordi d'investimento, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.
 3.  Successivamente  alla  data  in  cui  l'investimento  e' stato effettuato,  ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente,    che    regolamenti   direttamente   o   indirettamente l'investimento,  non  sara'  applicata  con effetto retroattivo e gli investimenti effettuati in conformita' al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
 4.   Le   nonne   del   presente  Accordo  non  limitano  tuttavia l'applicazione   delle   disposizioni  nazionali  volte  a  prevenire l'evasione  fiscale  e  l'elusione.  A  questo  scopo,  le  autorita' competenti  di  ciascuna  Parte Contraente s'impegnavo a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.
 ARTICOLO XIII
 Entrata in vigore
 Il  presente  Accordo entrera' in vigore a decorrere dalla data di ricezione  dell'ultima  delle  due  notifiche  con  cui  le due Parti Contraenti    si    saranno   ufficialmente   notificate   l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.
 ARTICOLO XIV
 Durata e scadenza
 1.  Il  presente  Accordo  restera' in vigore per un periodo di 10 anni  e  successivamente  per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza.
 2.  Nel  caso  di  un  investimento effettuato prima della data di scadenza,  come  previsto  ai  sensi  del  paragrafo  i  del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da 1 al XII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni.
 I   fede   di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati  dai  loro  rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
 FATTO a Managua, il giorno venti (20) aprile 2004 in due originali in  lingua  italiana,  spagnola  e  inglese, entrambi i testi facenti ugualmente  fede: In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.
 
 PER IL GOVERNO DELLA                   PER IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA ITALIANA                 REPUBBLICA DEL NICARAGUA
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