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| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59 |  | Modifica  all'articolo  52  del  codice  penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Diritto all'autotutela in un privato domicilio
 1.  All'articolo  52  del  codice  penale  sono aggiunti i seguenti commi:
 "Nei  casi  previsti  dall'articolo  614,  primo  e  secondo comma, sussiste  il  rapporto  di  proporzione  di  cui  al  primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
 a) la propria o la altrui incolumita':
 b)  i  beni  propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
 La  disposizione  di cui al secondo comma si applica anche nel caso in  cui  il  fatto  sia  avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga    esercitata   un'attivita'   commerciale,   professionale   o imprenditoriale".
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 1899):
 Presentato  dal  sen.  Gubetti  ed altri il 20 dicembre
 2002.
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  19  marzo 2003 con parere della commissione
 1ª.
 Esaminato  dalla  2ª commissione, in sede referente, il
 10  febbraio  2004;  il 4, 16, 23 marzo 2004; il 1°, 7, 20,
 21, 22 aprile 2004.
 Relazione  presentata il 27 aprile 2004 (atto n. 1899-A
 relatore sen. Caruso).
 Esaminato  in  aula  il 4 giugno 2004; il 6, 19 ottobre
 2004;  il  2  novembre 2004; il 9, 16, 17 febbraio 2005; il
 18, 19 maggio 2005 ed approvato il 6 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5982):
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  12 luglio 2005 con parere della commissione
 I.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
 21  luglio  2005;  il  22  settembre 2005; il 4, 18, 19, 27
 ottobre 2005.
 Esaminato  in  aula  il 28 novembre 2005; il 23 gennaio
 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2,   e 3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate,  o  alle  quali  e'  operato il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 52 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art.  52  (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha
 commesso  il  fatto,  per  esservi  stato  costretto  dalla
 necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
 il  pericolo  attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
 difesa sia proporzionata all'offesa.
 Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma,
 sussiste  il  rapporto di proporzione di cui al primo comma
 del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in
 uno  dei  luoghi  ivi  indicati  usa un'arma legittimamente
 detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
 a) la propria o altrui incolunita';
 b) i   beni   propri  o  altrui,  quando  non  vi  e'
 desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
 La  disposizione  di  cui  al  secondo comma si applica
 anche  nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di
 ogni   altro   luogo   ove  venga  esercitata  un'attivita'
 commerciale, professionale o imprenditoriale.".
 - Per   opportuna   conoscenza,  si  riporta  il  testo
 dell'art. 614 del codice penale:
 "Art.   614   (Violazione  di  domicilio).  -  Chiunque
 s'introduce  nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
 privata  dimora,  o  nelle  appartenenze di essi, contro la
 volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
 escluderlo,  ovvero  vi  s'introduce clandestinamente o con
 inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
 Alla  stessa  pena  soggiace chi si trattiene nei detti
 luoghi  contro  l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
 escluderlo,  ovvero  vi si trattiene clandestinamente o con
 inganno.
 La  pena  e'  da  uno  a  cinque  anni,  e  si  procede
 d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
 o  alle  persone,  ovvero  se  il  colpevole e' palesemente
 armato.".
 
 
 
 
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