Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59
Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Diritto all'autotutela in un privato domicilio
1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita':
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1899):
Presentato dal sen. Gubetti ed altri il 20 dicembre
2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 19 marzo 2003 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il
10 febbraio 2004; il 4, 16, 23 marzo 2004; il 1°, 7, 20,
21, 22 aprile 2004.
Relazione presentata il 27 aprile 2004 (atto n. 1899-A
relatore sen. Caruso).
Esaminato in aula il 4 giugno 2004; il 6, 19 ottobre
2004; il 2 novembre 2004; il 9, 16, 17 febbraio 2005; il
18, 19 maggio 2005 ed approvato il 6 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5982):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 luglio 2005 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
21 luglio 2005; il 22 settembre 2005; il 4, 18, 19, 27
ottobre 2005.
Esaminato in aula il 28 novembre 2005; il 23 gennaio
2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2, e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate, o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha
commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma
del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in
uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolunita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e'
desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica
anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di
ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita'
commerciale, professionale o imprenditoriale.".
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 614 del codice penale:
"Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
La pena e' da uno a cinque anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente
armato.".



 
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