Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006 |
Approvazione delle nuove specifiche tecniche e della procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539; Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la «Semplificazione delle procedure catastali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»; Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalita' e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»; Visto il provvedimento 3 dicembre 2003 del direttore dell'Agenzia del territorio con cui e' stata approvata la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»; Considerata l'esigenza, in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione dell'amministrazione, di adottare nuove specifiche tecniche e una nuova procedura informatica per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli art.icoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, da presentare agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio; Dispone: Art. 1. Modalita' di presentazione 1. Sono approvate le nuove specifiche tecniche, riportate nell'allegato 1, per la presentazione in tutto il territorio nazionale, con esclusione delle circoscrizioni territoriali per le quali la gestione del catasto terreni e' attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano, degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. 2. E' approvata la procedura informatica Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastali di cui al comma 1. 3. Gli elaborati redatti in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 1 e prodotti a stampa secondo la procedura informatica di cui al comma 2, sostituiscono i modelli cartacei attualmente in uso per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico. |
| Art. 2. Decorrenza 1. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 possono essere presentati in conformita' alle specifiche tecniche e alla procedura di cui al medesimo articolo, a partire dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 devono essere presentati in conformita' alle specifiche tecniche e alla procedura di cui al medesimo articolo a far data dal 1° gennaio 2007. |
| Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 23 febbraio 2006 Il direttore dell'Agenzia: Picardi |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 67 a pag. 74 <---- |
| Sub allegato 2
----> Vedere allegato da pag. 75 a pag. 86 <---- |
| Sub allegato 3
----> Vedere allegato alle pagg. 87-88 <---- |
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