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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006 |  | Approvazione delle nuove specifiche tecniche e della procedura Pregeo 9  per  la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, di cui  all'articolo 8  della  legge  1° ottobre  1969,  n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto  il  testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento   per   l'esecuzione   delle  disposizioni legislative  sul  riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
 Visto  il  regolamento  per  la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
 Vista   la   legge   1° ottobre   1969,   n.  679,  concernente  la «Semplificazione delle procedure catastali»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  650,  concernente  il  «Perfezionamento  e  revisione del sistema catastale»;
 Visto   il  regolamento,  recante  norme  per  l'automazione  delle procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle conservatorie  dei  registri  immobiliari,  adottato  con decreto del Ministro  delle  finanze  19 aprile  1994,  n. 701, ed in particolare l'art.   5,   comma   3,  il  quale  stabilisce  che  la  modifica  o l'integrazione  dei  modelli,  delle formalita' e delle procedure per gli  adempimenti  degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere   adottate   con  provvedimento  del  direttore  generale  del Dipartimento del territorio;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive  modificazioni  e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
 Visto  lo  statuto  dell'Agenzia  del  territorio,  deliberato  dal comitato  direttivo  del  13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;
 Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal  Ministro  delle  finanze,  con  cui sono state rese esecutive, a decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  agenzie fiscali previste dagli articoli 62,  63,  64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, concernente le «Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale  della  regione Trentino-Alto  Adige  recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»;
 Visto  il  provvedimento 3 dicembre 2003 del direttore dell'Agenzia del  territorio con cui e' stata approvata la «Procedura Pregeo 8 per la    presentazione    degli   atti   di   aggiornamento   catastali, l'aggiornamento   automatico   della   cartografia  catastale  ed  il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;
 Considerata  l'esigenza, in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi  informatici  in  dotazione dell'amministrazione, di adottare nuove  specifiche  tecniche  e una nuova procedura informatica per la predisposizione   degli  atti  di  aggiornamento  geometrico  di  cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli art.icoli 5 e 7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,   da   presentare   agli  Uffici  provinciali  dell'Agenzia  del territorio;
 Dispone:
 Art. 1.
 Modalita' di presentazione
 1.   Sono   approvate   le  nuove  specifiche  tecniche,  riportate nell'allegato   1,  per  la  presentazione  in  tutto  il  territorio nazionale,  con  esclusione  delle circoscrizioni territoriali per le quali  la  gestione  del  catasto terreni e' attribuita alle province autonome  di Trento e Bolzano, degli atti di aggiornamento geometrico di  cui  all'articolo 8  della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
 2.   E'   approvata  la  procedura  informatica  Pregeo  9  per  la predisposizione degli atti di aggiornamento catastali di cui al comma 1.
 3. Gli elaborati redatti in conformita' alle specifiche tecniche di cui  al  comma 1 e prodotti a stampa secondo la procedura informatica di  cui  al  comma 2, sostituiscono i modelli cartacei attualmente in uso per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico.
 |  |  |  | Art. 2. Decorrenza
 1.  Gli  atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 possono essere  presentati  in  conformita'  alle  specifiche tecniche e alla procedura   di  cui  al  medesimo  articolo,  a  partire  dal  giorno successivo  alla  data della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Gli  atti  di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 devono essere  presentati  in  conformita'  alle  specifiche tecniche e alla procedura di cui al medesimo articolo a far data dal 1° gennaio 2007.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato da pag. 67 a pag. 74   <----
 |  |  |  | Sub allegato 2 
 ---->  Vedere allegato da pag. 75 a pag. 86   <----
 |  |  |  | Sub allegato 3 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 87-88  <----
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