| 
| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Approvazione  del  metodo  ufficiale di analisi per la determinazione della vitamina B1 negli alimenti per animali - Supplemento n. 19. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Ispettorato centrale repressione frodi
 di concerto con
 IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 IL MINISTERO DELLA SALUTE
 IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Visti  l'art.  43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito   nella  legge  18 marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti  agrari, e l'art. 108 del regolamento  di  esecuzione  dello stesso R.D.L., approvato con regio decreto  1° luglio  1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti  in  applicazione  delle  norme  contenute  nelle suddette disposizioni   nazionali  dovranno  essere  eseguite  dai  laboratori incaricati  con  i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con  il  Ministero  delle  finanze,  il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Visti  gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica  12 febbraio 1965, n. 162, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione  presso  questo  Ministero di una commissione di studio per  l'aggiornamento  dei  metodi  ufficiali  di  analisi relativi ai prodotti  disciplinati  dal citato R.D.L., la presenza in qualita' di componenti  di  detta  commissione  di  rappresentanti  dei Ministeri concertanti  e  di  enti  o  istituti  specializzati nei settori e la possibilita'   che   la   commissione   stessa   sia   articolata  in sottocommissioni composte da esperti competenti per singole materie;
 Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio, tra  l'altro,  delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle  infrazioni  nella  preparazione  e  nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, che  tra  le  funzioni  attribuite  alle  divisioni  dell'Ispettorato centrale    repressione   frodi   ha   previsto   l'elaborazione   ed aggiornamento   dei  metodi  ufficiali  di  analisi  per  i  prodotti agroalimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;
 Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3,  stabilisce  che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali,  opera  con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio  2003, n. 44, modificato con il decreto 11 novembre 2004, n.  294,  con  il  quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura  operativa  dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi, riconfermando,    tra    le    funzioni    attribuite   agli   uffici dell'amministrazione  centrale,  l'elaborazione e l'aggiornamento dei metodi  ufficiali  di  analisi  per  i  prodotti  agroalimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;
 Visto il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio   il   quale  individua,  nella  categoria  degli  additivi nutrizionali  destinati  all'alimentazione  animale,  le vitamine, in quanto  il  loro  apporto  nella  dieta  favorisce  lo sviluppo ed il mantenimento della vita;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.  433, concernente il Regolamento di attuazione di talune direttive in  materia  di  additivi  nell'alimentazione animale, il quale, agli articoli 17  e  18, prescrive che il contenuto delle vitamine diverse dalla  A,  D  ed  E,  deve essere indicato in etichetta qualora dette sostanze sono aggiunte alle premiscele ed agli alimenti per animali e sono dosabili secondo metodi ufficiali di analisi;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 giugno  2003,  n. 223, relativo all'organizzazione    dei    controlli    ufficiali    nel    settore dell'alimentazione animale, che impone in fase di commercializzazione il  controllo  ufficiale  degli  additivi,  delle  premiscele e degli alimenti per animali in relazione all'identita' ed al contenuto degli additivi incorporati;
 Visto  il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  in  materia  di  controlli  ufficiali  nei mangimi e negli alimenti, che dispone all'art. 11 Capo III: Campionamento ed analisi, che   i  metodi  di  analisi  devono  essere  caratterizzati,  quando possibile, da opportuni criteri di precisione;
 Visto  il decreto ministeriale 21 settembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico»,  modificati  ed  integrati  da  ultimo  con  il  decreto ministeriale 9 settembre 2004 - Supplemento n. 18;
 Ritenuto  necessario  integrare  la  raccolta  dei  suddetti metodi ufficiali  nazionali  con  un  metodo  di  analisi, rapido e preciso, idoneo  al  controllo  del  contenuto della vitamina B1 aggiunta alle premiscele ed agli alimenti per animali;
 Considerato  il  decreto  del  Ministero  della sanita' 21 febbraio 2001,  con  il  quale  sono  state  fissate  le tolleranze in caso di divergenze  tra  il  risultato  del  controllo ufficiale ed il tenore dichiarato,  nelle  premiscele  e  negli  alimenti per animali, degli additivi  appartenenti  al gruppo delle vitamine, tra cui la vitamina B1;
 Sentita  la  sottocommissione  per  l'aggiornamento  periodico  dei metodi  ufficiali  di analisi relativi agli alimenti per gli animali, nominata con decreto ministeriale 28 settembre 2000;
 Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una procedura  d'informazione  nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  approvato  il  metodo  ufficiale  di  analisi relativo alla determinazione  del contenuto di vitamina B1 nelle premiscele e negli alimenti  per  animali,  descritto nel Supplemento n. 19, allegato al presente decreto.
 2. Il metodo descritto nell'allegato al presente decreto si applica al controllo dei prodotti nazionali.
 |  |  |  | Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra a far parte della raccolta ufficiale dei metodi nazionali.
 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 20 febbraio 2006
 p. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
 - L'ispettore Generale Capo per la repressione delle frodi
 Lo Piparo
 p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
 Il Direttore generale dell'Agenzia delle dogane
 Guaiana
 p. Il Ministero della salute -
 Il Direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti
 Marabelli
 p. Il Ministero delle attivita' produttive
 Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo
 e la competitivita'
 Goti
 |  |  |  | Allegato METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE
 DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI
 Supplemento n. 19
 Determinazione della vitamina B1
 DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA B1 1. Scopo e campo di applicazione.
 Il  metodo  serve  per  la determinazione della vitamina B1 negli alimenti per animali e nelle premiscele.
 Il limite di quantificazione e' 5 mg/kg. 2. Principio.
 La  vitamina viene estratta a caldo con acido cloridrico diluito, ossidata   a  tiocromo,  purificata  e  quindi  determinata  mediante cromatografia  liquida  ad  alta risoluzione a fase inversa (RP-HPLC) utilizzando un rivelatore a fluorescenza. 3. Reagenti e materiali.
 3.1. Acido cloridrico 37% p.a.
 3.1.1. Soluzione 0,01 N
 3.1.2. Soluzione 1 N
 3.1.3. Soluzione 6 N
 3.2. Acqua per HPLC
 3.3. Sodio acetato 3H2O p.a.
 3.3.1. Soluzione acquosa 2,5 M
 3.4. Acido tricloroacetico p.a.
 3.4.1. Soluzione acquosa al 50%
 3.5. Sodio idrossido p.a.
 3.5.1. Soluzione acquosa al 15%
 3.6. Ferricianuro di potassio [K3Fe(CN)6] p.a.
 3.7.   Reattivo   ossidante   (preparare  al  momento  dell'uso): soluzione   all'l%  di  ferricianuro  di  potassio  (3.6.)  in  sodio idrossido (3.5.1.)
 3.8. Potassio fosfato bibasico anidro (K2HPO3) p.a.
 3.9. Acido ortofosforico 85% p.a.
 3.10.  Tampone fosfato 5 mM a pH 7,0: g 0,871 di potassio fosfato bibasico (3.8.) in 800 ml di acqua (3.2.);
 aggiustare  a  pH  7,0 con acido ortofosforico (3.9.) e portare a 1000 ml con acqua. (3.2.)
 3.11. Acetonitrile per HPLC
 3.12. Metanolo per HPLC
 3.13.  Soluzione di lavaggio per cartucce SPE: soluzione al 5% di metanolo (3.12.) in tampone fosfato (3.10.) (v/v)
 3.14.  Fase mobile: miscela tampone fosfato (3.10.): acetonitrile (3.11.) 70 30 (v/v)
 3.15. Tiamina cloridrato purissimo
 3.15.1.  Soluzione  standard  stock:  pesare  50  mg di tiamina (3.15.)  con  l'approssimazione  di  0,1 mg in un matraccio tarato da 100 ml,  sciogliere  con  HC1  0,01 N (3.1.1.) e portare a volume. La soluzione, conservata al buio in frigorifero, e' stabile 1 mese
 3.16. Cartine indicatrici di pH
 3.17. Filtri di carta rapidi
 3.18. Cartucce per purificazione SPE C18 500 mg 4. Strumentazione.
 4.1. Bagno termostatico ad acqua od autoclave
 4.2. Cromatografo liquido con rivelatore fluorimetrico
 4.2.1. Colonna C18 ODS2 250x4,6 mm con relativa precolonna 5. Modo di operare.
 5.1. Preparazione del campione.
 Per  la  preparazione  dell'aliquota  da  sottoporre  ad analisi, procedere  come  indicato  nei  metodi  di  analisi  per il controllo ufficiale  degli  alimenti per animali di cui al decreto ministeriale 25  maggio  1982  -  punto  1  del Supplemento n. 6- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982.
 5.2. Estrazione del campione:
 5.2.1. Pesare (con l'approssimazione di 0,01g) da 5 a 20 grammi di  campione, a seconda del contenuto di vitamina B1, in un matraccio da  200  ml.  Addizionare  100  ml  di  HC1 1 N (3.1.2.). Agitare per 15 minuti,  verificare con la cartina (3.16.) che il pH sia inferiore a  3;  altrimenti aggiungere 5 ml di HC1 6 N (3.1.3.), agitare per 15 minuti  e  verificare  di  nuovo  il pH; se necessario, procedere con ulteriori aggiunte di HC1 6 N (3.1.3.).
 5.2.2.  Porre  il  matraccio  in  bagno  termostatico  ad acqua bollente  od  in  autoclave  in  corrente  di  vapore  per  5 minuti. Aggiungere  10  ml  di soluzione di sodio acetato (3.3.1.) e agitare. Aggiungere  2  ml  di  soluzione  di  acido tricloroacetico (3.4.1.). Scaldare  a  90°C  per  15 minuti.  Raffreddare, portare a volume con acqua e filtrare su filtro di carta (3.17.). Il filtrato, puo' essere utilizzato il giorno seguente se conservato in frigorifero.
 5.3. Ossidazione del campione.
 Porre  in  un  matraccio  da  20  ml  un'aliquota  del  filtrato, eventualmente  diluito  con acqua, contenente da 5 a 10µg di vitamina B1 e portare il volume a 10 ml con acqua; aggiungere 5 ml di reattivo ossidante  (3.7.),  agitare per 60 secondi esatti, aggiungere 1 ml di acido ortofosforico (3.9.) mescolare e portare a volume con acqua.
 5.4. Purificazione del campione.
 Attivare  la  cartuccia  SPE  (3.18.)  facendo  passare  2  ml di metanolo  (3.12.),  seguiti  da  2  ml  di  acqua (3.2.). Far passare attraverso  la  cartuccia 5 ml di soluzione preparata come in (5.3.), lavare  la  cartuccia  con  3  ml  di  soluzione  di lavaggio (3.13.) scartando  l'eluato  ed  evitando  di  mandare  a secco la cartuccia. Eluire il tiocromo con 5 ml di metanolo (3.12.), raccogliere l'eluato in un matraccio da 5 ml e portare a volume con metanolo. 6. Preparazione delle soluzioni di taratura.
 6.1.  Preparazione delle soluzioni standard di lavoro: porre 1 ml della  soluzione standard stock (3.15.1.) in un matraccio da 100 ml e portare  a  volume  con  acqua,  da  questa  soluzione  preparare  le soluzioni standard di lavoro aventi concentrazioni comprese tra 0,5 e 2,5µg/ml.
 6.2. Ossidazione.
 Porre  5 ml di ciascuna soluzione standard di lavoro (6.1.) in un matraccio  da  20  ml,  aggiungere  5  ml di acqua e 5 ml di reattivo ossidante  (3.7.),  agitare per 60 secondi esatti, aggiungere 1 ml di acido ortofosforico (3.9.) mescolare e portare a volume.
 6.3. Purificazione.
 Per ciascuna soluzione standard di lavoro procedere come al punto (5.4.). 7. Cromatografia.
 Iniettare  50µl delle soluzioni come preparate in (5.4.) e (6.3.) nel  cromatografo,  alle  seguenti  condizioni di lavoro: temperatura della  colonna:  ambiente; velocita' di flusso della fase mobile: 0,6 ml/min.;  rivelazione  fluorimetrica: \lambda di eccitazione: 360 nm, \lambda di emissione: 430 nm. 8. Calcolo dei risultati.
 Determinare  la  concentrazione  di  vitamina  B1  in µg/ml nella soluzione  campione,  interpolando sulla curva di taratura, costruita riportando   sulle   ascisse   i   valori   delle   aree  dei  picchi corrispondenti  alle  soluzioni standard e sulle ordinate le relative concentrazioni,   il  valore  dell'area  del  picco  della  soluzione campione.  Il  contenuto  di vitamina B1 del campione (C) espresso in mg/kg  si  ottiene  tenendo conto delle diluizioni effettuate in base alla seguente formula:
 C (mg/kg) = c * d/m dove:
 c  =  contenuto  in vitamina B1 (µg/ml) della soluzione campione, ottenuto per interpolazione
 d = fattore di diluizione
 m  =  massa,  in grammi, dell'aliquota del campione sottoposta ad analisi. 9. Risultati statistici di uno studio collaborativo.
 E'  stato  organizzato  uno  studio collaborativo (anno 2003) nel quale  11  laboratori  hanno  analizzato  una  premiscela, un mangime minerale complementare ed un mangime completo (8 laboratori). Su ogni tipologia di prodotto sono state eseguite 3 determinazioni.
 La seguente tabella riporta i risultati ottenuti:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 57  <----
 |  |  |  |  |