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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006 |  | Ulteriori  misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i   danni  conseguenti  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  nel territorio  della  provincia  di  Campobasso  e Foggia. (Ordinanza n. 3496). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre   2002,   riguardante   l'estensione   territoriale  della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  anche  al territorio della provincia di Foggia;
 Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2002,  n.  286,  recante «Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle calamita'  naturali  nelle  regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
 Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative», con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre  2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 novembre  2002,  n.  3253,  recante  «Primi  interventi  diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel  territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;
 Visti  i decreti del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la sospensione dei termini  relativi  agli  adempimenti  di  obblighi  tributari  aventi scadenza  nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 a favore dei  soggetti  residenti,  alla  data  del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni  della  provincia  di  Campobasso  e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;
 Visto   l'art.  4,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, con il quale sono stati differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di  obblighi  tributari,  gia'  sospesi  fino  al 31 marzo 2003 con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citati;
 Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri   del   19 marzo   2004,  n.  3344  e  l'art.  3,  comma  2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354;
 Visti  gli  esiti della riunione tenutasi il giorno 25 gennaio 2006 al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  alla  quale  hanno partecipato   oltre  al  Vice  Ministro  del  predetto  Dicastero,  i rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo finanze, ove e' stato concordato lo schema di  ordinanza  di  protezione  civile  concernente le sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei tributi in favore dei soggetti  aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi  calamitosi  di ottobre  2002  delle  province di Campobasso e Foggia;
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Molise con nota del 7 febbraio 2006 e della regione Puglia con nota del 13 febbraio 2006;
 Vista   la   nota   in   data  9 febbraio  2006  del  Vice-Ministro dell'economia e delle finanze;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  termine  di scadenza della sospensione dei termini relativi agli  adempimenti  ed  ai  versamenti tributari a favore dei soggetti indicati  nei  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14  e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre  2002  e  n.  16  del  21 gennaio  2003,  stabilito al 31 dicembre  2005,  dall'art.  4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, e' differito al 31 dicembre 2006.
 2.  I versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui al  comma  1,  i  cui termini sono scaduti nel periodo dal 31 ottobre 2002  fino  alla  data del 31 dicembre 2005, sono effettuati in unica soluzione  entro  il  28 febbraio  2006,  ovvero,  senza  aggravio di sanzioni  ed  interessi,  a  decorrere  dalla  stesso  mese, mediante rateizzazione  mensile  pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione.  Gli  adempimenti  tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 28 febbraio 2006. Dalla data di entrata   in  vigore  della  presente  ordinanza,  sono  abrogate  le disposizioni  previste  dall'art.  4,  comma  3,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004.
 3.  I  versamenti,  non  eseguiti  per effetto del differimento del termine  di  scadenza  della  sospensione  di  cui  al comma 1, i cui termini  scadono nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, sono  effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza  aggravio  di  sanzioni  ed interessi, a decorrere dallo stesso mese,  al  massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi  dai  versamenti  sono  effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'onere  derivante  dall'applicazione dell'art. 1, valutato per l'anno  2006  in  8,7  milioni di euro per la regione Molise e in 1,4 milioni  di  euro  per la regione Puglia, e' anticipato dalle regioni medesime  per  i  rispettivi  importi  a valere sulle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Tali somme sono versate alla contabilita' speciale n. 1778, denominata: «Fondi di bilancio» intestata all'Agenzia delle entrate.
 2.  Ove  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  emanazione della presente  ordinanza le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al   versamento   delle  somme  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato  e'  autorizzato a trattenere i corrispondenti importi  ed  a  trasferirli all'Agenzia delle entrate, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.
 3.  L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati di consuntivo e in funzione  del  rimborso  dei  tributi  sospesi  da parte dei soggetti beneficiari, provvede alla restituzione alle predette regioni, per la prosecuzione   degli  interventi  di  ricostruzione  post-sisma,  dei tributi anticipati, fino a concorrenza delle somme di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti  comuni:  Castellino  del  Biferno;  Colletorto; Larino; San Giuliano  di  Puglia;  Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo;  Casacalenda;  Montano  nei Frentani; Marrone del Sannio; Rotella;   Ururi;   Casalnuovo   Monterotaro;   Provvidenti;   Pietra Montecorvino,  e' concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali  ed  assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  riscossione  dei  contributi  e  premi  non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'art. 3 avverra' mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  L'onere  derivante  dall'applicazione dell'art. 3, valutato per l'anno  2006  in  5,4  milioni  di  euro per la regione Molise e in 1 milione  di  euro  per la regione Puglia, e' anticipato dalle regioni medesime  per  i  rispettivi  importi  a valere sulle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Tali somme sono versate all'INPS, ove e' istituita apposita evidenza contabile.
 2.  Ove  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  emanazione della presente ordinanza, le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al   versamento   delle  somme  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato  e'  autorizzato a trattenere i corrispondenti importi  ed  a trasferirli all'INPS, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.
 3.  L'INPS,  sulla  base  dei  dati di consuntivo e in funzione del rimborso  dei  contributi  sospesi da parte dei soggetti beneficiari, provvede  alla  restituzione  alle  regioni  Molise  e Puglia, per la prosecuzione   degli   interventi  di  ricostruzione  post-sisma  dei contributi  anticipati,  fino a concorrenza delle somme anticipate di cui al comma 1.
 4.  Con apposita convenzione, da stipularsi tra le regioni Molise e Puglia e l'I.N.P.S. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della  presente  ordinanza,  sono stabilite le modalita' ed i termini relativi alle regolazione dei rapporti finanziari di cui ai commi 1 e 3.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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