| 
| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006 |  | Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  all'attivita' di smaltimento   dei   rifiuti  radioattivi,  dislocati  nelle  centrali nucleari  di  Trino,  Caorso,  Latina,  Garigliano,  nella piscina di Avogadro  in  localita' Saluggia e ITREC di Trisaia, in condizioni di massima sicurezza. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio  2003  concernente la dichiarazione di stato di emergenza in  relazione  all'attivita'  di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti  radioattivi  dislocati  nei  territori  delle regioni Lazio, Piemonte,  Campania,  Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 7 maggio  2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza  in  relazione  all'attivita'  di  smaltimento  e  messa in sicurezza  dei  rifiuti  radioattivi  dislocati  nei  territori delle regioni  Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino al 31 dicembre 2004;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la proroga della richiamata dichiarazione di stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2005;
 Considerato  che  la  dichiarazione  dello stato di emergenza sopra richiamata  e'  stata  adottata  per  fronteggiare situazioni che per intensita'  ed  estensione  richiedono  l'utilizzo  di mezzi e poteri straordinari;
 Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura emergenziale,  necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
 Considerato,  inoltre,  che  per  garantire  un  elevato livello di salvaguardia  della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa   in  sicurezza  assumono  peculiare  rilevanza,  nel  contesto emergenziale  in  atto,  per  il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integrita' fisica e dell'ambiente;
 Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e  che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5,  comma  1,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  in considerazione di quanto espresso in premessa,  e'  prorogato,  fino  al  31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza nei territori citati in premessa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |