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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Designazione  delle  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura  di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere   Liguri,   quali   autorita'  pubbliche,  incaricate  di effettuare   controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1623/2005 del 4 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea n. L 259 del 5 ottobre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Basilico  Genovese»,  prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Liguria con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di   origine  protetta  di  che  trattasi  le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri,  sono  designate  quali  Autorita'  pubbliche  autorizzate ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine  protetta  «Basilico  Genovese», registrata in ambito europeo come  denominazione  di  origine  protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per le Camere di commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia  e  La  Spezia,  coordinate  dalla  Unioncamere  Liguri,  del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri,   dovranno   assicurare,   coerentemente  con  gli  obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con  le  quali  viene  commercializzata  la  denominazione  «Basilico Genovese»,  venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri,  non  possono  modificare,  le  modalita'  di  controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione  di  origine  protetta  «Basilico Genovese», cosi' come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, comunicano ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, le Camere di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Genova, Savona,  Imperia  e  La  Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono  tenute  ad  adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri,  comunicano  con  immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo   della  denominazione  di  origine  protetta  «Basilico Genovese»,  anche  mediante  immissione  nel  sistema informativo del Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali  e  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri,  immettono  anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adottano eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Basilico  Genovese»,  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I medesimi  elementi  conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Liguria.
 |  |  |  | Art. 8. Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  e  dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art.  53,  comma  12  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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