Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 febbraio 2006 |
Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, quali autorita' pubbliche, incaricate di effettuare controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 259 del 5 ottobre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Liguria con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono designate quali Autorita' pubbliche autorizzate ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Basilico Genovese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92». |
| Art. 4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, non possono modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, comunicano ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali e quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, immettono anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adottano eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Basilico Genovese», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Liguria. |
| Art. 8. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2006 Il direttore generale: La Torre |
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