Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 febbraio 2006
Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
e
IL DIRETTORE CENTRALE per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della polizia di Stato del Ministero
dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32 ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 10;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ed in particolare l'art. 12, comma 4;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera e);
Sentita la consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;
Decretano:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di un modello di lista di controllo, per favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarita' amministrativa di circolazione dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, effettuati da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Oggetto dei controlli
1. L'attivita' di controllo sulla regolarita' amministrativa di circolazione si esplica mediante verifiche sui documenti di accompagnamento del veicolo, del conducente e della merce trasportata, nonche' sul regime autorizzativo dell'attivita' del vettore e sul contratto di trasporto, secondo quanto precisato ai successivi articoli.
 
Art. 3.
Liste di controllo
1. Per l'espletamento dell'attivita' di controllo sulla regolarita' amministrativa di circolazione, sono stabiliti i modelli di lista di controlli che vengono allegati, come parte integrante, al presente decreto.
2. Nell'ambito dell'autotrasporto nazionale di merci, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui all'allegato I.
3. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato II.
4. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato III.
5. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci interessante Paesi non appartenenti all'Unione europea, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato IV.
6. Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attivita' di controllo puo' riguardare ulteriori documenti, atti a consentire la verifica della regolarita' amministrativa di circolazione.
7. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrate quelle allegate al presente decreto.
Roma, 22 febbraio 2006
Il direttore generale
per l'autotrasporto
di persone e cose
Ricozzi
Il direttore centrale
per la polizia stradale ferroviaria
delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato
Rosini
 
Allegato I

----> Vedere allegato alle pag. 38-39 <----
 
Allegato II

----> Vedere allegato alle pag. 40-41 <----
 
Allegato III

----> Vedere allegato alle pag. 42-43 <----
 
Allegato IV

----> Vedere allegato alle pag. 44-45 <----
 
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