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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2006 |  | Attuazione dell'articolo 746, comma 4 del codice della navigazione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n, 50;
 Visto l'art. 746, comma 4, del codice della navigazione;
 Visto  l'art. 6, comma 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
 Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo  17 gennaio 2005, n. 13 recante     attuazione    della    direttiva    2002/30CE    relativa all'introduzione  di  restrizioni  operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 21 novembre  2000 concernente disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;
 Visto  l'art.  31  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  verbale  della  riunione interministeriale del 12 aprile 2002  con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per  i  voli  di  Stato,  di  Governo  e  umanitari  e'  deputata  ad autorizzare   l'utilizzazione   dell'indicatore  di  esenzione  dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;
 Ritenuta l'opportunita' di disciplinare le modalita' e le procedure di  applicazione dell'art. 746, comma 4, del codice della navigazione armonizzandone  le  previsioni  con  i  principi  guida  e  i criteri previsti   dalla   citata   direttiva   21 novembre  2000  e  con  le disposizioni organizzative;
 Ravvisata  l'esigenza  di  consentire  l'effettuazione di trasporti aerei  disposti  nell'interesse  delle  autorita' e delle istituzioni pubbliche  con  l'impiego  di aeromobili privati anche in presenza di limitazioni  al  traffico  aereo, avuto comunque riguardo al rispetto delle norme di sicurezza della navigazione aerea;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  equiparata  all'attivita'  svolta dagli aeromobili di Stato l'attivita'  di  volo  esercitata  dagli  aeromobili  privati  di cui all'art.   744,   comma   2   del   codice   della   navigazione  per l'effettuazione  delle  tipologie  di  trasporto aereo previste dalla direttiva   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 21 novembre 2000.
 2.   In   conseguenza   dell'equiparazione   di   cui  al  comma 1, l'aeromobile  che  svolge l'attivita' equiparata consegue a tutti gli effetti   di   legge  -  relativamente  alla  specifica  occasione  e limitatamente  alla  durata  della  stessa - il trattamento spettante agli aeromobili di Stato.
 3.  Con  provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i voli di Stato, di  Governo  e umanitari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono   individuati   gli  aeromobili  impiegati  per  l'effettuazione dell'attivita'  di  cui al comma 1, la natura e i limiti geografici e temporali   della   stessa;   del   suddetto  provvedimento  e'  data comunicazione  alle  Autorita'  preposte  alla  regolazione  ed  alla gestione della navigazione aerea.
 4.  L'Ufficio  per  i  voli  di  Stato, di Governo e umanitari, ove sussistano  particolari  ragioni  di  urgenza,  puo'  attribuire agli aeromobili  individuati  ai  sensi del comma 3, i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo.
 Roma, 16 febbraio 2006
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
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