Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2006
Attuazione dell'articolo 746, comma 4 del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n, 50;
Visto l'art. 746, comma 4, del codice della navigazione;
Visto l'art. 6, comma 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 recante attuazione della direttiva 2002/30CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000 concernente disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il verbale della riunione interministeriale del 12 aprile 2002 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e' deputata ad autorizzare l'utilizzazione dell'indicatore di esenzione dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare le modalita' e le procedure di applicazione dell'art. 746, comma 4, del codice della navigazione armonizzandone le previsioni con i principi guida e i criteri previsti dalla citata direttiva 21 novembre 2000 e con le disposizioni organizzative;
Ravvisata l'esigenza di consentire l'effettuazione di trasporti aerei disposti nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche con l'impiego di aeromobili privati anche in presenza di limitazioni al traffico aereo, avuto comunque riguardo al rispetto delle norme di sicurezza della navigazione aerea;
Decreta:
Art. 1.
1. E' equiparata all'attivita' svolta dagli aeromobili di Stato l'attivita' di volo esercitata dagli aeromobili privati di cui all'art. 744, comma 2 del codice della navigazione per l'effettuazione delle tipologie di trasporto aereo previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2000.
2. In conseguenza dell'equiparazione di cui al comma 1, l'aeromobile che svolge l'attivita' equiparata consegue a tutti gli effetti di legge - relativamente alla specifica occasione e limitatamente alla durata della stessa - il trattamento spettante agli aeromobili di Stato.
3. Con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati gli aeromobili impiegati per l'effettuazione dell'attivita' di cui al comma 1, la natura e i limiti geografici e temporali della stessa; del suddetto provvedimento e' data comunicazione alle Autorita' preposte alla regolazione ed alla gestione della navigazione aerea.
4. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, ove sussistano particolari ragioni di urgenza, puo' attribuire agli aeromobili individuati ai sensi del comma 3, i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo.
Roma, 16 febbraio 2006
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
 
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