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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56 |  | Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  All'articolo  295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
 "3-ter.  Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto  dai  commi  3  e  3-bis,  in  luogo del giudice provvede il presidente della Corte".
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3397):
 Presentato dal sen. Caruso ed altri il 20 aprile 2005.
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  5  maggio 2005 con parere della commissione
 1ª.
 Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 10
 e il 18 maggio 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  2ª  commissione,  in  sede
 deliberante,  il 7 luglio 2005 con parere della commissione
 1ª.
 Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante il
 12 luglio 2005 e approvato il 20 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6024):
 Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione in sede referente il 13
 e 22 settembre 2005; 11 ottobre 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede
 legislativa,  il  6  febbraio  2006  con  il  parere  della
 commissione I.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede legislativa e
 approvato con modificazioni il 7 febbraio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3397/B):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 deliberante, l'8 febbraio 2006.
 Esaminato dalla 2ª commissione e approvato 1'8 febbraio
 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiaii   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
 quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  295  del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 "Art.  295  (Verbale  di  vane  ricerche).  -  1. Se la
 persona  nei  cui confronti la misura e' disposta non viene
 rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
 dall'art.  293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
 verbale,  indicando specificamente le indagini svolte, e lo
 trasmette   senza   ritardo   al   giudice  che  ha  emesso
 l'ordinanza.
 2.  Il  giudice,  se  ritiene  le  ricerche esaurienti,
 dichiara,  nei  casi  previsti  dall'art.  296, lo stato di
 latitanza.
 3.  Al  fine di agevolare le ricerche del latitante, il
 giudice  o  il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e con le
 modalita'  previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
 l'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
 telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione. Si
 applicano,    ove    possibile,   le   disposizioni   degli
 articoli 268, 269 e 270.
 3-bis.  Fermo  quanto disposto nel comma 3 del presente
 articolo  e  nel  comma  5  dell'art.  103, il giudice o il
 pubblico   ministero  puo'  disporre  l'intercettazione  di
 comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
 ricerche  di  un  latitante  in relazione a uno dei delitti
 previsti  dall'art.  51, comma 3-bis nonche' dell'art. 407,
 comma 2, lettera a), n. 4).
 3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini
 di  quanto  previsto  dai  commi  3  e  3-bis, in luogo del
 giudice provvede il presidente della Corte.".
 
 
 
 
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