Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |
|
LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56 |
Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: "3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3397): Presentato dal sen. Caruso ed altri il 20 aprile 2005. Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 maggio 2005 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 10 e il 18 maggio 2005. Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 7 luglio 2005 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante il 12 luglio 2005 e approvato il 20 luglio 2005. Camera dei deputati (atto n. 6024): Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione in sede referente il 13 e 22 settembre 2005; 11 ottobre 2005. Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 6 febbraio 2006 con il parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato con modificazioni il 7 febbraio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 3397/B): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 febbraio 2006. Esaminato dalla 2ª commissione e approvato 1'8 febbraio 2006.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiaii della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 295 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza. 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonche' dell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4). 3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.".
|
|
|
|