Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2, e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 458 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 458 (Divieto di patti successori). - Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 768-bis, e seguenti, e'
nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria
successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno
dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».



 
Art. 2.
1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e' aggiunto il seguente capo:
«Capo V-bis.
del patto di famiglia
Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.
Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullita' il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche' vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.
Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.
Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
Articolo 768-septies (Scioglimento). - Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Articolo 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3870):
Presentato dall'on. Buemi ed altri l'8 aprile 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 maggio 2003 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione il 23 settembre 2003; 21
ottobre 2003; 11 marzo 2004; 3 maggio 2005; 16 e 21 giugno
2005; 6-19 e 21 luglio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3567):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente l'8
novembre 2005 ed il 16 gennaio 2006.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione in sede
deliberante il 25 gennaio 2006 con il parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede deliberante il
26 gennaio 2006 e approvato il 31 gennaio 2006.



Note all'art. 2:
- Il titolo IV del libro II del codice civile reca:
«Della divisione»:
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366):
«Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
di conciliazione delle controversie nelle materie di cui
all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla
domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'art. 39.».



 
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