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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 |  | Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Al  primo  periodo  dell'articolo  458  del  codice civile sono premesse  le  seguenti  parole:  «Fatto  salvo  quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2,  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 458 del codice civile
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  458 (Divieto di patti successori). - Fatto salvo
 quanto  disposto  dagli  articoli  768-bis,  e seguenti, e'
 nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria
 successione.  E'  del pari nullo ogni atto col quale taluno
 dispone  dei  diritti  che  gli  possono  spettare  su  una
 successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al  libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e' aggiunto il seguente capo:
 «Capo V-bis.
 del patto di famiglia
 Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui,  compatibilmente  con  le  disposizioni  in  materia  di impresa familiare  e  nel  rispetto  delle  differenti  tipologie societarie, l'imprenditore  trasferisce,  in  tutto  o  in parte, l'azienda, e il titolare  di  partecipazioni  societarie  trasferisce,  in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.
 Articolo  768-ter  (Forma).  - A pena di nullita' il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
 Articolo   768-quater   (Partecipazione).  -  Al  contratto  devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove  in  quel  momento  si  aprisse  la  successione  nel  patrimonio dell'imprenditore.
 Gli  assegnatari  dell'azienda  o  delle  partecipazioni societarie devono  liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi  rinunzino  in  tutto  o  in  parte, con il pagamento di una somma corrispondente  al  valore  delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti;  i  contraenti  possono  convenire  che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
 I  beni  assegnati  con lo stesso contratto agli altri partecipanti non   assegnatari  dell'azienda,  secondo  il  valore  attribuito  in contratto,  sono  imputati  alle  quote  di legittima loro spettanti; l'assegnazione  puo'  essere  disposta anche con successivo contratto che  sia  espressamente  dichiarato  collegato  al primo e purche' vi intervengano  i  medesimi  soggetti  che  hanno  partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
 Quanto  ricevuto  dai  contraenti  non e' soggetto a collazione o a riduzione.
 Articolo 768-quinquies  (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
 L'azione si prescrive nel termine di un anno.
 Articolo 768-sexies  (Rapporti  con  i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non  abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del  contratto  stesso  il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
 L'inosservanza  delle  disposizioni  del  primo  comma  costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
 Articolo 768-septies  (Scioglimento).  -  Il  contratto puo' essere sciolto  o  modificato  dalle  medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
 1)  mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
 2)  mediante  recesso,  se  espressamente  previsto nel contratto stesso   e,  necessariamente,  attraverso  dichiarazione  agli  altri contraenti certificata da un notaio.
 Articolo 768-octies  (Controversie).  -  Le  controversie derivanti dalle   disposizioni   di   cui   al   presente  capo  sono  devolute preliminarmente  a  uno  degli  organismi  di  conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 3870):
 Presentato dall'on. Buemi ed altri l'8 aprile 2003.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  12 maggio 2003 con parere della commissione
 I.
 Esaminato dalla II commissione il 23 settembre 2003; 21
 ottobre  2003; 11 marzo 2004; 3 maggio 2005; 16 e 21 giugno
 2005; 6-19 e 21 luglio 2005.
 Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3567):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente  il  28  luglio 2005 con parere della commissione
 1ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione in sede referente l'8
 novembre 2005 ed il 16 gennaio 2006.
 Assegnato   nuovamente  alla  2ª  commissione  in  sede
 deliberante   il  25  gennaio  2006  con  il  parere  della
 commissione 1ª.
 Esaminato  dalla  2ª commissione in sede deliberante il
 26 gennaio 2006 e approvato il 31 gennaio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  titolo  IV  del  libro II del codice civile reca:
 «Della divisione»:
 - Per   opportuna   conoscenza   si  riporta  il  testo
 dell'art.  38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
 (Definizione   dei   procedimenti  in  materia  di  diritto
 societario  e  di  intermediazione  finanziaria, nonche' in
 materia  bancaria  e creditizia, in attuazione dell'art. 12
 della legge 3 ottobre 2001, n. 366):
 «Art.  38  (Organismi  di conciliazione). - 1. Gli enti
 pubblici  o  privati,  che  diano  garanzie  di serieta' ed
 efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
 su  istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
 di  conciliazione  delle  controversie nelle materie di cui
 all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
 essere  iscritti  in  un apposito registro tenuto presso il
 Ministero della giustizia.
 2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
 modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
 regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
 della  legge  23 agosto  1988, n. 400, entro novanta giorni
 dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Con
 lo  stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
 dell'elenco   e   la   sua   revisione,   l'iscrizione,  la
 sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
 commercio,  industria,  artigianato e agricoltura che hanno
 costituito  organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2
 della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, hanno diritto ad
 ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
 3.   L'organismo   di  conciliazione,  unitamente  alla
 domanda  di  iscrizione  nel  registro,  deposita presso il
 Ministero   della   giustizia  il  proprio  regolamento  di
 procedura   e   comunica   successivamente   le   eventuali
 variazioni.  Al  regolamento  debbono  essere  allegate  le
 tabelle   delle  indennita'  spettanti  agli  organismi  di
 conciliazione  costituiti  da  enti  privati,  proposte per
 l'approvazione a norma dell'art. 39.».
 
 
 
 
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