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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 |  | Disposizioni  in  materia  di  separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Modifiche al codice civile
 1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 «Art.  155  (Provvedimenti  riguardo  ai figli). - Anche in caso di separazione  personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere  un  rapporto  equilibrato  e  continuativo con ciascuno di essi,  di  ricevere  cura,  educazione  e istruzione da entrambi e di conservare  rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
 Per  realizzare  la  finalita' indicata dal primo comma, il giudice che   pronuncia   la  separazione  personale  dei  coniugi  adotta  i provvedimenti   relativi   alla   prole   con  esclusivo  riferimento all'interesse  morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita'  che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi i genitori  oppure  stabilisce  a  quale di essi i figli sono affidati, determina  i  tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore,  fissando  altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi  deve  contribuire  al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione  dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei  figli,  degli  accordi  intervenuti  tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
 La  potesta'  genitoriale  e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni  di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione  e  alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei  figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente    alle    decisioni    su   questioni   di   ordinaria amministrazione,  il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la potesta' separatamente.
 Salvo   accordi   diversi  liberamente  sottoscritti  dalle  parti, ciascuno  dei  genitori  provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale   al   proprio  reddito;  il  giudice  stabilisce,  ove necessario,  la  corresponsione  di  un  assegno periodico al fine di realizzare   il   principio   di   proporzionalita',  da  determinare considerando:
 1) le attuali esigenze del figlio;
 2)  il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
 5)  la  valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
 L'assegno  e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
 Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino   sufficientemente   documentate,  il  giudice  dispone  un accertamento  della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».
 2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
 «Art.  155-bis  (Affidamento  a  un  solo  genitore  e  opposizione all'affidamento  condiviso). - Il giudice puo' disporre l'affidamento dei  figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato  che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
 Ciascuno   dei   genitori  puo',  in  qualsiasi  momento,  chiedere l'affidamento  esclusivo  quando sussistono le condizioni indicate al primo   comma.   Il   giudice,   se   accoglie  la  domanda,  dispone l'affidamento  esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi, per quanto  possibile,  i  diritti  del  minore  previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice  puo'  considerare  il  comportamento del genitore istante ai fini    della    determinazione   dei   provvedimenti   da   adottare nell'interesse    dei    figli,    rimanendo   ferma   l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
 Art.    155-ter    (Revisione    delle   disposizioni   concernenti l'affidamento  dei  figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni  tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei  figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e delle  eventuali  disposizioni  relative alla misura e alla modalita' del contributo.
 Art.  155-quater  (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in  tema  di  residenza).  -  Il  godimento  della  casa familiare e' attribuito  tenendo  prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione  il  giudice  tiene  conto  nella  regolazione  dei rapporti  economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'.  Il  diritto al godimento della casa familiare viene meno nel  caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella  casa  familiare  o  conviva  more  uxorio  o  contragga  nuovo matrimonio.  Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
 Nel  caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro  coniuge  puo'  chiedere, se il mutamento interferisce con le modalita'  dell'affidamento,  la  ridefinizione  degli  accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
 Art.  155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). -  Il  giudice,  valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli  maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno  periodico.  Tale  assegno,  salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
 Ai   figli   maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano  integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
 Art.  155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima dell'emanazione,  anche  in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo  155,  il  giudice  puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio,  mezzi  di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del  figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.
 Qualora  ne  ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di  cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,  tentino  una  mediazione  per  raggiungere  un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
 l'efficacia.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche al codice di procedura civile
 1.  Dopo  il  terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente:
 «Contro  i  provvedimenti  di  cui  al terzo comma si puo' proporre reclamo  con  ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di  consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
 2.  Dopo  l'articolo  709-bis  del  codice  di procedura civile, e' inserito il seguente:
 «Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di  inadempienze o violazioni). - Per la soluzione delle controversie insorte  tra  i  genitori  in  ordine  all'esercizio  della  potesta' genitoriale  o  delle  modalita'  dell'affidamento  e'  competente il giudice  del  procedimento  in  corso.  Per  i  procedimenti  di  cui all'articolo  710  e'  competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
 A  seguito  del  ricorso,  il  giudice  convoca le parti e adotta i provvedimenti  opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque  arrechino  pregiudizio  al minore od ostacolino il corretto svolgimento  delle  modalita'  dell'affidamento,  puo'  modificare  i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:
 1) ammonire il genitore inadempiente;
 2)  disporre  il  risarcimento  dei  danni,  a  carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
 3)  disporre  il  risarcimento  dei  danni,  a  carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
 4)  condannare  il  genitore  inadempiente  al  pagamento  di una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  da  un  minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
 I   provvedimenti   assunti   dal  giudice  del  procedimento  sono impugnabili nei modi ordinari».
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  708  del codice di
 procedura   civile   in  vigore  dal  1° marzo  2006,  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  708  (Tentativo di conciliazione e provvedimenti
 del   presidente).   -   All'udienza   di  comparizione  il
 presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
 congiuntamente, tentandone la conciliazione.
 Se  i  coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
 il processo verbale della conciliazione.
 Se  la  conciliazione  non riesce, il presidente, anche
 d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'
 con  ordinanza  i  provvedimenti  temporanei  e urgenti che
 reputa  opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi,
 nomina   il   giudice   istruttore   e   fissa  udienza  di
 comparizione  e  trattazione davanti a questi. Nello stesso
 modo  il  presidente  provvede, se il coniuge convenuto non
 compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
 Contro  i  provvedimenti  di cui al terzo comma si puo'
 proporre  reclamo  con  ricorso alla Corte d'appello che si
 pronuncia  in  camera  di consiglio. Il reclamo deve essere
 proposto  nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni dalla
 notificazione del provvedimento.».
 -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
 dell'art.  708  del  codice  di procedura civile, in vigore
 fino  al  28 febbraio  2006, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  708  (Tentativo  di conciliazione, provvedimenti
 del  presidente).  -  Il  presidente deve sentire i coniugi
 prima  separatamente  e  poi  congiuntamente, procurando di
 conciliarli.
 Se  i  coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
 processo verbale della conciliazione.
 Se   il   coniuge   convenuto   non   comparisce  o  la
 conciliazione  non  riesce, il presidente, anche d'ufficio,
 da'  con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
 reputa  opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
 nomina   il   giudice   istruttore  e  fissa  l'udienza  di
 comparizione delle parti davanti a questo.
 Contro  i  provvedimenti  di cui al terzo comma si puo'
 proporre  reclamo  con  ricorso alla Corte d'appello che si
 pronuncia  in  camera  di consiglio. Il reclamo deve essere
 proposto  nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni dalla
 notificazione del provvedimento.
 Se   si   verificano   mutamenti   nelle   circostanze,
 l'ordinanza   del   presidente   puo'   essere  revocata  o
 modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni penali
 1.  In  caso  di  violazione  degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1.  Nei  casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale,  la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di  annullamento  o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia  gia'  stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge,  ciascuno  dei  genitori  puo'  richiedere,  nei modi previsti dall'articolo  710  del  codice di procedura civile o dall'articolo 9 della  legge  1° dicembre  1970,  n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
 2.  Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizione finanziaria
 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 66):
 Presentato dall'on. Tarditi ed altri il 30 maggio 2001.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,   il   18 settembre   2001   con   pareri  delle
 commissioni I, V, XII.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
 13  novembre 2001; il 4, 10, 17, 24 luglio 2002; 22 gennaio
 2003; 23 luglio 2003; 3, 17 dicembre 2003; 14 gennaio 2004;
 11  febbraio  2004;  24  marzo  2004; 7 aprile 2004; 19, 26
 maggio 2004; il 16 giugno 2004; 14, 21, 27, 29 luglio 2004;
 il 15 settembre 2004; l'1, 2, 8 febbraio 2005.
 Esaminato  in  aula  il  10 marzo 2005 e approvato il 7
 luglio  2005  in  un  Testo  unificato con atti n. 453 (on.
 Cento);  n.  643  (on.  Lucchese  ed  altri);  n. 1268 (on.
 Trantino);  n.  1558  (on.  Vitali  ed altri); n. 2233 (on.
 Lucidi ed altri); n. 2344 (on. Mussolini ed altri); n. 2576
 (on.  Mantini  ed altri); n. 4027 (on. Di Teodoro); n. 4068
 (on. Mazzuca).
 Senato della Repubblica (atto n. 3537):
 Assegnato  alle  commissioni  riunite  2ª (Giustizia) e
 commissione  speciale in materia d'infanzia e di minori, in
 sede  deliberante,  il  15  luglio  2005  con  pareri delle
 commissioni 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite 2ª e commissione
 speciale  in  materia  d'infanzia  e  di  minori,  in  sede
 deliberante,  il 30 novembre 2005; il 14, 20 dicembre 2005;
 il 17, 18 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.
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