Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2006, n. 53
Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3423):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
17 maggio 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 giugno 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
15 e 16 novembre 2005.
Relazione scritta annunciata il 16 novembre 2005,
relatore sen. Provera.
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6191):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 novembre 2005, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, IX, X, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
13 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24
gennaio 2006.
 
PROTOCOLLO STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE, RELATIVO AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA
CONVENZIONE
DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO
PROTOCOLLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea dei 12 marzo 1999,
VISTA la convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale ('), in appresso "la convenzione";
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1
L'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della convenzione e' cosi' modificato:
'' - il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:
i) delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione e' responsabile in tutto o in parte l'amministrazione doganale di uno Stato membro e che riguardano il traffico transfrontaliero di merci, soggette a divieti e limitazioni o a controlli in virtu', segnatamente, degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' le accise non armonizzate; ovvero
ii) dell'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonche' tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;
iii) ovvero dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero
iv) dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonche' di IVA all' importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione,"
ARTICOLO 2
Alle categorie di dati elencate all'articolo 4 della convenzione e' aggiunta la categoria seguente:
"ix) numero di immatricolazione del mezzo di trasporto."
ARTICOLO 3
1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, proceda per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione.
ARTICOLO 4
1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle lingue dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.
ARTICOLO 5
Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione a norma dell'articolo 25 della medesima e' tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 6
1. Qualsiasi Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre modificazioni del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modificazione e' trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.
2. Le modificazioni sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Le modificazioni cosi' adottate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.
ARTICOLO 7
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, addi' dodici marzo millenovecentonovantanove.
Per il Governo della Repubblica italiana

----> Vedere firme da pag. 14 a pag. 16 <----

Dichiarazioni:
1. Il Regno di Spagna dichiara l'intenzione di procedere all'inclusione di dati nel Sistema informativo doganale tenendo conto in ogni singolo caso, dei principi della certezza del diritto e della presunzione di non colpevolezza, in particolare quando i dati da includere siano di carattere fiscale.
2. La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 1 si applichera' unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compreso l'articolo 191 a del Codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.
 
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