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| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 febbraio 2006, n. 53 |  | Ratifica  ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3   del  Trattato  sull'Unione  europea  alla  Convenzione  sull'uso dell'informatica  nel  settore  doganale,  relativo al riciclaggio di proventi  illeciti  e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione  del  mezzo  di  trasporto,  fatto  a  Bruxelles  il 12 marzo 1999. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea   alla  Convenzione  sull'uso  dell'informatica  nel  settore doganale,   relativo   al   riciclaggio   di   proventi   illeciti  e all'inserimento  nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al Protocollo di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  3 del Protocollo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3423):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 17 maggio 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 14 giugno 2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 14ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 15 e 16 novembre 2005.
 Relazione  scritta  annunciata  il  16  novembre  2005,
 relatore sen. Provera.
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6191):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   24   novembre   2005,  con  pareri  delle
 commissioni I, II, V, VI, IX, X, XII e XIV.
 Esaminato  dalla III commissione, in sede referente, il
 13 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006.
 Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24
 gennaio 2006.
 |  |  |  | PROTOCOLLO STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE, RELATIVO  AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA
 CONVENZIONE
 DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO
 PROTOCOLLO
 
 LE  ALTE  PARTI  CONTRAENTI  del presente protocollo, Stati membri dell'Unione  europea,  FACENDO  RIFERIMENTO  all'atto  del  Consiglio dell'Unione europea dei 12 marzo 1999,
 VISTA  la  convenzione  stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato  sull'Unione  europea  sull'uso dell'informatica nel settore doganale ('), in appresso "la convenzione";
 HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
 ARTICOLO 1
 L'articolo  1,  paragrafo 1, secondo trattino della convenzione e' cosi' modificato:
 ''  -  il  trasferimento,  la  conversione,  l'occultamento  o  la dissimulazione   di   beni   o  proventi  derivanti,  direttamente  o indirettamente,  dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:
 i)  delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di  uno Stato membro, della cui applicazione e' responsabile in tutto o  in  parte  l'amministrazione  doganale  di  uno Stato membro e che riguardano  il traffico transfrontaliero di merci, soggette a divieti e  limitazioni  o a controlli in virtu', segnatamente, degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' le accise non armonizzate; ovvero
 ii)  dell'insieme  delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni    applicative    che    disciplinano    l'importazione, l'esportazione,  il  transito  e  il soggiorno delle merci oggetto di scambi  tra  gli  Stati membri e i paesi terzi, nonche' tra gli Stati membri  nel  caso  di  merci  non  aventi status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;
 iii)  ovvero  dell'insieme  delle  disposizioni adottate a livello comunitario  nell'ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche  adottate  per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero
 iv) dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in  materia  di  accise armonizzate nonche' di IVA all' importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione,"
 ARTICOLO 2
 Alle  categorie  di dati elencate all'articolo 4 della convenzione e' aggiunta la categoria seguente:
 "ix)	numero di immatricolazione del mezzo di trasporto."
 ARTICOLO 3
 1.  Il  presente  protocollo  e'  sottoposto agli Stati membri per adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
 2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure   richieste   dalle  rispettive  norme  costituzionali  per l'adozione del presente protocollo.
 3.  Il  presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica  di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato,  membro dell'Unione  europea  alla  data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, proceda per ultimo a tale  formalita'.  Tuttavia,  la  sua  entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione.
 ARTICOLO 4
 1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.
 2.   Gli   strumenti   di   adesione  sono  depositati  presso  il depositario.
 3.  Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle lingue  dello  Stato  aderente,  stabilito  dal Consiglio dell'Unione europea.
 4.  Il  presente  protocollo  entra  in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento  di  adesione  oppure  alla  data  di entrata in vigore del presente  protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.
 ARTICOLO 5
 Qualsiasi  Stato  che  divenga  membro  dell'Unione  europea e che aderisca  alla convenzione a norma dell'articolo 25 della medesima e' tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.
 ARTICOLO 6
 1.  Qualsiasi  Stato  membro, Alta Parte contraente, puo' proporre modificazioni   del   presente   protocollo.  Qualsiasi  proposta  di modificazione   e'  trasmessa  al  depositario  che  la  comunica  al Consiglio.
 2.  Le modificazioni sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione   agli   Stati   membri   secondo   le   rispettive  norme costituzionali.
 3. Le modificazioni cosi' adottate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.
 ARTICOLO 7
 1.  Il  Segretario  Generale  del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo.
 2.   Il   depositario  pubblica  nella  Gazzetta  ufficiale  delle Comunita'  europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.
 Fatto a Bruxelles, addi' dodici marzo millenovecentonovantanove.
 Per il Governo della Repubblica italiana
 
 ---->  Vedere firme da pag. 14 a pag. 16   <----
 
 Dichiarazioni:
 1.   Il   Regno  di  Spagna  dichiara  l'intenzione  di  procedere all'inclusione di dati nel Sistema informativo doganale tenendo conto in ogni singolo caso, dei principi della certezza del diritto e della presunzione  di  non  colpevolezza,  in  particolare quando i dati da includere siano di carattere fiscale.
 2. La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 1 si  applichera'  unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la  ricettazione  sia  in  ogni  momento punibile a norma del diritto danese,  compreso  l'articolo 191 a del Codice penale danese relativo alla  ricettazione  di  stupefacenti  in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.
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