Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Definizione transattiva delle controversie
per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2, art. 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento
delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per
i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art.
9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile
1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a
regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici,
consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo
industriale, la competenza per la definizione dei relativi
rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con
le modalita' di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata
in vigore del presente decreto sia in atto una procedura
contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi
a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti avviene solo a contenzioso definito.
2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle
altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al
31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente
su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, nel
limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi,
al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e
onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti
gli interventi per i quali risultano iscritte
esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori.
Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva,
il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva si applica un coefficiente di
maggiorazione forfetario pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono
entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza.
Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla
data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione
della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere
dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi
nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di
transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In
tal caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente
ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura
generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei
mesi dalla data della richiesta da parte
dell'Amministrazione interessata, vale il principio del
silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento
degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione
del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al
30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti
anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica
altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla
delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'art.
2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia'
trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'art. 9 del
presente decreto.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia
stata presentata istanza di definizione transattiva,
nonche' alla definizione delle istanze non esaminate dal
commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993,
provvede il Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai
sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti
di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla
cessazione dell'attivita' dello stesso commissario, al
Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il
commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995.
Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'.
6. Per la definizione delle attivita' previste dai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 9, dal comma 5 del presente
articolo, nonche' dall'art. 10, in favore del commissario
ad acta possono essere disposte apposite aperture di
credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in
deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non
siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il
commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati
e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la
realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori
pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti
18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla
contabilita' generale dello Stato, e successive
modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della
normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
per i compensi del commissario ad acta, nonche' per i
componenti della commissione consultiva nominata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1° settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti
giuridici, da utilizzare per la definizione del
contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui
all'art. 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori
pubblici.».



 
Art. 1-bis.
Servizi a domanda individuale (( 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attivita' produttive e dei servizi. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera e) del comma 1
dell'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti
documenti:
a)-d) (omissis);
e) le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 2
dell'art. 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;».



 
Art. 2.
Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2006».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».



 
Art. 3.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006. (( 2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi
approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
- Si riporta il testo della tabella «A» del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale per gli studi storici
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'eta' moderna e
contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
Ente "Casa di Oriani"
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"
Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)
Ente "Domus Galileana" (Pisa)
Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte
(Roma)
Centro internazionale di studi di architettura "Andrea
Palladio" (Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono
disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il
termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis,
soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti
locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad
evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20
per cento dei servizi eserciti a societa' di capitali,
anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa'
consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di societa' consortile devono
operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizio di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.».



 
Art. 4.
Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo (( 5-quater )) del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5-quater del
decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (Misure urgenti per
il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle
Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il
personale della Polizia di Stato e i consigli della
rappresentanza militare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 2004, n. 263:
«Art. 5-quater (Proroga del mandato dei consigli della
rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in
carica del consiglio centrale interforze della
rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali,
intermedi e di base dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, eletti nelle categorie del
personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato
fino al 15 maggio 2006.».



 
Art. 4-bis.
Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa (( 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: «per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della
legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di
sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio
immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in
materia di immobili pubblici) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Al fine di consentire l'espletamento delle
attivita' inerenti all'accatastamento delle infrastrutture
dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009,
la medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi
professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate
dalla direzione generale competente secondo la normativa
vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti
afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro
assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle
tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La
facolta' di cui al periodo precedente puo' essere
esercitata nel limite delle disponibilita' finanziarie
derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'art.
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli
articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».



 
Art. 4-ter.
Differimento di termini in materia fiscale (( 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2006». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera b) del comma 1
dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. In funzione dell'attuazione del titolo V della
parte seconda della Costituzione e in attesa della legge
quadro sul federalismo fiscale:
a) (omissis);
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno
2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per
indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla
lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede
legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno
parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, designati dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il
31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al
Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2006; il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni una relazione nella quale viene dato conto degli
interventi, anche di carattere legislativo, necessari per
dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con
decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta
Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2006 non e'
rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri
decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
31 ottobre 2006, i motivi per i quali non ha ritenuto di
proporre al Parlamento l'attuazione dell'art. 119 della
Costituzione con particolare riferimento ai principi
costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
al loro territorio.».



 
Art. 4-quater.
Infrastrutture militari e assegnazione
di fondi al Ministero della difesa (( 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11-quater dell'art. 26
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni
previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli
alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non
ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,
secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi
all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in
servizio. La disposizione di cui al presente comma non si
applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si trovino
in una delle seguenti situazioni:».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 agosto
1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di
alloggi di servizio per il personale militare e disciplina
delle relative concessioni):
«Art. 5. - Tutti i fabbricati realizzati, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale
servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge,
infrastrutture militari.
Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP.
Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive
integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data
anteriore all'entrata in vigore dello stesso.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori
proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla
riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi
sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico
di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la
Commissione europea della compatibilita' con gli obiettivi
indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e
crescita presentato all'Unione europea.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai
sensi del comma 38 e' contestualmente iscritto in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per la
restituzione parziale alle amministrazioni interessate su
loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti
conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a
250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro,
al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante
parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al
Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai
consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da
ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti».



 
Art. 5.
Adeguamento alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al (( 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306:
«Art. 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per
le strutture ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui
all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture
ricettive esistenti per le quali sia stato presentato,
entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione
del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».



 
Art. 6.
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: «2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono sostituite dalle seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006 e 2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri
di gradualita' e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilita' dei posti e delle
risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilita', al primo
anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che
compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per
l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo
anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.».



 
Art. 7.
Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci mesi».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Il consiglio di amministrazione dell'universita',
integrato da due esperti di elevata qualificazione
amministrativo-contabile nominati per gli anni 2005 e 2006
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede, entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla definizione di un
piano programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le
finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:».



 
Art. 8.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
nonche' in materia di esami di Stato e di Universita»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143:
«Art. 5 (Spese di personale docente e non docente
universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del
sistema di programmazione, valutazione e finanziamento
delle universita', per l'anno 2004, ai fini della
valutazione del limite previsto dall'art. 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
salvo che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei
costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e
ricercatore delle universita' previsti dall'art. 24, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere
dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale
universitario, docente e non docente che presta attivita'
in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266 recante «Proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306:
«Art. 10 (Personale docente e non docente
universitario). - 1. Gli effetti dell'art. 5 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi
all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005».



 
Art. 9.
Programma Socrates
1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi fino al (( 31 dicembre 2006, )) per la realizzazione del programma Socrates, del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del
Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione
del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo
da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»:
«Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di
documentazione pedagogica in Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui
all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con
propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle
quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di
diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato
di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di
autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui
all'art. 3, comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti
risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di
documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e
internazionale oltre che alla creazione di servizi e
materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del
processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con
riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le
strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo
dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
universita' e con gli organismi formativi nazionali e
internazionali, curando la diffusione dei relativi
risultati; collabora con il Ministero della pubblica
istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti
della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di
raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione
dell'informazione e di produzione della documentazione a
sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia;
sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie
dell'informazione, della documentazione e della
comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente
alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un
settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di
banche dati».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306:
«Art. 11 (Programma Socrates). - 1. L'istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa di cui all'art. 2 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti
di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso
dell'anno 2005, per la realizzazione del programma
Socrates».



 
Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: (( «15 maggio 2006». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 180 e 181 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali», cosi' come
modificati dalla presente legge:
«Art. 180 (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime di
sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B)
che non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il
31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in
parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'art. 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di
cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni
possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base
di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali,
un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i
medesimi strumenti al piu' tardi entro il 30 giugno 2006».
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 15 maggio 2006;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati
ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e);
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87,
comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di
cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
e' effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52,
comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art.
132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».



 
Art. 11.
Procedure di integrazione della documentazione
in materia edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera (( b), )) del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere effettuata entro il 30 aprile 2006.



Riferimenti normativi:
- Si riporta l'allegato 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di
illecito edilizio e della documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo pubblico».



 
Art. 12.
Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e 2006».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 44 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4
dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993, e
successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003,
2004, 2005 e 2006.»



 
Art. 13.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e (( successive modificazioni )) le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)», cosi' come modificato dalla presente legge:
«150. Qualora la regione interessata non provveda,
entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto
proponente, all'attivazione degli accordi di programma per
la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non
siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della
legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del
medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del
programma in altra regione. A tale fine, il presidente
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati
alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare
entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi
e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla
data della ratifica da parte del comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione
del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».



 
Art. 14.
Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Interventi per i beni e le attivita'
culturali). - 1. Per l'utilizzazione delle risorse da
assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del
comma 4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad
applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».



 
Art. 15.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria). - 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo
equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria
da parte delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
una motivata relazione da parte del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, e'
stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura
ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla
base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone
dovuto dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo
dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi
in considerazione i costi diretti e indiretti di
circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della
corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette
e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati
devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali
contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel
contratto di programma di cui all'art. 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito
che gli importi medi e marginali del canone per usi
equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i
servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano
soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di
tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto
informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i
seguenti parametri:
a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa
come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed
impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli
sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della
giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata
al peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle
caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di
capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia
della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria
richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di
trazione utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene
utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione
dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce
orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri
parametri di cui al comma 5 si applicano su base
chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' individuare con proprio decreto, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa consultazione del
gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali
tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini
della determinazione del canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al
tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche agli
elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere
rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto
alla data di applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma
1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla
base dei principi stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del
canone in funzione dei volumi e della qualita' delle
capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione
del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei
corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere
calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non
discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il
30 giugno 2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei
criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e
dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso
all'infrastruttura ed i principi e procedure per
l'assegnazione della capacita' di cui all'art. 27 e per il
calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei
servizi di cui all'art. 20. Con lo stesso decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui all'art.
20».



 
Art. 16.
Permanenza in carica del Consiglio nazionale
degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007. (( Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti il Consiglio
nazionale degli studenti universitari e il Consiglio
universitario nazionale). - 1. Al fine di soddisfare
esigenze di continuita' operativa, soprattutto in
considerazione degli adempimenti in materia di attuazione
della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica
universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale
composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il
rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sono effettuate entro il mese di
novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito
a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma
universitario, di laurea, di laurea specialistica per
l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli
studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi
componenti. Le candidature relative alla elezione dei
componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio
mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale, con un numero di candidati non superiore al
numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato
dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni
ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea
triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad
un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico
successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso
mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica
nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003,
fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al
processo di riforma degli ordinamenti didattici
universitari avviato con i decreti adottati in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127».



 
Art. 17.
Codice della strada
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2006»; ))
b) al comma 2-ter il primo periodo(( e' sostituito dai seguenti: )) «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
motore e loro rimorchi). - 1. I ciclomotori, i motoveicoli
e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il
motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto
superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per
la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi' essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di
protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin
dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di
veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche
stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i
rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
nonche' classificati per uso speciale o per trasporti
speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori
e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in
ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova
immatricolazione devono essere equipaggiati con i
dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i
veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi,
abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con
dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in
Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi
anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed
informazioni sulle condizioni di viabilita'. Possono
altresi' essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e
disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto
applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I
veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresi' essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1
e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso,
ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad
essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, secondo modalita' stabilite con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti
e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi'
stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi,
le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformita'
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a
quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma
7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno
dei dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi
gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di
tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo
ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e
di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel
presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
71 a euro 286».



 
Art. 18.
Giurisdizioni (( 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006. ))
2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che e' consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato e' incrementata di una unita' a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205. (( 4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni».
4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del piu' spedito conseguimento della definitivita' dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche¨ con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e' prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306:
«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga
di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n.
276, e fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma
4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle
funzioni fino al 31 dicembre 2005».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio
1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari
aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei
tribunali ordinari»:
«Art. 4 (Durata dell'ufficio). - 1. La nomina a giudice
onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha
durata quinquennale e puo' essere prorogata per una sola
volta e per il termine massimo di un anno».
2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di
definizione delle cause di cui all'art. 1, comma 1,
pendenti presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato,
salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo,
nonche' all'atto del compimento del settantaduesimo anno di
eta' e nelle ipotesi di cui all'art. 7.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti
mesi dall'inizio della attivita' delle sezioni stralcio,
verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di
cui all'art. 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di
tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse
modalita' di cui all'art. 1, comma 3, le piante organiche
dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo
personale ausiliario.
4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura,
alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante
revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici
onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le
relative piante.
5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura, puo' assegnare
ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono
cause di incompatibilita', i giudici onorari aggregati i
cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei
procedimenti o per altre cause.
6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma
5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie
del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante
nuova pubblicazione dei posti».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria
ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti che
si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato
sono conferiti:
1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale
amministrativo regionale che ne facciano domanda e che
abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole
espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi
componenti, fermo restando il disposto di cui all'art. 12,
primo comma, su proposta di una commissione formata dai
componenti di cui al n. 2) dell'art. 7 e, tra i componenti
di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente
qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore
anzianita', in base alla valutazione dell'attivita'
giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere
scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di
servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati
consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto
comma dell'art. 21, l'anzianita' maturata nella qualifica
di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari
ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano
almeno quindici anni di esercizio professionale e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei
Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre
amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte
d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza
espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni
di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di
consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli
studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti
attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico
per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono
partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi
regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati
ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati
dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari
della carriera direttiva del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati con almeno quattro anni di
anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a
carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea
in giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente
del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I
vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza
dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e'
indetto il concorso stesso. Con regolamento approvato dal
Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza,
saranno stabilite le norme di attuazione e le modalita' di
svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore
del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n.
444».
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza antincendio nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia
prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato
risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di
Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica
fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari
del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie
fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto
legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il
rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei
confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze
di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004;
h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione
e lavoro gia' prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail
in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli
uffici con maggiori carenze di organico».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
21 luglio 2000, n. 205 recante «Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa», che aggiunge l'art. 53-bis della
legge 27 aprile 1982, n. 186:
«Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali). - 1.
....(Aggiunge l'art. 53-bis legge 27 aprile 1982, n. 186)».
«53-bis (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere
dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in
apposita unita' previsionale di base denominata Consiglio
di Stato e tribunali amministrativi regionali, nell'ambito
del centro di responsabilita' Tesoro dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il bilancio
preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa disciplina l'organizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante «Norme
in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado», cosi' come modificato dalla resente legge:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre nove anni dalla
data di efficacia del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. All'art. 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni
genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque
denominati";
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
"Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le
controversie relative alla debenza del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta
o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle
pubbliche affissioni".
2. L'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle
funzioni dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali non costituisce in nessun caso
rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni
svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento
del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione
della medesima commissione per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo
incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente
di sezione, di vice presidente e di componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali e'
annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a
conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni
svolte, con indicazione del termine entro il quale i
componenti che aspirano all'incarico devono presentare
domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto
dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F,
risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo
conto delle attitudini, della laboriosita' e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie,
indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti,
non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi
prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi
nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica
il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro
che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali".
3. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
di eta';".
4. All'art. 44, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione
della sua attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino
alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da
tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario
tributario e"».
5. All'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, il comma 3 e' abrogato.
6. All'art. 22, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "commissione
tributaria adita," sono inserite le seguenti: "o trasmette
a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento,".
7. All'art. 53, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena
d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso
l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha
pronunciato la sentenza impugnata".
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
9. All'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi
alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del
lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione
pubblica";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i
consulenti del lavoro, per le materie concernenti le
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi
alle ritenute medesime," sono soppresse.
10. All'art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo
il primo comma, e' inserito il seguente:
"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito
autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3
del succitato decreto-legge 203/2005:
«7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»:
«4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione
puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei
processi, con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di
grazia e giustizia».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del succitato
decreto legislativo n. 545/1992:
«Art. 18. (Durata). - 1. Il consiglio di presidenza
dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel
corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne
parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono la
nomina a presidente, sono sostituiti per il restante
periodo dal primo dei non eletti di corrispondente
qualifica».



 
Art. 19.
Conversione in tecnica digitale del sistema
televisivo su frequenze terrestri
1. All'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante «Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
per il risanamento di impianti radiotelevisivi», convertito
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro
l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital
in cui accelerare la completa conversione».



 
Art. 19-bis.
Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (( 1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229»:
«Art. 58 (Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza). - 1. L'impiego da parte di un
professionista del telefono, della posta elettronica, di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da
quelle di cui al comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
professionista se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca
«Codice in materia di protezione dei dati personali»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.).



 
Art. 20.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All'art. 1., comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «puo' essere prorogato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».
2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicem-bre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» e dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006». (( 2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita nell'ambito del bilancio dell'I.N.P.S. fino al 30 giugno 2006. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 recante «Interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali»,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 recante «Disposizioni
urgenti in materia di sostegno al reddito, di
incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale», convertito con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'art.
6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n.
26, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
2006 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione».
- Si riporta il testo del comma 2 lettera a)
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80:
«2. In attesa della riforma organica degli
ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi
all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza,
in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, di cui all'art. 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e
successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i
soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a
dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennita'
e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed
e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi
e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
per il periodo di percezione del trattamento nel limite
massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005
l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006
l'importo di 427,23 milioni di euro;».



 
Art. 20-bis.
Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 (( 1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845» sono sostituite dalle seguenti: «come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;» sono soppresse;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;
d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».
2. Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centrodi attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della succitata legge n. 40/1987, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' effettuata, nell'ambito delle disponibilita' di cui al successivo art. 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 15 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».



 
Art. 21.
Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina
e dell'Aeronautica). - 1. In relazione alle esigenze
operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale
costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono
autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2007, transiti in
detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove
unita', di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla
Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove
risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati».



 
Art. 22.
Incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006». (( 1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2007». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 9 dell'art. 21 del
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione
della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
rifiuti), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli
impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del
presente decreto entro il 28 febbraio 2006.
2-8 (Omissis).
9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine
del 28 febbraio 2006, previsto nel comma 1, si applicano
agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.».



 
Art. 22-bis.
Conferimento in discarica dei rifiuti (( 1. Al comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «di tipo A» sono inserite le seguenti: «, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art.
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».



 
Art. 23.
Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' la facolta' di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione.
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria. (( 5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalita' di cui all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilita' finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive da adottare entro il 30 giugno 2006. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione
della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile
dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 15 del gia'
citato decreto legislativo n. 164 del 2000:
«9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano
stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo
non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre
2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione
della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento
dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita'
funzionale, della continuita' della produzione e della
gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e
per la realizzazione del progetto di metanizzazione):
«11. Entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito
il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, interessati
all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di
realizzazione delle opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE
con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai comma
precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi
destinata alle seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e
territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei
comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle
reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della
trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti
esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di
contributi per la realizzazione o la trasformazione o
l'ampliamento delle opere di cui alla precedente
lettera a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per
cento della spesa preventiva per le opere e le finalita'
indicate dal precedente comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui
ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore
ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere
indicate dal precedente comma. In sostituzione dei
contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi
possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto
capitale dello stesso ammontare del contributo in conto
interessi determinato in valore attuale secondo le
modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro.
3) la concessione all'ENI di contributi in conto
capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa
preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari
aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che
rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione
del programma generale della metanizzazione del
Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente
articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
La individuazione degli adduttori secondari da
ammettere a contributo avviene contestualmente e con le
procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui
di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo,
fermo il principio che le annualita' di ammortamento
decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni,
a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di
completamento delle opere di trasformazione o di
ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
parere del comitato dei rappresentanti delle regioni
meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro
del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo
comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la
ripartizione delle somme da destinare ai contributi
previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto
comma del presente articolo e le procedure per la
concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per
la concessione delle provvidenze previste dal presente
articolo, deve altresi' stabilire le modalita' per la
concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da
parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le
provvidenze disposte con la presente legge ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da
interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento
totale delle opere da realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e'
abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione
degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la
realizzazione del programma di metanizzazione nei
rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o
l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i
contributi e i mutui previsti dalla presente legge,
nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare,
in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei
benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi
di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della
presente legge dispongono di un servizio di distribuzione
di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che
intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di
distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o
per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in
gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate
per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme
associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a
bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze
previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa
depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura
degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle
delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene
concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia
dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del
mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono
concesse sulla base dei criteri e delle modalita' fissate
dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa
istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi
dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla
Cassa depositi e prestiti che a tal fine istituisce
apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con
distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con
decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento
dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta
per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura
corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano
di societa' concessionarie per la gestione del servizio
oltre che per la costruzione della rete, lo stato di
avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato
dal legale rappresentante della societa', sotto la sua
personale responsabilita', corredato da una dichiarazione
resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi
professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha
luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una
idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
non coperta dai contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione statale
o regionale la garanzia e' rappresentata da una
dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa
capo la societa' o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari
acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo
regionale sull'adduttore principale e le bretelle
economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del
CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono
messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il
loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la
realizzazione delle opere previste dal presente articolo,
ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2
della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
decreti le modalita' per la messa a disposizione dei
predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e
prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per
la concessione delle citate anticipazioni e per il loro
reintegro a valere sui contributi di cui al precedente
comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo.
Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato
come combustibile per usi civili nei territori di cui al
primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge
7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento
una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del
programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara'
iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento
resta determinato in lire 190 miliardi.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 9 (Metanizzazione del Mezzogiorno). - Al fine di
consentire il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni,
e' autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per
l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli
interventi di metanizzazione dell'art. 1, comma 79, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. A tal fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per
cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui
ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore
ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento
previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per
la realizzazione degli adduttori secondari aventi
caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono
particolare importanza ai fini dell'attuazione del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno,
secondo le modalita' previste dall'art. 11, quarto comma,
numero 3) della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una
spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora
l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore
al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le
procedure per la concessione dei contributi e la
ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi,
secondo le seguenti priorita':
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che
non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di
contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE
dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e
del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della
regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo,
di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio
1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza
gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il
CIPE da' preferenza ai comuni o loro consorzi che
presentino progetti immediatamente eseguibili entro il
termine fissato dal CIPE stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati
al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un
massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le
facilitazioni complessive non possono superare il 75 per
cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui
al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi
dell'art. 2, commi 1996 e 97, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, puo' essere concesso dal CIPE, nei limiti degli
stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo
perduto pari a un terzo della quota parte del contributo
comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli
interventi ammessi.
5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere
dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue
quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai
comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche
non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le
aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
per consentire il completamento della rete di
metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68 e l'approvvigionamento, anche con fonti
energetiche alternative al metano. Il relativo riparto e'
effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e
2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi
previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere
dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della
Sardegna e' attuato anche attraverso la realizzazione di
reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili,
in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si
applicano le disposizioni delle leggi concernenti il
programma di metanizzazione del Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183):
«2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la
messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla
regione e ai comuni interessati i dati relativi alle
emissioni effettuate da tale data per un periodo
continuativo di dieci giorni.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 103 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio
elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.».



 
Art. 23-bis.
Convenzioni per la gestione di interventi
in favore delle imprese artigiane (( 1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla meta' dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 26 novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui
all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
recante disposizioni per la ristrutturazione e la
integrazione del patrimonio degli istituti di credito di
diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti
medesimi):
«3. - 1. Le societa' per azioni derivanti dalla
trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per
il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa'
per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite
convenzioni, per concessioni decennali, con le
amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo
altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla
scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti
agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che
presentino adeguati requisiti di affidabilita'
imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i
compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei
provvedimenti agevolativi.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 15. (Agevolazioni alle imprese artigiane). - 1.
Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese
artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale.
Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e
negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse
stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di
emanazione del presente decreto legislativo e stipulando,
ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i
necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese
artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o
incentivi comunque denominati.».



 
Art. 23-ter.
Convenzione di Parigi per il disarmo chimico (( 1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'art. 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della
legge 18 novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio
1993):
«4. Per lo svolgimento delle sue attivita', il
Ministero degli affari esteri si avvale di proprio
personale, nonche' di personale di altri Ministeri
interessati in posizione di comando e puo' conferire
incarichi a tempo determinato ad esperti estranei
all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di
quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono
oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito
dell'Amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua
competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'.
Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi
stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli
affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Detti incarichi, della durata massima di due anni
rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere
conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione,
anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti
tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione):
«Art. 25 (Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita'
nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione
delle armi chimiche). - 1. Gli incarichi di cui all'art. 9,
comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive
modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi
della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche
dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due
anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.».



 
Art. 23-quater.
Denunce dei pozzi (( 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 23 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
n. 238, per la presentazione delle domande di
riconoscimento o di concessione preferenziale di cui
all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le
denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2006. In
tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto
1999.».



 
Art. 23-quinquies.
Differimento di termini e agevolazioni concernenti
aree colpite da calamita' naturali (( 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, nonche¨ i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia nonche' le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacita' produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre
2003, n. 383 (Regolamento concernente i contributi al
pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle
attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in
sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonche'
le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute
ai sensi delle medesime disposizioni):
«Art. 1. (Documentazione delle spese sostenute con i
finanziamenti agevolati). - 1. Entro il 31 marzo 2004 le
imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti
dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 3, comma 2, della legge,
qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca
finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che
attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa
dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre
il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le voci di
spesa preventivate nei piani di investimento, purche'
attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una
relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento
ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese
anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti
connessi con l'attivita' d'impresa antecedenti al mese
di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti
in economia, con attrezzature e personale di pertinenza
dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e
dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette
la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC
S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.»
«Art. 2. (Modalita' e termini di presentazione delle
domande di revisione delle revoche e di riammissione alle
agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento le imprese di cui all'art.
1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte
da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a.
deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi
medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995,
presentano alla banca che ha concesso il finanziamento
oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di
revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione della
spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso
di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione
dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa
S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di
una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.».
Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,
recante: «Proroga di termini», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000,
n. 125 (Regolamento recante criteri e modalita' per la
rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli
articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35):
«Art. 7 (Procedimento di rinegoziazione). - 1. I
soggetti interessati presentano alle banche richiesta di
rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Non e' ammessa la rinegoziazione per le operazioni
finanziarie in relazione alle quali e' gia' avvenuto il
recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento,
anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257
(Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di
differimento di termini, di gestione commissariale della
associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina
tributaria concernente taluni fondi immobiliari):
«5. La durata dei finanziamenti di cui all'art.
4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei
soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui
al comma 1, e' fissata in venticinque anni, compreso il
periodo di tre anni di preammortamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994):
«Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento.
4-bis.
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art.
2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai
confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.».
«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi istituito dall'art. 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato
della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale
somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane
aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1,
dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
cento per il primo miliardo di spesa e in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi'
finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di
interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti
accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche
stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del
credito, le banche possono chiedere l'intervento della
garanzia del Fondo, che assicura la copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la
restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi
comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie
rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette
garanzie.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto n. 383 del 2003:
«Art. 3 (Annullamento della revoca e riammissione al
contributo). - 1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a.,
sulla base della documentazione pervenuta ai sensi
dell'art. 2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal
ricevimento della stessa:
a) all'annullamento della revoca totale o parziale
deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995;
b) alla riammissione al contributo rideterminato ai
sensi dell'art. 1 e del decreto ministeriale 23 marzo 1995;
c) all'invio della deliberazione alla banca che ne
da' comunicazione all'impresa;
d) alla restituzione dei contributi gia' rimborsati
dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca
annullati.»
- Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228
(Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli
incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche'
interventi in materia di protezione civile, ambiente e
agricoltura):
«Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita'
produttive collocate in aree a rischio di esondazione). -
1. I titolari di imprese industriali, artigianali,
commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a
vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato
istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita'
produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno
colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di
rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria
attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali,
nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri
comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite
delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale
S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3
del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di
acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli
insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali
all'impresa stessa nel limite della pari capacita'
produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due
miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non
superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
propria capacita' produttiva o attuano interventi di
innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali,
artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano
fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il
precedente finanziamento viene contestualmente estinto con
oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
medesimo comma 1.
4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto
capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art.
6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non
concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto
che ha fruito della predetta estinzione.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai
sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si
applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma
214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito
centrale S.p.a..
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica all'unita'
previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e
della domanda estera», ai titolari di aziende agricole,
singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria
attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti
dal presente articolo, i proprietari dei territori resi
liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio
adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, «Sviluppo
dell'esportazione e della domanda estera», ai crediti
agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare
sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che
il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi
di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento
ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e
all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli
interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed
all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei
limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve
assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di
terreno sulle quali ha attuato gli interventi di
rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
del credito agevolato. Le condizioni e le modalita'
dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il
decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
(Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a
favore di zone colpite da calamita' naturali):
«5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera
attivita' professionale, alle organizzazioni di
volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli
eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti
agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
cui al comma 8 dell'art. 4, possono estinguere il mutuo
contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
residue del medesimo decreto.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del gia'
citato decreto n. 383 del 2003:
«Art. 5 (Cessazione dell'attivita' dell'impresa). - 1.
In caso di cessazione dell'attivita' il mutuatario, che
abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle
agevolazioni, puo' proseguire nel pagamento delle rate
residue del finanziamento erogato, beneficiando dei
contributi concessi e della garanzia.»
«Art. 6 (Fallimento dell'impresa beneficiaria). - 1. In
caso di fallimento dell'impresa purche' la stessa abbia
regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni
la domanda di cui all'art. 2 e' presentata dal curatore
direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.
2. Il contributo e' concesso fino al giorno antecedente
la data della sentenza dichiarativa di fallimento
dell'impresa.»
«Art. 7 (Garanzia). - 1. La revoca del contributo per
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del decreto ministeriale 23 marzo 1995 o la cessazione
dell'attivita' non producono la decadenza della garanzia
prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.»



 
Art. 24.
Termini in materia di assicurazioni
1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-bis della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di
contratti vitalizi):
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni
obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le
assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura
del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma
anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano
assicurati, insieme al rischio della responsabilita'
civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante
o ai danni causati dalla loro circolazione.»



 
Art. 24-bis.
Tutela del risparmio (( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):
«2. All'art. 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano
anche le obbligazioni intercorrenti con societa'
controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le
societa' da queste controllate o che le controllano o sono
ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11
della gia' citata legge n. 262 del 2005:
«2. Al testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, il comma 9 e' sostituito dal
seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai
prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto
informativo»;
b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 e'
abrogata;
c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente:
«Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). -
1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui
all'art. 100, comma 1, lettera a), e di successiva
circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
all'estero, gli investitori professionali che li
trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi
dell'art. 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei
confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali, per la durata di un anno dall'emissione.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma,
del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario
consegna un documento informativo contenente le
informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non
siano investitori professionali, anche qualora la vendita
avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta
all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto
agli obblighi indicati dal presente comma»;
d) all'art. 118, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari
emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere
azioni».
«3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, dopo l'art. 25 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi da banche nonche', in quanto compatibili,
da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, comma 2,
all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i
poteri di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile
delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio
alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate
della revisione contabile presso le societa' che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 della
gia' citata legge n. 262 del 2005:
«2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai
prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera a)
della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto
legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la
CONSOB.»



 
Art. 25.
Disposizioni in materia di catasto
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' prorogato di un anno.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
1998, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I
provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte
delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la
medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di
una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del
presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
di entrate erariali derivanti dal conferimento delle
medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali
destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a
quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un
massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di
riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data
del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia'
maturata. Il personale medesimo puo' optare per il
mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si
applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di
spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo
Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia'
previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti
mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, la Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni,
alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei ministri, per le
iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
ministri nomina un commissario ad acta.»
- Si riporta il testo dell'art. 66 del gia' citato
decreto legislativo n. 112 del 1998:
«Art. 66 (Funzioni conferite agli enti locali). - 1.
Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del
classamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 65,
lettera h);
b);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli
oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1
possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa
con i comuni componenti.»



 
Art. 26.
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. All'articolo 1, comma 1, del (( decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, )) convertito, con modificazioni, dalla legge (( 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 e
successive modificazioni (Interventi urgenti nei settori
agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui
ed al settore degli allevamenti). - 1. Il termine di cui
all'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive
integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2007. La gestione
del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura e' affidata alle regioni.»



 
Art. 27.
Disposizioni in materia di Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria».
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni»;
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».
3. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 della
legge 28 ottobre 1999, n. 410 e successive modificazioni
(Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. Entro il 31 dicembre 2005 l'autorita'
amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei
consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa,
salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata
domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a
qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda
in favore di un altro consorzio agrario o di societa'
cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in
regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria.
Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita'
d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di
immobili e le licenze di commercio e di produzione. Decorso
il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, provvede alla
rideterminazione della composizione degli organi delle
liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa o in amministrazione straordinaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Consorzi agrari). - 1. All'art. 5, comma 4,
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro
cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il
31 dicembre 2005».
1-bis. Decorso il termine di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, il Ministero delle attivita' produttive, che
vigila sulla procedura di liquidazione, valuta, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali e
previo parere della commissione di cui al comma 1-ter, la
sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative
all'attivazione della soluzione concordataria e individua
le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita'
anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione
dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, e' istituita una commissione di
valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La
commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla
pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.».



 
Art. 28.
Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 10 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005
(Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche
amministrazioni, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97
della legge 30 dicembre 2004, n. 311):
«Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le amministrazioni, di cui alle
tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono
autorizzate ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di
personale a tempo indeterminato pari a complessive 4.213
unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e 2,
corrispondente ad una spesa di Euro 30.216.348,00 quale
onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva
annua lorda pari ad Euro 113.462.227,00 a decorrere
dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.-9. (Omissis).
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute,
entro e non oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per le
necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio
per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di
assunzione, distinti per profili professionali ed area di
appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto,
indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di
provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o
area professionale, la spesa per l'anno 2005, nonche'
quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al
completamento delle procedure di assunzione va, altresi',
fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni
interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.».



 
Art. 28-bis.
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati
dai territori attualmente italiani, gia' austroungarici,
e ai loro discendenti. (( 1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della
legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone
nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti):
«Art. 1. - 1. La presente legge si applica alle persone
di cui al comma 2, originarie dei territori che sono
appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente
comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato
italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia
in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad
Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in
Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di
cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione
dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio
1920, nonche' ai loro discendenti, e' riconosciuta la
cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in
tal senso con le modalita' di cui all'art. 23 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».



 
Art. 29.
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (( e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006 ».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), cosi'
come modificata dalla presente legge:
«Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2006, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le
agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici
che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con
enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o
complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia
stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti
in liquidazione.».



 
Art. 30.
Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (( e successive modificazioni, )) le parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di soggetti e
attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003,
n. 38), cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati
in forma societaria, che accedono al premio di primo
insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del
Consiglio, e successive modificazioni, e' attribuito nel
limite della somma di dieci milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 un ulteriore aiuto,
sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro
annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura
non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla
decisione della Commissione europea di approvazione del
regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate
le modalita' di applicazione del presente comma, tenuto
conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.».



 
Art. 31.
Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa
1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.
2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265
(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di
crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo):
«4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti
da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
termini della stessa. In caso di comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e'
fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono
state attribuite, anteriormente alla predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle
disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52,
comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'art. 12,
comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
periodo e' soppresso.».
- Si riporta il testo del comma 337 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale
e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti
finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3
e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente.».
- Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«340. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita' del riparto delle somme stesse, sentite le
Commissioni parlamentari competenti relativamente alle
finalita' di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze delle somme
affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un
apposito fondo.».



 
Art. 31-bis.
Differimento di termini in materia di etichettatura (( 1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229):
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione
ove questi siano determinanti per la qualita' o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.».



 
Art. 32.
Controllo sulla gestione degli enti
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti e' prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonche', insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.
 
Art. 33.
Esposizione permanente del design
italiano e del made in Italy
1. Le risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attivita' produttive per la gestione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operativita'.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 70 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata
una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma
61.».
- Si riporta il testo del comma 230 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«230. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 61,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente
destinate alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77
del citato art. 4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle
attivita' di cui al comma 232 del presente articolo. Il
relativo riparto e' stabilito con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto
stabilito nell'art. 4, comma 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Per le finalita' di cui al citato comma 70 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2005.».



 
Art. 34.
Servizi pubblici di motorizzazione
1. In relazione alla pubblica utilita' del servizio erogato dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuita' nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e' autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attivita' del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al (( 31 dicembre 2006 )) e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18
aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004):
«Art. 23 (Disposizioni in materia di rinnovo dei
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura
di beni e servizi). - 1. L'ultimo periodo dell'art. 6,
comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e
servizi, gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere prorogati per il tempo necessario
alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento
di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga
pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di
funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di
applicazione dell'art. 113 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere
prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non
superiore alla meta' della originaria durata contrattuale,
a condizione che venga concordata una riduzione del
corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la
durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma
in ogni caso non puo' superare la data del 31 dicembre
2008.».



 
Art. 35.
Procedure di reclutamento docenti universitari
1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite per la copertura dei posti di
professore ordinario e professore associato esclusivamente
le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della
delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art.
1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di
procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l'idoneita' per un periodo di cinque anni dal
suo conseguimento. La copertura dei posti di professore
ordinario e di professore associato da parte delle singole
universita', mediante chiamata dei docenti risultati
idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei
contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso
avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.».



 
Art. 36.
Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
1. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 160 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo'
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base
di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza.».



 
Art. 37.
Interventi per taluni settori industriali
1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata specializzazione (( del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese, )) pubblicate nel supplemento del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi
industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di
promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle
risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in
aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche'
al territorio dei comuni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli
accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti
economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art.
1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»



 
Art. 38.
Disposizioni per il servizio farmaceutico
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno 2006.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i
grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per
cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di
vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire
99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000
e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private,
sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai
sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e
successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di
sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato
annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali
previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al
60 per cento.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 (Proroga
della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze
di polizia italiane in Albania):
«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
nonche' l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni
nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 2002 e 2003.»



 
Art. 39.
Conservazione delle quote dei limiti
di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
«Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per
quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di
160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono
essere destinate, per almeno il 30 per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno
assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle
somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai
soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.»



 
Art. 39-bis.
Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (( 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: «A partire dal 1° gennaio 2013» fino alla fine sono soppresse. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa
alla protezione degli animali negli allevamenti), nonche'
del punto 22 dell'allegato di cui al precedente comma 1
dell'art. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Obblighi dei proprietari, dei custodi dei
detentori degli animali). - 1. Il proprietario o il custode
ovvero il detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il
benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro
provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
b) allevare e custodire gli animali diversi dai
pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni
di cui all'allegato.»
«22. L'allevamento di animali con il solo e principale
scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve
avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in
gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati
2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due
animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm
45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una
larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non
inferiore a cm 70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi
allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici
inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore
a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro
il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie
con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o
altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra
riportate entro il 31 dicembre 2010.»



 
Art. 39-ter.
Differimento di termine in materia
di sicurezza di impianti sportivi (( 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, e' prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007. ))
 
Art. 39-quater.
Modifica al processo civile (( 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 3-quater, 3-quinquies e
3-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale),
come sostituiti ed introdotti dall'art. 8 del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 e dall'articolo 1, comma
6 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera
e), numero 1), entrano in vigore il 1° marzo 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies),
e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera
e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b),
c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti
a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia'
stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo
conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
28 dicembre 2005, n. 263 ((Interventi correttivi alle
modifiche in materia processuale civile introdotte con il
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche'
ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle
relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui
al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile,
alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di
diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge
divorziato) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 92, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,
il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le
spese tra le parti";
b) all'art. 136 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica";
2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo
telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi";
c) all'art. 145 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui
e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a
norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica
che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne
sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale";
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia
indicata la qualita' e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale";
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma
dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere
eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143";
d) l'art. 147 e' sostituito dal seguente:
"Art. 147 (Tempo delle notificazioni). - Le
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
ore 21";
e) all'art. 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente: "La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal
momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto";
f) all'art. 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica
altresi' ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella
giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di
ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto
e' considerata lavorativa";
g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: "novanta
giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "centocinquanta giorni";
h) all'art. 170, quarto comma, l'ultimo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Il giudice puo' autorizzare per
singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che
lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma
possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La
parte che vi procede in relazione ad un atto di
impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del
giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni";
i) all'art. 186-bis, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori
dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
ed assegna il termine per la notificazione";
l) all'art. 186-ter, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori
dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
ed assegna il termine per la notificazione";
m) all'art. 186-quater, il quarto comma e' sostituito
dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata
non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in
udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato
all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta'
che sia pronunciata la sentenza";
n) all'art. 255, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta,
il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione
oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad
altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in
caso di mancata comparizione senza giustificato motivo,
puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100
euro e non superiore a 1.000 euro";
o) all'art. 256, le parole: "Il giudice puo' anche
ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse;
p) all'art. 269, il quinto comma e' sostituito dal
seguente:
"Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme
per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza
di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto
comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore
nella udienza di comparizione del terzo";
q) l'art. 283 e' sostituito dal seguente:
"Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione";
r) all'art. 293, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"La parte che e' stata dichiarata contumace puo'
costituirsi in ogni momento del procedimento fino
all'udienza di precisazione delle conclusioni";
s) all'art. 642, secondo comma, dopo le parole:
"grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti:
"ovvero se il ricorrente produce documentazione
sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto
valere;" e la parola: "ma" e' soppressa;
t) all'art. 787, primo comma, le parole: «il notaio
delegato» sono sostituite dalle seguenti: "il
professionista delegato";
u) all'art. 788 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il
giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'art.
569, terzo comma, se non sorge controversia sulla
necessita' della vendita";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La
vendita si svolge davanti al giudice istruttore.
Si applicano gli articoli 570 e seguenti";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita
dalla seguente: "professionista".
2. All'art. 103 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sette giorni";
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della
controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la
quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona
da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione,
nonche' il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata
comparizione senza giustificato motivo, la persona citata
potra' essere condannata al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
euro".
3. All'art. 18 del regolamento di cui al regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo"
sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si
chiude alle dodici" sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore
il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.».



 
Art. 39-quinquies.
Finanziamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (( 1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo e' soppresso e dopo il medesimo comma e' inserito il seguente:
«68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, gia' determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
«68. All'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima
del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L'art. 40,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
abrogato.».



 
Art. 39-sexies.
Risorse per apprendistato per ultra diciottenni (( 1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per le
attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno
di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.».



 
Art. 39-septies.
Validita' del documento unico di regolarita' contributiva (( 1. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validita' di tre mesi. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili):
«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita' contributiva, anche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativi.».



 
Art. 39-octies.
Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture (( 1. All'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilita' del fondo, anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da destinare alle attivita' autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti». ))




Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 28 marzo
1968, n. 382 (Norme per agevolare il finanziamento degli
enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di
autostrade), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - E' istituito un fondo centrale di garanzia a
cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero
del tesoro, gli oneri derivanti dall'operativita' della
garanzia statale prevista dalla presente legge.
Il fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie,
a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione,
manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali
pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il
miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture
stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per
assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei
concessionari interessati al versamento al fondo di cui al
presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle
garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione
e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali
versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi
delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura
proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministro dell'economia e
delle finanze determina i criteri di assegnazione delle
disponibilita' del fondo, anche con riferimento agli
impegni gia' assunti, da destinare alle attivita'
autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le
modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso,
occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi
compiti.
Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica
e gestione autonoma ed e' amministrato da un comitato
composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza
del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del
Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in
rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore
ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la
costruzione ed esercizio di autostrade.
Il collegio sindacale del "Fondo" e' composto di tre
membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore
e degli enti concessionari suindicati.
I membri del comitato e del collegio sindacale sono
nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in
carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra
i membri, il presidente dei suddetti organi.
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
del tesoro.».



 
Art. 39-novies.
Termine di efficacia e trascrivibilita' degli atti
di destinazione per fini meritevoli di tutela (( 1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi puo' agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. ))
 
Art. 39-decies.
Perseguitati politici (( 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art.4 della
legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni
(Provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati
politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente
idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica
amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e
indipendentemente dalla data della loro assunzione, di
rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno
successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo
per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si
applica l'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503.».



 
Art. 39-undecies.
Interventi per la ricostruzione del Belice (( 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.17 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):
«5. Per consentire il completamento degli interventi a
carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione
edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le
autorizzazioni di spesa di cui all'art.6, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi
dell'art.36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.».



 
Art. 39-duodecies.
Interventi a favore di alcune zone della Sicilia
occidentale colpite da eventi sismici (( 1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzato un contributo triennale di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536,
recante: «Interventi in favore di alcune zone della Sicilia
occidentale colpite da eventi sismici.», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1981, n. 208.



 
Art. 39-terdecies.
Utilizzo di somme residue dell'8 per mille (( 1. Le somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di pertinenza del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base 4.1.2.10 «8 per mille IRPEF Stato», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto fondo. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.».



 
Art. 39-quaterdecies.
Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659
3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195 (( 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: «i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquantamila».
2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: «e' interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunque effettuato»;
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 1, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi»;
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge e' istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art.4 della
legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni
(Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi
ai soggetti indicati nell'art. 7, legge 2 maggio 1974, n.
195, e nel primo comma del presente articolo, per un
importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto
qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di
servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li
riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta,
sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la
Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa
indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.
Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto
riguarda la campagna elettorale, possono anche essere
dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La
disposizione di cui al presente comma non si applica per
tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di
credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate
dagli accordi interbancari.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art.1 della
legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni
(Nuove norme in materia di rimborso delle spese per
consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle
disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai
movimenti e partiti politici), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti
con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.
L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione
di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da
parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In
caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati il versamento delle quote
annuali dei relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in
cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.».
- Si riporta il testo dell'art.6 della legge 2 maggio
1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6. I contributi previsti dalla presente legge non
sono soggetti ad alcuna tassa ne' imposta, diretta o
indiretta.».



 
Art. 39-quinquiesdecies.
Genova capitale europea della cultura 2004 (( 1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000 di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.4 della legge
23 febbraio 2001, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di
interventi per i beni e le attivita' culturali):
«Art. 4 (Interventi per Genova capitale europea della
cultura 2004). - 1. Al fine di consentire i primi
interventi propedeutici al programma «Genova capitale
europea della cultura 2004», e' autorizzata la spesa di
lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa
intesa con il sindaco di Genova.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1.1. - Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale "Colombo '92", nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».



 
Art. 39-sexiesdecies.
Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. (( 1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al terzo periodo, le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006» e, al quinto periodo, le parole: «30 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006».
2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Per gli stessi fini di cui al comma 138:». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.11-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Interventi in materia di programmazione
dello sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la
spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5
milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori
contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
all'art.1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori
contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi
del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art.1 della
medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni,
sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia
di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi
che, alla data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati
dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati
secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli
altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre
annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di
assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del
vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini
dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario
trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo
lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29,
primo periodo, dell'art.1 della legge n. 311 del 2004.».
- Si riporta il testo del comma 138 dell'art.1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«138 Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di
stabilita' interno dall'art.1, commi da 21 a 41, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a
150, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni
di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.».
- Si riporta il testo del comma 140 dell'art.1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«140. Per gli stessi fini di cui al comma 138:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese
correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale,
determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia
e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti non puo' essere superiore al corrispondente
ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del
6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel
triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente
media pro capite inferiore a quella media pro capite della
classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per
cento per i restanti enti locali. Per le comunita' montane
con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione e'
del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media
del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in
conto competenza e in conto residui, delle spese correnti,
e per l'individuazione della popolazione, ai fini
dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto
della popolazione residente in ciascun anno calcolata
secondo i criteri previsti dall'art.156 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali
fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite
sono cosi' individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati,
spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a
400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a
400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a
249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59
euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a
499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38
euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti
ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al
comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento
rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti
dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento
dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell'anno 2007.».



 
Art. 39-septiesdecies.
Rideterminazione di contributi (( 1. La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per effetto delle rimodulazioni operate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuata in misura proporzionale all'entita' dei contributi individuati per ciascun ente beneficiario negli elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005, e dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2005.
2. All'articolo 11-quaterdecies, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «n. 174,» sono inserite le seguenti: «nonche' per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, ». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«28. - Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro
176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per
l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti):
«Art. 2-bis. - Interventi per la tutela dell'ambiente e
dei beni culturali, nonche' per lo sviluppo economico e
sociale del territorio.
1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per
l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro
23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno
2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma
28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione
degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si
provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000
per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro
2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004,
quanto a euro 45.000.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il
2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e
2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e
quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per
il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«20. - Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche'
per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale
e sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.».



 
Art. 39-duodevicies.
Proroga del termine di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005 (( 1. Il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005, relativo allo stato di emergenza concernente la situazione socio-economica, ambientale determinatasi nella Laguna di Grado e Marano, e' prorogato fino al 30 novembre 2006. ))
 
Art. 39-undevicies.
Disposizioni concernenti le cooperative edilizie (( 1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 97:
1) alla lettera b), le parole: «, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonche' gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;
b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «del Ministero dei lavori pubblici» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato piu` interventi edilizi in varie localita', l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio»;
b) al comma 2:
1) alla fine della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna»;
2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.97 del regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 97. - Il requisito della lettera b) dell'art. 95
non e' richiesto:
a) per i membri delle due Camere del Parlamento;
b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari,
i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli
di carriera, i prefetti, i professori universitari di
ruolo, i primi presidenti e i procuratori generali presso
le Corti d'Appello;
c) per il personale appartenente alle Forze armate,
al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia
ad ordinamento civile;
d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera
b), comunque destinato a prestare servizio presso gli
uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.»
- Si riporta il testo dell'art.9 della legge 30 aprile
1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio
dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in
materia di opere a carattere ambientale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Cooperative edilizie costituite fra
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia). -
1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite
tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art.7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
cooperative edilizie a proprieta' individuale, previa
autorizzazione dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere
pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci
con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni.
Qualora la cooperativa abbia realizzato piu' interventi
edilizi in varie localita', l'autorizzazione deve essere
concessa per singolo intervento edilizio a cura del
Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente
per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali
compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da
effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art.98 del testo
unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, e dell'art.1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131. In
caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di
ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere
tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di
consegna;
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci
assegnatari;
b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione
in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per
cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte
dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi
con un intervento edilizio piu' edifici separati ed i soci
assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio
non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma
3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento
degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del
medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora
la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita'
degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente
l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi
che non verranno ceduti in proprieta' individuale.
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu'
edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli
alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci
assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del
Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si
trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal
presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in
materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale
dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, e successive modificazioni.
5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di
impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20
miliardi annue, per la concessione di contributi
integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative
che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per
le finalita' di cui all'art.7, terzo comma, del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal
Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il
contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al
4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi
gli oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20
miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per
gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine
utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per
un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».



 
Art. 39-vicies.
Conto residui di somme per le scuole non statali (( 1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2005 sulle unita' previsionali di base denominate «Scuole non statali», non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
 
Art. 39-vicies semel.
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali (( 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia- EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
10. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
12. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
13. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
19. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
23. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
26. La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
27. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.
28. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
29. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44.
37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
38. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere».
41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potesta' sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali».
42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;
b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».
43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «821 unita» sono sostituite dalle seguenti: «478 unita»;
b) alla lettera c), le parole: «749 unita» sono sostituite dalle seguenti: «406 unita».
44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
45. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157 (Disposizioni urgenti per la
partecipazione italiana a missioni internazionali):
«Art. 1 (Partecipazione di personale militare a
missioni internazionali). - 1. E' autorizzata, fino al
31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni
Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di
cui all'art.1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale
International Security Assistance Force-ISAF, di cui
all'art.1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di
personale militare, compreso il personale appartenente al
corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario
dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di
cui all'art.1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39,
di seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di
personale militare all'operazione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art.2
della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la
missione Integrated Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM,
di cui all'art.1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n.
39.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'art.1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale United
Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui
all'art.1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di
personale militare al processo di pace in corso per il
Sudan, di cui all'art.1, comma 8, della legge 21 marzo
2005, n. 39.».
«Art. 2. (Missione ONU in Sudan). - 1. E' autorizzata,
fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per
la partecipazione di personale militare alla missione
denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla
risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza
dell'ONU il 24 marzo 2005.».
«Art. 3 (Missione UE nella Repubblica democratica del
Congo). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la
spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale
militare alla missione di polizia dell'Unione europea a
Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione
comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 9 dicembre 2004.».
- Si riporta il testo dell'art.12 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti
per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali):
«Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate
albanesi di cui all'art.1 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro
2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi,
nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali
e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art.3, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti
dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.8,
comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle
Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia
costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
secondo le disposizioni dell'art.3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate
albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi
bilaterali nel settore della difesa, in territorio
nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le
Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
all'art.1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.3 del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174
(Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in
favore dell'Albania):
«Art. 3 (Cessioni di beni e servizi). - 1. Per le
finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in
particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione
dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1
dell'art.1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito
alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste
formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di
supporto logistico, nonche' di servizi.».
- Si riporta il testo dell'art.11 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti
per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali):
«Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E'
autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia
di fanteria rumena da inserire nel contingente militare
italiano impiegato nella missione internazionale di pace in
Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».
- Si riporta il testo dell'art.7 del gia' citato
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157:
«Art. 7 (Partecipazione di personale delle Forze di
polizia a missioni internazionali). - 1. E' autorizzata,
fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la
proroga della partecipazione del personale della Polizia di
Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'art.5, comma 1, della legge 21 marzo
2005, n. 39.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art.5, comma 2,
della legge 21 marzo 2005, n. 39.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata
EUPM, di cui all'art.5, comma 3, della legge 21 marzo 2005,
n. 39.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in
Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'art.5,
comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante:
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
- Si riporta il testo dell'art.3 della legge 8 luglio
1961, n. 642 («Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali.»:
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art.1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 del 22 gennaio
1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo,
come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra
l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della
valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza
degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art.1 della legge 31 marzo 2000,
n. 78», e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle
1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra
l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della
valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza
degli ufficiali in servizio permanente.
- Si riporta il testo dell'art.9 del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Disposizioni urgenti per
la partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata «Enduring Freedom»):
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art.380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art.173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art.174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art.175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto
dall'art.186 del codice penale militare di pace, e violenza
contro un inferiore aggravata, previsto dall'art.195,
secondo comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto
dall'art.124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.138,
commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art.388 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art.391 del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art.294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8,
commi 1 e 2, 9, 13 e 14 del gia' citato decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale, al personale e' corrisposta, in
aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo,
detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali. L'indennita' e' corrisposta in euro, sulla
base della media dei cambi registrati nel periodo dal
1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che
partecipa all'operazione di cui all'art.1, comma 3, la
misura del 90 per cento e' calcolata sul trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art.10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art.3 della legge
3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le
disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria
di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art.4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art.3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art.1:
a) non si applica l'art.3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art.1 si applicano le disposizioni del presente decreto
per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui
all'art.6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art.1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art.1, il Ministero della difesa e' autorizzato,
in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e
ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro
5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art.15,
in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi
da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione
di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare,
biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art.1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art.16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori
sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art.1, comma 3, ovvero
impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita'
connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al
primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso
dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di
concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
«Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
adottare un programma straordinario di cooperazione tra le
Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad
assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di
cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi
dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
di criminalita' organizzata operante in tale area e nel
controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso
il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un
ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri
e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' a sviluppare
rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di
polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art.3 della
medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico
aggiuntivo e' corrisposto in euro, per il periodo dal
1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e
di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per
l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art.3 della legge 3 agosto
1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal
Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal 1ª gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al
Parlamento una relazione sulla realizzazione degli
obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
degli interventi effettuati.».
- Si riporta il testo dell'art.13-ter del decreto-legge
20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2004, n. 68 (Proroga della partecipazione
italiana a operazioni internazionali):
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica a fini
di prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle operazioni
internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di rischio per la
salute.».
- Si riporta il testo dell'art.1 del gia' citato regio
decreto n. 941 del 1926:
«Art. 1. - a) Ai personali civili e militari dello
Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte
le seguenti indennita' giornaliere, coll'aumento del
relativo aggio sull'oro: Caporali, soldati e gradi equiparati.... |L. 12 --------------------------------------------------------------------- Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati.... | " 20 --------------------------------------------------------------------- Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi | delle tre classi, e gradi quiparati | " 25 --------------------------------------------------------------------- Personale subalterno civile ed equiparato.... | " 25 --------------------------------------------------------------------- Personale dal 13° al 10° grado.... | " 30 --------------------------------------------------------------------- Personale del 9° grado.... | " 35 --------------------------------------------------------------------- Personale dell'8° e 7° grado.... | " 40 --------------------------------------------------------------------- Personale del 6° e 5° grado.... | " 45 --------------------------------------------------------------------- Personale del 4° grado.... | " 50 --------------------------------------------------------------------- Personale del 3° e 2° grado.... | " 60 --------------------------------------------------------------------- Personale del 1° grado.... | " 70
Le indennita' di cui sopra valgono anche per il
personale non di ruolo, che a tale effetto e' parificato ai
gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno
stipendio e un supplemento di servizio attivo non
inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di
cui il detto personale non di ruolo e' provvisto, escluse
le indennita' temporanee mensili (caro-viveri) anche se
conglobate nella retribuzione medesima.
In ogni caso la indennita', di cui al precedente comma,
non puo' essere inferiore a quella assegnata al personale
di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale
subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.
b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o
alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu'
del 2 per cento, nonche' nelle regioni della Cina, le
diarie suddette sono aumentate come segue:
per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18
giornaliere oro;
per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13
giornaliere oro;
pei marescialli e personale subalterno, lire 10
giornaliere oro;
gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.
Tale aumento non si applica per il soggiorno negli
Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in
essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso
inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non
superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del
comma seguente.
c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira
(esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di
missione e' quello di cui alla lettera a) o con un aggio
rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie
base suindicate sono diminuite di:
lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;
lire 8 oro per il personale del 9° grado;
lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e
per i subalterni civili e sottufficiali;
lire 5 oro per i caporali e soldati.
d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro
e' ragguagliato, per la liquidazione dell'indennita'
relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese
precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
8 luglio 1961, n. 642 (Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali):
«Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso
Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un
periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a
carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle
disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in
caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od
organismi internazionali dai quali non siano corrisposti
stipendi o paghe. Eventuali particolari indennita' o
contributi alle spese connesse alla missione, direttamente
corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od
organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo
comma.».
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.4 della
legge 27 dicembre 1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici
degli addetti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento
economico del personale della Difesa ivi destinato):
«Art. 4. - 1. Al personale di cui all'art.2 competono
lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi
previsti per l'interno, tranne che per essi sia
diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il
seguente trattamento economico previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei
limiti e alle condizioni di quello spettante al personale
del Ministero degli affari esteri in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli
addetti:
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti
per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione
di famiglia;
b) indennita' di sistemazione;
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui
all'art.8 della presente legge;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse
a doveri di rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento
e di servizio comunque e dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente
agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di
disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la
posizione all'estero del personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della
salma dei familiari a carico o dei domestici.»
- Si riporta il testo del comma 102 dell'art.1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari
Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale,
il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere,
annualmente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi
stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole
ed altri enti militari delle Forze armate italiane,
assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le
spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario,
l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le
spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede
designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti
connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare
estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei
confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in
sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali
non siano state accertate, da parte delle appropriate
istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea,
violazioni della convenzione internazionale in materia di
diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo
dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio
militare risorse eccessive in relazione alle proprie
esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi',
autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il
perfezionamento al personale militare e civile delle Forze
armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di
studio a titolo gratuito.».
- Si riporta il primo comma dell'art.3 della legge
21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti
alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di
affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di
questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice
tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della
potesta' sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del
passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in
missioni militari internazionali;
c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva
della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda,
salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che
deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la
multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena
restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2
di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di
sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge
27 dicembre 1956, n. 1423;
f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati
al servizio militare di leva o risultino vincolati da
speciali obblighi militari previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa
o l'autorita' da lui delegata non assenta al rilascio del
passaporto];
g) coloro che, essendo residenti all'estero e
richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in
cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato
la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio
militare.».
- Si riporta il testo dell'art.4-bis del decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2005, n. 37 (Proroga della partecipazione
italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di
incentivazione della produttivita' del personale dei
Ministeri della difesa e degli affari esteri), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis. (Incentivazione della produttivita' del
personale dei Ministeri della difesa e degli affari
esteri). - 1. In relazione alle prioritarie e urgenti
esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di
supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni
internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro
derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni
assegnate al personale appartenente alle aree professionali
in servizio presso il Ministero della difesa, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro
5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del predetto personale.
2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro
3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del personale delle aree funzionali in
servizio presso il Ministero degli affari esteri in
relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e
connessi al supporto della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'art.1, ivi
inclusi la gestione amministrativa degli interventi,
l'invio di esperti, nonche' l'attivita' amministrativa
connessa all'operativita' dell'ambasciata d'Italia a
Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si
provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'art.1, comma 233, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.32, comma 1,
della legge 23 agosto 2004, n. 226, e quanto a euro
3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.23 della
legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. - Al fine di compensare il personale in formazione
non impiegabile in attivita' operative, a decorrere
dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni
successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un
contingente di volontari in ferma prefissata di un anno
determinato annualmente nelle misure progressivamente
decrescenti di seguito indicate:
a) 4.021 unita' nell'anno 2005;
b) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al
2011;
c) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al
2020.»
- Si riporta il testo del comma 1997 dell'art.1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.».



 
Art. 39-viciesbis.
Missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq (( 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8.
5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altres` le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.
13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
14. La misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
15. L'indennita' di cui ai commi 13 e 14 e' corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al comma 9, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.
21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.1 del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 158 (Disposizioni urgenti per la partecipazione
italiana alla missione internazionale in Iraq):
«Art. 1 (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq). - 1. E' autorizzata, fino al
31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la
prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq, di cui all'art.1 del
decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di
fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e
nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546
dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione
sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'art.1,
comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative
concordate con il governo iracheno e destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in
favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica
amministrazione, delle infrastrutture,
dell'informatizzazione, della gestione dei servizi
pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal
presente articolo, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in
deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.1 del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219
(Interventi urgenti a favore della popolazione irachena):
«2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in
particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e
per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
sanita' pubblica, con particolare riferimento alla
attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie
trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare
riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche,
agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo
alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio
culturale, per il ripristino della funzionalita' delle
strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello
stesso, nonche' al restauro dei beni culturali
danneggiati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.2,
dell'art.3 e 4 del gia' citato decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 219:
«2. Al personale inviato in missione in Iraq per le
finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta
l'indennita' di missione prevista dal decreto ministeriale
13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art.1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art.4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo' procedere ai sensi dell'art.24, comma 1,
lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applica l'art.7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.9,
comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano in deroga a quanto previsto dall'art.24, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in
materia di spese in economia.
5. Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento
umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa
Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un impegno non
superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il
datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e
corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente
anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa
Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal
termine della missione di cui al presente Capo.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art.34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art.1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art.30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a
stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle
necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare
la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le
procedure previste dall'art.3, comma 3.
3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Iraq per fini
umanitari.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.4 del
decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 (Proroga
della partecipazione italiana alla missione internazionale
in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del
personale dei Ministeri della difesa e degli affari
esteri):
«Art. 4 (Partecipazione di personale militare alla
missione internazionale in Iraq). - 1. E' differito al
30 giugno 2005 il termine previsto dall'art.4, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo
alla partecipazione di personale militare alla missione
internazionale in Iraq. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro
267.805.813.».



 
Art. 39-viciester.
Attivita' socialmente utili (( 1. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzato a prorogare» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la regione interessata». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 430 dell'art.1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a prorogare previa intesa con la regione
interessata, limitatamente all'esercizio 2006, le
convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
13 milioni di euro, di misure di politica attiva del
lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza
dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di
tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il
termine di cui all'art.78, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2006. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione
di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU,
nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali adotta altresi' analoga
procedura per l'erogazione del contributo previsto
all'art.3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e all'art.1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per
l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un
importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all'art.61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.».



 
Art. 39-viciesquater.
Formazione di personale sanitario (( 1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.1 della legge 3 aprile
2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in
ambiente extraospedaliero), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - E' consentito l'uso del defibrillatore
semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al
personale sanitario non medico, nonche' al personale non
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle
attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il
rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale
di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal
Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1
puo' essere svolta anche dalle organizzazioni
medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano
un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di
formazione.».



 
Art. 39-viciesquinquies.
Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (( 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art.2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive
modificazioni (Riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e riqualificazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«6. Il dirigente amministrativo e' scelto tra i
dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di
amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai
rispettivi ordinamenti nonche' tra persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste
dall'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ed e' incaricato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su
proposta del direttore. Il dirigente amministrativo resta
in carica per quattro anni e puo' essere confermato.».



 
Art. 39-vicies sexies.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (( 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, al comma 1, le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.12 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo
statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
consiglio di amministrazione, composto da sette a nove
membri, compreso chi lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita'
dei componenti dell'organo, anche con riferimento al
settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni
caso, nel consiglio di amministrazione devono essere
rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo
spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede
la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito
almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
indipendentemente dalla misura del loro apporto al
patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di
amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di
spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia e' composto da tredici membri, compresi il
presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato
dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e
cinque eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con
particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi
di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da
proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i
bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci
preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri
per i quali si estende il programma di attivita';
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e
finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione
ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla
legge o dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno
o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando
i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del
consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e
prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del
consiglio di amministrazione possono partecipare i
componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto puo' prevedere che determinate
deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».



 
Art. 39-vicies septies.
Interventi per il patrimonio culturale (( 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonche' ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art.4 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.
240 (Regolamento concernente il funzionamento
amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di
cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale):
«3. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario
nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
annualmente disporre con proprio decreto che una quota non
superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma
2 sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Tale quota e'
ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali in relazione
alle rispettive esigenze finanziarie.».



 
Art. 39-duodetricies.
Commissione per le adozioni internazionali (( 1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art.38 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni
(Diritto del minore ad una famiglia), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«3. Il presidente dura in carica quattro anni e
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.».



 
Art. 39-undetricies.
Indennita' di trasferta per le Forze armate e di polizia (( 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate» sono soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, e' inserito il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 213 dell'art.1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificata
dalla presente legge:
«213. L'indennita' di trasferta di cui all'art.1, primo
comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'art.1,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1978, n. 513, l'indennita' supplementare
prevista dal primo e secondo comma dell'art.14 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, nonche' l'indennita' di cui
all'art.8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno
1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e
nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali,
ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e
diplomatica.».



 
Art. 39-tricies.
Contributi per la ricostruzione a favore
di territori colpiti da calamita' naturali (( 1. Al comma 100, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art.1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«100. Il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi
quindicennali per gli interventi e le opere di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali
per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero
intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell'art.5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A
tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il
completamento degli interventi di cui all'art.3, comma 2,
della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del
1980-81, e' autorizzato un contributo quindicennale in
favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al
completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del
subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli
eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottate ai sensi dell'art.5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa annua di 26 milioni
di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro
annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite
dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni
di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria di cui all'art.15, comma 1, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle
zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del
2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di
cui al presente comma, e' concesso all'Agenzia
interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione
di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006
per la realizzazione di opere a completamento del sistema
arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici
del fiume Po, sentita l'Autorita' di bacino competente. Per
l'anno 2006 e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori
15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite
dagli eventi sismici nel territorio del Molise.».



 
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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