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| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 29 dicembre 2005 |  | Riparto,  per  l'anno 2005, del Fondo nazionale per l'attivita' delle consigliere  e  dei consiglieri di parita', ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO
 PER LE PARI OPPORTUNITA'
 Visto  l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  196,  istitutivo  del  Fondo  nazionale  per  le  attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
 Visto   il   comma 4  del  medesimo  art.  9  istitutivo  di  una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;
 Visto  il  comma 2, lettera a), del succitato art. 9 che indica i criteri  di  ripartizione  del  Fondo  ed,  in  particolare,  destina all'Ufficio  del  consigliere  nazionale di parita' una quota pari al 30%  dell'ammontare  complessivo annuale e la restante quota, pari al 70%,  alle  regioni  da  suddividersi  sulla  base di una proposta di riparto elaborata dalla citata Commissione interministeriale;
 Visto  il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre  2004 che assegna per l'anno finanziario 2005 al capitolo 3971  «  Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le  funzioni,  il  regime  giuridico  e  le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita» l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;
 Ritenuto  di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del 70%  delle  assegnazioni  per  l'annualita' 2005 pari ad 7.230.396,60 euro;
 Ritenuto altresi' di dover stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 2  e  4,  del  gia'  citato  decreto  legislativo n. 196/2000, per le consigliere  ed  i  consiglieri  regionali  e provinciali di parita', effettivi  e  supplenti,  ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura massima  dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attivita' e l'importo della relativa indennita';
 Ritenuto  inoltre  di  dover  determinare,  ai sensi dell'art. 6, comma  5,  del  gia'  citato  decreto legislativo n. 196/2000, per la consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di parita', effettiva/o e supplente,  ove  lavoratrice/ore  dipendente,  il  numero massimo dei permessi  non  retribuiti e la relativa indennita' e, in alternativa, l'importo  di  un'indennita'  complessiva  in caso di collocamento in aspettativa   non  retribuita  per  la  durata  del  mandato,  e  ove lavoratrice/ore  autonomo  o  libero professionista il numero massimo delle ore di attivita' e la relativa indennita';
 Tenuto  conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del 2005  tra  le  regioni,  approvata  nella riunione del 19 aprile 2005 dalla  Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  reso  in  data 24 novembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Tenuto   conto   di  quanto  in  premessa,  per  quanto  riguarda l'esercizio finanziario 2005, l'importo di 7.230.396,60 euro, pari al 70% delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 31 dicembre  2004  del Ministero dell'economia e delle finanze, e' da intendersi  ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 |  |  |  | Art. 2. Relativamente all'annualita' 2005, la misura massima dei permessi non  retribuiti  e  le  relative indennita' per i/le consiglieri/e di parita' lavoratori/trici dipendenti nonche' l'indennita' ed il numero complessivo delle ore per i consiglieri/e lavoratori/trici autonomi/e o  liberi/e  professionisti/e sono stabilite come da allegate tabelle n.  2A  (consigliere/i  nazionali), 2B (consigliere/i regionali) e 2C (consiglieri/e provinciali) che formano parte integrante del presente decreto.
 In  ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le ore di attivita' effettivamente svolte.
 |  |  |  | Art. 3. L'attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, condotta con il supporto dell'ISFOL, servira' a definire modalita' e finalita' di  utilizzo  delle  medesime  risorse  ed  a  evidenziare  eventuali criticita'.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro
 per le pari opportunita'
 Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 109
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 25 a pag. 28   <----
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