Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2006
Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria, a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59/1997;
Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112/1998;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi alle regioni Abruzzo, Campania, Marche, Puglia e Umbria ed agli enti locali delle regioni medesime, recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, gia' individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, gia' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, con i quali sono state ulteriormente modificate le tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Abruzzo, Campania, Marche e Umbria, nonche' le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Abruzzo, Campania e Umbria;
Considerato che l'art. 2, comma 1 e 2, dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 stabilisce che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvedera', in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse locale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e all'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali, con i criteri e le modalita' delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;
Considerato, altresi', che l'art. 2, comma 3, dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 prevede che la determinazione del costo chilometrico e' stabilita dividendo le quote di spettanza delle singole regioni, cosi' come determinate al citato comma 1 del medesimo articolo, per le rispettive estese chilometriche, come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica, in ogni caso, il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale;
Preso atto che la nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale ricadente nella regione Marche non contempla tratte stradali oggetto di precedenti conferimenti;
Considerato, infine, che la rideterminazione della rete di interesse locale ricadente nella regione Campania interessa tratte stradali gia' attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, alla rete stradale di interesse locale ricadente nella regione Puglia e che occorre pertanto procedere alla modifica della relativa tabella di individuazione ed alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire da parte dello Stato;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del decreto previsto all'art. 2, comma 1, dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, secondo le modalita' definite al comma 3 del medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;
Sentite le regioni interessate;
Acquisito in data 24 novembre 2005 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito in data 21 dicembre 2005 il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
Decreta:
Art. 1.
Trasferimento di beni
1. Alla data del 1° aprile 2006 sono trasferiti le strade ed i tronchi di strade interessati dalle modifiche apportate alle tabelle di individuazione della rete stradale nazionale e di interesse locale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 novembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna.
2. Per l'attribuzione dei beni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalita' contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000 e successivi aggiornamenti.
 
Art. 2.
Risorse economiche
1. Alla medesima data del 1° aprile 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, secondo quanto riportato nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante del presente provvedimento, alla rimodulazione degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, relativi alle risorse gia' attribuite alle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria ed alle province delle medesime regioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 - tab. A alle voci «manutenzione ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilita'.
2. Per la regione Marche sono confermati gli stanziamenti stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, riportati nell'allegata tabella 1.
 
Art. 3.
Modifiche alla rete stradale
d'interesse della regione Puglia
1. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi stradali ricadenti nella regione Puglia, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, e' sostituita dalla tabella 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 4.
Norma transitoria
1. Resta di competenza ed a carico rispettivamente dell'ANAS e delle regioni o delle province competenti l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del 1° aprile 2006 sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, alla stessa data, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi la pubblicazione del bando di gara. Resta altresi' di competenza e a carico dell'ANAS o dell'amministrazione regionale/provinciale il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di trasferimento delle competenze.
Roma, 2 febbraio 2006
p. Il Presidente: La Loggia
 
Tabella 1

----> Vedere tabella a pag. 17 <----
 
Tabella 2

----> Vedere tabella a pag. 18 <----
 
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