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| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Criteri,  condizioni e modalita' di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17,  commi  2,  3  e  4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il  Fondo  Interbancario  di  Garanzia  per  la  copertura dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;
 Visto  l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»  il  quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto la  concessione,  da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita'  agricole e zootecniche, nonche' a quelle a esse connesse o collaterali»   e   che   «sono   attivita'   connesse  o  collaterali l'agriturismo,   la   manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR»;
 Visto  l'art.  45,  comma  1,  del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario possono   essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo Interbancario  di  Garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma  e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;
 Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, Regolamento   recante  norme  sul  Fondo  Interbancario  di  Garanzia istituito  dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai sensi  dell'art.  45,  comma  2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in capo al Fondo Interbancario di Garanzia;
 Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,   come  modificato  dall'art.  10,  comma  8,  lettera  a),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito in legge 14 maggio 2005,  n.  80,  che  stabilisce  che  con  decreto del Ministro delle politiche   agricole   e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  siano  stabiliti  i  criteri  e le modalita'  di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3  e  4  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  l'art.  17,  comma  5-ter,  del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102, che prevede la costituzione di una specifica societa' di capitale per la gestione dell'attivita' di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 102/2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) Garante:   l'Istituto  di  Servizi  per  il  Mercato  Agricolo Alimentare  -  ISMEA  -  o  la societa' da questa costituita ai sensi dell'art.  17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
 b) Imprenditori  agricoli:  gli  imprenditori  ai sensi dell'art. 2135 c.c.
 |  |  |  | Art. 2. Finalita'
 1.  Il  garante  ha lo scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti   fissati   dal   presente   regolamento  e  dalle  istruzioni applicative  di  cui  al  successivo  art.  10, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei   confronti   dei   soggetti  inadempienti,  delle  procedure  di riscossione  coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 5 del presente regolamento.
 2.  Il garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie derivanti  dall'art.  1,  comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.  Sono  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  le operazioni di durata  superiore  a  18  mesi  e  di  importo fino a euro 1.550.000, erogate  ai  sensi  dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  Per  le  operazioni  di  credito  agrario di importo superiore  ad euro 1.550.000 la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.
 4.  Le  operazioni  di cui al comma precedente sono garantite nella misura  del  55  per  cento  della perdita, ad eccezione di quelle di durata  superiore  a  sessanta  mesi, destinate agli investimenti che sono garantite nella misura del 75 per cento della perdita.
 5.  Sono  altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria le operazioni di  credito  agrario,  di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni  pubbliche,  nella misura del 55 per cento della perdita subita  su  finanziamenti  di importo originario fino a euro 775.000. Per  le  operazioni  di  credito agrario di importo superiore ad euro 775.000  la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.
 6.  Le  percentuali  di  cui  ai  precedenti  commi 4 e 5, riferite all'ammontare  del  finanziamento  concesso,  costituiscono il limite massimo di copertura della garanzia sussidiaria.
 7.  La garanzia opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati  in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove  si  tratti  di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una   nuova  contribuzione.  Se  le  proroghe  riguardano  orerazioni finanziarie  non  assistite  dal  garante  le proroghe stesse possono essere  garantite solo se riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia  opera  secondo  i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.
 |  |  |  | Art. 3. Commissioni di garanzia
 1.  Le  banche  che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al garante, al termine  di  ciascun  trimestre  solare, una somma pari allo 0,30 per cento dell'importo originario dei finanziamenti garantiti erogati nei tre  mesi precedenti. Tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha  carattere  obbligatorio  e  viene  versata da tutte le banche che effettuano  operazioni  assistibili  dal  garante.  La  contribuzione stessa  e' a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed e' integrata dallo  0,05 per cento dell'importo complessivo del credito erogato ed assistito  dal garante nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo  a  carico  delle  banche finanziatrici a titolo di concorso nelle  spese  di  funzionamento  del garante stesso. L'aliquota dello 0,05  per  cento  e'  elevata  per un anno allo 0,15 per cento per le banche  che  hanno  fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra   rimborsi   ricevuti,   al  netto  dei  recuperi  conseguiti,  e contribuzioni  versate  superiore all'unita', salvo il caso in cui la differenza  fra  i due valori anzidetti sia inferiore ad una cifra da stabilirsi   dal   garante   ai   sensi  dell'art.  10  del  presente regolamento.  Nel  caso  di finanziamenti destinati agli anticipi per contributi comunitari in favore degli imprenditori agricoli, a carico delle  banche finanziatrici e' altresi' posto un contributo per spese amministrative  pari allo 0,15 per cento dell'importo complessivo del credito erogato e garantito.
 2.  La  misura  delle  trattenute  e  dei  contributi  per le spese amministrative  puo'  essere  variata, in relazione alla gestione dei rischi,  su  richiesta dal garante da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3. Alle somme incassate, comunque denominate, previste dal presente regolamento  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
 4.   Nel  caso  di  finanziamenti  erogati  in  conto  corrente  la trattenuta  e' commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno.
 5. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di  un  conto  indicato  dal  garante  entro  il  mese  successivo al trimestre  di  erogazione,  con  valuta  del  giorno  di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale.
 |  |  |  | Art. 4. Segnalazioni al garante
 1.  Le  banche  trasmettono al garante gli elenchi delle operazioni stipulate  per le quali si esplica la garanzia sussidiaria con i dati richiesti  e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal garante stesso.
 2.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il garante  trasmette  alle  banche  interessate  l'elenco  di  tutte le procedure  di  escussione  della  garanzia  primaria  attivate per il recupero  delle  perdite  relative  ai  finanziamenti assistiti dalla garanzia  di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  che  al  garante  stesso  risultano  segnalate e non ancora concluse.
 3.  Entro  i 90 giorni successivi al ricevimento dell'elenco di cui al  precedente  comma,  le Banche provvedono a restituirlo al garante con  l'indicazione delle procedure gia' concluse, degli aggiornamenti sullo stato di quelle ancora in corso e di quelle mancanti.
 4.  Trascorso  inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, sono  considerate  inammissibili  le richieste di rimborso al garante relative  ai finanziamenti per i quali siano state attivate procedure di  escussione  della  garanzia primaria prima dell'entrata in vigore del  presente decreto e non ricomprese nell'elenco integrato ai sensi dello stesso comma 3.
 5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  2,  3 e 4, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  il  garante trasmette alle Banche l'elenco delle  procedure  di  escussione  della  garanzia primaria in corso e relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma  512,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, indicando per ciascuna di esse la data in cui si considerano concluse senza perdita a carico delle banche con conseguente inammissibilita' delle relative richieste di rimborso, salvo che pervenga diversa comunicazione entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno.
 6.  Il  garante  puo' inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari   previsti  nelle  istruzioni  applicative  riguardanti  le operazioni effettuate.
 |  |  |  | Art. 5. Richieste di rimborso e garanzia primaria
 1.  L'intervento  del  garante  avviene  su richiesta della banca a chiusura  della  procedura  esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria e' giudicata  dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del   credito,  il  garante,  a  richiesta  di  questa  ultima,  puo' autorizzare,  in  luogo  di  detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.
 2.  La  richiesta  della  banca  va  corredata dalla documentazione necessaria  nonche'  da  tutte  le  informazioni rese con riferimento all'art.  137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.
 3.   La   garanzia   primaria,   quale  indicata  nelle  istruzioni applicative  previste  dall'art.  10,  e  qualificata come tale dalla banca  all'atto  di  erogazione  del  finanziamento e viene acquisita dalla   stessa  banca  per  assicurare  il  soddisfacimento  completo dell'obbligazione  da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore  a  52.000 euro, la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta  al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del garante.   Per   i   finanziamenti  ultraquinquennali  e'  necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria.
 4.  Fermo  restando  quanto  precisato  nell'art.  2,  comma 1, del presente  regolamento,  la  banca  erogante  puo'  assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.
 |  |  |  | Art. 6. Escussione della garanzia primaria
 e della garanzia sussidiaria
 1.   Le  banche  segnalano  al  garante  l'inizio  delle  procedure esecutive  promosse  nei  confronti  dei  soggetti  inadempienti, con l'indicazione  dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonche' l'esito della procedura stessa.
 2. La malleveria sussidiaria del garante e' altresi' attivabile nei casi  in  cui,  nel  corso  di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria,  viene  offerta  una somma pari almeno alla valutazione dei beni  in  fase  di  escussione.  In  tal  caso,  la banca puo', ferma restando la necessita' di un assenso preventivo da parte del garante, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del  garante sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.
 3.  Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al comma 2,  la  somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni  in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno  specifico  assenso  da  parte  del  garante,  puo' accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del garante viene ridotta  proporzionalmente  al  minore  importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale.
 4.  Nelle  istruzioni  applicative  emanate  dal  garante  ai sensi dell'art. 10, sono stabilite le modalita' per la determinazione delle perdite da rimborsare.
 5.  Il  rimborso  delle  perdite viene effettuato dal garante entro novanta  giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per   l'istruttoria,   sulla  base  sia  della  modulistica  all'uopo predisposta,  sia  delle  ulteriori  notizie  eventualmente  ritenute necessarie.  In  caso di ritardo nel rimborso, il garante corrisponde interessi  di  mora  in  misura  pari al tasso legale tempo per tempo vigente,   calcolato  dalla  predetta  scadenza  fino  al  giorno  di pagamento.
 |  |  |  | Art. 7. Cause di inoperativita' e decadenza
 della garanzia sussidiaria
 1.  La  garanzia  del  garante  non  e'  operante quando la perdita sofferta dalla banca e' dovuta a fatto od omissione nell'espletamento degli  accertamenti  e  delle formalita' necessarie per la erogazione del   credito  e  per  l'assunzione  delle  garanzie,  nonche'  nello svolgimento della procedura esecutiva.
 2. La garanzia del garante non e' inoltre operante nei casi in cui, all'atto dell'erogazione del finanziamento, non e' stata acquisita la documentazione  prevista  per  legge, ovvero ricorre almeno una delle seguenti circostanze:
 a)  mancata  acquisizione  di  una  dichiarazione del richiedente attestante  la  veridicita'  delle informazioni fornite e dalla quale risulti  in  particolare  che  non  esistono operazioni in sospeso da oltre  sei  mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento bancario;
 b)  presenza  di  segnalazioni  alla  voce  sofferenze, ovvero di significativi  e  ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi,  rilevabili  dalle  visure  presso  la centrale rischi di Banca d'Italia  e  presso  la  centrale  rischi  importo  contenuto  (CRIC) disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il   caso   di  primo  affidamento  nel  quale  e'  valida  la  prima informazione richiesta;
 c)  rapporto  tra  patrimonio  netto  e immobilizzi tecnici netti inferiore  a  30 per cento per le cooperative e a 50 per cento per le altre imprese;
 d) indebitamento  bancario  a breve superiore al 60 per cento dei ricavi  lordi  per  le  cooperative  ed  al 50 per cento per le altre imprese;
 e)  presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della  gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve  o  di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno   specifico   piano  di  risanamento  da  parte  delle  autorita' competenti.
 3.  I  dati  di  cui alle lettere c), d), vanno riferiti all'ultimo bilancio  ufficiale  disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al piu' recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima situazione  contabile  esistente.  A  questo ultimo documento occorre fare riferimento anche per la lettera e).
 4. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del garante:
 a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le  modalita'  stabilite  dal  garante  nelle istruzioni applicative, salvo  il  caso  di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque  non si determina decadenza dalla malleveria del garante nel caso  di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  l'erogazione, corredata  dalla  dichiarazione  che  per  le  operazioni  stesse non sussistono  difficolta'  di  pagamento  e non sono iniziate procedure esecutive;
 b) il  ritardo  non  giustificato e la non tempestivita' nel dare corso  alle  procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito;
 c)  la  manifesta  sproporzione  tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite;
 d)  l'omessa  querela  in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro  o  pignoramento  nel  caso  di  distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi.
 e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di  banche  o  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto  dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge;
 f)  il mancato inoltro delle richieste di rimborso entro due anni dalla  conclusione  delle  procedure  di  esecuzione  delle  garanzie primarie  ovvero,  nel caso in cui la procedura si sia conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data;
 g)  il  mancato riscontro delle richieste da parte del garante di notizie, dati e documentazione entro un anno dalla ricezione.
 5.  Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma  512,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, non sono state avviate  procedure  di escussione della garanzia primaria costituisce causa  di  decadenza dalla garanzia sussidiaria l'omessa segnalazione dell'avvio delle suddette procedure entro il termine di 90 giorni dal loro inizio.
 6.  Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi di  dubbio  circa  la  regolarita'  dell'operazione,  il garante puo' effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri seguiti nella erogazione del credito.
 |  |  |  | Art. 8. Garanzie collaterali
 1.  Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, le banche attivano, indipendentemente  dalla  richiesta  di  intervento,  ogni iniziativa utile   e  conveniente  per  il  recupero  dell'insoluto.  Quando  la situazione  patrimoniale  del  debitore  o  dei garanti non ne faccia ravvisare  la  convenienza,  la  banca, previa intesa con il garante, interrompe  e/o  rinuncia  alle  azioni  di  recupero.  Le  azioni di recupero  possono  essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura,  si  addivenga  ad  una soluzione transattiva che consenta alle  banche  di  ottenere  una  somma almeno pari al valore dei beni esecutati,  cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata   redatta   da   un  tecnico  iscritto  all'albo  o  comunque corrispondenti  al  valore  del credito vantato dal garante. Le spese per  le  azioni  legali  sono  a carico del garante in proporzione al credito di sua competenza.
 2.  Le  somme  che  vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto  delle  spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo  rimborsato  con conseguente versamento al garante della somma  recuperata  ad  esso  spettante,  determinata  secondo  quanto indicato al comma 3.
 3.  I  criteri e le modalita' di imputazione delle somme recuperate sono  stabilite  dal  garante,  tenendo  conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:
 a)  per  soddisfarsi  delle  spese  processuali  e  di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi sia un effettivo recupero di somme;
 b) per rimborsare il garante della perdita coperta;
 c)  per  rimborsare  il  garante degli interessi, calcolati sulla perdita  coperta  dalla  data  di adempimento del garante a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
 |  |  |  | Art. 9. Somme di importo contenuto
 1.  Il  garante  non  richiede  ne' restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non siano superiori a 260 euro.
 |  |  |  | Art. 10. Istruzioni applicative
 1.   Il  garante  emana  le  istruzioni  applicative  del  presente regolamento,  dandone  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 11. Rapporti con la pubblica amministrazione
 1.  Le  pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni  e  le  altre  forme  di  collaborazione  richieste  dal garante,  in  conformita'  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi ordinamenti.
 2.  Il  garante  attiva  i  necessari  collegamenti  con  la  Banca d'Italia,  la  CONSOB,  la  COVIP,  l'ISVAP  e  l'UIC, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni finali
 1.  Il  Regolamento  recato dal decreto del Ministero del tesoro 12 novembre  1996, n. 612, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato e sostituito dal presente regolamento.
 2.  Il  presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
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