Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 febbraio 2006 |
Criteri, condizioni e modalita' di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il Fondo Interbancario di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario; Visto l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche, nonche' a quelle a esse connesse o collaterali» e che «sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR»; Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, Regolamento recante norme sul Fondo Interbancario di Garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in capo al Fondo Interbancario di Garanzia; Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto l'art. 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede la costituzione di una specifica societa' di capitale per la gestione dell'attivita' di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 102/2004; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA - o la societa' da questa costituita ai sensi dell'art. 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; b) Imprenditori agricoli: gli imprenditori ai sensi dell'art. 2135 c.c. |
| Art. 2. Finalita' 1. Il garante ha lo scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento e dalle istruzioni applicative di cui al successivo art. 10, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 5 del presente regolamento. 2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie derivanti dall'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Sono assistite dalla garanzia sussidiaria le operazioni di durata superiore a 18 mesi e di importo fino a euro 1.550.000, erogate ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per le operazioni di credito agrario di importo superiore ad euro 1.550.000 la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10. 4. Le operazioni di cui al comma precedente sono garantite nella misura del 55 per cento della perdita, ad eccezione di quelle di durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti che sono garantite nella misura del 75 per cento della perdita. 5. Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria le operazioni di credito agrario, di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nella misura del 55 per cento della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 775.000. Per le operazioni di credito agrario di importo superiore ad euro 775.000 la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10. 6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura della garanzia sussidiaria. 7. La garanzia opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano orerazioni finanziarie non assistite dal garante le proroghe stesse possono essere garantite solo se riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione. |
| Art. 3. Commissioni di garanzia 1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al garante, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30 per cento dell'importo originario dei finanziamenti garantiti erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni assistibili dal garante. La contribuzione stessa e' a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed e' integrata dallo 0,05 per cento dell'importo complessivo del credito erogato ed assistito dal garante nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del garante stesso. L'aliquota dello 0,05 per cento e' elevata per un anno allo 0,15 per cento per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unita', salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti sia inferiore ad una cifra da stabilirsi dal garante ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Nel caso di finanziamenti destinati agli anticipi per contributi comunitari in favore degli imprenditori agricoli, a carico delle banche finanziatrici e' altresi' posto un contributo per spese amministrative pari allo 0,15 per cento dell'importo complessivo del credito erogato e garantito. 2. La misura delle trattenute e dei contributi per le spese amministrative puo' essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta dal garante da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Alle somme incassate, comunque denominate, previste dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 4. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta e' commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno. 5. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal garante entro il mese successivo al trimestre di erogazione, con valuta del giorno di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale. |
| Art. 4. Segnalazioni al garante 1. Le banche trasmettono al garante gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal garante stesso. 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il garante trasmette alle banche interessate l'elenco di tutte le procedure di escussione della garanzia primaria attivate per il recupero delle perdite relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al garante stesso risultano segnalate e non ancora concluse. 3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, le Banche provvedono a restituirlo al garante con l'indicazione delle procedure gia' concluse, degli aggiornamenti sullo stato di quelle ancora in corso e di quelle mancanti. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, sono considerate inammissibili le richieste di rimborso al garante relative ai finanziamenti per i quali siano state attivate procedure di escussione della garanzia primaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ricomprese nell'elenco integrato ai sensi dello stesso comma 3. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 marzo di ogni anno, il garante trasmette alle Banche l'elenco delle procedure di escussione della garanzia primaria in corso e relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicando per ciascuna di esse la data in cui si considerano concluse senza perdita a carico delle banche con conseguente inammissibilita' delle relative richieste di rimborso, salvo che pervenga diversa comunicazione entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno. 6. Il garante puo' inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate. |
| Art. 5. Richieste di rimborso e garanzia primaria 1. L'intervento del garante avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria e' giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il garante, a richiesta di questa ultima, puo' autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito. 2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonche' da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica. 3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dall'art. 10, e qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a 52.000 euro, la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del garante. Per i finanziamenti ultraquinquennali e' necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria. 4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 2, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante puo' assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione. |
| Art. 6. Escussione della garanzia primaria e della garanzia sussidiaria 1. Le banche segnalano al garante l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonche' l'esito della procedura stessa. 2. La malleveria sussidiaria del garante e' altresi' attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca puo', ferma restando la necessita' di un assenso preventivo da parte del garante, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del garante sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso. 3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del garante, puo' accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del garante viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale. 4. Nelle istruzioni applicative emanate dal garante ai sensi dell'art. 10, sono stabilite le modalita' per la determinazione delle perdite da rimborsare. 5. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal garante entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il garante corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento. |
| Art. 7. Cause di inoperativita' e decadenza della garanzia sussidiaria 1. La garanzia del garante non e' operante quando la perdita sofferta dalla banca e' dovuta a fatto od omissione nell'espletamento degli accertamenti e delle formalita' necessarie per la erogazione del credito e per l'assunzione delle garanzie, nonche' nello svolgimento della procedura esecutiva. 2. La garanzia del garante non e' inoltre operante nei casi in cui, all'atto dell'erogazione del finanziamento, non e' stata acquisita la documentazione prevista per legge, ovvero ricorre almeno una delle seguenti circostanze: a) mancata acquisizione di una dichiarazione del richiedente attestante la veridicita' delle informazioni fornite e dalla quale risulti in particolare che non esistono operazioni in sospeso da oltre sei mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento bancario; b) presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalle visure presso la centrale rischi di Banca d'Italia e presso la centrale rischi importo contenuto (CRIC) disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale e' valida la prima informazione richiesta; c) rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 30 per cento per le cooperative e a 50 per cento per le altre imprese; d) indebitamento bancario a breve superiore al 60 per cento dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50 per cento per le altre imprese; e) presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte delle autorita' competenti. 3. I dati di cui alle lettere c), d), vanno riferiti all'ultimo bilancio ufficiale disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al piu' recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima situazione contabile esistente. A questo ultimo documento occorre fare riferimento anche per la lettera e). 4. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del garante: a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le modalita' stabilite dal garante nelle istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del garante nel caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui e' avvenuta l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non sussistono difficolta' di pagamento e non sono iniziate procedure esecutive; b) il ritardo non giustificato e la non tempestivita' nel dare corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito; c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite; d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi. e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge; f) il mancato inoltro delle richieste di rimborso entro due anni dalla conclusione delle procedure di esecuzione delle garanzie primarie ovvero, nel caso in cui la procedura si sia conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data; g) il mancato riscontro delle richieste da parte del garante di notizie, dati e documentazione entro un anno dalla ricezione. 5. Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state avviate procedure di escussione della garanzia primaria costituisce causa di decadenza dalla garanzia sussidiaria l'omessa segnalazione dell'avvio delle suddette procedure entro il termine di 90 giorni dal loro inizio. 6. Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi di dubbio circa la regolarita' dell'operazione, il garante puo' effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri seguiti nella erogazione del credito. |
| Art. 8. Garanzie collaterali 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il garante, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal garante. Le spese per le azioni legali sono a carico del garante in proporzione al credito di sua competenza. 2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al garante della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al comma 3. 3. I criteri e le modalita' di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal garante, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine: a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi sia un effettivo recupero di somme; b) per rimborsare il garante della perdita coperta; c) per rimborsare il garante degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del garante a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente. |
| Art. 9. Somme di importo contenuto 1. Il garante non richiede ne' restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non siano superiori a 260 euro. |
| Art. 10. Istruzioni applicative 1. Il garante emana le istruzioni applicative del presente regolamento, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 11. Rapporti con la pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dal garante, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 2. Il garante attiva i necessari collegamenti con la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. |
| Art. 12. Disposizioni finali 1. Il Regolamento recato dal decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato e sostituito dal presente regolamento. 2. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2006 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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