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| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Attivita'  di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102,  recante «Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
 Visto  in  particolare  l'art.  17,  comma  5,  che prevede che con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle  garanzie  previste  dal  presente articolo, tenuto conto delle previsioni  contenute  nella  disciplina  del  capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  creditizia  e  bancaria»  e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA;
 Visto  l'art.  1  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;
 Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante  «Orientamento  e  modernizzazione  del settore della pesca e dell'acquacoltura»;
 Visto  l'art.  13,  comma  61-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326,  di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
 Ritenuto  opportuno  disciplinare  in sede di prima applicazione le garanzie  concesse  da  ISMEA  a favore delle imprese agricole di cui all'art.  1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rinviando a  successivo  provvedimento  la  disciplina per le garanzie a favore delle  imprese  della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 «Garanzia  diretta»,  la  garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
 «Controgaranzia»,  la  garanzia  prestata  a favore dei Confidi e degli altri Fondi di garanzia;
 «Cogaranzia»  la  garanzia  prestata  direttamente  a  favore dei soggetti  finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli altri Fondi di garanzia;
 «Banche»,  le  banche  iscritte  all'albo  di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 «Intermediari»  gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 «Confidi»,    i    Confidi   operanti   nel   settore   agricolo, agroalimentare;
 «altri  Fondi  di  garanzia»  i  fondi  di  garanzia  gestiti  da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107  del  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385, nonche' i fondi di garanzia pubblici;
 «Prodotti  Agricoli»  i  prodotti  elencati  nell'Allegato  I del Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile  2003,  e  gli  altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
 «Micro,   piccole   e  medie  imprese»,  le  imprese  qualificate rispettivamente   micro,   piccole   e  medie  nella  Raccomandazione 03/361/CE della Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 2. Finalita'
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita' applicative  per  la  prestazione di garanzie da parte dell'ISMEA, in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 2.  Le  operazioni  di  garanzia  disciplinate dal presente decreto riguardano:
 a)  la  concessione  di  fideiussioni  a  fronte di finanziamenti bancari  a medio e lungo termine a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 b)  la  controgaranzia  e  la  cogaranzia  in  collaborazione con confidi  ed  altri  fondi  di  garanzia  pubblici  e privati, anche a carattere regionale.
 |  |  |  | Art. 3. Beneficiari, oggetto e limiti della garanzia
 1.  Le  operazioni  di garanzia sono attivabili per i finanziamenti destinati  alle attivita' agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare:
 a) alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
 b)  a  finanziare interventi per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione   tecnologica   e  la  valorizzazione  commerciale  dei prodotti;
 c) a finanziare la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di  beni  immobili  per  lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
 d)  a  finanziare l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
 e)  ad  operazioni  di ristrutturazione del debito finalizzate in particolare   alla  trasformazione  a  lungo  termine  di  precedenti passivita' contratte a breve e a medio termine.
 2.  La  garanzia  puo'  essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento,  da  elevarsi  all'80%  per i giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge  n.  441/1998, e fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese a fronte  di operazioni creditizie di durata superiore ai 18 mesi e che non siano assistite da garanzie sufficienti.
 3.   La  garanzia  copre,  entro  il  limite  massimo  dell'importo definitivamente  rilasciato  e ferma restando la percentuale di mutuo garantita, la perdita delle somme garantite per capitale compresi gli interessi contrattuali.
 4.  Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del  mutuo,  si  riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale,  in  modo  da  mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita e quella erogata.
 |  |  |  | Art. 4. Richiesta della garanzia
 1.  Ai fini dell'ottenimento della garanzia, la banca finanziatrice dovra'  presentare all'ISMEA una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente:
 a) l'ammontare del finanziamento;
 b)  le garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito dalla banca;
 c)  il  calcolo  della garanzia fideiussoria richiesta secondo le modalita' stabilite dall'ISMEA;
 d)   la   domanda   di   fideiussione  sottoscritta  dall'impresa beneficiaria   contenente,   tra   l'altro,   la   dichiarazione   di insussistenza di altre garanzie diverse da quelle di cui alla lettera b);
 e)  copia  del  provvedimento  di  concessione  dell'agevolazione pubblica, ove prevista.
 2.  Nel  caso  di  finanziamenti  erogati in favore di soggetti con obbligo  di  bilancio,  occorre  trasmettere  copia  degli ultimi tre bilanci  approvati,  corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.
 3.  L'ISMEA  puo'  richiedere  alle  banche  interessate  tutte  le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le  menzionate  richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite  anche  mediante  richiesta  diretta  al  beneficiario  del finanziamento.
 |  |  |  | Art. 5. Commissioni di garanzia
 1.  A  fronte della garanzia di cui all'art. 3, e' dovuta all'ISMEA da  parte  del  mutuatario  una  commissione  una  tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
 2. La misura della percentuale e' stabilita dall'ISMEA in relazione alla   rischiosita'   dell'operazione,  calcolata  sulla  base  delle caratteristiche  del  richiedente,  della  finalita',  della durata e dell'importo   del  finanziamento  da  garantire  e  delle  eventuali malleverie collaterali che assistono il finanziamento stesso.
 3.  L'ammontare  complessivo delle commissioni dovute sara' versato dalla  banca  mutuante, entro trenta giorni dal termine del trimestre di  riferimento,  su  uno dei conti correnti indicati dall'ISMEA, con valuta  ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono  dovuti  interessi  di  mora  dall'ultimo  giorno utile a quello dell'effettivo  accredito  nella  misura  del  tasso legale tempo per tempo vigente.
 4.  In  caso  di richiesta della garanzia di cui all'art. 3, non e' applicabile  la garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non e' dovuta la relativa trattenuta.
 |  |  |  | Art. 6. Altre disposizioni
 1.  Le  fideiussioni  rilasciate  prima  dell'entrata in vigore del presente  decreto  dalla  Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia  continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di  cui all'Allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono.
 |  |  |  | Art. 7. Beneficiari e limiti della controgaranzia
 1.  Sono  assistibili  dalla  controgaranzia dell'ISMEA le garanzie rilasciate  da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  a  fronte dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3.
 2.  La  controgaranzia puo' essere concessa entro il limite del 70% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per  le  micro  e  piccole  imprese  e di euro 2.000.000 per le medie imprese.
 3.  In caso di operazioni di importo eccedente i predetti limiti di euro  1.000.000  ed  euro 2.000.000, la percentuale di controgaranzia dell'ISMEA si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.
 |  |  |  | Art. 8. Richiesta della controgaranzia
 1. La domanda di controgaranzia deve essere presentata dai soggetti di  cui all'art. 7, comma 1 entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta.
 2. I soggetti che inoltrano domanda all'ISMEA devono presentare:
 a)    copia   della   documentazione   comprovante   l'iscrizione nell'apposita   sezione   dell'elenco  di  cui  all'art.  106  ovvero nell'elenco  speciale  di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attivita';
 d)  copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.
 3.  L'ISMEA  puo'  richiedere  ai  soggetti  beneficiari  tutte  le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.
 |  |  |  | Art. 9. Commissioni della controgaranzia
 1.  A  fronte  della  controgaranzia  di  cui all'art. 7, e' dovuta all'ISMEA   una  commissione  una  tantum  pari  ad  una  percentuale dell'importo della garanzia concessa.
 2. La misura della percentuale e' stabilita dall'ISMEA in relazione alla   rischiosita'   dell'operazione,  calcolata  sulla  base  delle caratteristiche  del  soggetto garantito e di quello controgarantito, della  finalita',  della  durata  e dell'importo del finanziamento da garantire  e delle eventuali malleverie collaterali che presidiano il finanziamento stesso.
 3.  L'ammontare  complessivo  delle  commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su  uno  dei  conti  correnti  indicati dall'ISMEA, con valuta ultimo giorno  del  trimestre  stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli   interessi   di   mora   dall'ultimo   giorno   utile  a  quello dell'effettivo  accredito  nella  misura  del  tasso legale tempo per tempo vigente.
 |  |  |  | Art. 10. Cogaranzia
 1.   Sono  assistibili  dalla  cogaranzia  dell'ISMEA  le  garanzie rilasciate  da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte di finanziamenti di cui al comma 1  dell'art.  3,  che  abbiano  stipulato  apposita  convenzione  con l'ISMEA.
 2.  La  convenzione regola i criteri, le modalita', le procedure di concessione  e  di  liquidazione  della  cogaranzia  nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.
 |  |  |  | Art. 11. Disponibilita' ed istruzioni applicative
 1.  L'ammissione  all'intervento  dell'ISMEA  e'  subordinata  alla esistenza delle disponibilita' impegnabili.
 2. L'ISMEA emana le istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalita', le procedure di concessione e  di  liquidazione  nonche'  i  limiti,  le  sanzioni  e le cause di decadenza  relativi  agli  interventi  di  cui  al  presente decreto, dandone   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
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