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| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Botgros  Georgiana Ioana, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Botgros  Georgiana  Ioana,  nata a Bucarest  (Romania)  il 20 gennaio 1978, cittadina rumena, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Avocat» conseguito in Romania, come attestato dal Foro  degli  avvocati di Bucarest cui la richiedente risulta iscritta dall'11 giugno  2004, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia ed esercizio della omonima professione;
 Preso atto che la sig.ra Botgros ha conseguito il titolo accademico di   «Licenciat   in   stiinte   juridice»   presso  1'«Universitatii Romano-Americana»  di  Bucarest  (Romania) nella sessione di novembre 2000 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei Nationale» rumeno in data 24 settembre 2002;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e successive modifiche;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato  dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato che la sig.ra Botgros possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di  Verbania  in  data  8 dicembre 2001, rinnovato  l'8  dicembre  2005 con validita' fino all'8 dicembre 2007 per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Botgros Georgiana Ioana, nata a Bucarest (Romania) il 20 gennaio   1978,   cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale  di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo  degli  avvocati  e  l'esercizio della omonima professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale  e  una  a  scelta  del  candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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