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| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Fontaine Jared Johnson, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Vista   l'istanza   del   sig.  Fontaine  Jared  Johnson,  nato  il 15 settembre  1974  a  Pennsylvania (U.S.A.), cittadino statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in combinato disposto con l'art.  12  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il riconoscimento  del  titolo  professionale di «Attorney» di cui e' in possesso  dal  3 dicembre 2001, come attestato dalla Supreme Court of Pennsylvania,  ai  fini  dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  il  sig. Fontaine ha conseguito i seguenti titoli accademici: «Bachelor of Science in Economics» presso la «Universitas Pennsylvaniensis»  (U.S.A.)  in  data 19 maggio 1997 e «Juris Doctor» presso  la  «Temple  University»  di Philadelphia (U.S.A.) in data 17 maggio 2001;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e successive integrazioni;
 Visti  gli  articoli  6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  integrazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che il sig. Fontaine possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di  Bologna  in  data 1° aprile 2004 con validita' fmo al 31 marzo 2006 per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Fontaine  Jared  Johnson,  nato  il  15  settembre 1974 a Pennsylvania  (U.S.A.),  cittadino  statunitense,  e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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