Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52
Riforma delle esecuzioni mobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
"Art. 492. - (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma"".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
riporta le modifiche al libro III del codice di procedura
civile.



 
Art. 2.
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente:
"La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una
sentenza di condanna, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi l'autorita' giudiziaria, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e'
punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire
la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice civile, che concerna
l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero
prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del
possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto
e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua
custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la
multa da lire centomila a un milione se il fatto e'
commesso dal custode al solo scopo di favorire il
proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente
rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un
milione.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o
all'amministratore, direttore generale o liquidatore della
societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario
a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una
falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona
offesa.».



 
Art. 3.
1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) e' abrogato.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 514 del codice di
procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). -
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali
disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio
del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i
letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le
relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il
frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a
gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di
cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in
quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua
famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i
mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche
per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un
mese al mantenimento del debitore e delle altre persone
indicate nel numero precedente;
4. (abrogato);
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo
di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e
in genere gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti,
salvo che formino parte di una collezione.».



 
Art. 4.
1. All'articolo 515 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 515 del codice di
procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili). -
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il
servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere
pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza
di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su
istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere
dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra
le cose suindicate che sono di uso necessario per la
coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene
pignorate, con le opportune cautele per la loro
conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo'
dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al
servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per
l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto,
quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal
debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del
credito; il predetto limite non si applica per i debitori
costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle
attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale
investito sul lavoro.».



 
Art. 5.
1. L'articolo 517 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 517. - (Scelta delle cose da pignorare). - Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione".
 
Art. 6.
1. L'articolo 518 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 518. - (Forma del pignoramento). - L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e' consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni".
 
Art. 7.
1. Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 520 del codice di
procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). -
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del
tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti
preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere
depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi
giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti
preziosi sono custoditi nei modi che il giudice
dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale
giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure
affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di
urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli
istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
per l'attuazione del presente codice.».



 
Art. 8.
1. All'articolo 521 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 521 c.p.c., come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 521 c.p.c. (Nomina e obblighi del custode). - Non
possono essere nominati custode il creditore o il suo
coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o
le persone della sua famiglia che convivono con lui senza
il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale
risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate,
l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle
nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle
altrove.
Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza
l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere
il conto a norma dell'art. 593.
Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice
dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di
cui al primo comma dell'art. 534 che entro trenta giorni,
previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario
approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni
pignorati presso la propria sede o altri locali nella
propria disponibilita'. Le persone incaricate
dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i
beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e
richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni
che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei
mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di
essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel
luogo in cui si trovano.".



 
Art. 9.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato, dopo le parole: "vendita senza incanto" sono inserite le seguenti: "o tramite commissionario".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e),
numero 16) del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«3. Al codice di procedura civile, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)-d) (Omissis);
e) al libro III sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) - 15) (Omissis);
16) all'art. 532, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
il giudice dell'esecuzione puo' disporre la
vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento
motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di
competenza, affinche' proceda alla vendita in qualita' di
commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il
giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore
dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in
relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il
prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
puo' imporre al commissionario una cauzione.».



 
Art. 10.
1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".
 
Art. 11.
1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 543 del codice di
procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento
di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato personalmente al terzo e al debitore a norma
degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale
competente;
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire
davanti al giudice del luogo di residenza del terzo,
affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'art.
547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli
atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il
pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi
terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la
dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'art. 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla
notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare
immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale
per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In
tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo
e il precetto che il creditore pignorante deve depositare
in cancelleria al momento della costituzione prevista
nell'art. 314.».



 
Art. 12.
1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 547, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con
dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo
raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di
quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in
possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la
consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente
eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il
sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».



 
Art. 13.
1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione). - All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice".



Nota all'art. 13:
Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca:
«Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie.».



 
Art. 14.
1. L'articolo 616 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".
 
Art. 15.
1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 618 del codice di
procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 618 (Provvedimenti del giudice
dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con
decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se'
e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e
del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti
opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che
ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In
ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione
del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura
della parte interessata, osservati i termini a comparire di
cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della
meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a
norma dell'articolo precedente primo comma.».



 
Art. 16.
1. Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 618-bis del codice di
procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 618-bis (Procedimento). - Per le materie trattate
nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le
opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi sono
disciplinate dalle norme previste per le controversie
individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione
nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal
secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti
assunti con ordinanza.».



 
Art. 17.
1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 619 del c.p.c., come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 619 (Forma dell'opposizione). - Il terzo che
pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni
pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice
dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il
giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra
decisione idonea ad assicurare, se del caso, la
prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il
processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle
spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'art.
616 tenuto conto della competenza per valore.».



 
Art. 18.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "degli articoli 615, secondo comma, e 619" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 615 e 619";
b) dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti:
"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonche' disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis";
c) all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo".



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e),
numero 42) del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) - d) (omissis);
e) al libro III sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) - 41) (omissis);
42) l'art. 624 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione).
- Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli
articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo
gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo
con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di
sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'art.
669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512,
secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi
del primo comma e non reclamata, nonche' disposta o
confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto
la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile
l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione
di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza
dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio
di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il
suo possibile promovimento da parte di ogni altro
interessato; l'autorita' dell'ordinanza di estinzione
pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile
in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in
quanto compatibile, anche al caso di sospensione del
processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis;
«Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). -
Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori
muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore,
sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza
puo' essere proposta fino a venti giorni prima della
scadenza del termine per il deposito delle offerte di
acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto.
Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni
successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi
di cui al secondo comma dell'art. 490, che, nei cinque
giorni successivi al deposito del provvedimento di
sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e
pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la
relazione di stima.
La sospensione e' disposta per una sola volta.
L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su
richiesta di un solo creditore e sentito comunque il
debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte
interessata deve presentare istanza per la fissazione
dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la
sospensione puo' essere presentata non oltre la fissazione
della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni
prima della data della vendita se questa deve essere
espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e,
comunque, prima della effettuazione della pubblicita'
commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi
l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo
la dichiarazione del terzo.».



 
Art. 19.
1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'articolo 1, al comma 3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) e' abrogato.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera o),
numero 2), capoverso numero 1), della legge 28 dicembre
2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in
materia processuale civile introdotte con il decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al
codice di procedura civile e alle relative disposizioni di
attuazione, al regolamento di cui al regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge
21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto
alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato.),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«3. All'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) - n) (omissis);
o) al numero 27), all'art. 571 del codice di
procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «se un termine piu'
lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo'
essere revocata prima di venti giorni», sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1) abrogato;
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua
presentazione ed essa non sia stata accolta,".».



 
Art. 20.
1. L'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento). - All'atto della richiesta del pignoramento il creditore puo' dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, puo' partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi".
 
Art. 21.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonche' ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.
 
Art. 22.
1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6232):
Presentato dall'on. Kessler ed altri il 15 dicembre
2005.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
I e VI.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12, 17, 19 gennaio 2006.
Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia),
in sede legislativa, il 24 gennaio 2006 con i pareri delle
commissioni I e VI.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 24 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3752):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 26 gennaio 2006 con parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
31 gennaio 2006, il 7 febbraio 2006 ed approvato l'8
febbraio 2006.
 
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