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| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52 |  | Riforma delle esecuzioni mobiliari. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
 "5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
 "Art.   492.   -  (Forma  del  pignoramento).  -  Salve  le  forme particolari  previste  nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione   che   l'ufficiale  giudiziario  fa  al  debitore  di astenersi  da  qualunque  atto  diretto a sottrarre alla garanzia del credito   esattamente   indicato   i   beni   che   si   assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
 Il  pignoramento  deve  altresi'  contenere  l'invito  rivolto  al debitore   ad   effettuare   presso   la   cancelleria   del  giudice dell'esecuzione   la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente  per  l'esecuzione  con  l'avvertimento  che,  in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio  eletto,  le  successive  notifiche  o  comunicazioni a lui dirette   saranno  effettuate  presso  la  cancelleria  dello  stesso giudice.
 Il   pignoramento  deve  anche  contenere  l'avvertimento  che  il debitore,  ai  sensi  dell'articolo  495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto   al   creditore   pignorante   e  ai  creditori  intervenuti, comprensivo  del  capitale,  degli interessi e delle spese, oltre che delle  spese  di  esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia  da  lui  depositata  in  cancelleria,  prima che sia disposta la vendita  o  l'assegnazione  a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa  istanza  unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo  del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,  dedotti  i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
 Quando  per  la  soddisfazione  del  creditore  procedente  i beni assoggettati  a  pignoramento  appaiono insufficienti ovvero per essi appare  manifesta  la  lunga  durata  della  liquidazione l'ufficiale giudiziario  invita  il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili,  i  luoghi  in  cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi  debitori,  avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
 Della  dichiarazione  del debitore e' redatto processo verbale che lo  stesso  sottoscrive.  Se  sono  indicate  cose mobili queste, dal momento  della  dichiarazione,  sono considerate pignorate anche agli effetti   dell'articolo   388,  terzo  comma,  del  codice  penale  e l'ufficiale  giudiziario  provvede  ad  accedere  al  luogo in cui si trovano  per  gli  adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale  luogo  e'  compreso  in  altro circondario, trasmette copia del verbale  all'ufficiale  giudiziario  territorialmente  competente. Se sono  indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento  si  considera  perfezionato  nei confronti del debitore esecutato  dal  momento  della  dichiarazione  e questi e' costituito custode  della  somma  o  della cosa anche agli effetti dell'articolo 388,  quarto  comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia  notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o  restituisce  il  bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
 Qualora,  a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato  sia  divenuto  insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere  all'ufficiale  giudiziario  di  procedere  ai  sensi  dei precedenti  commi  ai  fini  dell'esercizio  delle  facolta'  di  cui all'articolo 499, quarto comma.
 In  ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose  e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni  utilmente  pignorabili  oppure  le cose e i crediti pignorati o indicati   dal   debitore  appaiono  insufficienti  a  soddisfare  il creditore  procedente  e  i  creditori  intervenuti, su richiesta del creditore   procedente,   rivolge   richiesta   ai  soggetti  gestori dell'anagrafe  tributaria  e  di  altre  banche  dati  pubbliche.  La richiesta,  eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere  a  pignoramento,  deve  indicare distintamente le complete generalita'  di  ciascuno,  nonche'  quelle  dei  creditori  istanti. L'ufficiale   giudiziario   ha   altresi'   facolta'   di  richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
 Se   il   debitore  e'  un  imprenditore  commerciale  l'ufficiale giudiziario,  negli  stessi  casi  di  cui  al settimo comma e previa istanza  del  creditore  procedente,  con  spese  a carico di questi, invita  il  debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili  e  nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto  nell'elenco  di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per  l'attuazione  del  presente  codice  per  il  loro esame al fine dell'individuazione  di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato  puo'  richiedere  informazioni  agli  uffici finanziari sul luogo  di  tenuta  nonche'  sulle  modalita'  di conservazione, anche informatiche  o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni  fiscali  del  debitore  e  vi accede ovunque si trovi, richiedendo  quando  occorre  l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente  competente.  Il  professionista  trasmette apposita relazione  con  i  risultati  della  verifica  al creditore istante e all'ufficiale  giudiziario  che  lo  ha  nominato,  che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso   alle   scritture  contabili  e  della  relazione  sono liquidate  con  provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
 Quando  la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il  pignoramento  sia  munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale  competente  per  l'esecuzione  puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma"".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 -  La lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
 (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo  sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80,
 riporta  le  modifiche al libro III del codice di procedura
 civile.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Dopo  il  quinto  comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente:
 "La  pena  di  cui  al  quinto  comma  si  applica  al  debitore o all'amministratore,  direttore  generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Si riporta il testo dell'art. 388 del codice penale,
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.    388   (Mancata   esecuzione   dolosa   di   un
 provvedimento  del  giudice).  -  Chiunque,  per  sottrarsi
 all'adempimento  degli  obblighi  civili  nascenti  da  una
 sentenza   di   condanna,   o   dei   quali   e'  in  corso
 l'accertamento dinanzi l'autorita' giudiziaria, compie, sui
 propri  o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
 commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti fraudolenti, e'
 punito,  qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire
 la  sentenza,  con  la  reclusione fino a tre anni o con la
 multa da lire duecentomila a due milioni.
 La  stessa  pena si applica a chi elude l'esecuzione di
 un   provvedimento   del   giudice   civile,  che  concerna
 l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero
 prescriva  misure  cautelari a difesa della proprieta', del
 possesso o del credito.
 Chiunque   sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde  o
 deteriora   una   cosa   di  sua  proprieta'  sottoposta  a
 pignoramento  ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
 e'  punito  con la reclusione fino a un anno e con la multa
 fino a lire seicentomila.
 Si  applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
 multa  da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto
 e'  commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua
 custodia  e  la  reclusione da quattro mesi a tre anni e la
 multa  da  lire  centomila  a  un  milione  se  il fatto e'
 commesso   dal   custode  al  solo  scopo  di  favorire  il
 proprietario della cosa.
 Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
 a  sequestro  giudiziario  o conservativo che indebitamente
 rifiuta,  omette  o  ritarda un atto dell'ufficio e' punito
 con  la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un
 milione.
 La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o
 all'amministratore,  direttore generale o liquidatore della
 societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario
 a  indicare  le  cose  o  i  crediti pignorabili, omette di
 rispondere  nel  termine  di quindici giorni o effettua una
 falsa dichiarazione.
 Il   colpevole   e'  punito  a  querela  della  persona
 offesa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'articolo  514 del codice di procedura civile, il numero 4) e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  514 del codice di
 procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). -
 Oltre   alle  cose  dichiarate  impignorabili  da  speciali
 disposizioni di legge, non si possono pignorare:
 1.  le  cose sacre e quelle che servono all'esercizio
 del culto;
 2.  l'anello  nuziale,  i  vestiti,  la biancheria, i
 letti,  i  tavoli  per  la  consumazione  dei  pasti con le
 relative  sedie,  gli  armadi  guardaroba, i cassettoni, il
 frigorifero,  le  stufe  ed i fornelli di cucina anche se a
 gas  o  elettrici,  la lavatrice, gli utensili di casa e di
 cucina  unitamente  ad  un  mobile  idoneo a contenerli, in
 quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua
 famiglia  con  lui  conviventi;  sono  tuttavia  esclusi  i
 mobili,  meno  i letti di rilevante valore economico, anche
 per accertato pregio artistico o di antiquariato;
 3.  i  commestibili e i combustibili necessari per un
 mese  al  mantenimento  del  debitore e delle altre persone
 indicate nel numero precedente;
 4. (abrogato);
 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo
 di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e
 in  genere  gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti,
 salvo che formino parte di una collezione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 1. All'articolo 515 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "Gli   strumenti,   gli  oggetti  e  i  libri  indispensabili  per l'esercizio  della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono   essere  pignorati  nei  limiti  di  un  quinto,  quando  il presumibile   valore   di   realizzo   degli   altri  beni  rinvenuti dall'ufficiale   giudiziario  o  indicati  dal  debitore  non  appare sufficiente  per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si  applica  per  i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso  se  nelle  attivita'  del  debitore  risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  515 del codice di
 procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  515 (Cose mobili relativamente impignorabili). -
 Le  cose,  che  il proprietario di un fondo vi tiene per il
 servizio  e  la  coltivazione  del medesimo, possono essere
 pignorate  separatamente dall'immobile soltanto in mancanza
 di  altri  mobili;  tuttavia il giudice dell'esecuzione, su
 istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere
 dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra
 le  cose  suindicate  che  sono  di  uso  necessario per la
 coltura  del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene
 pignorate,   con   le   opportune   cautele   per  la  loro
 conservazione e ricostituzione.
 Le  stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo'
 dare  relativamente  alle cose destinate dal coltivatore al
 servizio o alla coltivazione del fondo.
 Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per
 l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
 debitore  possono essere pignorati nei limiti di un quinto,
 quando  il  presumibile valore di realizzo degli altri beni
 rinvenuti   dall'ufficiale   giudiziario   o  indicati  dal
 debitore  non  appare  sufficiente per la soddisfazione del
 credito;  il  predetto limite non si applica per i debitori
 costituiti  in  forma  societaria  e  in ogni caso se nelle
 attivita'  del debitore risulta una prevalenza del capitale
 investito sul lavoro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 1. L'articolo 517 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 "Art.  517.  - (Scelta delle cose da pignorare). - Il pignoramento deve  essere  eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di  piu'  facile  e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore  di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'.
 In  ogni  caso  l'ufficiale  giudiziario  deve preferire il denaro contante,  gli  oggetti  preziosi  e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione".
 |  |  |  | Art. 6. 1. L'articolo 518 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 "Art.  518.  - (Forma del pignoramento). - L'ufficiale giudiziario redige  delle  sue  operazioni  processo  verbale  nel quale da' atto dell'ingiunzione   di   cui  all'articolo  492  e  descrive  le  cose pignorate,   nonche'   il   loro   stato,  mediante  rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente   il   presumibile   valore   di   realizzo   con l'assistenza,  se  ritenuta  utile  o  richiesta dal creditore, di un esperto  stimatore  da  lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non  ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione.
 Quando   ritiene   opportuno  differire  le  operazioni  di  stima l'ufficiale  giudiziario  redige  un  primo  verbale di pignoramento, procedendo  senza  indugio  e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'  consentito  in  ogni  caso  accedere  al  luogo  in cui i beni si trovano.
 Il  giudice  dell'esecuzione  liquida  le  spese  ed  il  compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione  dei  beni  o,  in  qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
 Nel  processo  verbale  l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni  date  per  conservare le cose pignorate. Se il debitore non  e'  presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso  dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone  affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il  pignoramento.  Il  processo  verbale,  il  titolo  esecutivo e il precetto   devono   essere   depositati   in   cancelleria  entro  le ventiquattro  ore  dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento  del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario  trasmette  copia  del processo verbale al creditore e al debitore  che  lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare, concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici  e teletrasmessi. Su istanza del creditore, da depositare  non  oltre  il  termine  per  il deposito dell'istanza di vendita,  il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina  l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel  primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni".
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  520 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 "Per  la  conservazione  delle  altre cose l'ufficiale giudiziario provvede,  quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal  debitore;  nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia  agli  istituti  autorizzati  di  cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  520 del codice di
 procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.   520   (Custodia   dei   mobili   pignorati).  -
 L'ufficiale   giudiziario   consegna   al  cancelliere  del
 tribunale  il  danaro,  i  titoli  di credito e gli oggetti
 preziosi  colpiti  dal  pignoramento. Il danaro deve essere
 depositato   dal   cancelliere  nelle  forme  dei  depositi
 giudiziari,  mentre  i  titoli  di  credito  e  gli oggetti
 preziosi   sono   custoditi   nei   modi   che  il  giudice
 dell'esecuzione determina.
 Per  la  conservazione  delle  altre  cose  l'ufficiale
 giudiziario  provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
 trasportandole  presso un luogo di pubblico deposito oppure
 affidandole  a un custode diverso dal debitore; nei casi di
 urgenza  l'ufficiale  giudiziario  affida  la custodia agli
 istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
 per l'attuazione del presente codice.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 1. All'articolo 521 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "Quando  e'  depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione  del  custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo   534   che   entro  trenta  giorni,  previo  invio  di comunicazione   contenente   la   data   e   l'orario  approssimativo dell'accesso,  provvede  al  trasporto  dei  beni pignorati presso la propria  sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate  dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni,  possono  aprire  porte,  ripostigli  e recipienti e richiedere l'assistenza   della   forza  pubblica.  Per  i  beni  che  risultato difficilmente   trasportabili  con  l'impiego  dei  mezzi  usualmente utilizzati   l'istituto   puo'   chiedere  di  essere  autorizzato  a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano".
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  521  c.p.c., come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art. 521 c.p.c. (Nomina e obblighi del custode). - Non
 possono  essere  nominati  custode  il  creditore  o il suo
 coniuge  senza  il consenso del debitore, ne' il debitore o
 le  persone  della sua famiglia che convivono con lui senza
 il consenso del creditore.
 Il  custode  sottoscrive  il processo verbale dal quale
 risulta la sua nomina.
 Al  fine  della  conservazione  delle  cose  pignorate,
 l'ufficiale  giudiziario  autorizza  il custode a lasciarle
 nell'immobile  appartenente  al  debitore  o a trasportarle
 altrove.
 Il  custode  non  puo' usare delle cose pignorate senza
 l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere
 il conto a norma dell'art. 593.
 Quando  e'  depositata  l'istanza di vendita il giudice
 dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di
 cui  al  primo comma dell'art. 534 che entro trenta giorni,
 previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario
 approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni
 pignorati  presso  la  propria  sede  o  altri locali nella
 propria     disponibilita'.     Le    persone    incaricate
 dall'istituto,  quando  risulta necessario per apprendere i
 beni,  possono  aprire  porte,  ripostigli  e  recipienti e
 richiedere  l'assistenza  della  forza pubblica. Per i beni
 che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei
 mezzi  usualmente  utilizzati  l'istituto  puo' chiedere di
 essere  autorizzato  a  provvedere  alla  loro custodia nel
 luogo in cui si trovano.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 1.   All'articolo   2,  comma  3,  lettera  e),  numero  16),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532 del  codice  di  procedura  civile  ivi  richiamato,  dopo le parole: "vendita  senza  incanto"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  tramite commissionario".
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e),
 numero 16)  del  citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
 n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «3. Al  codice  di  procedura civile, sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a)-d) (Omissis);
 e) al    libro III   sono   apportate   le   seguenti
 modificazioni:
 1) - 15) (Omissis);
 16) all'art.  532, il primo e il secondo comma sono
 sostituiti dai seguenti:
 il   giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  la
 vendita  senza  incanto  o  tramite commissionario dei beni
 pignorati.   Le   cose  pignorate  devono  essere  affidate
 all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento
 motivato,  ad  altro  soggetto specializzato nel settore di
 competenza,  affinche'  proceda alla vendita in qualita' di
 commissionario.
 Nello  stesso  provvedimento  di  cui al primo comma il
 giudice,  dopo  aver  sentito, se necessario, uno stimatore
 dotato  di  specifica preparazione tecnica e commerciale in
 relazione  alla  peculiarita'  del  bene  stesso,  fissa il
 prezzo  minimo  della  vendita  e l'importo globale fino al
 raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
 puo' imporre al commissionario una cauzione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile e' sostituito dal seguente:
 "Art.  538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta  invenduta,  il  soggetto  a cui e' stata affidata l'esecuzione della  vendita  fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".
 |  |  |  | Art. 11. 1.  Al  secondo  comma  dell'articolo  543 del codice di procedura civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
 "4)  la  citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice  del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione  e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando  il  pignoramento  riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi   terzo   e   quarto,  e  negli  altri  casi  a  comunicare  la dichiarazione  di  cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata".
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  543  del codice di
 procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  543 (Forma  del pignoramento). - Il pignoramento
 di  crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
 che  sono  in  possesso  di  terzi, si esegue mediante atto
 notificato  personalmente  al  terzo  e al debitore a norma
 degli articoli 137 e seguenti.
 L'atto   deve   contenere,   oltre  all'ingiunzione  al
 debitore di cui all'art. 492:
 1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
 del titolo esecutivo e del precetto;
 2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
 somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
 ordine di giudice;
 3. la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione di
 domicilio   nel   comune   in  cui  ha  sede  il  tribunale
 competente;
 4. la  citazione del terzo e del debitore a comparire
 davanti  al  giudice  del  luogo  di  residenza  del terzo,
 affinche'  questi  faccia  la dichiarazione di cui all'art.
 547  e  il  debitore sia presente alla dichiarazione e agli
 atti  ulteriori,  con invito al terzo a comparire quando il
 pignoramento  riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi
 terzo  e  quarto,  e  negli  altri  casi  a  comunicare  la
 dichiarazione  di  cui all'art. 547 al creditore procedente
 entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
 Nell'indicare   l'udienza   di   comparizione  si  deve
 rispettare il termine previsto nell'art. 501.
 L'ufficiale   giudiziario,   che   ha   proceduto  alla
 notificazione    dell'atto,    e'   tenuto   a   depositare
 immediatamente  l'originale nella cancelleria del tribunale
 per  la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In
 tale  fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo
 e  il  precetto che il creditore pignorante deve depositare
 in  cancelleria  al  momento  della  costituzione  prevista
 nell'art. 314.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. 1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 "Con  dichiarazione  all'udienza  o,  nei  casi  previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o  a  mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o  si  trova  in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 547, come modificato
 dalla legge qui pubblicata:
 «Art.      547 (Dichiarazione     del     terzo). - Con
 dichiarazione  all'udienza  o,  nei  casi previsti, a mezzo
 raccomandata  inviata  al  creditore  procedente, il terzo,
 personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale o del
 difensore  munito  di procura speciale, deve specificare di
 quali  cose  o  di  quali  somme  e' debitore o si trova in
 possesso  e  quando  ne  deve  eseguire  il  pagamento o la
 consegna.
 Deve  altresi'  specificare i sequestri precedentemente
 eseguiti  presso  di  lui  e le cessioni che gli sono state
 notificate o che ha accettato.
 Il  creditore  pignorante deve chiamare nel processo il
 sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 1.  L'articolo  185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura  civile,  di  cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
 "Art.   185.   -  (Udienza  di  comparizione  davanti  al  giudice dell'esecuzione).  -  All'udienza  di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli  atti  esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice".
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 Il  regio  decreto  18 dicembre  1941,  n.  1368, reca:
 «Disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di procedura
 civile e disposizioni transitorie.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 1. L'articolo 616 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 "Art.  616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione).   -  Se  competente  per  la  causa  e'  l'ufficio giudiziario  al  quale  appartiene  il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo  le  modalita'  previste in ragione della materia e del rito, previa  iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i  termini  a  comparire  di  cui  all'articolo  163-bis,  o altri se previsti,  ridotti  della  meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio  giudiziario  competente assegnando un termine perentorio per  la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".
 |  |  |  | Art. 15. 1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  618 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 "All'udienza   da'  con  ordinanza  i  provvedimenti  che  ritiene indilazionabili  ovvero  sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine  perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione  a  ruolo  a  cura  della  parte  interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti   della   meta'.   La   causa  e'  decisa  con  sentenza  non impugnabile".
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  618  del codice di
 procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.        618 (Provvedimenti       del       giudice
 dell'esecuzione). - Il  giudice  dell'esecuzione  fissa con
 decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se'
 e  il termine perentorio per la notificazione del ricorso e
 del  decreto,  e  da',  nei  casi  urgenti, i provvedimenti
 opportuni.
 All'udienza  da'  con  ordinanza  i  provvedimenti  che
 ritiene  indilazionabili  ovvero  sospende la procedura. In
 ogni  caso  fissa  un termine perentorio per l'introduzione
 del  giudizio  di  merito, previa iscrizione a ruolo a cura
 della parte interessata, osservati i termini a comparire di
 cui  all'art.  163-bis,  o altri se previsti, ridotti della
 meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
 Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a
 norma dell'articolo precedente primo comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. 1.  Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza".
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 618-bis del codice di
 procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art. 618-bis (Procedimento). - Per le materie trattate
 nei  capi I  e  II  del  titolo IV  del  libro  secondo, le
 opposizioni   all'esecuzione  e  gli  atti  esecutivi  sono
 disciplinate  dalle  norme  previste  per  le  controversie
 individuali di lavoro in quanto applicabili.
 Resta  ferma  la competenza del giudice dell'esecuzione
 nei  casi  previsti  dal  secondo comma dell'art. 615 e dal
 secondo  comma  dell'art.  617 nei limiti dei provvedimenti
 assunti con ordinanza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. 1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
 "Se  all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto   con  ordinanza,  adottando  ogni  altra  decisione  idonea  ad assicurare,  se  del  caso,  la  prosecuzione  del processo esecutivo ovvero  ad  estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche   sulle   spese;   altrimenti  il  giudice  provvede  ai  sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 619 del c.p.c., come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  619  (Forma  dell'opposizione).  -  Il terzo che
 pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni
 pignorati  puo' proporre opposizione con ricorso al giudice
 dell'esecuzione,  prima  che  sia  disposta  la  vendita  o
 l'assegnazione dei beni.
 Il  giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione
 delle  parti  davanti  a se' e il termine perentorio per la
 notificazione del ricorso e del decreto.
 Se  all'udienza  le  parti  raggiungono  un  accordo il
 giudice  ne  da'  atto  con ordinanza, adottando ogni altra
 decisione   idonea   ad   assicurare,   se   del  caso,  la
 prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il
 processo,  statuendo  altresi'  in  questo caso anche sulle
 spese;  altrimenti  il  giudice provvede ai sensi dell'art.
 616 tenuto conto della competenza per valore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. 1.   All'articolo   2,  comma  3,  lettera  e),  numero  42),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "degli articoli 615, secondo comma, e 619" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 615 e 619";
 b) dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti:
 "Nei  casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma  e  non  reclamata,  nonche'  disposta  o confermata in sede di reclamo,  il  giudice  che  ha  disposto  la sospensione dichiara con ordinanza  non  impugnabile  l'estinzione  del  pignoramento,  previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su  istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di  merito  sull'opposizione,  fermo  restando  in  tal  caso  il suo possibile   promovimento   da   parte   di  ogni  altro  interessato; l'autorita'  dell'ordinanza  di  estinzione  pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo.
 La  disposizione  di  cui  al  terzo  comma  si applica, in quanto compatibile,  anche  al  caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis";
 c)  all'articolo  624-bis  del  codice  di  procedura  civile  ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "Nelle  espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere  presentata  non oltre la fissazione della data di asporto dei beni  ovvero  fino  a  dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove disposta.  Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo".
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e),
 numero  42)  del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
 convertito,  con  modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
 n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
 3.  Al  codice  di  procedura civile, sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) - d) (omissis);
 e) al   libro   III   sono   apportate   le  seguenti
 modificazioni:
 1) - 41) (omissis);
 42) l'art. 624 e' sostituito dai seguenti:
 «Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione).
 -  Se  e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli
 articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo
 gravi  motivi,  sospende,  su istanza di parte, il processo
 con cauzione o senza.
 Contro   l'ordinanza   che   provvede  sull'istanza  di
 sospensione   e'   ammesso   reclamo   ai  sensi  dell'art.
 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente
 si  applica  anche  al  provvedimento  di cui all'art. 512,
 secondo comma.
 Nei  casi di sospensione del processo disposta ai sensi
 del  primo  comma  e  non  reclamata,  nonche'  disposta  o
 confermata  in  sede di reclamo, il giudice che ha disposto
 la  sospensione  dichiara  con  ordinanza  non  impugnabile
 l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione
 di  cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza
 dell'opponente  alternativa  all'instaurazione del giudizio
 di  merito  sull'opposizione, fermo restando in tal caso il
 suo   possibile   promovimento   da  parte  di  ogni  altro
 interessato;   l'autorita'   dell'ordinanza  di  estinzione
 pronunciata  ai  sensi del presente comma non e' invocabile
 in un diverso processo.
 La  disposizione  di  cui al terzo comma si applica, in
 quanto  compatibile,  anche  al  caso  di  sospensione  del
 processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis;
 «Art.  624-bis  (Sospensione su istanza delle parti). -
 Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori
 muniti  di  titolo  esecutivo,  puo',  sentito il debitore,
 sospendere  il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza
 puo'  essere  proposta  fino  a  venti  giorni  prima della
 scadenza  del  termine  per  il  deposito  delle offerte di
 acquisto  o,  nel  caso in cui la vendita senza incanto non
 abbia  luogo,  fino  a  quindici giorni prima dell'incanto.
 Sull'istanza,   il   giudice   provvede  nei  dieci  giorni
 successivi  al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi
 di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 490, che, nei cinque
 giorni   successivi   al   deposito  del  provvedimento  di
 sospensione,   lo   stesso  sia  comunicato  al  custode  e
 pubblicato  sul  sito  Internet  sul quale e' pubblicata la
 relazione di stima.
 La   sospensione   e'  disposta  per  una  sola  volta.
 L'ordinanza  e'  revocabile  in qualsiasi momento, anche su
 richiesta  di  un  solo  creditore  e  sentito  comunque il
 debitore.
 Entro  dieci giorni dalla scadenza del termine la parte
 interessata  deve  presentare  istanza  per  la  fissazione
 dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
 Nelle   espropriazioni   mobiliari   l'istanza  per  la
 sospensione  puo' essere presentata non oltre la fissazione
 della  data  di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni
 prima  della  data  della  vendita  se  questa  deve essere
 espletata   nei  luoghi  in  cui  essi  sono  custoditi  e,
 comunque,   prima  della  effettuazione  della  pubblicita'
 commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi
 l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo
 la dichiarazione del terzo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. 1.  Alla  legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'articolo 1, al comma 3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera o),
 numero  2),  capoverso  numero 1),  della legge 28 dicembre
 2005,  n.  263  (Interventi  correttivi  alle  modifiche in
 materia  processuale civile introdotte con il decreto-legge
 14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al
 codice  di procedura civile e alle relative disposizioni di
 attuazione,   al   regolamento  di  cui  al  regio  decreto
 17 agosto  1907,  n.  642,  al  codice  civile,  alla legge
 21 gennaio  1994,  n. 53, e disposizioni in tema di diritto
 alla  pensione  di reversibilita' del coniuge divorziato.),
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «3.  All'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge
 14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  14 maggio  2005,  n.  80, sono apportate le seguenti
 modificazioni:
 a) - n) (omissis);
 o) al   numero   27),  all'art.  571  del  codice  di
 procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
 modificazioni:
 1)  al  primo  comma,  le parole: «se un termine piu'
 lungo  non  e'  fissato  dall'offerente, l'offerta non puo'
 essere revocata prima di venti giorni», sono soppresse;
 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
 "L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
 1) abrogato;
 2) il giudice ordini l'incanto;
 3)  siano  decorsi  centoventi  giorni  dalla sua
 presentazione ed essa non sia stata accolta,".».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. 1.  L'articolo  165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura  civile,  di  cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  165.  -  (Partecipazione  del creditore al pignoramento). - All'atto   della   richiesta   del  pignoramento  il  creditore  puo' dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
 Nel  caso  di  cui  al  primo  comma  l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni,  con  un  preavviso  di  tre  giorni,  riducibile nei casi di urgenza.
 Il  creditore,  a  sue  spese, puo' partecipare alle operazioni di pignoramento  eseguite  a  norma degli articoli 513 e 518 del codice, con  l'assistenza  o  a  mezzo  di difensore e di esperto o di uno di essi".
 |  |  |  | Art. 21. 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono definiti  i  compensi  spettanti  al  professionista  per l'accesso e l'esame  delle  scritture  contabili  ai  sensi dell'articolo 492 del codice  di  procedura  civile,  come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  nonche'  ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.
 |  |  |  | Art. 22. 1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 6232):
 Presentato  dall'on.  Kessler  ed  altri il 15 dicembre
 2005.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 20 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
 I e VI.
 Esaminato  dalla  II  commissione  (Giustizia), in sede
 referente, il 12, 17, 19 gennaio 2006.
 Nuovamente  assegnato  alla II commissione (Giustizia),
 in  sede legislativa, il 24 gennaio 2006 con i pareri delle
 commissioni I e VI.
 Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed
 approvato il 24 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3752):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 deliberante,   il   26   gennaio   2006  con  parere  della
 commissione 1ª.
 Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
 31  gennaio  2006,  il  7  febbraio  2006  ed approvato l'8
 febbraio 2006.
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