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| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 23 febbraio 2006, n. 51 |  | Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  273,  recante  definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e  proroga  di  termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, e' convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2. All'articolo  1,  comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole:  «entro  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».
 3. All'articolo  10,  comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le  parole:  «entro  due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
 4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 23 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3717):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi) il 30 dicembre 2005.
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  9 gennaio  2006, con pareri delle
 commissioni  1ª,  2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
 12ª,  13ª,  14ª  e  della  commissione  parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
 per i presupposti di costituzionalita' l'11 gennaio 2006.
 Esaminato  dalla 1ª commssione (Affari costituzionali),
 in sede referente, l'11, 17, 18 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula  il 31 gennaio 2006 ed approvato il
 2 febbraio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6323):
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente  il  6 febbraio  2006,  con  pareri del
 Comitato  per  la  legislazione, delle commissioni II, III,
 IV,  V,  VI,  VII,  VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della
 commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  I commssione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 7 febbraio 2006.
 Esaminato  in aula il 7, 8 gennaio 2006 ed approvato il
 9 gennaio 2006.
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  30  dicembre  2005, n. 273, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 303 del 30 dicembre 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in   questo  stesso  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale alla pag. 29.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promu1gazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
 legge  7 marzo  2003,  n.  38  (Disposizioni  in materia di
 agricoltura),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
 2003, n. 61, come modificato dalla presente legge:
 «3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il 15
 maggio  2006,  uno  uno  o  piu' decreti legislativi per il
 riassetto,  anche in un codice agricolo, delle disposizioni
 legislative  vigenti  in  materia  di  agricoltura, pesca e
 acquacoltura,  e  foreste,  ai sensi e secondo i principi e
 criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il
 compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
 di   norme   controverse.  Tali  decreti  legislativi  sono
 strutturati  in  modo  da  evidenziare  le norme rientranti
 nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
 dell'art.  117, secondo comma, della Costituzione, le norme
 costituenti  principi  fondamentali ai sensi dell'art. 117,
 terzo  comma,  della Costituzione, e le altre norme statali
 vigenti   sino   all'eventuale   modifica  da  parte  delle
 regioni.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 della legge 6 luglio
 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
 Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
 nonche'   di  enti  pubblici),  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  8  luglio  2002,  n.  158, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
 materia  di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
 proprieta'  letteraria  e  diritto  d'autore).  -  1. Ferma
 restando  la  delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
 il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
 e'  delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
 legislativi  per il riassetto e, limitatamente alla lettera
 a),  la  codificazione  delle  disposizioni  legislative in
 materia di:
 a) beni culturali e ambientali;
 b) cinematografia;
 c) teatro,  musica, danza e altre forme di spettacolo
 dal vivo;
 d) sport;
 e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
 2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
 determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
 Stato,   si   attengono  ai  seguenti  principi  e  criteri
 direttivi:
 a) adeguamento   agli   articoli 117   e   118  della
 Costituzione;
 b) adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
 accordi
 internazionali;
 c) miglioramento   dell'efficacia   degli  interventi
 concernenti  i  beni  e  le attivita' culturali, anche allo
 scopo   di   conseguire   l'ottimiz-zazione  delle  risorse
 assegnate  e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
 delle  politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
 significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
 snellimento  e  abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
 delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
 d) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera a) del
 comma   1:  aggiornare  gli  strumenti  di  individuazione,
 conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
 anche  attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
 partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
 bancarie,  soggetti  pubblici  e privati, senza determinare
 ulteriori   restrizioni   alla   proprieta'   privata,  ne'
 l'abrogazione   degli   strumenti   attuali   e,  comunque,
 conformandosi    al   puntuale   rispetto   degli   accordi
 internazionali,  soprattutto in materia di circolazione dei
 beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
 attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo Stato
 mediante   la   costituzione   di  fondazioni  aperte  alla
 partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
 bancarie,  soggetti  pubblici  e  privati,  in linea con le
 disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
 dell'art.  10  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
 368,  e  successive  modificazioni;  adeguare la disciplina
 degli   appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i  beni
 culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
 diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
 maniera  da  consentire  anche la partecipazione di imprese
 artigiane  di  comprovata  specializzazione  ed esperienza,
 ridefinendo   i  livelli  di  progettazione  necessari  per
 l'affidamento   dei   lavori,   definendo   i   criteri  di
 aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di varianti
 oltre  i  limiti  percentuali  ordina-riamente previsti, in
 relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
 tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
 costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
 intervengono   nelle   procedure   per  la  concessione  di
 contributi  e  agevolazioni  in  favore di enti ed istituti
 culturali,   al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
 responsabilita'  degli  organi tecnici, secondo principi di
 separazione   fra   amministrazione   e   politica   e  con
 particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
 individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
 procedimentale,  tra  le  amministrazioni  per  i beni e le
 attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
 opere destinate alla difesa militare;
 e) quanto  alle  materie  di cui alle lettere b) e c)
 del  comma  1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
 relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
 accorpamento  e  riduzione  del  numero  e  dei componenti;
 snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei contributi e
 ridefinire  le  modalita'  di  costituzione e funzionamento
 degli   organismi   che  intervengono  nelle  procedure  di
 individuazione   dei   soggetti   legittimati   a  ricevere
 contributi  e  di  quantificazione  degli  stessi; adeguare
 l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
 settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego
 delle  risorse  assegnate  e  sugli  effetti prodotti dagli
 interventi;
 f) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera d) del
 comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
 cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
 doping;  riordinare  i compiti dell'Istituto per il credito
 sportivo,  assicurando negli organi anche la rappresentanza
 delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
 di finanziamento anche a soggetti privati;
 g) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera e) del
 comma  1:  riordinare,  anche  nel  rispetto dei principi e
 criteri  direttivi  indicati  all'art. 14, comma 1, lettera
 b),  della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
 degli  autori  ed  editori  (SIAE),  il  cui statuto dovra'
 assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
 e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
 massima   trasparenza   nella   ripartizione  dei  proventi
 derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
 diritto;   armonizzare   la   legislazione   relativa  alla
 produzione   e   diffusione   di   contenuti   digitali   e
 multimediali  e  di  software ai principi generali a cui si
 ispira  l'Unione  europea  in materia di diritto d'autore e
 diritti connessi.
 3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 indicano
 esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge  in  generale  premesse  al  codice civile. I decreti
 legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, sentita la
 Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, previo parere delle
 Commissioni  parlamentari  competenti per materia, resi nel
 termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della relativa
 richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
 possono essere comunque adottati.
 4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
 legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
 rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
 medesime  procedure  di  cui  al  presente  articolo, entro
 quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273
 Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
 "ART. 1-bis. - (Servizi a domanda individuale). - 1. Tra i servizi a  domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e  243,  comma  2,  lettera  a),  del  testo  unico di cui al decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti  con  le  centrali  operative della Polizia locale degli impianti  di allarme collocati presso abitazioni private ed attivita' produttive e dei servizi".
 All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo", la parola: "del" e' soppressa.
 All'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
 "2-bis.   All'articolo   18,  comma  3-ter,  alinea,  del  decreto legislativo  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: " un anno " sono sostituite dalle seguenti: " due anni ".
 Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
 "ART.  4-bis.  -  (Accatastamento  di immobili in uso al Ministero della  difesa).  -  1.  All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001,  n.  136,  le parole: "per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2009".
 ART.  4-ter.  - (Differimento di termini in materia fiscale). - 1. All'articolo  3  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
 b)  al  comma  1,  lettera  b),  decimo  periodo,  le  parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le  parole:  "31  ottobre  2005"  sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".
 ART.  4-quater. - (Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al  Ministero  della  difesa). - 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea,  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non ubicati  nelle  infrastrutture  militari"  si intendono riferite agli alloggi  non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o  installazioni  militari,  ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
 2.  Le  eventuali  maggiori  entrate derivanti dall'attuazione del comma   1   sono   destinate,   in   conformita'  a  quanto  previsto dall'articolo  1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.
 3.  Al  comma  40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Una quota del predetto  importo,  pari  a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni  di  euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  2  della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte,  pari  a  200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della difesa  su  appositi  fondi  relativi  ai  consumi  intermedi  e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli  interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero dell'economia   e   delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  di bilancio,  nonche'  alle  Commissioni  parlamentari competenti e alla Corte dei conti"".
 All'articolo  5,  al  comma  1,  le parole: "30 giugno 2006 per le imprese  che  abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del  fuoco entro il 30 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31  dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005".
 All'articolo  9,  al  comma  1,  le  parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 All'articolo  10,  al comma 1, lettera b), le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2006".
 All'articolo  13,  al  comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2003,   n.   350,"   sono   inserite   le   seguenti:  "e  successive modificazioni".
 All'articolo  16,  al  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Gli  studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al  Consiglio  universitario  nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto".
 All'articolo 17:
 al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "30  giugno  2006"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006";
 al  comma 1, lettera b), le parole: "sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sostituito dai seguenti".
 All'articolo 18:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o scade tra  il  15  settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre  2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui  all'articolo  4,  comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo  restando  il  disposto  di  cui all'articolo 4, comma 4, della stessa  legge,  sono  prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006";
 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 "4-bis.  All'articolo  245,  comma  1,  del decreto legislativo 19 febbraio  1998,  n. 51, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".
 4-ter.  Per  assicurare  il  completamento  della  redistribuzione territoriale  e  della  razionalizzazione  dell'impiego delle risorse umane  e  strumentali  presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo  del  piu'  spedito conseguimento della definitivita' dei giudizi  necessaria  ad  assicurare  la stabilizzazione delle entrate tributarie   connesse   agli   accertamenti   tributari   oggetto  di contenzioso,   in   coerenza   con   le   modifiche   apportate  alla giurisdizione  tributaria  e  alla  durata  dell'incarico dei singoli componenti  degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, nonche' con la riforma  del  sistema  della  riscossione,  entro il termine previsto dall'articolo  3,  comma  8,  del medesimo decreto-legge, si provvede alla  revisione  del  numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione  e  contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze  accertate  alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e  dei  relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi,  come  previsto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 4, del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  si  procede alle occorrenti  rilevazioni  statistiche  sulla base dell'andamento di un triennio,  successivamente alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Fino  alla  definizione del processo  di  cui al primo e al secondo periodo del presente comma e' prorogato  il  termine  di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992".
 Dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
 "ART.  19-bis. - (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  -  1. L'articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto  legislativo  6  settembre  2005, n. 206, si applica anche in deroga  alle  norme  di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
 All'articolo 20, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
 "2-bis.   Le   risorse   finanziarie   per  l'anno  2005  previste dall'articolo  13,  comma  2,  lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  possono  affluire  nella  speciale evidenza contabile istituita nell'ambito del bilancio dell'INPS fino al 30 giugno 2006".
 Dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
 "ART.  20-bis. - (Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40). - 1.  Alla  legge  14  febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  1,  comma  1, le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti: "come  definite  dall'articolo  117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia";
 b)  all'articolo  1, comma 2, le parole: "siano emanazione o delle organizzazioni  democratiche  e  nazionali dei lavoratori dipendenti, dei  lavoratori  autonomi,  degli imprenditori, o di associazioni con finalita'  formative  e  sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;" sono soppresse;
 c)  all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio";
 d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  sono  stabiliti  criteri  e modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi".
 2.  Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata  per  l'anno  2006  la  spesa  di  13 milioni di euro. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
 All'articolo 22, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
 "1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
 "10-bis.  Per  gli  impianti  la  cui funzione principale consiste nella   produzione   di  energia  elettrica  e  che  utilizzano  come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi  degli  articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2007"".
 Dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
 "ART.  22-bis.  - (Conferimento in discarica dei rifiuti). - 1. Al comma  9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n. 248, dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le seguenti: ", di tipo ex 2A e alle discariche per inerti"".
 All'articolo 23 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "5-bis.  I  termini  scaduti  nel  2005 per la presentazione delle domande  di  liquidazione  degli  interventi  per le finalita' di cui all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati  fino al 31 marzo 2006. Le disponibilita' finanziarie per i medesimi  interventi  che  a tale data dovessero risultare ancora non liquidate   possono   essere   destinate   alla   prosecuzione  delle incentivazioni   al   commercio  elettronico  con  provvedimento  del Ministero  delle  attivita' produttive da adottare entro il 30 giugno 2006".
 Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
 "ART.  23-bis.  -  (Convenzioni  per  la gestione di interventi in favore   delle  imprese  artigiane).  -  1.  Le  convenzioni  per  le concessioni  relative  alle  agevolazioni,  sovvenzioni, contributi o incentivi  alle  imprese  artigiane,  di cui all'articolo 3, comma 1, della  legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi  delle  convenzioni  stesse,  per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla meta' dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.
 ART.  23-ter.  - (Convenzione di Parigi per il disarmo chimico). - 1.  Gli  incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'articolo 25 della  legge  16  gennaio  2003,  n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni.
 ART. 23-quater. - (Denunce dei pozzi). - 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
 ART.  23-quinquies.  -  (Differimento  di  termini  e agevolazioni concernenti  aree  colpite  da  calamita'  naturali).  - 1. I termini previsti  dagli  articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, nonche' i termini di cui  all'articolo  7,  comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3  agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
 2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,  n.  35,  riammessi  alle agevolazioni ai sensi degli articoli  2  e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003,  n.  383,  beneficiano  delle  provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies,  comma  4,  del  decreto-legge  19  maggio 1997, n. 130, convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis,   comma   5,  del  decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
 3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di cui  al  decreto  10  dicembre  2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e  7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di cui  all'articolo  4-quinquies  del  decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,  e  successive  modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera d), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono ammesse  alle  agevolazioni,  nel  limite della capacita' produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni  per  maggiori  spese  sostenute  entro  il  periodo  di preammortamento".
 Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
 "ART.  24-bis.  -  (Tutela del risparmio). - 1. Le disposizioni di cui  agli  articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3,  limitatamente,  in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25,  comma  2,  della  legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006".
 All'articolo  26, al comma 1, le parole: "decreto-legge 25 ottobre 2002,  n.  236,"  sono  sostituite  dalle seguenti: "decreto-legge 23 ottobre  1996, n. 552," e le parole: "27 dicembre 2002, n. 284," sono sostituite  dalle  seguenti:  "20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,".
 All'articolo  27,  al  comma  1  e al comma 2, lettera a), dopo le parole:   "n.   410,"   sono  inserite  le  seguenti:  "e  successive modificazioni,".
 Dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:
 "ART.  28-bis.  - (Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati  dai  territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e ai  loro  discendenti).  -  1.  Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni".
 All'articolo  29,  al  comma  1,  dopo  le  parole: "n. 448," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,".
 All'articolo  30,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "n. 99," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,".
 Dopo l'articolo 31, e' inserito il seguente:
 "ART.   31-bis.   -   (Differimento   di  termini  in  materia  di etichettatura).   -   1.   L'efficacia   della  disposizione  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007  e,  comunque,  a  partire  dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".
 All'articolo   34,  al  comma  1,  le  parole:  "30  giugno"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
 All'articolo  37,  al  comma  1,  le parole: "settoriale del" sono sostituite  dalle  seguenti:  "del  settore",  le parole: "nei comuni delle  aree"  sono  sostituite dalle seguenti: "nei comuni ricompresi nelle  aree  di  cui ai progetti integrati territoriali" e la parola: "Salentino-leccese" dalla seguente: "Salentino-Leccese".
 Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti:
 "ART. 39-bis. - (Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).  - 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 146, e successive  modificazioni,  le  parole  da: "A partire dal 1° gennaio 2013" fino alla fine sono soppresse.
 "ART.  39-ter.  - (Differimento di termine in materia di sicurezza di  impianti sportivi). - 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1,  del  decreto  del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del 30 giugno 2005, e' prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007.
 ART.  39-quater.  -  (Modifica  al processo civile). - 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1,  comma  6,  della  legge  28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1° gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006".
 2.  Al  comma  4  dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006".
 ART.  39-quinquies.  - (Finanziamento dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il gas). - 1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  l'ultimo  periodo  e'  soppresso e dopo il medesimo comma e' inserito il seguente:
 "68-bis.  Fermo  restando  il  comma  66  del  presente  articolo, l'entita'  della  contribuzione  a  carico  dei soggetti operanti nei settori  dell'energia  elettrica e del gas, gia' determinata ai sensi dell'articolo  2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Successive variazioni della  misura,  necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al  proprio  funzionamento,  e  delle  modalita'  della contribuzione possono  essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  il  predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti    dal    bilancio    approvato   relativo   all'esercizio immediatamente  precedente  la  variazione  stessa,  con  la medesima procedura  disciplinata  dal  comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato".
 ART.   39-sexies.   -   (Risorse   per   apprendistato  per  ultra diciottenni).  -  1.  All'articolo  118,  comma  16,  della  legge 23 dicembre  2000,  n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".
 ART.  39-septies.  - (Validita' del documento unico di regolarita' contributiva). - 1. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui  all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validita' di tre mesi.
 ART.  39-octies.  -  (Fondo  di  garanzia  per  la  costruzione di infrastrutture).  -  1.  All'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
 "Il   fondo  e'  altresi'  autorizzato  a  concedere  garanzie,  a condizioni  di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione  di  infrastrutture  autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli  interventi  per  il  miglioramento  ambientale e culturale delle infrastrutture  stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per  assicurare  l'equilibrio  dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.
 Qualora  soggetti  interessati  ad  avvalersi  delle  garanzie per finanziamenti   per   la  costruzione,  manutenzione  e  gestione  di infrastrutture  diverse  da  quelle  autostradali  versino  al  fondo specifici  apporti,  potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
 Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente  disposizione,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze determina  i  criteri di assegnazione delle disponibilita' del fondo, anche  con  riferimento  agli impegni gia' assunti, da destinare alle attivita'  autorizzate  dai  commi  secondo  e  terzo  ed  approva le modificazioni  alle  norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti".
 ART.  39-novies.  - (Termine di efficacia e trascrivibilita' degli atti  di  destinazione  per  fini  meritevoli  di  tutela). - 1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile e' inserito il seguente:
 "ART.  2645-ter  (Trascrizione  di  atti  di  destinazione  per la realizzazione  di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con  disabilita',  a  pubbliche  amministrazioni,  o  ad altri enti o persone  fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona   fisica   beneficiaria,   alla  realizzazione  di  interessi meritevoli   di  tutela  riferibili  a  persone  con  disabilita',  a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo  1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di  rendere  opponibile  ai  terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione  di  tali  interessi  puo'  agire, oltre al conferente, qualsiasi  interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni  conferiti  e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione  del  fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".
 ART.  39-decies.  -  (Perseguitati politici). - 1. Al quarto comma dell'articolo  4  della  legge  10  marzo  1955,  n. 96, e successive modificazioni,   le   parole:  "terzo  anno"  sono  sostituite  dalle seguenti: "quinto anno".
 ART.  39-undecies. - (Interventi per la ricostruzione del Belice). -  1. - Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma  5,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e' autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 ART.  39-duodecies.  -  (Interventi  a favore di alcune zone della Sicilia   occidentale  colpite  da  eventi  sismici).  -  1.  Per  il completamento  degli  interventi  di  cui  al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,  n. 536, e' autorizzato un contributo triennale di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.
 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 ART.  39-ter  decies.  -  (Utilizzo  di  somme  residue dell'8 per mille).  -  1.  Le  somme  iscritte  nel  fondo da ripartire ai sensi dell'articolo  47,  comma  2,  della legge 20 maggio 1985, n. 222, di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,  relative all'unita' previsionale di base 4.1.2.10  "8  per  mille  IRPEF  Stato",  non  utilizzate  al termine dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  nel  conto dei residui per essere    utilizzate    nell'esercizio    successivo.   Il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  le  somme conservate nel conto dei residui del predetto fondo.
 ART.  39-quater  decies. - (Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n.  659,  3  giugno  1999,  n.  157,  e  2 maggio 1974, n. 195). - 1. All'articolo  4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma da  intendersi  rivalutata  nel  tempo  secondo  gli indici ISTAT dei prezzi   all'ingrosso"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "euro cinquantamila".
 2.  Alla  legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  1,  comma  6,  terzo  periodo,  le  parole:  "e' interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "e' comunque effettuato";
 b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
 c)  all'articolo  1,  comma  6,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le  somme  erogate  o  da  erogare  ai  sensi del presente articolo  ed  ogni  altro  credito,  presente  o  futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi";
 d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
 "ART. 6-bis. - (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai partiti  ai  sensi  della  presente  legge  costituiscono,  ai  sensi dell'articolo  2740  del  codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento  delle  obbligazioni  assunte  da  parte  dei  partiti  e movimenti  politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e   movimenti  politici  di  cui  alla  presente  legge  non  possono pretendere    direttamente    dagli   amministratori   dei   medesimi l'adempimento  delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
 2.  Per  il  soddisfacimento  dei  debiti  dei partiti e movimenti politici  maturati  in  epoca antecedente all'entrata in vigore della presente  legge  e'  istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per  cento  delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1.  Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
 3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
 4.  All'articolo  6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.
 ART. 39-quinquies decies. - (Genova capitale europea della cultura 2004). - 1. Per gli interventi connessi al programma "Genova capitale europea  della  cultura  2004",  di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000 di euro per  l'anno  2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi   disponibili   per   pagamenti   non   piu'  dovuti  relativi all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge  18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono  mantenute  nel  conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006,  all'entrata  del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione  nello  stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 ART.  39-sexies decies. - (Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  e  alla  legge  23  dicembre  2005,  n.  266).  - 1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  al terzo periodo, le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006" e, al quinto periodo, le parole: "30 marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2006".
 2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e' sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno  2006,  le  disposizioni  di  cui  ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".
 3.  L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Per gli stessi fini di cui al comma 138:".
 ART.  39-septies  decies. - (Rideterminazione di contributi). - 1. La  rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo  1,  comma  28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni, e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,  n.  43,  per  effetto delle rimodulazioni operate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuata in misura proporzionale all'entita'  dei contributi individuati per ciascun ente beneficiario negli  elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  del 18 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del 23 marzo 2005, e dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2005.
 2.  All'articolo  11-quaterdecies,  comma 20, del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  dopo le parole: "n. 174," sono inserite le seguenti:  "nonche'  per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva,".
 ART.  39-duodevicies. - (Proroga del termine di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13  maggio  2005). - 1. Il termine  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13  maggio  2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio   2005,  relativo  allo  stato  di  emergenza  concernente  la situazione socio-economica e ambientale determinatasi nella Laguna di Grado e Marano, e' prorogato fino al 30 novembre 2006.
 ART.  39-undevicies.  -  (Disposizioni  concernenti le cooperative edilizie).  -  1.  Al  testo  unico  delle disposizioni sull'edilizia popolare  ed  economica,  di  cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 97:
 1)  alla  lettera  b),  le  parole:  ", gli ufficiali generali e i colonnelli  comandanti  di  corpo  o  capi di servizio dell'Esercito, nonche'  gli  ufficiali  di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;
 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 "c)  per  il  personale  appartenente  alle Forze armate, al Corpo della  guardia  di  finanza  e  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile";
 b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
 2.  L'articolo  17  della  legge  17  febbraio  1992,  n.  179, e' abrogato.
 3.  All'articolo  9  della  legge  30  aprile  1999,  n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture  e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere pubbliche,  e  con  delibera  adottata dall'assemblea dei soci con le modalita'  prescritte  per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto  delle  societa'  per  azioni.  Qualora  la cooperativa abbia realizzato    piu'    interventi    edilizi   in   varie   localita', l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a  cura  del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";
 b) al comma 2:
 1)  alla  fine  della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo: "In  caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento  edilizio,  essi  devono  comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";
 2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
 "b-bis)  ad  una  richiesta  di  autorizzazione  alla  cessione in proprieta'  individuale  che  riguardi  almeno  il 50 per cento degli alloggi  effettivamente  consegnati  facenti  parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui  una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu' edifici separati  ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3, ad  una  richiesta  di  autorizzazione  alla  cessione  in proprieta' individuale  che  riguardi  almeno  il  50  per  cento  degli alloggi effettivamente  consegnati  facenti  parte  del  medesimo  intervento edilizio.  In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente  l'impegno  a  provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale".
 ART.  39-vicies.  -  (Conto  residui  di  somme  per le scuole non statali).  -  1.  Le  somme  iscritte  nello  stato di previsione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per l'anno  2005 sulle unita' previsionali di base denominate "Scuole non statali"   non  impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,  sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
 ART.  39-vicies  semel.  - (Partecipazione di personale militare a missioni  internazionali).  -  1.  E'  autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF),  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 111.918.982   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali,  di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno  2005,  n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c)  Joint  Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d)   United   Nations   Mission   in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 21.285.597  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,  di  cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005,  n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
 5.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 638.599  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28  giugno  2005,  n.  111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 6.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 727.361  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione  internazionale  Temporary  International  Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 3.037.774  per  la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 8.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 297.528  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione  denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 9.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 114.106  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla   missione  di  polizia  dell'Unione  europea  nella  Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 10.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594  per  la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione  europea  di  assistenza  alle frontiere per il valico di Rafah,  denominata  European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM  Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005.
 11.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 136.311  per  la  partecipazione  di personale militare alla missione delle  Nazioni  Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro  (UNFICYP),  di  cui  alla  risoluzione  n.  1642  adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
 12.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541  per  la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
 13.  Per  la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  15,  e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro  5.165.000  per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi  e  per  la  realizzazione  di  interventi infrastrutturali e l'acquisizione   di  apparati  informatici  e  di  telecomunicazione, secondo  le  disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
 14. Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa e'  autorizzato,  in  caso  di  necessita'  e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
 15.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 49.354  per  l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
 16.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 43.186  per  l'invio  in  Bosnia  di  un  funzionario diplomatico per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
 17.  Al  fine  di  sopperire  a esigenze di prima necessita' della popolazione  locale,  compreso  il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai commi  2,  3,  lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono  autorizzati,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza, a disporre interventi  urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
 a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
 b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
 c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
 18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
 19.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396  per  il  sostegno  logistico  della  compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 20.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 696.404  per  la  proroga  della  partecipazione  del personale della Polizia  di  Stato  alla  missione  United  Nations Mission in Kosovo (UNMIK),  di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 21.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo  7,  comma  2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 22.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 792.264  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di  Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina  denominata  EUPM,  di cui all'articolo 7, comma 3, del  decreto-legge  28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 23.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 120.415  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione  europea  in  Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo  7,  comma  4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 24.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attivita'  per  l'istituzione  di una missione dell'Unione europea di assistenza  alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
 25.  Con  decorrenza  dalla  data di entrata nel territorio, nelle acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio nazionale,  al  personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1,  2,  3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20 e' corrisposta per  tutta  la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga   e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita'  di  missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,  nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi  corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
 26. La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale che  partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per il personale  dell'Arma  dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la  sede  diplomatica  di  Kabul  in  Afghanistan,  e'  calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 27.  L'indennita'  di  cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.
 28.  L'indennita'  di  cui al comma 25 e' corrisposta al personale che  partecipa  alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9,  11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il  personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 29.  L'indennita'  di cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari diplomatici  di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del  trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15,  l'indennita'  e'  calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 30.  Al  personale che partecipa alla missione di cui al comma 21, si  applica  il  trattamento  economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,  n.  642,  e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima  legge,  nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 31.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e  di  imbarco  svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei  carabinieri  presso  i  comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente   articolo  sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli obblighi  previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti legislativi  30  dicembre  1997,  n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del   decreto-legge   1°  dicembre  2001,  n.  421,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai  commi  1  e  2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 34.  Per  i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale  militare  di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c)  e  d),  5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44.
 37.   Per   quanto   non   diversamente  previsto,  alle  missioni internazionali  di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2,  commi  2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 38.  E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la  prosecuzione  dello  studio  epidemiologico  di  tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 39.  L'articolo  1  del  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli  1,  primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n.  642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973,  n.  838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi  previsti  hanno  natura accessoria e sono erogati per compensare disagi  e  rischi  collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  nonche'  in  sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
 40.  All'articolo  1,  comma  102,  ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al  personale  militare e civile delle Forze armate estere".
 41.  All'articolo  3,  primo  comma,  lettera  b),  della legge 21 novembre  1967,  n.  1185,  dopo le parole: "titolare esclusivo della potesta' sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del   rilascio  del  passaporto  di  servizio,  quando  sia  militare impiegato in missioni militari internazionali".
 42.  All'articolo  4-bis  del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2005";
 b)  al  comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e, a decorrere dall'anno 2006, mediante  corrispondente  riduzione,  a  decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
 43.  All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  alla lettera b), le parole: "821 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "478 unita'";
 b)  alla lettera c), le parole: "749 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "406 unita'".
 44.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno   2006,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 45.  II  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 ART.  39-vicies  bis. - (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di  ricostruzione  in  Iraq).  - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006,  la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria,  di  stabilizzazione  e  di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo  1  del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla  legge  31  luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo  provvisorio  iracheno  nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno 2004, le attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
 a)  al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c)  alla  formazione  nel  settore della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  della  informatizzazione,  della gestione dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
 3.  Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
 4.  Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata  la  direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8.
 5.  Per  quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi  da  1  a  8  si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi  1,  2,  3,  5  e  6,  e  l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
 6.  Per  l'affidamento  degli  incarichi  e  per  la  stipula  dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165  del  2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003,  si  applicano  altresi'  le  disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 189.895  per  lo  svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati   e  funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della giustizia,  nell'ambito  della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
 8.  Nei  limiti  dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del   Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  la  misura  delle indennita' orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i  docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle  spese  di  vitto  per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
 9.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del   decreto-legge   19   gennaio   2005,   n.  3,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
 10.  Nell'ambito  della  missione di cui al comma 9, il comandante del  contingente  militare  e'  autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza,  a  disporre  interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale  dello  Stato,  entro il limite complessivo di euro  4.000.000,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della   popolazione   locale,  compreso  il  ripristino  dei  servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
 11.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno 2006, la spesa di euro 541.297  per  la  partecipazione  di  esperti  militari italiani alla riorganizzazione  dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonche'  alle  attivita'  di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
 12.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito  della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di  protezione  e  sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale,   e'   attribuito   il  trattamento  assicurativo  previsto dall'articolo   3   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.
 13.  Con  decorrenza  dalla  data di entrata nel territorio, nelle acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio nazionale,  al  personale di cui al comma 9, e' corrisposta per tutta la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del  98  per  cento,  detraendo  eventuali  indennita'  e  contributi corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi internazionali.
 14.  La misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 15.  L'indennita'  di  cui  ai  commi 13 e 14 e' corrisposta nella misura  intera  incrementata  del 30 per cento al personale di cui al comma  11,  e,  nell'ambito  della  missione  di  cui  al comma 9, al personale   impiegato  nella  NATO  Training  Mission  (NTM),  se  il personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 16.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e  di  imbarco  svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei  carabinieri  presso  i  comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti  per  lo  svolgimento  delle  missioni  di cui al presente articolo   sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi previsti  dalle  tabelle  1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5  ottobre  2000,  n. 298, e successive modificazioni.
 17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da  9  a  11  si  applicano  il  codice  penale  militare di guerra e l'articolo  9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 18.  I  reati  commessi  dallo  straniero in territorio iracheno a danno  dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di  cui  al  presente  articolo  sono  puniti  sempre a richiesta del Ministro  della  giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 19.  Per  i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.
 21.  Per  quanto  non diversamente previsto dal presente articolo, alla  missione  internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli  articoli  2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   451,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 22.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 23.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 ART.   39-vicies  ter.  -  (Attivita'  socialmente  utili).  -  1. All'articolo  1,  comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e' autorizzato a prorogare" sono inserite le seguenti: "previa intesa con la regione interessata".
 ART. 39-vicies quater. - (Formazione di personale sanitario). - 1. All'articolo  1  della  legge  3 aprile 2001, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "2-bis.  La  formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta  anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro   nonche'   dagli  enti  operanti  nel  settore  dell'emergenza sanitaria  che  abbiano  un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione".
 ART.  39-vicies  quinquies.  - (Modifica al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  287).  -  1.  All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le  parole:  "in  base  ai  rispettivi  ordinamenti" sono aggiunte le seguenti:  "nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita' professionali  richieste  dall'articolo  19,  comma  6,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".
 ART.  39-vicies  sexies.  -  (Consigli  di  amministrazione  delle fondazioni  lirico-sinfoniche).  -  1.  All'articolo  12  del decreto legislativo  29 giugno 1996, n. 367, al comma 1, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri".
 ART.   39-vicies   septies.   -   (Interventi  per  il  patrimonio culturale).  - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 maggio   2003,   n.   240,  si  applica  anche  nei  confronti  della soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione  di  interventi  di  conservazione e valorizzazione dei beni  culturali, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' destinare,  nel  limite  massimo  di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti   dai   biglietti  d'ingresso  ai  complessi  archeologici, riscossi   dalla   soprintendenza  nei  precedenti  esercizi,  previo accertamento   della   non   sussistenza   di   impegni  contabili  o contrattuali  sui  predetti  fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
 2.   Gli  stanziamenti  destinati  alle  spese  per  investimenti, iscritti  nello  stato  di  previsione  del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  non  impegnati  alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, possono essere destinati,  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali,  all'attuazione  di  interventi  sul  patrimonio culturale immediatamente  cantierabili, nonche' ad interventi di sviluppo della gestione  dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 ART.    39-duodetricies.    -   (Commissione   per   le   adozioni internazionali).  -  1.  Al  comma  3, dell'articolo 38 della legge 4 maggio  1983, n. 184, e successive modificazioni, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro".
 ART.  39-undetricies.  -  (Indennita'  di  trasferta  per le Forze armate  e di polizia). - 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre  2005,  n. 266, le parole: "nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento  civile  e  militare,  ed  in quelli di recepimento dello schema  di  concertazione  per  il personale delle Forze armate" sono soppresse.
 2.  All'articolo  1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, e' inserito il seguente:
 "213-bis.  Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi  restando gli ordinari stanziamenti di bilancio".
 ART.  39-tricies.  -  (Contributi per la ricostruzione a favore di territori  colpiti  da calamita' naturali). - 1. Al comma 100, quinto periodo,  dell'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15"".
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