| IL DIRETTORE GENERALE dei farmaci e dispositivi medici
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di autorizzazione  alla  produzione  ed  all'immissione  in commercio di presidi medico chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visti  in  particolare,  gli  articoli 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
 Considerata  la presenza sul mercato di presidi medico chirurgici a base  di ipoclorito di sodio impiegati per il trattamento delle acque da bere;
 Visti  i  pareri  dell'Istituto  superiore  di sanita' resi in data 1° luglio   2003   e  19 luglio  2005,  nei  quali  si  evidenzia  la problematica relativa alla presenza, nell'etichetta di alcuni presidi medico  chirurgici,  a  base di ipoclorito di sodio, impiegati per il trattamento  delle  acque  da  bere,  dell'indicazione afferente alla riduzione della carica batterica in caso di necessita';
 Visto,   in   particolare,  che  nei  suddetti  pareri  si  afferma l'inopportunita',  in talune ipotesi, di riportare nell'etichetta dei presidi medico chirurgici l'indicazione relativa alla riduzione della carica batterica delle acque da bere, poiche' potrebbe ingenerare «un errato  senso  di  sicurezza  nei confronti di un'acqua la cui carica batterica, se veramente elevata, tale rimane»;
 Visto  il parere non favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita'  nella  seduta  16 novembre  2005,  in merito all'indicazione della  riduzione  della  carica  batterica  in  caso  di  necessita', riportata  nelle etichette di taluni presidi medico chirurgici a base di ipoclorito di sodio, presenti sul mercato;
 Considerato  necessario  procedere  ad  una  revisione  dei presidi medico  chirurgici  a  base  di  ipoclorito di sodio impiegati per il trattamento  delle  acque  da bere, volta a verificare, alla luce dei pareri  sopra  richiamati, l'attualita' delle indicazioni a suo tempo autorizzate;
 Rilevata  la  difficolta'  di  individuare  tutti  i presidi medico chirurgici   a   base  di  ipoclorito  si  sodio,  impiegati  per  il trattamento delle acque da bere;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici a base di ipoclorito di sodio impiegati per il  trattamento  delle  acque  da  bere devono darne comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici  -  Ufficio  VII - 00144 Roma Eur, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2.  La  comunicazione,  effettuata  ai  sensi  del  comma  1,  deve contenere  le  seguenti  informazioni:  nome  della societa' titolare della  registrazione,  nome  del  presidio e numero di registrazione. Alla  stessa  deve  essere allegata copia dell'etichetta e del foglio illustrativo  con  i  quali  il  presidio  e'  attualmente  messo  in commercio.
 3.  La mancata ottemperanza al disposto dei commi 1 e 2 comportera' l'avvio  della procedura di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei presidi interessati.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 febbraio 2006
 Il direttore generale: De Giuli
 |